831.40
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPP)
del 25 giugno 1982 (Stato 10 dicembre 2002)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l’articolo 34quater della Costituzione federale1 e l’articolo 11 delle disposizioni transitorie della medesima;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 19753, decreta:
Parte prima Scopo e campo d’applicazione
Art. 1 Scopo
La presente legge disciplina la previdenza professionale.
Il Consiglio federale propone in tempo utile una revisione della legge in modo che la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione federale (AVS/AI), permetta alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale.
Art. 2 Assicurazione obbligatoria dei salariati e dei disoccupati4
I lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di 14 880 franchi5 (art. 7) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.
I beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.6
Il Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno, per particolari motivi, all’assicurazione obbligatoria.
RU 1983 797
[CS 1 3; RU 1973 429]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 111 a 113 e 196
n. 10 e 11 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Nuovo testo giusta l’art. 117a della LF del25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).
Ora: 25 320 franchi (art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
Introdotto dall’art. 117a della LF del25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 837.0).
Art. 3 Assicurazione obbligatoria degli indipendenti
Associazioni professionali di indipendenti, se riuniscono la maggioranza delle persone che esercitano una stessa attività lucrativa, possono chiedere al Consiglio federale di assoggettare all’assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, la rispettiva categoria professionale.
Art. 4 Assicurazione facoltativa
I salariati e gli indipendenti non sottoposti all’assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente secondo la presente legge.
Le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria, segnatamente i limiti di reddito stabiliti nell’articolo 8, sono applicabili per analogia all’assicurazione facoltativa.
Art. 5 Disposizioni comuni
La presente legge s’applica soltanto alle persone assicurate all’AVS.
Essa s’applica soltanto agli istituti di, previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale (art. 48). Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso
si applicano anche agli istituti di previdenza soggetti alla legge del 17 dicembre 19937 sul libero passaggio (LFLP).8
Art. 6 Esigenze minime
La parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime.
Parte seconda: Assicurazione
Titolo primo Assicurazione obbligatoria dei salariati
Capitolo 1 Presupposti dell’assicurazione obbligatoria
Art. 7 Salario minimo ed età
I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di
880 franchi9 sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.
È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe.
Per. 2 introdotto dal n. 3 dell’all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore
Ora: 25 320 franchi (art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
Art. 8 Salario coordinato
Deve essere assicurata la parte del salario annuo tra i 14 880 e i 44 640 franchi11. Tale parte è detta salario coordinato.
Il salario coordinato inferiore a 1860 franchi12 annui deve essere arrotondato a questa somma.
Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente continua ad essere valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni13. L’assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.
Art. 9 Adattamento all’AVS
Il Consiglio federale può adattare gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 agli aumenti della rendita semplice minima di vecchiaia dell’AVS. Il limite superiore del salario coordinato può essere adattato tenendo conto anche dell’evoluzione generale dei salari.
Art. 10 Inizio e fine dell’assicurazione obbligatoria
L’assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un’indennità di disoccupazione.14
L’obbligo assicurativo finisce quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, è sciolto il rapporto di lavoro, non è più raggiunto il salario minimo o è sospeso il versamento di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione.15 È riservato l’articolo 8 capoverso3.
Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.16 Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.17
Ora: 25 320 e 75 960 franchi (art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo del 30 ott. 2002 – RS 831.441.1).
Ora: 3 165 franchi (art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
Nuovo testo giusta l’art. 117a della LF del25 giu. 1982 sull’assicurazione contro
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore
Nuovo testo del per. giusta l’art. 117a della LF del25 giu. 1982 sull’assicurazione contro
Capitolo 2 Obbligo previdenziale del datore di lavoro
Art. 11 Affiliazione a un istituto di previdenza
Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev’essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.
Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, ne sceglie uno d’intesa con il suo personale. Se non è possibile raggiungere un’intesa, l’istituto di previdenza è scelto da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l’accordo, dall’autorità di vigilanza.
L’affiliazione ha effetto retroattivo.
Le casse di compensazione dell’AVS verificano se i datori di lavoro ad esse assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza e ne informano l’autorità cantonale di vigilanza.
L’autorità cantonale di vigilanza ingiunge al datore di lavoro inadempiente di affiliarsi entro sei mesi. Decorso infruttuoso questo termine, il datore di lavoro è annunciato per l’affiliazione all’istituto collettore (art. 60).
Art. 12 Situazione prima dell’affiliazione
I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza. Queste prestazioni sono effettuate dall’istituto collettore.
In questo caso, il datore di lavoro deve all’istituto collettore non solo i contributi arretrati con gli interessi di mora, ma anche un supplemento a titolo di risarcimento.
Capitolo 3 Prestazioni dell’assicurazione
Sezione 1 Prestazioni di vecchiaia
Art. 13 Diritto alle prestazioni
Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:
gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
le donne che hanno compiuto i62 anni.
Le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente adattata.
Art. 14 Ammontare della rendita
La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione). Il Consiglio federale determina l’aliquota minima di conversione tenendo conto delle basi attuariali riconosciute.
Col consenso del Consiglio federale, gli istituti di previdenza possono applicare un’aliquota di conversione inferiore se devolvono all’aumento delle prestazioni le eccedenze che ne risultano.
Art. 15 Avere di vecchiaia
L’avere di vecchiaia consta:
degli accrediti di vecchiaia inerenti al periodo in cui l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, interessi compresi;
18 dell’avere di vecchiaia versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato, interessi compresi.
Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d’interesse, tenendo conto delle possibilità d’investimento.
Art. 16 Accrediti di vecchiaia
Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti: Età Aliquota in per cento del salario coordinato Uomini Donne 25–34 25–31 7 35–44 32–41 10 45–54 42–51 15 55–65 52–62 18
Art. 17 Rendita per i figli
Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani.
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore
Sezione 2 Prestazioni per i superstiti
Art. 18 Condizioni
Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:
era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte, oppure
riceveva una rendita di vecchiaia o d’invalidità dall’istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
Art. 19 Vedove
La vedova ha diritto alla rendita per vedove se, alla morte del coniuge:
deve provvedere al sostentamento di uno o più figli o
ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.
Se non adempie nessuna di tali condizioni, essa ha diritto a un’indennità unica pari a tre rendite annuali.
Il Consiglio federale disciplina il diritto della donna divorziata alle prestazioni per i superstiti.
Art. 20 Orfani
I figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani; lo stesso diritto spetta agli affiliati se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento.
Art. 21 Ammontare delle rendite
Alla morte dell’assicurato, la rendita per vedove ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d’invalidità cui avrebbe avuto diritto l’assicurato.
Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita per vedove ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita di vecchiaia o della rendita intera d’invalidità.
Art. 22 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni
Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell’assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.
Il diritto alle prestazioni per vedove si estingue quando la vedova passa a nuove nozze o muore.
Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l’orfano muore o compie i
anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano:
è a tirocinio o agli studi;
è incapace di guadagnare perché invalido per almeno due terzi.
Sezione 3 Prestazioni d’invalidità
Art. 23 Diritto alle prestazioni
Hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI sono invalide per almeno il 50 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità.
Art. 24 Ammontare della rendita
L’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno i due terzi e alla mezza rendita se è invalido per almeno la metà.
La rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia. Il pertinente avere di vecchiaia consta:
dell’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità
della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita, senza gli interessi.
Taliaccrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell’assicurato durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza.
Art. 25 Rendita per i figli
Gli assicurati cui spetta una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d’invalidità.
Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni
Per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195919 sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI).20
Nuovo testo giusta il n. II3 della LF del 9 ott. 1986 (2a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17).
L’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.
Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell’avente diritto o con la cessazione dell’invalidità. Per gli assicurati che sottostanno all’assicurazione obbligatoria giusta l’articolo 2 capoverso 1bis o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell’articolo 47 capoverso 2, la rendita d’invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art.13 cpv. 1).21
Capitolo 4 Prestazione di libero passaggio e promozione della proprietà
d’abitazioni22
Sezione 1 Prestazione di libero passaggio23
Art. 2724
La LFLP25 si applica alle prestazioni di libero passaggio.
Art. 28 a 3026
Sezione 2 27 Promozione della proprietà d’abitazioni
Art. 30a Definizione
Per istituto di previdenza ai sensi della presente sezione s’intende l’istituto che è iscritto nel registro della previdenza professionale o che assicura sotto un’altra forma la protezione previdenziale giusta l’articolo 1 della LFLP28 nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Per. introdotto dall’art. 117a della LF del25 giu. 1982 sull’assicurazione contro
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209)
Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore
Abrogati dal n. 3 dell’all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio (RS 831.42).
Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni
Art. 30b Costituzione in pegno
L’assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all’articolo 331d del Codice delle obbligazioni29.
Art. 30c Prelievo anticipato
Per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio, l’assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.
Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. Gli assicurati di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all’età di
anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.
L’assicurato può impiegare questo importo anche per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l’abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.
Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o d’invalidità, l’istituto di previdenza stesso offre un’assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un’assicurazione di tal genere.
Per gli assicurati coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice.
Allorché i coniugi divorziano prima dell’insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso conformemente agli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile30 e all’articolo 22 della
Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell’istituto di previdenza, quest’ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L’istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Nuovo testo giusta il n. 6 all’allegato alla LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).
Art. 30d Rimborso
L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza, qualora:
la proprietà dell’abitazione sia alienata;
diritti economicamente equivalenti ad un’alienazione siano concessi sulla proprietà dell’abitazione;
nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso dell’assicurato.
L’assicurato può rimborsare in qualsiasi momento l’importo prelevato, rispettando le condizioni del capoverso3.
Il rimborso è autorizzato:
fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia;
fino al verificarsi di un altro caso di previdenza;
fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
Se, entro un termine di due anni, l’assicurato intende reinvestire il ricavato dell’alienazione nella proprietà della sua nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.
In caso d’alienazione della proprietà dell’abitazione, l’obbligo di rimborso si limita all’ammontare del ricavato. Per ricavato si intende il prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore.
In caso di rimborso all’istituto di previdenza, quest’ultimo deve riconoscere all’assicurato il diritto a un congruo aumento delle prestazioni, conformemente al suo regolamento.
Art. 30e Garanzia dello scopo di previdenza
L’assicurato o i suoi eredi possono alienare la proprietà dell’abitazione soltanto alle condizioni previste dall’articolo 30d. È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equivalgono economicamente ad un’alienazione. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento di proprietà dell’abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest’ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto d’alienazione dell’assicurato.
La restrizione del diritto d’alienazione di cui al capoverso 1 dev’essere menzionata nel registro fondiario. L’istituto di previdenza è tenuto a richiedere la menzione nel registro fondiario al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava l’avere di previdenza.
