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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

832.112.31 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 lug 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/832-112-31/it/ordinanza-del-dfi-sulle-prestazioni-dell-assicurazione-obbligatoria-delle-cure-medico-sanitarie

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 gen 2015.

Procedure di consultazione: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni (1 apr 2026),

832.112.31

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

del 29 settembre 1995 (Stato 1° luglio 2014)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2–4, 59a, 62, 65 capoverso 3, 71 capoverso 4, 75, 77 capoverso 4 e 105 capoverso 1bis dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal),3 ordina:

Footnotes

  1. [2] RS 832.102

Titolo 1 Prestazioni

Capitolo 1 Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche4

Sezione 1 Rimunerazione obbligatoria

Art. 15

L’allegato 1 indica le prestazioni di cui all’articolo 33 lettere a e c OAMal, che sono state esaminate dalla Commissione delle prestazioni e delle questioni fondamentali e di cui l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione):

  1. assume i costi;

  2. assume i costi a determinate condizioni;

  3. non assume i costi.

RU 1995 4964

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3670).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009

Sezione 2 Psicoterapia effettuata dal medico

Art. 26 Principio

L’assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo i metodi la cui efficacia è dimostrata scientificamente.

La psicoterapia è una forma di terapia che:

  1. concerne malattie psichiche e psicosomatiche;

  2. persegue un obiettivo terapeutico definito;

  3. si basa prevalentemente sulla comunicazione verbale ma non esclude una terapia medicamentosa;

  4. poggia su una teoria dell’esperienza e del comportamento normali o patologici, nonché su una diagnostica orientata all’eziologia;

  5. comprende la riflessione sistematica, la costruzione e il mantenimento della relazione terapeutica;

  6. è caratterizzata dall’alleanza terapeutica e da sedute terapeutiche regolari pianificate in anticipo; e

  7. può essere praticata quale terapia individuale, di coppia, familiare o di gruppo.

Art. 37 Assunzione dei costi

L’assicurazione assume al massimo i costi di 40 sedute d’accertamento e di terapia. È fatto salvo l’articolo 3b.

Art. 3b9 Procedura per l’assunzione dei costi per una terapia che duri più di 40 sedute

Affinché dopo 40 sedute la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve tempestivamente trasmettere un rapporto al medico di fiducia dell’assicuratore. Il rapporto deve indicare:

  1. il genere di malattia;

  2. il genere, le modalità, lo svolgimento e i risultati del trattamento precedente;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Nuovo testo giusta

c. una proposta concernente il proseguimento della terapia con l’indicazione dell’obiettivo, dello scopo, delle modalità e della durata prevista.

Il rapporto può contenere soltanto le indicazioni necessarie per stabilire la rimunerazione obbligatoria dell’assicuratore.

Il medico di fiducia esamina la proposta sottopostagli e a sua volta propone se e per quale durata la terapia può continuare a carico dell’assicurazione fino al prossimo rapporto.

Entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto, l’assicuratore comunica all’assicurato, con copia al medico curante, se e per quanto tempo saranno ulteriormente rimunerati i costi della psicoterapia.

Art. 3c e 3d 10

Sezione 3 Prestazioni prescritte dai chiropratici

Art. 4

L’assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapici, dei procedimenti di formazione d’immagini come pure delle prestazioni fisioterapiche seguenti, prescritti da chiropratici:11

  1. 12 analisi: le analisi sono designate separatamente nell’elenco delle analisi giusta l’articolo 62 capoverso 1 lettera b OAMal;

  2. 13 medicamenti: le specialità farmaceutiche dei seguenti gruppi terapeutici dell’elenco delle specialità delle categorie di vendita B (Dispensazione da parte delle farmacie su prescrizione medica), C (Dispensazione previa consulenza specialistica di operatori sanitari) e D (Dispensazione previa consulenza specialistica): 1. 01.01.10 (Analgesici antipiretici), 01.12 (Miotonolitici: somministrati solo per via orale), 2. 04.99 (Gastroenterologica, Varia: solo inibitori della pompa protonica), 3. 07.02.10 (Minerali), 07.02.20 (Minerali combinati), 07.02.30 (Vitamine sole), 7.02.40 (Vitamine combinate), 07.02.50 (Altre combinazioni), 4. 07.10.10 (Antiinfiammatori soli), 07.10.21 (Antiinfiammatori combinati senza corticosteroidi: solo combinazioni di antiinfiammatori e inibitori

Introdotti dal n. I dell’O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogati dal

n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 della pompa protonica), 07.10.40 (Medicamenti per uso topico: solo quelli con sostanze attive antiinfiammatorie), 5. 57.10.10 (Medicina complementare: antiinfiammatori soli);

  1. 14 mezzi e apparecchi: 1. i prodotti del gruppo 05. Bendaggi, 2. i prodotti del gruppo 09.02.01, apparecchio per l'elettroneurostimolazione transcutanea (TENS), 3. i prodotti del gruppo 16. Mezzi per la crioterapia e/o termoterapia, 4. i prodotti del gruppo 23. Ortesi, 5. i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione;

  2. 15 diagnostica per immagini: 1. radiografia dello scheletro, 2. tomografia computerizzata (TC) della colonna vertebrale e delle estremità, 3. risonanza magnetica nucleare (RMN) dello scheletro assiale e delle articolazioni periferiche, 4. ecografia diagnostica, 5. scintigrafia dello scheletro trifasica;

  3. 16 prestazioni di fisioterapia di cui all’articolo 5.

Sezione 4:17 Prestazioni farmaceutiche

Footnotes

  1. [24] RS 831.20

Art. 4a

L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti:

  1. consulenza in relazione all’esecuzione di una ricetta medica che comprende almeno un medicamento dell’elenco delle specialità;

  2. esecuzione di una ricetta medica all’infuori delle ore d’apertura usuali locali, in caso d’urgenza;

  3. sostituzione di un preparato originale o di un generico prescritti dal medico con un generico meno caro;

  4. assistenza prescritta dal medico per l’assunzione di un medicamento.

L’assicurazione può assumere, nell’ambito di una convenzione tariffale, i costi di prestazioni più estese atte a contenere i costi, fornite a favore di un gruppo di assicurati.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546). Nuovo testo giusta il

n. I dell’O del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Capitolo 2 Prestazioni effettuate da persone che dispensano cure previa

prescrizione o mandato medico

Sezione 1 Fisioterapia

Art. 5

Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli articoli

e 47 OAMal o delle organizzazioni ai sensi dell’articolo 52a OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell’ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia:18

  1. misure di esame e valutazione fisioterapici;

  2. misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione: 1. chinesiterapia attiva e passiva, 2. terapia manuale, 3. fisioterapia per alleviare la tensione, 4. fisioterapia respiratoria (comprese le inalazioni di aerosol), 5. terapia medica di allenamento, 6. fisioterapia linfologica, 7. chinesiterapia in acqua, 8. fisioterapia ippoterapica in caso di sclerosi multipla, 9. fisioterapia cardio-circolatoria, 10. fisioterapia uroginecologica e urologica;

  3. misure fisiche: 1. terapia del caldo e terapia del freddo, 2. elettroterapia, 3. terapia della luce (ultravioletta, infrarossa, luce rossa), 4. ultrasuoni, 5. idroterapia, 6. massaggio muscolare e massaggio del tessuto connettivo.19 1bis Le misure terapeutiche di cui all’articolo 5 capoverso 1 numeri 1, 3–5, 7 e 9 possono essere eseguite individualmente o in gruppi.20

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6083).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009

La terapia medica di allenamento inizia con un’introduzione all’allenamento su macchine e si conclude al massimo tre mesi dopo tale introduzione. La terapia medica di allenamento è preceduta da un trattamento fisioterapico individuale.21

L’assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro cinque settimane dalla prescrizione medica.22

Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

Se la fisioterapia dev’essere continuata a carico dell’assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell’assicurazione.23

Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l’articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195924 su l’assicurazione per l’invalidità, i costi per la continuazione di una fisioterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.25

Sezione 2 Ergoterapia

Art. 6

Le prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti e dalle organizzazioni di ergoterapia ai sensi degli articoli46, 48 e 52 OAMal sono assunte purché:

  1. in caso d’affezioni somatiche procurino all’assicurato, migliorandone le funzioni corporee, l’autonomia nel compimento degli atti ordinari della vita oppure

  2. 26 siano effettuate nell’ambito di una cura psichiatrica.

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997

L’assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione medica.27

Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

Se l’ergoterapia dev’essere continuata a carico dell’assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell’assicurazione.28

Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l’articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195929 su l’assicurazione per l’invalidità, i costi per la continuazione di una ergoterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.30

Footnotes

  1. [46] RS 832.10
  2. [29] RS 831.20

Sezione 3 Cure dispensate ambulatoriamente o in una casa di cura31

Art. 7 Definizione delle cure

Sono considerate prestazioni ai sensi dell’articolo 33 lettera b OAMal gli esami, le terapie e le cure effettuati secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8, previa prescrizione o mandato medico:

  1. da infermieri (art. 49 OAMal);

  2. da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio (art. 51 OAMal);

  3. in case di cura (art. 39 cpv. 3 della LF del 18 mar. 199432 sull’assicurazione malattie; LAMal).33 2 Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1:

a. 34 valutazione, consigli e coordinamento:35 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 28 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 RU 2009 3527 6849 n. I).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 1. valutazione dei bisogni del paziente e dell’ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari, redatto in collaborazione con il medico e il paziente, 2. consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti per l’effettuazione delle cure, segnatamente per il riconoscimento dei sintomi della malattia, la somministrazione dei medicamenti o l’impiego d’apparecchi medici come pure i controlli necessari, 3.36 coordinamento dei provvedimenti nonché interventi di infermieri specializzati in caso di complicazioni in situazioni di cura complesse e instabili;

b. esami e cure: 1. controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, respirazione, peso), 2. test semplice dello zucchero nel sangue e nell’urina, 3. prelievo di materiale per esame di laboratorio, 4. provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione), 5. posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive, 6. cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale, 7.37 preparazione e somministrazione di medicamenti nonché documentazione delle attività associate, 8. somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive, 9. sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d’apparecchi che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso terapeutico, 10. lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la pedicure per diabetici, 11. cure in caso di turbe dell’evacuazione urinaria o intestinale, compresa la ginnastica di riabilitazione in caso d’incontinenza, 12. assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d’impacchi, cataplasmi e fango, 13.38assistenza per l’applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, quali l’esercizio di strategie d’intervento e le istruzioni comportamentali per i casi di aggressione, paura e psicosi deliranti,

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 14.39sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, volto segnatamente a impedire attacchi acuti pericolosi per loro stesse e per gli altri;

c. cure di base: 1. cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d’igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo, 2.40 provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane, quali: l’elaborazione e l’attuazione di un ritmo di vita strutturato adeguato, una pratica mirata alla creazione e all’incoraggiamento di contatti sociali e l’assistenza nell’ambito dell’aiuto all’orientamento e dell’applicazione di misure di sicurezza.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. le prestazioni di cui al capoverso2 lettera a numero 3 devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’attività pratica di due anni in collaborazione interdisciplinare e reti di gestione dei pazienti;

  2. la valutazione se occorra attuare i provvedimenti di cui al capoverso2 lettere b numeri 13 e 14 e c numero2 deve essere effettuata da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’attività pratica di due anni nel ramo della psichiatria. 41 2ter Le prestazioni possono essere fornite ambulatoriamente o in una casa di cura.

Possono altresì essere fornite esclusivamente durante il giorno o durante la notte.42

Sono considerate prestazioni delle cure acute e transitorie ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 LAMal le prestazioni previste al capoverso2, effettuate da persone e istituti di cui al capoverso 1 lettere a–c secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso2 lettera a e all’articolo 8 dopo un soggiorno ospedaliero e previa prescrizione di un medico dell’ospedale.43

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769). Nuovo testo giusta il

n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527

Footnotes

  1. [32] RS 832.10

Art. 7a44 Contributi

Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b, l’assicurazione versa, per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso2, i contributi seguenti:

  1. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2 lettera a: 79.80 franchi all’ora;

  2. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2 lettera b: 65.40 franchi all’ora;

  3. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2 lettera c:54.60 franchi all’ora.

Il rimborso dei contributi di cui al capoverso 1 è calcolato per unità di tempo di

minuti. Il rimborso minimo è di 10 minuti.

Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera c, l’assicurazione versa, al giorno e per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso2, i contributi seguenti:

  1. per bisogni di cure fino a 20 minuti: 9.00 franchi;

  2. per bisogni di cure da 21 a 40 minuti: 18.00 franchi;

  3. per bisogni di cure da 41 a 60 minuti: 27.00 franchi;

  4. per bisogni di cure da 61 a 80 minuti: 36.00 franchi;

  5. per bisogni di cure da 81 a 100 minuti: 45.00 franchi;

  6. per bisogni di cure da 101 a 120 minuti:54.00 franchi;

  7. per bisogni di cure da 121 a 140 minuti: 63.00 franchi;

  8. per bisogni di cure da 141 a 160 minuti: 72.00 franchi;

  9. per bisogni di cure da 161 a 180 minuti: 81.00 franchi;

  10. per bisogni di cure da 181 a 200 minuti: 90.00 franchi;

  11. per bisogni di cure da 201 a 220 minuti: 99.00 franchi;

  12. per bisogni di cure superiori a 220 minuti: 108.00 franchi.

Nel caso delle strutture diurne o notturne di cui all’articolo 7 capoverso 2ter, l’assicurazione versa per ogni giorno o per ogni notte, per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso2, i contributi previsti al capoverso 3.

Footnotes

  1. [54] RS 832.10

Art. 7b45 Assunzione dei costi per le prestazioni delle cure acute e transitorie

Il Cantone di domicilio e gli assicuratori assumono i costi per le prestazioni delle cure acute e transitorie in funzione della loro quotaparte rispettiva. Il Cantone di domicilio fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell’inizio dello

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849).

stesso, la quotaparte cantonale per gli abitanti del Cantone. La quotaparte cantonale ammonta almeno al 55 per cento.

Il Cantone di domicilio versa la sua quotaparte direttamente al fornitore di prestazioni. Le modalità vengono concordate tra il fornitore di prestazioni e il Cantone di domicilio. L’assicuratore e il Cantone di domicilio possono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all’assicuratore e che quest’ultimo versi entrambe le quoteparti al fornitore di prestazioni. La fatturazione tra il fornitore di prestazioni e l’assicuratore è disciplinata dall’articolo 42 LAMal46.

Art. 847 Prescrizione o mandato medico, valutazione dei bisogni

La prescrizione o il mandato medico delle prestazioni degli infermieri o delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio vanno definiti in base alla valutazione dei bisogni e del piano comune dei provvedimenti necessari.

La valutazione dei bisogni comprende l’analisi dello stato generale del paziente, dell’ambiente in cui vive, delle cure e dell’assistenza necessarie.

La valutazione dei bisogni si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario. Deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto. Le parti alla convenzione tariffale approntano un formulario uniforme.

La valutazione dei bisogni per le cure acute e transitorie si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario uniforme.48

La valutazione dei bisogni nelle case di cura si basa sui livelli dei bisogni di cure (art. 9 cpv. 2). Il bisogno di cure stabilito dal medico equivale a una prescrizione o a un mandato medico.49

L’assicuratore può esigere che gli siano comunicati i dati della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2.

La durata della prescrizione o del mandato medico non può superare:

  1. tre mesi, per pazienti affetti da una malattia acuta;

  2. sei mesi, per pazienti lungodegenti;

  3. due settimane, per pazienti che necessitano di cure acute e transitorie.50 6bis Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti alla grande invalidità. L’assicurato deve comunicare all’assicuratore l’esito della

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1997 2039).

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 revisione dell’assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.51

Le prescrizioni e i mandati medici di cui al capoverso 6 lettere a e b possono essere rinnovati.52

Art. 8a53 Procedura di controllo e di conciliazione

I fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b e gli assicuratori convengono una procedura di controllo e di conciliazione comune in caso di cura ambulatoriale.

In assenza di convenzione tariffale, il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce la procedura di cui al capoverso 1.

La procedura serve alla verifica della valutazione dei bisogni e al controllo dell’adeguatezza e dell’economicità delle prestazioni. Le prescrizioni o i mandati medici possono essere verificati dal medico di fiducia (art. 57 LAMal54 se prevedono oltre 60 ore di cure per trimestre. Se prevedono meno di 60 ore per trimestre, vanno effettuate sistematiche verifiche a saggio.

Art. 955 Fatturazione

Le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2 effettuate da infermieri o da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio devono essere fatturate secondo il tipo di prestazione fornita.

Le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2 effettuate nelle case di cura devono essere fatturate secondo il bisogno di cure.

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 18 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2436).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 18 set. lug. 1997 (RU 1997 2436). Abrogato dal n. I dell’O del DFI del24 giu. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 Sezione 3a:57 Consulenza nutrizionale

I dietisti o le organizzazioni di dietetica ai sensi degli articoli46, 50a e 52b OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:59

  1. 60 turbe del metabolismo;

  2. 61 obesità (indice di massa corporea [IMC] superiore a 30) e malattie conseguenti al sovrappeso e concomitanti;

  3. bbis. 62 obesità e sovrappeso nel quadro di una «terapia individuale multiprofessionale ambulatoriale strutturata per bambini e adolescenti affetti da sovrappeso o obesità » di cui all’allegato 1 numero 4;

  4. malattie cardiovascolari;

  5. malattie del sistema digestivo;

  6. malattie dei reni;

  7. stato di malnutrizione o di denutrizione;

  8. allergie alimentari o reazioni allergiche dovute all’alimentazione.

Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori consultazioni.

Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia propone all’assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell’assicurazione.

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997

Originario art. 9a.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5829).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 6 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5329).

Sezione 3b:63 Consulenza ai diabetici

Art. 9c

L’assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da:

  1. infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI),

  2. un centro di consulenza dell’Associazione svizzera per il diabete, autorizzato conformemente all’articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato con formazione speciale riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI).

La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l’istruzione attinenti all’ambito delle cure (Diabetes mellitus).

L’assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica. Se la consulenza dev’essere continuata a carico dell’assicuratore dopo dieci sedute, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la consulenza può essere continuata a carico dell’assicurazione.64

I dietisti (art. 50a OAMal) che operano in centri di consulenza dell’Associazione svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all’articolo 9b capoverso 1 lettera a e capoversi2 e 3.

Sezione 4 Logopedia

Art. 10 Principio

I logopedisti curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell’articolazione, della voce e della dizione conseguenti a:

  1. danno cerebrale causato da infezione, trauma, postumi operatori, intossicazione, tumore o turbe vascolari;

  2. affezioni foniatriche (ad es. malformazione parziale o totale delle labbra, del palato e della mascella; alterazione della mobilità della lingua e della muscolatura della bocca o del velo palatino d’origine infettiva, traumatica o postoperatoria; disfonia funzionale ipocinetica o ipercinetica; alterazioni della funzione della laringe d’origine infettiva, traumatica o postoperatoria).

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4253).

Art. 11 Condizioni

L’assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute di terapia logopedica effettuate in un periodo non superiore ai tre mesi dalla prescrizione medica.

Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

Se una terapia logopedica dev’essere continuata a carico dell’assicurazione dopo una cura equivalente a 60 sedute di un’ora comprese in un periodo di un anno, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una relativa proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell’assicurazione.

Il medico curante deve informare il medico di fiducia almeno una volta all’anno in merito al decorso e all’ulteriore indicazione della terapia.

I rapporti trasmessi al medico di fiducia in applicazione dei capoversi 3 e 4 possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell’assicuratore.

Capitolo 3 Misure di prevenzione

Art. 1265 Principio

L’assicurazione assume i costi delle misure di medicina preventiva seguenti (art. 26

  1. vaccinazioni profilattiche (art. 12a);

  2. misure di profilassi di malattie (art. 12b);

  3. esami sullo stato di salute generale (art. 12c);

  4. misure per l’individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio (art. 12d);

  5. misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale, incluse le misure destinate a tutte le persone di una determinata classe d’età oppure a tutti gli uomini o donne (art. 12e).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

Art. 12a67 Vaccinazioni profilattiche

L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate: Misura Condizione

  1. 68 Vaccinazione e richiami contro Secondo il «Calendario vaccinale svizdifteria, tetano, pertosse, poliomie- zero 2014» (Calendario vaccinale lite; vaccinazione contro morbillo, 201469) curato dall’Ufficio federale orecchioni, rosolia della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV). Dal 1.1.2013 al 31.12.2015, per le persone nate dopo il 31.12.1963, le vaccinazioni contro morbillo, orecchioni, rosolia non sono soggette ad alcuna franchigia.

  2. 70 Vaccinazione contro l’Haemofilus Per i fanciulli fino a cinque anni, seconinfluenzae do il Calendario vaccinale 2014.

  3. Vaccinazione contro l’influenza 1. Vaccinazione annuale per le persone esposte a un elevato rischio di complicazioni secondo la categoria a) delle raccomandazioni per la vaccinazione contro l’influenza stagionale stabilite dall’UFSP, dal gruppo di lavoro Influenza e dalla CFV del 21 giugno 2010 (Bollettino UFSP 25/201071; solo in tedesco e francese).