La menzione può essere cancellata:
tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia;
in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza;
in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
d. se è dimostrato che l’importo investito nella proprietà dell’abitazione è stato trasferito secondo l’articolo 30d all’istituto di previdenza dell’assicurato o ad un istituto di libero passaggio.
Se utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione d’abitazioni o partecipazioni analoghe, l’assicurato deve depositarle affinché sia garantito lo scopo di previdenza.
L’assicurato domiciliato all’estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell’avere di previdenza, che utilizza i fondi della previdenza professionale per la proprietà della sua abitazione.
L’obbligo e il diritto di rimborso vigono fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti.
Art. 30f Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale determina:
gli scopi d’impiego ammessi e il concetto di «proprietà di un’abitazione ad uso proprio» (art. 30c cpv. 1);
le condizioni che devono essere soddisfatte per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe (art. 30c cpv. 3);
l’importo minimo del prelievo (art. 30c cpv. 1);
le modalità della costituzione in pegno, del prelievo anticipato, del rimborso e della garanzia dello scopo di previdenza (art. 30b–30e);
l’obbligo degli istituti di previdenza, in caso di costituzione in pegno o di prelievo anticipato, d’informare gli assicurati circa le conseguenze sulle loro prestazioni di previdenza, la possibilità di un’assicurazione complementare per i rischi di decesso o d’invalidità e le conseguenze fiscali.
Capitolo 5 Generazione d’entrata
Art. 31 Principio
Fanno parte della generazione d’entrata le persone che, al momento in cui entra in vigore la presente legge, hanno compiuto i25 anni e non hanno ancora raggiunto l’età che dà diritto alla rendita.
Art. 32 Disposizioni speciali degli istituti di previdenza
Ogni istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni speciali in favore della generazione d’entrata e, in particolare, favorire così gli assicurati in età avanzata, segnatamente quelli con redditi modesti.
Per le prestazioni, l’istituto di previdenza può tenere conto dei diritti spettanti agli assicurati in virtù di rapporti previdenziali esistenti all’entrata in vigore della legge.
Art. 33 Prestazioni minime nel periodo transitorio
Il Consiglio federale disciplina le prestazioni minime per eventi assicurativi insorti durante il periodo transitorio e fissa quest’ultimo conformemente all’articolo 11 capoverso 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale33; tiene conto in particolare degli assicurati con redditi modesti.34
Queste prestazioni minime devono essere finanziate per mezzo dei fondi devoluti a misure speciali giusta l’articolo 70.
Capitolo 6 Disposizioni comuni per le prestazioni
Art. 34 Ammontare delle prestazioni in casi speciali
Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se:
l’anno d’assicurazione determinante secondo l’articolo 24 capoverso3 è incompleto o, durante questo periodo, l’assicurato non fruiva della sua completa capacità di guadagno;
l’assicurato, allorché si verifica il nuovo evento assicurato, riceve già una rendita d’invalidità o ha già ricevuto una prestazione d’invalidità in virtù della presente legge.
...35
Art. 34a36 Coordinamento e prestazione anticipata
Il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell’assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni.
Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo66 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 200037 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 della legge federale 19 giugno 199238 sull’assicurazione militare.
La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.
[CS 1 3]. Vedi ora l’art. 196 n. 11 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 (RU 1994 904; FF 1993 IV 181).
Introdotto dal n. 10 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).
Art. 35 Riduzione delle prestazioni per colpa grave
Se l’AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l’avente diritto ha cagionato la morte o l’invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d’integrazione dell’AI, l’istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.
Art. 36 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e quelle d’invalidità devono essere adattate all’evoluzione dei prezzi, secondo quanto disposto dal Consiglio federale, fino all’età di 65 anni per gli uomini e fino all’età di62 anni per le donne.
L’istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni sull’adattamento delle altre rendite in corso.
Art. 37 Forma delle prestazioni
Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità sono, di regola, assegnate come rendite.
L’istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita per orfani che fossero inferiori al 10, rispettivamente al 6 e al 2 per cento della rendita semplice minima di vecchiaia dell’AVS.
Le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire che l’avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d’invalidità. Per la prestazione di vecchiaia, l’assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto.
...39
Art. 38 Pagamento delle rendite
Di regola, le rendite sono pagate mese per mese. Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è pagata interamente.
Art. 39 Cessione, costituzione in pegno e compensazione
Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell’esigibilità. È fatto salvo l’articolo 30b.40
Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209)
Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.
I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.
Art. 4041
Art. 41 Prescrizione
I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129 a 142 del Codice delle obbligazioni42 sono applicabili.
Il capoverso 1 si applica anche ai crediti derivanti da contratti conchiusi tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione sottoposti alla sorveglianza in materia di assicurazioni.
Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria degli indipendenti
Art. 42 Assicurazione vecchiaia, morte e invalidità
Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati per i rischi vecchiaia, morte e invalidità, sono applicabili per analogia le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria dei salariati.
Art. 43 Assicurazione per singoli rischi
Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati soltanto per i rischi morte e invalidità, il Consiglio federale può ammettere un sistema di prestazioni diverso da quello dell’assicurazione obbligatoria dei salariati.
Le disposizioni sul fondo di garanzia non sono applicabili.
Titolo terzo: Assicurazione facoltativa
Capitolo 1 Indipendenti
Art. 44 Diritto all’assicurazione
Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l’istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori.
Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l’istituto collettore.
Art. 45 Riserva
Per i rischi morte e invalidità può essere fatta una riserva per motivi di salute per un massimo di tre anni.