2. In caso di minaccia di pandemia d’influenza o nel corso di tale pandemia, per coloro ai quali l’UFSP raccomanda una vaccinazione (conformemente all’art. 12 dell’O del 27 apr. 2005 sulla pandemia di influenza, OPI). Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazio-

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2007 (RU 2007 6839). Nuovo testo giusta il

n. I dell’O del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014

Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014

Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Misura Condizione ne, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario. 1. Per i neonati di madri HbsAg-positive e le persone esposte a rischi di contagio. Se effettuato per motivi professionali, 2. Vaccinazione secondo le raccomandazioni stabilite nel 1997 dall’UFSP e dalla CFV (Allegato al Bollettino dell’UFSP 5/9873 e Complemento del Bollettino 36/9874), secondo il Calendario vaccinale 2014. Per i neonati di madri HBsAg-positive. Immunglobuline i pneumococchi 1. Con vaccino polisaccaridico: adulti a partire dai 65 anni nonché adulti e fanciulli di età superiore ai due anni, con una malattia cronica grave, stato di deficienza immunitaria, diabete mellito, fistola di liquido cefalorachidiano, asplenia funzionale o anatomica, impianto cocleare, malformazione della base del cranio o prima di una splenectomia o di un impianto cocleare. 2. Con vaccino coniugato: fanciulli di età inferiore ai cinque anni. cocchi Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014

Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 Misura Condizione Se effettuato per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione.

  1. Vaccinazione contro la tubercolosi Con il vaccino BCG secondo le direttive dell’Associazione svizzera contro la tubercolosi e le malattie polmonari (ASTP) e dell’UFSP del 1996 (Bollettino dell’UFSP 16/199677).

  2. 78 Vaccinazione contro l’encefalite Secondo il Calendario vaccinale 2014. da zecca (FSME) Se effettuato per motivi professionali,

  3. 79 Vaccinazione contro la varicella Secondo il Calendario vaccinale 2014.

  4. Vaccinazione contro i virus del 1. Conformemente alle raccomandaziopapilloma umano (HPV) ni dell’UFSP e della CFV del giugno 2007 (Bollettino dell’UFSP n. 25/200780):

  5. vaccinazione generale delle ragazze in età scolastica;

  6. vaccinazione delle donne d’età compresa tra i 15 e i 26 anni. Questa disposizione è applicabile fino al 31 dicembre 2017. 2. Vaccinazione nel quadro di programmi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

  7. l’informazione ai giovani appartenenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle raccomandazioni dell’UFSP e della CFV è garantita;

  8. l’acquisto del vaccino avviene in modo centralizzato;

  9. la completezza delle vaccinazioni

Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014

Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref (schema di vaccinazione conformemente alle raccomandazioni dell’UFSP e della CFV) è ricercata;

  1. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccinazioni e degli assicuratori malattia sono definiti;

  2. il rilevamento di dati, il conteggio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.

3. Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per le seguenti persone: – per pazienti affetti da una malattia cronica del fegato – per bambini provenienti da Paesi con un’endemicità media o elevata che vivono in Svizzera e che ritornano al loro Paese d’origine per un soggiorno temporaneo – per persone che si iniettano droghe – per uomini che hanno contatti sessuali con altri uomini al di fuori di una relazione stabile. Vaccinazione post-esposizione entro sette giorni dall’esposizione. Se effettuato per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. Vaccinazione post-esposizione dopo il morso di un animale affetto, o sospettato di essere affetto, dalla rabbia. Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014

Art. 12b82 Misure di profilassi di malattie

L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate: Misura Condizione

  1. Profilassi alla vitamina K Per i neonati (3 dosi).

  2. Profilassi del rachitismo mediante Durante il primo anno. vitamina D

  3. 83 Profilassi post-esposizione ad HIV Secondo le raccomandazioni dell’UFSP del 4 settembre 2006 (Bollettino dell’UFSP n. 36, 2006). Se effettuato per motivi professionali, d84 Immunizzazione passiva post- Secondo le raccomandazioni dell’UFSP esposizione e della CFV (direttive e raccomandazioni «immunizzazione passiva postesposizione» dell’ottobre 2004)85. Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione.

  4. 86 Mastectomia e/o annessectomia Per le portatrici di mutazioni o delezioni

Art. 12c87 Esami sullo stato di salute generale

L’assicurazione assume i costi dei seguenti esami sullo stato di salute generale: Misura Condizione

a. Esame dello stato di salute e dello Secondo le raccomandazioni pubblicate sviluppo del fanciullo in età nel manuale «Esami preventivi» della prescolare Società svizzera di pediatria (2a edizione, Berna 1993). In totale otto esami.

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 31 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2669).

Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3553).

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

Art. 12d88 Misure per l’individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio

L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio alle condizioni elencate:

Per i neonati di madri sieropositive e le persone esposte a pericolo di contagio, seguito da un colloquio che dev’essere documentato. In caso di cancro del colon in famiglia (ne sono stati affetti almeno 3 parenti di primo grado o uno prima dell’età di

anni). In caso di rischio accresciuto di melanoma in famiglia (melanoma riscontrato in un parente di primo grado). In caso di cancro del seno della madre, della figlia o della sorella. Frequenza secondo la valutazione clinica, fino ad un esame preventivo l’anno. La prima mammografia deve essere preceduta da un colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza, che va documentato. La mammografia va effettuata da un medico specialista in radiologia medica. La sicurezza degli apparecchi deve corrispondere alle linee direttrici UE del 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition). Per persone che, durante un’anestesia, vitro in esito alla diagnosi di una hanno presentato un episodio sospetto predisposizione all’ipertermia d’ipertermia maligna e per i consanguimaligna nei di primo grado di persone per le quali un’ipertermia maligna sotto anestesia è conosciuta ed è documentata una predisposizione all’ipertermia maligna. In un centro riconosciuto dall’European Malignant Hyperthermia Group.

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 14 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2755).

f. 90 Consulenza genetica, indicazione A pazienti e familiari di primo grado di per le analisi genetiche e prescri- pazienti affetti da: zione delle relative analisi di labo- – una sindrome ereditaria di cancro al ratorio in conformità dell’elenco seno e dell’ovaia delle analisi (EA), in caso di sospetta predisposizione a una malattia – poliposi del colon/forma attenuata di cancerogena ereditaria poliposi del colon – sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC) – retinoblastoma. Da parte di medici specializzati in medicina genetica o di membri del «Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling» del Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro (SAAK) in grado di dimostrare di aver svolto una collaborazione scientifica con un medico specializzato in medicina genetica.

Art. 12e91 Misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale

L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate:

a. 92 Screening di: fenilchetonuria, galat- Per i neonati. tosemia, deficit in biotinidasi, sin- Analisi di laboratorio secondo l’Elenco drome adrenogenitale, ipotiroidismo delle analisi (EL). congenito, carenza di acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCAD), fibrosi cistica.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012

Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 6 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5329).

I primi due anni: un esame ogni anno, compreso lo striscio compreso lo striscio. Successivamente, se i risultati sono normali, un esame ogni tre anni; altrimenti frequenza degli esami secondo la valutazione clinica. Dai 50 anni, ogni due anni. Nell’ambito di un programma di diagnosi precoce del cancro del seno secondo l’ordinanza del 23 giugno 199994 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia. Per questa prestazione non è riscossa nessuna franchigia. Persone di età compresa tra i 50 e i carcinoma del colon 69 anni Metodi d’esame: – identificazione del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA), colonoscopia in caso di esito positivo; oppure – colonoscopia, ogni dieci anni. Se l’esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Vaud e Uri, per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6083).

Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 10 giu. 2013 (RU 2013 1925). Nuovo testo giusta il

n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).

Footnotes

  1. [94] RS 832.102.4

Capitolo 4 Prestazioni specifiche di maternità

Art. 13 Esami di controllo

In caso di maternità, l’assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 1.97Sette esami in caso di gravidanza – Prima consultazione: anamnesi, normale esame clinico e vaginale e consigli, esame delle varici e degli edemi alle gambe. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie secondo l’elenco delle analisi (EA). – Ulteriori consultazioni: controllo del peso, della pressione sanguigna, dello stato del fondo, uroscopia e ascoltazione dei toni cardiaci fetali. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie in secondo l’elenco delle analisi (EA). 2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica 1. In caso di gravidanza normale: un Dopo approfondito colloquio, con esame di routine tra la 11a e la 14a spiegazioni e consulenza, che settimana di gravidanza; un esa- dev’essere documentato. me di routine tra la 20a e la 23a Effettuazione, secondo le «raccomandasettimana di gravidanza zioni relative agli esami con ultrasuoni durante la gravidanza» della Società Svizzera di Ultrasuoni in Medicina (SGUM), nella versione del 15 ottobre 2002, solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli esami ecografici in gravidanza (SGUM). 2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica. Solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza (SGUM)

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008

  1. 99 Esami preparto mediante cardioto- In caso di gravidanza a rischio cografia

  2. 100 Amniocentesi, prelievo di villi Dopo approfondito colloquio con spiecoriali gazioni e consulenza che dev’essere autenticato nei casi seguenti: – donne a partire dai 35 anni d’età (sono determinanti gli anni compiuti al termine calcolato della nascita) – donne d’età inferiore ai 35 anni, presso le quali sussiste un rischio pari o superiore a 1:380 che il bambino sia affetto da una malattia di origine esclusivamente genetica. Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA).

  3. Controllo post-partum un esame Tra la sesta e la decima settimana postpartum: anamnesi intermedia, esame clinico e ginecologico, consulenza compresa.

Art. 14 Preparazione al parto

L’assicurazione assume un contributo di 100 franchi per un corso di preparazione al parto, eseguito in gruppo e diretto dalla levatrice.

Art. 15 Consulenza per l’allattamento

La consulenza per l’allattamento (art.29 cpv.2 lett. c LAMal101 è assunta dall’assicurazione se dispensata da una levatrice o da un infermiere con relativa formazione speciale.

La rimunerazione è limitata a tre sedute.

Footnotes

  1. [101] RS 832.10

Art. 16102 Prestazioni delle levatrici

Le levatrici possono effettuare a carico dell’assicurazione le prestazioni seguenti:

a. le prestazioni di cui all’articolo 13 lettera a:

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925). 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 1. in caso di gravidanza normale, la levatrice può effettuare sei esami di controllo. Deve segnalare all’assicurata che una consultazione medica è indicata prima della sedicesima settimana di gravidanza, 2. in caso di gravidanza a rischio, senza patologia manifesta, la levatrice collabora con il medico. In caso di gravidanza patologica, la levatrice effettua le prestazioni secondo la prescrizione medica;

  1. nel corso di un esame di controllo, la levatrice può prescrivere un controllo agli ultrasuoni di cui all’articolo 13 lettera b;

  2. le prestazioni di cui all’articolo 13 lettere c ed e, come pure agli articoli 14 e 15.

Le levatrici possono fare effettuare le necessarie analisi di laboratorio per le prestazioni di cui all’articolo 13 lettere a ed e secondo una designazione separata nell’elenco delle analisi.

Possono anche effettuare a carico dell’assicurazione prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso2. Queste prestazioni vanno effettuate dopo un parto a domicilio, un parto ambulatoriale o dopo l’uscita anticipata dall’ospedale oppure dalla casa per

Capitolo 5 Cure dentarie

Malattie dell’apparato masticatorio L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle seguenti malattie gravi e non evitabili dell’apparato masticatorio (art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal103. La condizione è che l’affezione abbia il carattere di malattia; la cura va assunta dall’assicurazione solo in quanto la malattia la esiga: a. malattie dentarie: 1. granuloma dentario interno idiopatico, 2. dislocazioni o soprannumero di denti o germi dentari che causano una malattia (ad es. ascesso, ciste); b. malattie del parodonto (parodontopatie): 1. parodontite prepuberale, 2. parodontite giovanile progressiva, 3. effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti; c. malattie dei mascellari e dei tessuti molli: 1. tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali, 2. tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo, 3. osteopatie dei mascellari, 4. cisti (senza legami con elementi dentari), 5. osteomieliti dei mascellari;

d. malattie dell’articolazione temporo-mandibolare e dell’apparato motorio: 1. artrosi dell’articolazione temporo-mandibolare, 2. anchilosi, 3. lussazione del condilo e del disco articolare; e. malattie del seno mascellare: 1. rimozione di denti o frammenti dentali dal seno mascellare, 2. fistola oro-antrale; f. disgrazie che provocano affezioni considerate come malattie, quali: 1. sindrome dell’apnea del sonno, 2. turbe gravi di deglutizione, 3. asimmetrie cranio-facciali gravi.

Malattie sistemiche104 1 L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche seguenti o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell’affezione: (art. 31 a.106 malattie del sistema sanguigno: 1. neutropenia, agranulocitosi, 2. anemia aplastica grave, 3. leucemie, 4. sindromi mielodisplastiche (SMD), 5. diatesi emorragiche. 6. sindrome pre-leucemica, 7. granulocitopenia cronica, 8. sindrome del «lazy-leucocyte», 9. diatesi emorragiche; b. malattie del metabolismo: 1. acromegalia, 2. iperparatiroidismo, 3. ipoparatiroidismo idiopatico, 4. ipofosfatasi (rachitismo genetico dovuto ad una resistenza alla vitamina D); c. altre malattie: 1. poliartrite cronica con lesione ai mascellari, 2. morbo di Bechterew con lesione ai mascellari,

104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999

106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999

3. artrite psoriatica con lesione ai mascellari, 4. sindrome di Papillon-Lefèvre, 5. sclerodermia, 6. AIDS, 7. psicopatie gravi con lesione consecutiva grave della funzione masticatoria; d. malattie delle ghiandole salivari; e.107 … 2 Le spese delle prestazioni di cui al capoverso 1 vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell’assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.108

Art. 19109 Cure dentarie110

L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le cure mediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal111 in caso di:

  1. sostituzione delle valvole cardiache, impianto di protesi vascolari o di shunt del cranio;

  2. interventi che necessitano di un trattamento immunosoppressore a vita;

  3. radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna;

  4. endocardite;

  5. 112 sindrome dell’apnea da sonno.

Footnotes

  1. [111] RS 832.10

Art. 19a113 Infermità congenite

L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie conseguenti ad infermità congenita di cui al capoverso2, se:114

a. le cure sono necessarie dopo il 20° anno di età;

108 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2022 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 112 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 113 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 4 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2697).

b. le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla LAMal115 ma non all’assicurazione federale per l’invalidità (AI).

Sono infermità congenite ai sensi del capoverso 1:

1. displasia ectodermale; 2. malattie bullose congenite della pelle (epidermolisi bullosa ereditaria, acrodermatite enteropatica e pemfigo cronico benigno familiare); 3. condrodistrofia (per es.: acondroplasia, ipocondroplasia, displasia epifisaria multipla); 4. disostosi congenite; 5. esostosi cartilagine, per quanto sia necessaria un’operazione; 6. emiipertrofie ed altre asimmetrie corporee congenite, per quanto sia necessaria un’operazione; 7. difetti ossei del cranio; 8. sinostosi del cranio; 9. malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della vertebra); 10. artromiodisplasia congenita (artrogriposi); 11. distrofia muscolare progressiva e altre miopatie congenite; 12. miosite ossificante progressiva congenita; 13. cheilo-gnato-palatoschisi (fessura labiale, mascellare, palatina); 14. fessure facciali mediane, oblique e trasversali; 15. fistole congenite del naso e delle labbra; 16.116 proboscide laterale; 17.117 displasie dentarie congenite, per quanto ne siano colpiti in modo grave almeno 12 denti della seconda dentizione dopo la crescita e se è prevedibile trattarli definitivamente mediante una posa di corone; 18. anodontia congenita totale o anodontia congenita parziale, per assenza di almeno due denti permanenti contigui o di quattro denti permanenti per ogni mascella ad esclusione dei denti del giudizio; 19. iperodontia congenita, quando il o i denti soprannumerari provocano una deformazione intramascellare o intramandibolare per cui sia necessaria una cura a mezzo di apparecchi;

116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923). 117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).

20. micrognatismo inferiore congenito, se, nel corso del primo anno di vita, provoca delle turbe di deglutizione e di respirazione che rendono necessaria una cura o se: – l’esame craniometrico rivela una discrepanza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di 9° o più (rispettivamente con un angolo di almeno 7° combinato con un angolo mascellobasale di almeno 37°); – i denti permanenti, ad esclusione dei denti del giudizio, presentano una nonocclusione di almeno tre paia di denti antagonisti nei segmenti laterali per metà di mascella; 21. mordex apertus congenito, se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l’esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 40° e più (rispettivamente di almeno 37° combinato con un angolo ANB di 7° e più). Mordex clausus congenito, se provoca una sopraocclusione dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l’esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 12° o meno (rispettivamente di 15° o meno combinato con un angolo ANB di 7° e più); 22. prognatismo inferiore congenito, quando l’esame craniometrico rivela una divergenza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di almeno –1° e quando almeno due paia di denti antagonisti della seconda dentizione si trovano in posizione d’occlusione incrociata o a martello, o quando esiste una divergenza di +1° e meno combinato con un angolo mascello-basale di 37° e più, o di 15° o meno; 23. epulis dei neonati; 24. atresia delle coane (uni o bilaterale); 25. glossoschisi; 26. macroglossia e microglossia congenite, per quanto sia necessaria un’operazione della lingua; 27. cisti e tumori congeniti della lingua; 28.118 affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fistole, stenosi, cisti, tumori, ectasie e ipo- o aplasie di tutte le grandi ghiandole salivari importanti); 28a.119 ritenzione o anchilosi congenita di denti se sono colpiti diversi molari oppure almeno due premolari o molari contigui della seconda dentizione (esclusi i denti del giudizio); l’assenza di abbozzi (esclusi i denti del giudizio) è equiparata alla ritenzione e all’anchilosi dei denti; 29. cisti congenite del collo, fistole e fessure cervicali congenite e tumori congeniti (cartilagine di Reichert); 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug.

2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150). 119 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).

30. emangioma cavernoso o tuberoso; 31. linfangioma congenito, se è necessaria un’operazione; 32. coagulopatie e trombocipatie congenite (emofilie ed altri difetti dei fattori di coagulazione); 33. istiocitosi (granuloma eosinofilo, morbo di Hand-Schüller-Christian e Letterer-Siwe); 34. malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele ed idromielia, meningocele, megaloencefalia, porencefalia, diastematomielia); 35. affezioni eredodegenerative del sistema nervoso (per es.: atassia di Friedreich, leucodistrofie ed affezioni progressive della materia grigia, atrofie muscolari di origine spinale o neurale, disautonomia familiare, analgesia congenita); 36. epilessia congenita; 37. paralisi cerebrali congenite (spastiche, atetosiche ed atassiche); 38. paralisi e paresi congenite; 39. ptosi congenita della palpebra; 40. aplasia dei canali lacrimali; 41. anoftalmia; 42. tumori congeniti della cavità orbitale; 43. atresia congenita dell’orecchio, compresa l’anotia e la microtia; 44. malformazioni congenite dello scheletro del padiglione auricolare; 45. turbe congenite del metabolismo dei mucopolisaccaridi e delle glicoproteine (p. es.: morbo di Pfaundler-Hurler, morbo di Morquio); 46. turbe congenite del metabolismo delle ossa (p. es.: ipofosfatasia, displasia diafisaria progressiva di Camurati-Engelmann, osteodistrofia di Jaffé- Lichtenstein, rachitismo resistente alla vitamina D); 47. turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi, ipotireosi, cretinismo); 48. turbe congenite della funzione ipotalamo-ipofisaria (nanismo ipofisario, diabete insipido, sindrome di Prader-Willi e sindrome di Kallmann); 49. turbe congenite della funzione delle gonadi (sindrome di Turner, malformazioni delle ovaie, anorchismo, sindrome di Klinefelter); 50. neurofibromatosi; 51. angiomatosi encefalo-trigeminea (Sturge-Weber-Krabbe); 52. distrofie congenite del tessuto connettivo (p. es.: sindrome di Marfan, sindrome di Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthoma elastico);

53. teratomi e altri tumori delle cellule germinali (p. es.: disgerminoma, carcinoma embrionale, tumore misto delle cellule germinali, tumore vitellino, coriocarcinoma, gonadoblastoma).

Footnotes

  1. [115] RS 832.10

Footnotes

  1. [103] RS 832.10
  2. [107] Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

Capitolo 6 Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici

Art. 20120 Principio

L’assicurazione assume una determinata rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi che servono alla cura o alla diagnosi per sorvegliare il trattamento e le conseguenze di una malattia, consegnati previa prescrizione medica dai centri di consegna secondo l’articolo 55 OAMal e utilizzati dalla persona assicurata da sola o con l’aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla cura.

Art. 20a121 Elenco dei mezzi e degli apparecchi

I mezzi e gli apparecchi sono definiti per metodi e per gruppo nell’allegato2.

I mezzi e gli apparecchi che sono impiantati nel corpo o utilizzati da fornitori di prestazioni secondo l’articolo 35 capoverso 2 LAMal122 nel quadro della loro attività a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non figurano nell’elenco. La loro rimunerazione e quella della corrispettiva diagnosi o cura sono stabilite nelle convenzioni tariffali.

L’elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Le modifiche sono pubblicate nel sito Internet dell’UFSP123. L’elenco completo è pubblicato di regola una volta all’anno124. 125

Footnotes

  1. [122] RS 832.10

Art. 21126 Domanda

La domanda d’ammissione nell’elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all’UFSP. L’UFSP esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi.

120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2008 121 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 123 www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco dei mezzi e degli apparecchi 124 L’elenco può essere ordinato presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. 125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

Art. 22 Limitazioni

L’ammissione nell’elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell’utilizzo, le indicazioni mediche o l’età degli assicurati.

Art. 23 Requisiti

Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell’elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.

Art. 24 Rimunerazione

I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quello indicato nell’elenco per la corrispettiva categoria.

Se l’importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell’elenco, la differenza è a carico dell’assicurato.

L’ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati.

L’assicurazione assume i costi conformemente all’allegato2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell’elenco una rimunerazione dei costi d’adeguamento e di manutenzione necessari. I costi d’adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.