Questa riserva non è ammessa se l’indipendente era assoggettato all’assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.
Capitolo 2 Salariati
Art. 46 Attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro
Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i 14 800 franchi43 annui, può farsi assicurare facoltativamente presso l’istituto collettore o presso l’istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.
Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l’istituto collettore.
Se il lavoratore paga direttamente i contributi all’istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui. L’importo del contributo del datore di lavoro risulta da un’attestazione dell’istituto di previdenza.
Ad istanza del lavoratore, l’istituto di previdenza provvede all’incasso nei confronti dei datori di lavoro.
Art. 4744 Cessazione dell’assicurazione obbligatoria
L’assicurato che cessa d’essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria può continuare l’intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l’istituto collettore.
L’assicurato che cessa di essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria secondo l’articolo 2 capoverso 1bis può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l’istituto collettore.
Ora: 25 320 franchi (art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
Nuovo testo giusta l’art. 117a della LF del25 giu. 1982 sull’assicurazione contro Parte terza: Organizzazione
Titolo primo Istituti di previdenza
Art. 48 Registrazione
Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all’attuazione dell’assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l’autorità di vigilanza loro preposta (art. 61).
Gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa od essere istituzioni di diritto pubblico. Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull’assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.
Art. 49 Libertà operativa
Nell’ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione.
Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa s’applicano soltanto le disposizioni sull’amministrazione paritetica (art. 51), sulla responsabilità (art. 52), sul controllo (art. 53), sul fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c, cpv. 2-5, art. 56a, art. 57 e 59), sulla vigilanza (art. 61, 62 e 64), sulla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, art. 67, 69 e 71), sul contenzioso (art.73 e 74) e sulle disposizioni penali (art. 75-79).45
Art. 50 Disposizioni regolamentari
Gli istituti di previdenza emanano disposizioni su:
le prestazioni;
l’organizzazione;
l’amministrazione e il finanziamento;
il controllo;
il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto.
Queste disposizioni possono essere contenute nell’atto di fondazione, negli statuti, nel regolamento o, se si tratta di un istituto di diritto pubblico, nelle prescrizioni emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune.
Le prescrizioni della presente legge sono poziori alle disposizioni emanate dall’istituto di previdenza. Tuttavia, se l’istituto di previdenza poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest’ultima non è applicabile retroattivamente.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
Art. 51 Amministrazione paritetica
I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare un ugual numero di rappresentanti negli organi dell’istituto di previdenza che decidono sull’emanazione delle disposizioni regolamentari, sul finanziamento e sull’amministrazione del patrimonio.
L’istituto di previdenza deve garantire il buon funzionamento dell’amministrazione paritetica. Devono essere in particolare disciplinate:
la designazione dei rappresentanti degli assicurati;
l’adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori;
l’amministrazione paritetica del patrimonio;
la procedura in caso di parità di voti.
Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o per mezzo di delegati. Se ciò non è possibile a causa della struttura dell’istituto di previdenza, l’autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza.
Se la procedura applicabile in caso di parità di voti non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l’intesa, l’arbitro è designato dall’autorità di vigilanza.
Se le disposizioni dell’istituto di previdenza sono emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune in conformità dell’articolo 50 capoverso 2, l’organo paritetico dev’essere previamente consultato.
Art. 52 Responsabilità
Le persone incaricate dell’amministrazione, della gestione o del controllo dell’istituto di previdenza sono responsabili del danno ch’esse gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.
Art. 53 Controllo
L’istituto di previdenza designa un ufficio di controllo per l’esame annuo della gestione, della contabilità e dell’investimento patrimoniale.
L’istituto di previdenza deve far verificare periodicamente da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale:
se l’istituto di previdenza offre in ogni tempo garanzia di poter adempiere i suoi impegni;
se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali.
Il capoverso 2 lettera a non è applicabile agli istituti di previdenza sottoposti alla sorveglianza in materia di assicurazioni.
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali devono soddisfare gli uffici di controllo e i periti riconosciuti per offrire la garanzia di un’appropriata esecuzione dei compiti.
Titolo secondo: Fondo di garanzia e istituto collettore
Capitolo 1 Titolari
Art. 54 Costituzione
Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente.
Il Consiglio federale incarica tali fondazioni:
l’una di gestire il fondo di garanzia;
l’altra di assumere gli impegni dell’istituto collettore.
Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale.
Le fondazioni sono autorità nel senso dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 196846 sulla procedura amministrativa.
Art. 55 Consigli di fondazione
I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.
I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.
I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull’organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.
Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.
Capitolo 2 Fondo di garanzia
Art. 5647 Compiti
Il fondo di garanzia:
a. versa sovvenzioni agli istituti di previdenza la cui struttura d’età sia sfavorevole;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067 3070; FF 1996 I 493 509). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
48 garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolvibili o liquidati trattandosi di averi dimenticati;
garantisce le prestazioni regolamentari più estese degli istituti di previdenza divenuti insolvibili, in quanto queste prestazioni si fondino su relazioni previdenziali per le quali è applicabile la LFLP49;
indennizza l’istituto collettore per le spese insorte in seguito alla sua attività giusta l’articolo60 capoverso 2 della presente legge nonché l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP e che non possono essere addossate a chi le ha causate;
copre, in caso di liquidazione totale o parziale durante i cinque anni che seguono l’entrata in vigore della LFLP, l’ammanco di capitale di copertura risultante dall’applicazione di tale legge;
50 funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati conformemente agli articoli 24a-24f della LFLP;
51 assume, per l’applicazione dell’articolo 89a, il compito di organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Le garanzie di cui al capoverso 1 lettera c comprendono al massimo le prestazioni che, calcolate sulla base di un salario determinante secondo la legge federale del 20 dicembre 194652 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, risultano pari a una volta e mezza l’importo limite superiore giusta l’articolo 8 capoverso 1 della presente legge.