Capitolo 7 Contributo alle spese di cure balneari, di trasporto e di salvataggio

Art. 25 Contributo alle spese di cure balneari

L’assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo giornaliero di 10 franchi alle spese di cure balneari prescritte dal medico.

Art. 26 Contributo alle spese di trasporto

L’assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile.

Il trasporto dev’essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.

Art. 27 Contributo alle spese di salvataggio

Per salvataggi in Svizzera, l’assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese. Il contributo massimo è di 5000 franchi per anno civile.

Capitolo 8 Analisi e medicamenti

Sezione 1 Elenco delle analisi

Art. 28127

L’elenco previsto nell’articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal128 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l’allegato 3 sotto il titolo Elenco delle analisi (abbreviato «EA»).129

L’elenco delle analisi non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche sono pubblicate nel sito Internet dell’UFSP130. L’elenco completo è pubblicato di regola una volta all’anno131.132

Footnotes

  1. [128] RS 832.10

Sezione 2 Elenco dei medicamenti con tariffa

Art. 29133

L’elenco previsto nell’articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 2 LAMal134 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l’allegato 4 sotto il titolo di Elenco dei medicamenti con tariffa (abbreviato «EMT»).

L’elenco dei medicamenti con tariffa non viene pubblicato né nella RU né nella RS. Esso è diffuso di regola ogni anno ed è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna.135 127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 lug. 1996, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2430). 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2546). 130 www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco delle analisi 131 L’elenco può essere ordinato presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232). 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

Footnotes

  1. [134] RS 832.10

Sezione 3 Elenco delle specialità

Art. 30 Principio

Un medicamento è ammesso nell’elenco delle specialità se:136

  1. 137 ne sono dimostrati l’efficacia, il valore terapeutico e l’economicità;

  2. 138 è stato omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

…139

Art. 30a140 141 Domanda di ammissione

Una domanda di ammissione nell’elenco delle specialità deve contenere in particolare:

  1. il preavviso di Swissmedic, in cui si comunicano la prevista omologazione ed i dati concernenti le indicazioni e i dosaggi da omologare;

  2. l’informazione specializzata fornita a Swissmedic;

  3. bbis. 142 in caso di preparati originali protetti da un brevetto: i numeri dei brevetti e i certificati protettivi complementari con la data di scadenza;

  4. le informazioni specializzate approvate all’estero, se il medicamento è già omologato all’estero;

  5. il riassunto della documentazione clinica inoltrato a Swissmedic;

  6. gli studi clinici più importanti;

  7. i prezzi di fabbrica per la consegna praticati in tutti gli Stati di riferimento ai sensi dell’articolo 35 e il prezzo d’obiettivo per la Comunità europea;

  8. 143 ...

Unitamente alla decisione di omologazione e al relativo attestato si devono presentare in seguito l’informazione specializzata definitiva con l’indicazione di eventuali modifiche e il prezzo d’obiettivo definitivo per la Comunità europea.

136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 140 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 141 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 mar. 2012 alla fine del presente testo. 142 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006

Art. 31144 Procedura di ammissione

L’UFSP sottopone le domande di ammissione nell’elenco delle specialità alla Commissione federale dei medicamenti (CFM).

L’UFSP mette a disposizione della CFM, in occasione della seduta di quest’ultima, i documenti di cui all’articolo 30a. Può fornire alla CFM altri documenti pertinenti.

La CFM classifica ogni medicamento in una delle categorie seguenti:

  1. assoluta innovazione medico-terapeutica;

  2. progresso terapeutico;

  3. diminuzione del costo rispetto ad altri medicamenti;

  4. nessun progresso terapeutico e nessuna diminuzione del costo;

  5. inadeguato per l’assicurazione sociale malattie.

L’UFSP può trattare le domande di ammissione senza sottoporle alla CFM qualora esse riguardino:

  1. nuove forme galeniche, grandezze d’imballaggio o dosaggi di medicamenti che figurano già nell’elenco delle specialità, all’interno delle indicazioni esistenti;

  2. medicamenti per cui è stata presentata una domanda presso Swissmedic giusta l’articolo 12 della legge del 15 dicembre 2000145 sugli agenti terapeutici, se il preparato originale figura già nell’elenco delle specialità;

  3. medicamenti in co-marketing il cui preparato di base figura già nell’elenco delle specialità.

Di regola l’UFSP decide sull’ammissione definitiva nell’elenco delle specialità entro 60 giorni dall’omologazione definitiva di Swissmedic, a condizione che le domande di ammissione siano presentate con il preavviso di Swissmedic secondo l’articolo 30a capoverso 1 lettera a e corredate dalla documentazione completa.

Art. 31a146 Procedura di ammissione accelerata

Se Swissmedic ha già approvato lo svolgimento di una procedura di omologazione accelerata giusta l’articolo 5 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001147 sui medicamenti, l’UFSP esegue una procedura di ammissione accelerata.

Nella procedura di ammissione accelerata una domanda può essere presentata al più tardi 20 giorni prima della seduta della CFM durante la quale verrà trattata.

144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 146 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357).

Art. 32148 Efficacia

Per la valutazione dell’efficacia, l’UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all’omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti.

Art. 33149 Valore terapeutico

Il valore terapeutico di un medicamento in relazione alla sua efficacia e alla sua composizione è valutato dal profilo clinico-farmatologico e galenico, in rapporto agli effetti secondari e al pericolo di abuso.

Per la valutazione del valore terapeutico, l’UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all’omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti.150

Art. 34 Economicità

.. 151

Per determinare se un medicamento è economico si terrà conto:

  1. dei prezzi di fabbrica per la consegna praticati all’estero;

  2. dell’efficacia terapeutica rispetto ad altri medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi;

  3. del costo giornaliero o della cura rispetto a quello di medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi;

  4. di un premio all’innovazione per una durata massima di 15 anni se si tratta di un medicamento ai sensi dell’articolo 31 capoverso2 lettere a e b; in questo premio sono presi equamente in considerazione i costi di ricerca e di sviluppo. 152 3 ...153

Art. 35154 Paragone con il prezzo praticato all’estero

Di regola, il prezzo di fabbrica per la consegna di un medicamento, dedotta l’imposta sul valore aggiunto, non può superare il relativo prezzo medio di fabbrica 148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 153 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dal

n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251). 154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 per la consegna praticato in Stati con strutture economiche comparabili nel settore farmaceutico. L’UFSP procede al paragone con Stati in cui il prezzo di fabbrica per la consegna può essere determinato inequivocabilmente da disposizioni di autorità o di federazioni.

Gli Stati presi a paragone sono Germania, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia e Austria. Si può eseguire il paragone con ulteriori Stati.155

Il titolare dell’omologazione comunica all’UFSP i prezzi di fabbrica per la consegna praticati negli Stati di riferimento di cui al capoverso2. Calcola tali prezzi in base ai regolamenti di autorità o di federazioni e li fa attestare da un’autorità o da una federazione. I prezzi sono convertiti in franchi svizzeri in base a un tasso di cambio medio calcolato dall’UFSP sull’arco di dodici mesi.156

Art. 35a157 Parte propria alla distribuzione

Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta al:

  1. 12 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 879.99 franchi;

  2. 7 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 880 franchi e 2569.99 franchi;

  3. 0 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 2570 franchi.

Il supplemento per imballaggio per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta a:

  1. 4 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 4.99 franchi;

  2. 8 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 5 franchi e 10.99 franchi;

  3. 12 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 11 franchi e 14.99 franchi;

  4. 16 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 15 franchi e 879.99 franchi;

  5. 60 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 880 franchi e 2569.99 franchi;

  6. 240 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 2570 franchi.

Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti non soggetti a prescrizione medica ammonta all’80 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna. 155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251). 156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1769). 157 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).

La parte propria alla distribuzione è fissata in modo uniforme per tutti i fornitori. L’UFSP può tenere conto di condizioni di distribuzione particolari.

Art. 35b158 159 Riesame triennale delle condizioni di ammissione

L’UFSP riesamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali di cui all’articolo 65d capoverso 1 OAMal una volta ogni anno civile. Nel quadro di questo riesame verifica di volta in volta tutti i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell’elenco delle specialità ad intervalli di tre anni, in ordine cronologico decrescente fino al 1955.

Il capoverso 1 non si applica ai preparati originali che, dall’ultimo riesame delle condizioni di ammissione, sono stati sottoposti a un riesame del prezzo in base a un’estensione dell’indicazione oppure a una modificazione o soppressione di una limitazione ai sensi dell’articolo 65f capoverso2 secondo periodo OAMal. L’UFSP procede al riesame di questi preparati originali nel corso del terzo anno dopo il riesame del prezzo dovuto a un’estensione dell’indicazione oppure a una modificazione o soppressione della limitazione.160

Per il riesame è determinante la data di ammissione della prima forma di commercio della sostanza attiva contenuta nel preparato originale.

Il titolare dell’omologazione deve presentare all’UFSP, entro il 31 maggio dell’anno del riesame, i seguenti documenti:

  1. i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° aprile dell’anno del riesame in tutti gli Stati di riferimento di cui all’articolo 35 capoverso2 confermati da una persona con diritto di firma della rappresentanza competente per il titolare dell’omologazione nel rispettivo Paese;

  2. al momento del primo riesame, il numero di confezioni del preparato originale vendute in Svizzera dopo l’ammissione nell’elenco delle specialità, indicato singolarmente per tutte le forme di commercio;

  3. dati aggiornati, con indicazione delle informazioni relative al medicamento modificate rispetto al precedente riesame.

Per la fissazione dei prezzi secondo il capoverso 4 lettera a, il titolare dell’omologazione responsabile della distribuzione del preparato originale oggetto del riesame deve comunicare all’UFSP, per tutte le forme di commercio della medesima sostanza attiva, la confezione che ha generato la maggiore cifra d’affari nel corso dei precedenti 12 mesi in Svizzera. L’UFSP può esigere le cifre in questione.161

Se dal paragone del prezzo di fabbrica per la consegna della confezione che ha generato la maggiore cifra d’affari in Svizzera con il prezzo medio di fabbrica per la 158 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Nuovo testo giusta il

n. I dell’O del DFI del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3249). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 30 giu. 2010 alla fine del presente testo. 159 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 mar. 2012 alla fine del presente testo. 160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1769).

consegna in vigore negli Stati di riferimento risulta che il prezzo deve essere ridotto, il tasso di riduzione calcolato è applicato ai prezzi di fabbrica per la consegna di tutte le forme di commercio della medesima sostanza attiva.

... 162

Se il prezzo di fabbrica per la consegna in Svizzera è inferiore a quello in vigore negli Stati di riferimento, ciò non giustifica un suo aumento.

...163

Nel quadro del riesame secondo il capoverso 1, un generico è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno dei seguenti tassi percentuali al prezzo medio del corrispondente preparato originale in vigore all’estero il 1° aprile dell’anno del riesame:

  1. 10 per cento, purché il suo prezzo di fabbrica al momento dell’ammissione nell’elenco delle specialità soddisfi i requisiti secondo l’articolo 65c capoverso2 lettera a OAMal;

  2. 20 per cento in tutti gli altri casi.164

Footnotes

  1. [163] Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 21 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1769).