Se a un istituto di previdenza sono affiliati vari datori di lavoro o varie associazioni che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie, il collettivo di assicurati insolvibile di ciascun datore di lavoro o di ciascuna associazione è di massima parificato alle istituzioni di previdenza insolvibili. L’insolvibilità del collettivo di assicurati è valutata separatamente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Il Consiglio federale disciplina i presupposti per le prestazioni.
Il fondo di garanzia non garantisce le prestazioni se si ricorre abusivamente al suo obbligo di prestazione.
Il fondo di garanzia tiene una contabilità separata per ciascun compito.
Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999
Introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999
Introdotta dal n. I7 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).
Art. 56a53 Regresso e rimborso
Il fondo di garanzia ha un diritto di regresso pari alle prestazioni garantite nei confronti delle persone a cui è imputabile l’insolvibilità dell’istituto di previdenza o del collettivo di assicurati.
Le prestazioni ottenute illecitamente devono essere rimborsate al fondo di garanzia.
Il diritto al rimborso di cui al capoverso 2 si prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui il fondo di garanzia ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi nel termine di 5 anni dal pagamento della prestazione. Se il diritto al rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest’ultima.
Art. 5754 Affiliazione al fondo di garanzia
Gli istituti di previdenza che sottostanno alla LFLP55 sono affiliati al fondo di garanzia.
Art. 58 Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’età
L’istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età (art. 56 cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il
per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Le sovvenzioni sono calcolate ogni anno in base ai dati dell’anno civile trascorso.
Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 12 per cento.
Gli istituti di previdenza possono pretendere le sovvenzioni soltanto se l’intero personale dei datori di lavoro loro affiliati, sottostante all’assicurazione obbligatoria, è assicurato presso di loro.
Se più datori di lavoro sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, le sovvenzioni per il personale di ogni singolo datore di lavoro sono calcolate separatamente.
Per il calcolo delle sovvenzioni, è tenuto conto degli indipendenti soltanto se si sono assicurati a titolo facoltativo:
nell’anno successivo all’entrata in vigore della legge o all’assunzione dell’attività lucrativa indipendente;
immediatamente dopo essere stati sottoposti per almeno sei mesi all’assicurazione obbligatoria.
Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
Art. 5956 Finanziamento
Il fondo di garanzia è finanziato dagli istituti di previdenza ad esso affiliati.
IL Consiglio federale disciplina i dettagli.
Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettera f.57
Capitolo 3 Istituto collettore
Art. 60
L’istituto collettore è un istituto di previdenza.
Esso è obbligato:
ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono l’obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza;
ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta;
ad ammettere assicurati facoltativi;
a effettuare le prestazioni previste nell’articolo 12.
58 ad affiliare l’assicurazione contro la disoccupazione e ad attuare l’assicurazione obbligatoria per i beneficiari d’indennità giornaliere annunciati dall’assicurazione.59 3 All’istituto collettore non possono essere concesse facilitazioni che falsino la concorrenza.
L’istituto collettore istituisce agenzie regionali.
L’istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP60. Tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività.61
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1996 3067 1998 1573; FF 1996 I 493 509).
Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999
Introdotta dall’art. 117a della LF del25 giu. 1982 sull’assicurazione contro
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 26 giu. 1996 alla fine del presente testo.
Introdotto dal n. 3 dell’all. alla L sul libero passaggio del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.42).
Titolo terzo: Vigilanza
Art. 61 Autorità di vigilanza
Ogni Cantone designa un’autorità che vigila sugli istituti di previdenza con sede sul suo territorio.
Il Consiglio federale determina a quali condizioni gli istituti di previdenza sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.
La legislazione sulla sorveglianza in materia di assicurazioni è riservata.
Art. 62 Compiti dell’autorità di vigilanza
L’autorità di vigilanza veglia all’osservanza delle prescrizioni legali da parte dell’istituto di previdenza; in particolare:
verifica se le disposizioni regolamentari sono conformi alle prescrizioni legali;
esige dall’istituto di previdenza un rapporto periodico, segnatamente sulla sua attività;
prende visione dei rapporti dell’organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati.
Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti designati negli articoli 84 capoverso 2, 85 e 86 del Codice civile svizzero62.
Art. 63 Vigilanza sul fondo di garanzia e sull’istituto collettore
Il fondo di garanzia e l’istituto collettore sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.
Gli atti di fondazione e le disposizioni regolamentari devono essere approvati dal Consiglio federale. Il rapporto e il conto di esercizio annuali gli devono essere comunicati.
...63
Art. 64 Alta vigilanza
Le autorità di vigilanza sono sottoposte all’alta vigilanza del Consiglio federale.
Il Consiglio federale può loro impartire istruzioni.
Parte quarta: Finanziamento degli istituti di previdenza
Art. 65 Principio
Gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti.
Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell’ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili.
Le spese di amministrazione devono essere iscritte nel conto d’esercizio.
Art. 66 Ripartizione dei contributi
L’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Una quota maggiore a carico del datore di lavoro può essere stabilita solo con il suo consenso.
Il datore di lavoro deve all’istituto di previdenza gli interi contributi. Sui contributi non pagati alla scadenza, l’istituto di previdenza può pretendere interessi di mora.
Il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza.
Art. 67 Copertura dei rischi
Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l’affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d’assicurazione di diritto pubblico.
Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale.
Art. 68 Contratti di assicurazione tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione
Gli istituti di assicurazione che intendono assumere la copertura dei rischi per istituti di previdenza registrati secondo la presente legge devono includere nelle loro offerte tariffe che coprano soltanto i rischi morte e invalidità legalmente prescritti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
L’autorità di sorveglianza competente per l’approvazione delle tariffe in virtù dell’articolo 20 della legge federale del 23 giugno 197864 sulla sorveglianza degli assicuratori esamina se le tariffe applicabili alla previdenza professionale legalmente prescritta siano appropriate anche dall’aspetto dell’obbligatorietà assicurativa.
Art. 69 Equilibrio finanziario
Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l’istituto di previdenza può tenere conto per la sicurezza dell’equilibrio finanziario soltanto dell’esistente effettivo di assicurati e di beneficiari di rendite (principio del bilancio in cassa chiusa).
L’autorità di vigilanza può, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, autorizzare gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico a derogare al principio del bilancio in cassa chiusa.
Art. 70 Misure speciali
Ogni istituto di previdenza deve devolvere l’uno per cento dei salari coordinati di tutti gli assicurati tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia al miglioramento delle prestazioni in favore della generazione d’entrata, secondo gli articoli 32 e 33, e all’adattamento delle rendite in corso all’evoluzione dei prezzi, secondo l’articolo 36 capoverso 2.
Nella misura in cui non possa essere impiegato giusta il capoverso 1 né sia accantonato a tal fine, detto uno per cento dev’essere utilizzato per aumentare gli accrediti di vecchiaia degli assicurati o per migliorare le rendite sorte prima dell’entrata in vigore della presente legge.
I contributi che non sono destinati ad aumentare gli accrediti di vecchiaia vanno utilizzati per la copertura dei rischi.65
Art. 71 Amministrazione del patrimonio
Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un’adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
Il Consiglio federale determina i casi in cui è autorizzata la costituzione in pegno o l’aggravio dei diritti di un istituto di previdenza derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.
Art. 72 Finanziamento dell’istituto collettore
Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l’istituto collettore deve essere finanziato secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.
Le spese che insorgono per l’istituto collettore secondo l’articolo 12 sono a carico del fondo di garanzia giusta l’articolo 56 capoverso 1 lettera b.
Le spese che insorgono all’istituto collettore in seguito alla sua attività giusta l’articolo60 capoverso 2 della presente legge nonché l’articolo 4 capoverso 2 della
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore LFLP66 e che non possono essere addossate a chi le ha causate, sono a carico del fondo di garanzia.67 Parte quinta: Contenzioso e disposizioni penali
Titolo primo Contenzioso
Art. 73 Controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto; pretese in materia di responsabilità68
Ogni Cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Esso decide in merito alle pretese fondate sulla responsabilità giusta l’articolo52 e in merito al regresso giusta l’articolo 56a capoverso 1.69
I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d’ufficio i fatti.
Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo.
Art. 74 Commissione federale di ricorso
Il Consiglio federale istituisce una commissione di ricorso indipendente dall’amministrazione.
La commissione giudica i ricorsi contro:
le decisioni delle autorità di vigilanza;
le decisioni del fondo di garanzia;
le decisioni dell’istituto collettore concernenti l’affiliazione dei datori di lavoro;
70 le decisioni del fondo di garanzia relative a diritti di rimborso giusta l’articolo 56a capoverso 2.
Per il procedimento davanti alla commissione di ricorso è applicabile la legge federale 20 dicembre 196871 sulla procedura amministrativa.
Introdotto dal n. 3 dell’all. alla L sul libero passaggio del 17 dic. 1993 (RS 831.42). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
Le decisioni della commissione di ricorso possono essere impugnate davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo.
Titolo secondo: Disposizioni penali
Art. 75 Contravvenzioni
1. Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni, chiunque si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente, o lo impedisce altrimenti, chiunque non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero, è punito con l’arresto o con la multa fino a 5000 franchi, se non si tratta di un delitto secondo l’articolo 285 del Codice penale svizzero72. 2. In casi di lieve entità, si può prescindere dal procedimento penale.
Art. 76 Delitti
Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall’istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta, chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all’obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia, chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e non li trasferisce al competente istituto di previdenza, chiunque viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio, chiunque, nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di controllo oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave i doveri secondo l’articolo 53, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi se non si tratta di un delitto o di un crimine per cui il Codice penale svizzero73 commina una pena più grave.
Art. 77 Infrazioni commesse nell’azienda
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incom- benze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
Il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
Se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
Se la multa applicabile non supera i 2000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo i capoversi 1 a3 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.
Art. 78 Procedura
Il procedimento e il giudizio incombono ai Cantoni. L’articolo 258 della legge federale 15 giugno 193474 sulla procedura penale è applicabile.
Art. 79 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non si attiene a una decisione della competente autorità di vigilanza, è da questa punito con una multa disciplinare fino a 2000 franchi. Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento.
Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso secondo l’articolo74.