Art. 35c165 Restituzione delle eccedenze

Al momento del primo riesame delle condizioni di ammissione secondo l’articolo 35b, l’UFSP esamina se sono state conseguite eccedenze ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2ter OAMal.

Per la fissazione dei limiti determinanti per una restituzione ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2ter OAMal sono considerate tutte le forme di commercio di un medicamento.

Le eccedenze sono calcolate come segue:

  1. dapprima è rilevata la differenza tra il prezzo di fabbrica per la consegna al momento dell’ammissione e quello dopo la riduzione;

  2. in seguito, tale differenza è moltiplicata per il numero delle confezioni vendute nel periodo intercorso tra l’ammissione e la riduzione del prezzo.

Per il calcolo delle eccedenze sono determinanti i tassi di cambio al momento dell’ammissione del preparato.

Se nutre sospetti fondati sulla correttezza delle indicazioni fornite dal titolare dell’omologazione, l’UFSP può richiedere che l’ufficio di revisione esterno dell’azienda confermi tali indicazioni per il medicamento in questione.

162 Non applicabile dal 1° mag. 2012 al 31 dic. 2014 (RU 2012 1769 n. III cpv. 3). 164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 165 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3249). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 30 giu. 2010 alla fine del presente testo.

Se riduce volontariamente il prezzo di fabbrica per la consegna del suo preparato originale prima del 1° novembre dell’anno del riesame adeguandolo al livello medio degli Stati di riferimento di cui all’articolo 35 capoverso2, il titolare dell’omologazione deve comunicare all’UFSP i prezzi medi al momento in cui presenta la domanda di riduzione volontaria del prezzo. Se tale riduzione avviene entro i primi

mesi successivi all’ammissione del preparato originale nell’elenco delle specialità, il titolare dell’omologazione non è tenuto a restituire le eccedenze.166

L’UFSP decide l’ammontare delle eccedenze e il termine entro cui queste vanno restituite all’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal167.

Footnotes

  1. [167] RS 832.10

Art. 36168 Riesame dell’economicità durante i primi 15 anni169

L’UFSP riesamina i medicamenti oggetto di una domanda d’aumento di prezzo al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni d’ammissione di cui agli artico-

Se questo riesame rivela che il prezzo domandato è troppo alto, l’UFSP rifiuta la domanda.

La CFM può proporre all’UFSP di sopprimere in tutto o in parte il premio all’innovazione se le condizioni che ne avevano determinato la concessione non sono più soddisfatte.171

Art. 37172 173 Riesame delle condizioni di ammissione alla scadenza della

protezione del brevetto Per il riesame di un preparato originale secondo l’articolo 65e OAMal, il titolare dell’omologazione deve notificare spontaneamente all’UFSP, al più tardi sei mesi prima della scadenza della protezione del brevetto, i prezzi praticati in tutti gli Stati di riferimento di cui all’articolo 35 capoverso2 e il fatturato realizzato nei quattro anni che hanno preceduto la scadenza del brevetto secondo l’articolo 65c capoversi 2–4 OAMal. I prezzi di fabbrica per la consegna medi in vigore negli Stati di riferimento sono pubblicati sul sito Internet dell’UFSP.

166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1769). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 168 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 mar. 2012 alla fine del presente testo. 169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3249). 173 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 mar. 2012 alla fine del presente testo.

Art. 37b175 Estensione dell’indicazione e modificazione della limitazione

Per il riesame di un preparato originale a seguito di un’estensione dell’indicazione secondo l’articolo 65f OAMal, il titolare dell’omologazione deve notificare all’UFSP:

  1. la decisione di omologazione;

  2. l’attestato di omologazione;

  3. l’informazione specializzata definitiva;

  4. i documenti giusta l’articolo 30a capoversi 1 lettere bbis–f e 2.

Per il riesame di un preparato originale a seguito di una modificazione o soppressione di una limitazione ai sensi dell’articolo 65f OAMal, il titolare dell’omologazione deve notificare all’UFSP i documenti giusta l’articolo 30a capoverso 1 lettere a–f e capoverso2.all’UFSP i documenti giusta l’articolo 30a capoverso 1 lettere a–f e capoverso2.

Art. 37d177 Portata e momento del riesame

I riesami giusta gli articoli 37–37c comprendono tutte le grandezze d’imballaggio, i dosaggi e le forme galeniche del preparato originale.

La data d’ammissione nell’elenco delle specialità della prima grandezza d’imballaggio, del primo dosaggio o della prima forma galenica di un preparato originale determina il momento del riesame.

Art. 38178

174 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839). 175 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Nuovo testo giusta il

n. I dell’O del DFI dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357). 176 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 24 set. 2007, con effetto dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4443 4633). 177 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 Sezione 4:179 Aliquota percentuale dei medicamenti

Per i medicamenti il cui prezzo massimo supera di almeno il 20 per cento la media dei prezzi massimi dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell’elenco delle specialità, l’aliquota percentuale ammonta al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia.

Per il calcolo della media del terzo meno caro, è determinante il prezzo massimo della confezione che raggiunge la cifra d’affari più elevata per dosaggio di una forma commerciale di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell’elenco delle specialità. Non sono considerate le confezioni che non generano alcuna cifra d’affari per un periodo di tre mesi consecutivi prima della determinazione della media del terzo meno caro dei medicamenti con il medesimo principio attivo.

La media del terzo meno caro è determinata il 1° novembre oppure al momento dell’ammissione del primo generico nell’elenco delle specialità.

Se allo scadere del brevetto il titolare dell’omologazione per un preparato originale o per un medicamento in co-marketing riduce in un’unica volta il prezzo di fabbrica per la consegna adeguandolo al livello di prezzo del generico secondo l’articolo 65c capoverso 2 OAMal, per tale medicamento si applica nei primi24 mesi di questa riduzione di prezzo un’aliquota percentuale pari al 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia.

Se il medico o il chiropratico prescrive esplicitamente, per motivi d’ordine medico, un preparato originale, il capoverso 1 non è applicabile.

Il medico o il chiropratico informa il paziente dell’esistenza di almeno un generico figurante nell’elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale.

Footnotes

  1. [178] Abrogato dal n. I dell’O del DFI dell’8 mag. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1357).

Titolo 2 Condizioni per la fornitura di prestazioni

Capitolo 1 …

Art. 39181

179 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 2 feb. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 657). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Footnotes

  1. [181] Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 2 lug. 2002, con effetto dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).

Capitolo 2 Scuole di chiropratica

Art. 40

Gli istituti seguenti sono riconosciuti siccome scuole di chiropratica ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettera a OAMal:

  1. Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada;

  2. Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA;

  3. Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA;

  4. Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609, USA;

  5. National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA;

  6. New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA;

  7. Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA;

  8. Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA;

  9. Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA;

  10. Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA;

  11. Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.182 2 Oltre agli istituti menzionati al capoverso 1, in singoli casi i Cantoni possono riconoscere come equivalente un’altra scuola di chiropratica. I Cantoni esaminano la scuola e garantiscono l’equivalenza con gli istituti menzionati al capoverso 1.183 182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 183 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006

Capitolo 3 …

Art. 41184

Footnotes

  1. [184] Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 9 giu. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2517).

Capitolo 4 Laboratori

Art. 42 Formazione e perfezionamento

È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell’articolo54 capoversi2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina veterinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia.

È ritenuto formazione superiore ai sensi dell’articolo54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di:

  1. un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un’istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera;

  2. un diploma rilasciato da un’istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»;

  3. un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera;

  4. un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente.185 3 È ritenuta formazione di perfezionamento ai sensi dell’articolo54 capoverso 3 lettera b OAMal quella riconosciuta dall’Associazione svizzera dei direttori di laboratorio d’analisi mediche (FAMH) in ematologia, chimica clinica, immunologia clinica o microbiologia medica. Il Dipartimento federale dell’interno (dipartimento) decide l’equipollenza di un perfezionamento non rispondente alle norme della FAMH.

…186

Art. 43187 Esigenze supplementari in materia di genetica medica

Le analisi del capitolo «Genetica» dell’elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori:

a. il cui direttore attesta una formazione conformemente all’articolo 42 capoverso 1, riconosciuta per dirigere un laboratorio, e un perfezionamento ai 185 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

sensi dell’articolo 42 capoverso 3 in genetica medica (genetica umana specializzata sulla salute e le malattie) riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell’interno;

b. i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un’autorizzazione dell’UFSP di eseguire esami genetici sull’essere umano.188 2 Singole analisi del capitolo «Genetica» dell’elenco delle analisi possono anche essere eseguite nei laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell’interno e comprendente la genetica medica. I requisiti posti al perfezionamento necessario per le singole analisi sono definiti nell’elenco delle analisi mediante un suffisso.

Titolo 3 Disposizioni finali

Abrogazione del diritto previgente

a. l’ordinanza2 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 16 febbraio 1965189 che stabilisce i contributi degli assicurati alle spese di diagnosi e di trattamento della tubercolosi; b. l’ordinanza 3 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 5 maggio 1965190 concernente l’esercizio del diritto ai sussidi federali per la cura medica e i medicamenti degli invalidi; c. l’ordinanza 4 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 30 luglio 1965191 concernente il riconoscimento e la vigilanza dei preventori autorizzati ad accogliere assicurati minorenni; d. l’ordinanza 6 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 10 dicembre 1965192 concernente gli istituti di chiropratica riconosciuti; e. l’ordinanza 7 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1965193 concernente le terapie scientificamente riconosciute che devono essere prese a carico dalle casse malati riconosciute; f. l’ordinanza 8 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 20 dicembre 1985194 concernente i trattamenti psicoterapeutici a carico delle casse malati riconosciute;

188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 4 apr. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo 189 [RU 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 n. II] 190 [RU 1965 423, 1968 968, 1974 688, 1986 891] 191 [RU 1965 612, 1986 1487 n. II] 192 [RU 1965 1201, 1986 1487 n. II, 1988 973] 193 [RU 1965 1202, 1968 754, 1971 1258, 1986 1487 n. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890] 194 [RU 1986 87]

g. l’ordinanza 9 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 18 dicembre 1990195 concernente determinati provvedimenti diagnostici e terapeutici a carico delle casse malati riconosciute; h. l’ordinanza 10 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 19 novembre 1968196 concernente l’ammissione di medicamenti nell’elenco delle specialità; i. l’ordinanza del DFI del 28 dicembre 1989197 concernente i medicamenti obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute; k. l’ordinanza del DFI del 23 dicembre 1988198 concernente le analisi obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute.

Art. 45199

Art. 46 Entrata in vigore200

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

…201

…202 Disposizione finale della modifica del 17 novembre 2003203 I laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH non comprendente la genetica medica e che, prima dell’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza, hanno già eseguito analisi ai sensi dell’articolo 43 capoverso 2 possono continuare ad eseguirle, a condizione che il direttore disponga di un attestato della FAMH che ne certifichi l’esperienza in genetica medica conformemente al punto 8.4 delle disposizioni transitorie del regolamento e del programma di perfezionamento per specialisti FAMH in analisi di laboratorio medico del 1° marzo 2001 (complemento «diagnostica DNA/RNA»)204.

195 [RU 1991 519, 1994 743 1078, 1995 891] 196 [RU 1968 1463, 1986 1487] 197 [RU 1990 127, 1991 959, 1994 765] 198 [RU 1989 374, 1995 750 3688] 200 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232). 204 Non pubblicato nella RU. Questo regolamento con le disp. trans. può essere consultato presso l’UFSP, Schwarzenburgstr. 165, 3003 Berna.

Disposizione finale della modifica del 12 dicembre 2005205 Gli assicuratori applicano il disciplinamento dell’aliquota percentuale previsto all’articolo 38a al più tardi entro il 1° aprile 2006.

Disposizioni finali della modifica del 3 luglio 2006206

Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2006 l’assunzione dei costi per la tomografia ad emissione di positroni (PET) è effettuata secondo l’allegato 1 numero 9.2 della versione del 9 novembre 2005207.208

...209 Disposizioni finali della modifica del 4 aprile 2007210

I direttori di laboratori che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 42 capoverso 3 e che secondo il diritto anteriore erano autorizzati ad eseguire determinate analisi speciali continuano ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007.211

Per le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007 si applica il diritto anteriore.

Disposizioni finali della modifica del 21 settembre 2007212

L’UFSP esamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell’elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2002 e i prezzi dei corrispettivi generici.

L’azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale che deve essere riesaminato calcola, in base ai disciplinamenti rilasciati dalle relative autorità o associazioni, i prezzi di fabbrica per la consegna in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi degli imballaggi maggiormente venduti in Svizzera. L’azienda provvede a far confermare tali prezzi da una persona con potere di firma rappresentante del fabbricante nel rispettivo Paese. L’azienda responsabile della distribuzione del corrispettivo generico non è tenuta a presentare all’UFSP alcun confronto di prezzi.

L’azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale deve comunicare all’UFSP, entro il 30 novembre 2007, i prezzi medi di fabbrica per la consegna vigenti il 1° ottobre 2007. L’UFSP calcola il prezzo medio di fabbrica per la conse- 208 In vigore dal 1° lug. 2006. 211 La mod. entra in vigore il 1° apr. 2007.

gna in base ai prezzi vigenti in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi e lo converte in franchi svizzeri in base al corso medio del cambio vigente tra i mesi di aprile e settembre 2007.

L’UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei preparati originali con effetto a partire dal 1° marzo 2008 fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3, se:

  1. il 1° ottobre 2007 il prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale (valore originario) è superiore di più dell’8 per cento al prezzo calcolato secondo il capoverso 3;

  2. fino al 30 novembre 2007 l’azienda non ha presentato domanda di riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna con effetto a partire dal 1° marzo 2008 fino a un importo che superi dell’8 per cento al massimo il prezzo di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3.

La riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 può avvenire progressivamente. Se la riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 è superiore al 30 per cento del valore originario, un primo adeguamento è effettuato il 1° marzo 2008 con una riduzione di prezzo al 70 per cento del valore originario, e il 1° gennaio 2009, con una riduzione fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3. Se la riduzione di prezzo su domanda calcolata secondo il capoverso 4 lettera b è superiore al 20 per cento del valore originario, l’azienda può chiedere per il 1° marzo 2008 una riduzione di prezzo all’80 per cento del valore originario e per il 1° gennaio 2009 una riduzione fino al livello di prezzo medio necessario secondo il capoverso

lettera b.

Se in base all’esame determina un nuovo prezzo per un preparato originale, l’UFSP adegua pure i prezzi dei corrispettivi generici secondo le disposizioni vigenti.

Disposizioni transitorie della modifica del 30 giugno 2010213

Il primo riesame secondo la frequenza stabilita all’articolo 35b capoverso 1 è effettuato nel 2012.

Per verificare il rispetto delle condizioni di ammissione, l’UFSP riesamina nel 2010 i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell’elenco delle specialità nel 2007, e nel 2011 quelli dei preparati originali ammessi nel 2008. L’azienda responsabile della distribuzione del preparato originale deve comunicare all’UFSP, entro il 31 agosto, i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° luglio nei sei Stati di riferimento di cui all’articolo 35 capoverso2. Un’eventuale riduzione del prezzo entra in vigore rispettivamente il 1° novembre 2010 e il 1° novembre 2011. Per il resto è determinante l’articolo 35b.

Nell’ambito del riesame dei preparati originali ammessi nell’elenco delle specialità negli anni 2007 e 2008, l’articolo 35c capoverso 6 non è applicabile per il rimborso delle eccedenze.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 febbraio 2011214

In deroga all’articolo 38a capoverso 3, la media del terzo meno caro è determinata nel 2011 solo il 1° luglio e nel 2012 il 1° gennaio e il 1° novembre.

Per tutti i preparati originali e i medicamenti in co-marketing il cui prezzo di fabbrica per la consegna è stato ridotto prima del 1° luglio 2009 in un’unica volta al livello di prezzo del generico in vigore allo scadere del brevetto, l’aliquota percentuale secondo l’articolo 38a capoverso 1 è determinata il 1° luglio 2011.

Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2012215

Nel quadro del riesame delle condizioni di ammissione secondo l’articolo 35b, il titolare dell’omologazione può chiedere che il prezzo di fabbrica per la consegna medio praticato negli Stati di riferimento di cui all’articolo 35 capoverso2 sia maggiorato di un margine di tolleranza.

Il margine di tolleranza è del 5 per cento. Se il tasso di cambio del franco svizzero in euro determinante al momento del riesame è superiore al tasso di cambio medio calcolato per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, il margine di tolleranza del 5 per cento è diminuito di un punto percentuale per ogni 1,3 centesimi di differenza. Il margine di tolleranza non scende tuttavia al di sotto del 3 per cento.

L’applicazione del margine di tolleranza deve essere chiesta entro il 31 maggio dell’anno del riesame. L’UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna di un preparato originale con effetto dal 1° novembre dell’anno del riesame.

Per le domande di ammissione di un medicamento nell’elenco delle specialità secondo l’articolo 30a, per l’ammissione di nuove grandezze d’imballaggio e nuovi dosaggi, per le domande d’aumento di prezzo secondo l’articolo 36 e per i riesami del prezzo secondo gli articoli 35c capoverso 6, 37, 37b e secondo l’articolo 66a OAMal presentati all’UFSP dal titolare dell’omologazione tra il 1° novembre 2011 e il 31 luglio 2012, è determinante il tasso di cambio medio calcolato per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012.

215 Applicabili dal 1° mag. 2012 al 31 dic. 2014 (RU 2012 1769 n. III cpv. 2).

Allegato 1216 (art. 1) Rimunerazione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche Premessa Il presente allegato si basa sull’articolo 1 dell’ordinanza sulle prestazioni. Non contiene quindi un’enumerazione esaustiva delle prestazioni mediche a carico o no dell’assicurazione. Nello stesso sono registrate: – prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono stati esaminati dalla Commissione delle prestazioni e delle questioni fondamentali e i cui costi sono rimunerati, se del caso a determinate condizioni, oppure non rimunerati; – prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono in fase di valutazione, ma i cui costi sono, a determinate condizioni, assunti in una determinata misura; – prestazioni particolarmente costose o difficili, assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se effettuate da fornitori di prestazioni qualificati.

216 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23). Aggiornato dai n. II delle O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957), del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769), del 28 giu. 2007 (RU 2007 3581), del 21 nov. 2007 (RU 2007 6839), del 26 giu. 2008 (RU 2008 3553), del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493), del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821), del 27 ott. 2009 (RU 2009 6083), del 14 giu. 2010 (RU 2010 2755), del 16 ago. 2010 (RU 2010 3559), dai n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 2 dic. 2010 (RU 2010 5837), del 31 mag. 2011 (RU 2011 2669), del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487), del 12 giu. 2012 (RU 2012 3553), del 15 nov. 2012 (RU 2012 6587), del 10 giu. 2013 (RU 2013 1925), del 6 dic. 2013 (RU 2013 5329) e del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).

Indice delle materie dell’allegato 1

Chirurgia 1.1 In generale 1.2 Chirurgia di trapianto 1.3 Ortopedia, Traumatologia 1.4 Urologia e proctologia

Medicina interna 2.1 In generale 2.2 Malattie cardiovascolari, medicina intensiva 2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l'anestesia 2.4 Medicina fisica, reumatologia 2.5 Oncologia

Ginecologia, ostetricia

Pediatria, psichiatria infantile

Dermatologia

Oftalmologia

Otorinolaringoiatria

Psichiatria

Radiologia 9.1 Radiodiagnostica 9.2 Altri procedimenti di formazione d’immagini 9.3 Radiologia intervenzionale e radioterapia

Medicina complementare

Riabilitazione

Chirurgia 1.1 In generale Sono inclusi: 1.9.1967 Cateterismo cardiaco; angiocardiografia, compresi i mezzi di contrasto; ibernazione artificiale; impiego del circuito artificiale cuore-polmone; impiego del «Cardioverter» come «Pace-maker», defibrillatore o «Monitor»; conserve di sangue e sangue fresco; applicazione di una valvola cardiaca artificiale, compresa la protesi; applicazione del «Pace-maker», compreso l’apparecchio. Tutti i pazienti previsti per un’operazione 1.1.2002 di bypass. Particolari vantaggi possono essere ottenuti nei casi seguenti: – aorta gravemente calcificata; – insufficienza renale; – sindrome respiratorie ostruttive croniche; – età avanzata (oltre i 70–75 anni). Controindicazioni: – vasi sanguigni profondi intramiocardici e vasi gravemente calcificati o molto sottili e diffusi (> 1,5 mm); – instabilità emodinamica peroperatoria a causa di manipolazioni del cuore o a causa di ischemia Per ristabilire l’integrità fisica e psichica 23.8.1984/ della paziente dopo un’amputazione 1.3.1995 indicata dal profilo medico. 1.1.1991 Il paziente ha un indice di massa corporea 1.1.2000/ (IMC) superiore a 35. 1.1.2004/ Un’adeguata terapia per ridurre il peso 1.1.2005/ della durata di due anni non ha avuto 1.1.2007/ successo. 1.7.2009/ 1.1.2011/ Indicazione, esecuzione, garanzia della 1.1.2014 qualità e controlli successivi secondo le direttive mediche sulla terapia chirurgica dell’obesità (Richtlinien zur operativen Behandlung von Übergewicht, solo in tedesco) della «Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disorders» (SMOB) del 25 settembre 2013217. Esecuzione in centri che, sulla base della loro organizzazione e del personale, sono 217 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref in grado di osservare le direttive dello SMOB del 9 novembre 2010 per la terapia chirurgica dell’obesità. Si suppone che i centri riconosciuti dallo SMOB soddisfino tale condizione. Se l’intervento deve essere eseguito in un centro non riconosciuto dallo SMOB va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