Parte sesta: Entità delle prestazioni, diritto fiscale e disposizioni particolari75
Titolo primo Entità delle prestazioni76
Art. 79a77 Acquisto
Il presente articolo si applica a tutti i rapporti di previdenza, indipendentemente dall’iscrizione dell’istituzione di previdenza nel registro della previdenza professionale.
L’istituzione di previdenza può offrire all’assicurato la possibilità di acquistare le prestazioni regolamentari fino al massimo dell’importo limite superiore ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1, moltiplicato per il numero di anni dall’entrata nell’istituzione di previdenza fino al raggiungimento dell’età regolamentare di uscita.
La somma di acquisto ammessa ai sensi del capoverso 2 corrisponde alla differenza ipotetica tra la prestazione d’entrata necessaria e la prestazione d’entrata disponibile.
La limitazione del capoverso 2 si applica ai seguenti acquisti:
acquisto all’atto dell’entrata dell’assicurato nell’istituzione di previdenza;
acquisto delle prestazioni regolamentari dopo l’entrata dell’assicurato nell’istituzione di previdenza.
La limitazione del capoverso 2 non si applica agli acquisti in caso di divorzio secondo l’articolo 22 capoverso3 della legge federale del 17 dicembre 199378 sul libero passaggio.
Titolo secondo: Trattamento fiscale della previdenza79
Art. 80 Istituti di previdenza
Le disposizioni del presente titolo vigono anche per gli istituti di previdenza non iscritti nel registro della previdenza professionale.
Gli istituti di previdenza di diritto privato o pubblico provvisti di personalità giuridica sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte cantonali e comunali sulle successioni e sulle donazioni, nella misura in cui le loro entrate e i loro valori patrimoniali servano esclusivamente alla previdenza professionale.
Nuovo testo giusta il n. I10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).
Introdotto dal n. I10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998,
I beni immobili possono essere gravati con imposte fondiarie, segnatamente con imposte immobiliari sul valore lordo del bene immobile e con tasse di mutazione.
I plusvalori derivanti dall’alienazione di beni immobili possono essere gravati con l’imposta generale sugli utili o con una imposta speciale sugli utili fondiari. Nessuna imposta sugli utili può essere riscossa in caso di fusione o di divisione degli istituti di previdenza.
Art. 81 Deduzione dei contributi
I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza sono considerati oneri dell’azienda per ciò che concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall’istituto di previdenza.
Art. 82 Equiparazione di altre forme di previdenza
I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale.
Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.
Art. 83 Imposizione delle prestazioni
Le prestazioni degli istituti di previdenza e delle forme previdenziali secondo gli articoli 80 e 82 sono imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
Art. 83a80 Trattamento fiscale della promozione della proprietà d’abitazioni
Il prelievo anticipato e il ricavato della realizzazione del pegno sull’avere di previdenza è imponibile in quanto prestazione in capitale derivante dalla previdenza.
In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l’importo corrispondente. Tale rimborso non è deducibile dal reddito imponibile.
Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni
Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavato dalla realizzazione del pegno a un istituto di previdenza professionale.
L’istituto di previdenza interessato deve annunciare all’amministrazione federale delle contribuzioni, senza esserne richiesto, tutte le circostanze connesse con i capoversi 1, 2 e 3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 84 Pretese derivanti dalla previdenza
Prima di essere esigibili, le pretese verso istituti di previdenza e forme previdenziali giusta gli articoli 80 e 82 sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
Titolo terzo: Disposizioni particolari81
Art. 85 Commissione federale della previdenza professionale
Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della previdenza professionale, con al massimo 21 membri. Essa è composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza.
La commissione da parere al Consiglio federale sulle questioni relative all’attuazione e all’ulteriore sviluppo della previdenza professionale.
Art. 85a82 Trattamento di dati personali
Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:
calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
allestire statistiche.
Originario titolo secondo.
Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689;
Art. 85b83 Consultazione degli atti
Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti:
la persona assicurata, per i dati che la concernono;
le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo;
le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto;
le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito;
il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale.
Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.
Art. 8684 Obbligo del segreto
Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l’esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
Art. 86a85 Comunicazione di dati
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:
alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;
ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 188986 sulla esecuzione e sul fallimento;
Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689;
e. alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l’applicazione delle leggi in materia fiscale.
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:
ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli articoli88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 199087 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199288 sulla statistica federale;
alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.
I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo19 della legge federale del 13 ottobre 196589 sull’imposta preventiva.
I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati è garantito.
Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
Art. 8790 Assistenza amministrativa
Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:
controllare l’assoggettamento dei datori di lavoro;
determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
prevenire versamenti indebiti;
fissare e riscuotere i contributi;
intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
Art. 88 Previdenza professionale nell’agricoltura
Il Consiglio federale può affidare alle casse cantonali di compensazione dell’AVS, dietro retribuzione, la riscossione dei contributi e altri compiti nell’ambito della previdenza professionale nell’agricoltura.
Art. 8991
Parte settima:92 Relazione con il diritto europeo Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7194 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 199995 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Introdotta dal n. I7 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).
Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE)
n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L28 del30 gen. 1997); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 feb. 1999 (GU L38 del 12 feb. 1999).
circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e
574/7296 nella loro versione aggiornata97;
l’Accordo del 21 giugno 200198 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice 2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata99.
Parte ottava:100 Disposizioni finali
Titolo primo Modificazione di leggi federali
Art. 90
Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell’allegato, parte integrante della presente legge.
Titolo secondo: Disposizioni transitorie
Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti
La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore.
Art. 92 Fondazioni di previdenza esistenti
A richiesta di almeno la metà dei membri del consiglio di fondazione, le fondazioni di previdenza esistenti all’entrata in vigore della legge partecipano all’attuazione dell’assicurazione obbligatoria. A tal fine, si fanno iscrivere nel registro della previdenza professionale o trasferiscono il loro patrimonio a un istituto di previdenza registrato.
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L74 del 27 mar. 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L28 del
gen. 1997); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 feb. 1999, GU L38 del 12 feb. 1999. 100 Originaria parte settima.
Art. 93 Registrazione provvisoria degli istituti di previdenza
Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all’attuazione dell’assicurazione obbligatoria possono farsi iscrivere provvisoriamente nel registro della previdenza professionale durante il periodo d’introduzione della legge.
Essi devono comprovare che saranno in grado di soddisfare le esigenze legali entro il termine fissato dal Consiglio federale.
Art. 94 Affiliazione provvisoria del datore di lavoro
Durante il periodo d’introduzione, il datore di lavoro può affiliarsi provvisoriamente a un istituto di previdenza.
Art. 95 Ordinamento transitorio per gli accrediti di vecchiaia
Durante i primi due anni dopo l’entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia:
Età Aliquota in per cento del salario coordinato Uomini Donne 25–34 25–31 7 35–44 32–41 10 45–54 42–51 11 55–65 52–62 13
Art. 96 Assicurazione facoltativa degli indipendenti
La riserva prevista nell’articolo 45 capoverso 1 è inammissibile nei confronti dell’indipendente, assicuratosi facoltativamente nell’anno successivo all’entrata in vigore della legge.
Art. 96a101 Rendite secondo il diritto anteriore
Le presenti disposizioni non si applicano alle rendite di vecchiaia, per superstiti e di invalidità il cui diritto è sorto prima dell’entrata in vigore dell’articolo 79a.
101 Introdotto dal n. I10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, Titolo terzo: Attuazione ed entrata in vigore
Art. 97 Attuazione
Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione della legge e prende misure per l’attuazione della previdenza professionale.
I Cantoni emanano le disposizioni esecutive. Sino alla loro emanazione, i governi cantonali possono prevedere un disciplinamento provvisorio.
I Cantoni comunicano le loro disposizioni esecutive al Dipartimento federale dell’interno.102
Art. 98 Entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore tenendo conto in particolare delle condizioni sociali ed economiche. Esso può mettere in vigore anzitermine singole disposizioni.
Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 devono essere messi in vigore entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.
L’articolo 83 non è applicabile alle rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre forme previdenziali a tenore degli articoli 80 e 82 che:
decorrono o divengono esigibili prima dell’entrata in vigore dell’articolo 83 o
decorrono o divengono esigibili entro quindici anni dall’entrata in vigore dell’articolo 83 e poggiano su un rapporto di previdenza già esistente al momento dell’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 103 1° gennaio 1985
Art. 54, 55, 61, 63, 64, 97: 1° luglio 1983
Art. 48, 93: 1° gennaio 1984
Art. 60 : 1° luglio 1984
Art. 81 cpv. 2 e 3, 82, 83: 1° gennaio 1987
Disposizioni finali della modificazione del 21 giugno 1996104
Il fondo di garanzia fornisce le prestazioni in base all’articolo 56 capoverso 1 lettera c nel caso di istituti di previdenza divenuti insolvibili, purché al momento dell’entrata in vigore della presente modifica legislativa la procedura di liquidazione non si sia già conclusa con decisione passata in giudicato. Esso fornisce inoltre le 102 Nuovo testo giusta il n. II 411 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149). 103 Art. 1 dell’O del29 giu. 1983 (RS 831.401).
prestazioni in base all’articolo 56 capoverso 1 lettera c in relazione con l’articolo 56 capoverso3, quando l’insolvenza deriva da una procedura di fallimento o da una procedura analoga nei confronti del datore di lavoro, avviata dopo l’entrata in vigore della presente modifica legislativa.
Il fondo di garanzia indennizza l’istituto collettore per le spese insorte a contare dal 1° gennaio 1995 in seguito alla sua attività giusta l’articolo60 capoverso 2 e che non gli sono state altrimenti rimborsate.
Modificazione di leggi federali
1. Codice civile svizzero105
Art. 89bis cpv. 4 e 6 ...
2. Codice delle obbligazioni106
Art. 331 cpv. 3 ...
Art. 331a cpv. 3bis ...
Art. 331b cpv. 3bis ...
Art. 331c cpv. 1 ...
Art. 339d cpv. 1 ...
Art. 342 cpv. 1 lett. a ...
3. Legge federale del 2 aprile 1908107 sul contratto d’assicurazione
Art. 46 cpv. 1 ...
4. Legge federale dell’11 aprile 1889108 sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 92 n. 13109 ...
5. Legge federale del 20 dicembre 1946110 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 43quinquies111 Abrogato
Art. 49 La locuzione «dagli istituti di assicurazione riconosciuti» è soppressa.
Art. 73 cpv. 1 Il termine «riconosciuti» è soppresso.
Art. 74 a 83 Abrogati
Art. 109 cpv. 1 Il termine «riconosciuti» è soppresso.
6. Legge federale del 19 giugno 1959112 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 68 Abrogato
109 Questo numero è ora abrogato. 111 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LCR – RS 171.11).
7. Legge federale del 19 marzo 1965113 su prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 3 cpv. 4 lett. d114 8. Legge federale del 20 marzo 1981115 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 40 ...
114 Questa disp. ha ora un nuovo testo.