1.1.2004 1.7.2013 Sono incluse le spese d’operazione sul 25.3.1971/ donatore, compreso il trattamento per 23.3.1972/ eventuali complicazioni, nonché le 1.8.2008 prestazioni secondo l’articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge federale dell’8 ottobre 2004218 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti) e secondo l’articolo 12 dell’ordinanza del 16 marzo 2007219 concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti). In caso di affezioni cardiache gravi e 31.8.1989 incurabili, quali la cardiopatia ischemica, la cardiomiopatia idiopatica, le malformazioni cardiache e l’aritmia maligna. Stadio terminale di una malattia polmona- 1.1.2003 re cronica. Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital cantonal universitaire di Ginevra in collaborazione con il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, a condizione che il centro partecipi al Trapianto No 31.8.1989/ cuore-polmone 1.4.1994 Trapianto isolato Sì Esecuzione in un centro che disponga 31.8.1989/ del fegato dell’infrastruttura e dell’esperienza 1.3.1995 necessarie (mediamente 10 trapianti di fegato all’anno). Trapianto del fegato Sì Nei centri seguenti: Universitätsspital di 1.7.2002/ da donatore vivo Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di 1.1.2003/ Ginevra, a condizione che il centro 1.1.2005/ partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2005/ Sono incluse le spese d’operazione sul 1.7.2008/ donatore, compreso il trattamento di 1.1.2012 eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l’articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge sui trapianti e secondo l’articolo 12 dell’ordinanza sui trapianti. Trapianto simulta- Sì Nei centri seguenti: Universitätsspital di 1.1.2003 neo del pancreas e Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di del rene Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant. Trapianto del Sì Nei centri seguenti: Universitätsspital di 1.7.2010 pancreas dopo un Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginetrapianto del rene vra, a condizione che il centro partecipi al Trapianto isolato Sì Nei centri seguenti: Universitätsspital di 31.8.1989/ del pancreas Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Gine- 1.4.1994/ vra, a condizione che il centro partecipi al 1.7.2002/ registro di SwissTransplant.

1.7.2010 Trapianto Sì Nei centri seguenti: Universitätsspital di 1.7.2010 simultaneo delle Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Gine- Isole di Langerhas e vra, a condizione che il centro partecipi al del rene registro di SwissTransplant. Trapianto delle Sì Nei centri seguenti: Universitätsspital di 1.7.2010 Isole di Langerhans Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginedopo un trapianto vra, a condizione che il centro partecipi al del rene registro di SwissTransplant. Allotrapianto Sì Nei centri seguenti: Universitätsspital di 1.7.2002/ isolato delle Isole di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Gine- 1.7.2010 Langerhans vra, a condizione che il centro partecipi al Autotrapianto Sì Nei centri seguenti: Universitätsspital di 1.7.2002/ isolato delle Isole di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Gine- 1.7.2010 Langerhans vra, a condizione che il centro partecipi al Trapianto isolato Sì Nei centri seguenti: Universitätsspital di 1.7.2002/ dell’intestino tenue Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Gine- 1.7.2010 vra, a condizione che il centro partecipi al Trapianto Sì Nei centri seguenti: Universitätsspital di 1.7.2002/ simultaneo del Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Gine- 1.7.2010 fegato e vra, a condizione che il centro partecipi al dell’intestino tenue registro di SwissTransplant. e trapianto multiviscerale Trapianto con Sì Adulti: 1.1.1997/ epidermide autolo- – bruciature del 70 % o più della 31.12.2001 ga di coltura superficie totale del corpo; (cheratinociti) – bruciature profonde del 50 % o più della superficie totale del corpo. Bambini: – bruciature del 50 % o più della

superficie totale del corpo; – bruciature del 40 % o più della superficie totale del corpo. Trattamento di Sì Con equivalenti di pelle autologa o 1.1.2001/ ferite di difficile allogenica ammessi secondo le corrispon- 1.7.2002/ guarigione con denti prescrizioni di legge. 1.1.2003/ espianti di pelle Dopo una terapia conservativa eseguita a 1.4.2003/ coltivata regola d’arte che non ha avuto successo. 1.1.2004/ 1.1.2008/ Indicazione per la scelta del metodo o del 1.8.2008/ prodotto secondo le «Direttive per 1.1.2012 l’impiego di cute equivalente in caso di ferite di difficile guarigione» del 1° aprile 2011 della Società svizzera di dermatologia e venereologia e della Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung220. Esecuzione in centri riconosciuti dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung. Se il trattamento deve essere eseguito in un centro non riconosciuto dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia. 1.3 Ortopedia, Traumatologia Terapia di difetti Sì Prestazione obbligatoria per provvedi- 16.1.1969 di portamento menti unicamente terapeutici, ossia solo se risultano radiologicamente manifeste modifiche di struttura o malformazioni della colonna vertebrale.

I provvedimenti 220 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione obbligatoria valida profilattici aventi lo scopo d’impedire modifiche imminenti dello scheletro, segnatamente la ginnastica speciale per rafforzare una schiena debole, non sono a carico dell’assicurazione. Terapia dell’artrosi No 25.3.1971 con iniezione intraarticolare di un lubrificante artificiale Terapia dell’artrosi No 12.5.1977 con iniezione intraarticolare di teflon o silicone come «lubrificante» Terapia dell’artrosi No In valutazione 1.1.1997 con iniezione di soluzione mista contenente olio allo iodoformio Terapia mediante No 1.1.1997 onde d'urto extracorporee (litotripsia) applicata all'apparato locomore Terapia ad onde No 1.1.2004 d’urto radiali Protezione delle No 1.1.1999/ anche per prevenire 1.1.2000 le fratture del collo del femore Osteochondrale No 1.1.2002 Mosaicplasty per coprire lesioni del tessuto osseo e cartilagineo Trapianto autologo No 1.1.2002/ di chondrociti 1.1.2004 Viscosupplemento No 1.7.2002/ per il trattamento 1.1.2003/ della gonartrosi 1.1.2004/ 1.1.2007 Chifoplastica a Sì Fratture recenti e dolorose del

corpo 1.1.2004/ palloncino per il vertebrale che non rispondono al tratta- 1.1.2005/ trattamento di mento analgesico e che evidenziano 1.1.2008/ fratture vertebrali deformità tali da richiedere una corre- 1.1.2011/ zione. 1.1.2013 Indicazioni secondo le linee guida della Società svizzera di chirurgia spinale del 23.9.2004221. Esecuzione dell’intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati. 1.1.2006 1.8.2008 1.1.2006 3.12.1981/ 1.1.2012 Indicazioni: 22.8.1985/ L’ESWL è indicato in caso di 1.8.2006

  1. litiasi del bacinetto,

  2. litiasi dei calici renali,

  3. litiasi dell’uretere, se la terapia conservativa non ha avuto successo e se a causa della posizione, della forma e della dimensione del calcolo, la sua eliminazione spontanea è improbabile.

Gli elevati rischi dovuti alla particolare posizione del paziente durante la narcosi esigono una vigilanza anestesiologica appropriata (formazione speciale dei medici e paramedici, nonché adeguati apparecchi di controllo).

221 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione Terapia chirurgica delle turbe dell’erezione – protesi del pene No 1.1.1993/ – chirurgia di riva- No 1.1.1993/ scolarizzazione 1.4.1994 Applicazione di uno Sì Incontinenza grave 31.8.1989 sfintere artificiale Terapia al laser dei Sì 1.1.1993 tumori vescicali o del pene Embolizzazione terapeutica della varicocele testicolare – mediante sclero- Sì 1.3.1995 tizzazione o applicazione di coils – mediante ballo- No 1.3.1995 ons o microcoils Prostatectomia No 1.1.1997 transuretrale mediante laser agli ultrasuoni Terapia transuretra- No 1.1.2004 le a microonde ad alta energia (TTM- AE) Elettroneuromodu- Si Le spese vengono coperte soltanto previa 1.7.2000/ lazione dei nervi garanzia speciale dell’assicuratore e 1.7.2002/ spinali sacrali previo esplicito accordo del medico di 1.1.2005/ mediante apparec- fiducia.

1.1.2008 chio impiantato per In un’istituzione riconosciuta che disponla terapia ga di un’unità d’urodinamica atta a dell’incontinenza realizzare una valutazione urodinamica urinaria e delle completa, come pure di un’unità di turbe dello svuota- neuromodulazione per la valutazione della mento della vescica funzione dei nervi periferici (test PNE). Dopo insuccesso di trattamenti conservatori (compresa la riabilitazione). Dopo un test di stimolazione (PNE) positivo. Elettroneuromodu- Si Le spese vengono coperte soltanto previa 1.1.2003/ lazione dei nervi garanzia speciale dell’assicuratore e 1.1.2008 spinali sacrali previo esplicito accordo del medico di mediante apparec- fiducia. chio impiantato per In un’istituzione riconosciuta, che disponla terapia ga di una unità di manometria anorettale dell’incontinenza in grado di realizzare una completa fecale valutazione manometrica, così come di una unità di valutazione della funzione dei nervi periferici (test PNE). Dopo fallimento di terapie conservative e/o chirurgiche (inclusa la riabilitazione). Dopo un test di stimolazione (PNE) positivo. Trattamento del- Sì Incontinenza urinaria dovuta 1.1.2007/ l’incontinenza all’iperattività detrusoriale neurogena 1.8.2008/ urinaria mediante associata a un’affezione neurologica 1.7.2013/ iniezione cistosco- nell’adulto.

1.1.2014 pica di tossina Dopo l’esaurimento delle opzioni di botulinica di tipo A trattamento conservative. nella parete vescicale Può essere effettuato unicamente in un’istituzione specializzata in neurourologia o in uroginecologia. Stent urologici Sì Se un intervento chirurgico è contro- 1.8.2007 indicato per comorbidità, per gravi limitazioni fisiche o per motivi tecnici. Ultrasuoni concen- No … 1.7.2009 trati ad alta intensità (HIFU) per il trattameno del carcinoma della prostata Vaporizzazione Sì In caso di sindrome sintomatica di ostru- 1.7.2011 transuretrale e zione della prostata. fotoselettiva della prostata con il laser (PVP)

Medicina interna 2.1 In generale Terapia con No 13.5.1976 iniezione di ozono Terapia con Sì In casi di: 1.4.1994 ossigeno iperbarico – lesioni attiniche croniche o tardive; – osteomielite acuta della mascella; 1.9.1988 – osteomielite cronica; – sindrome diabetica del piede stadio 1.7.2011 ≥2B secondo la classificazione di Wagner-Armstrong; – malattia da decompressione, nella 1.1.2006/ misura in cui non è soddisfatta la defi- 1.7.2011 nizione di infortunio. All’estero se il trasporto alla più vicina camera iperbarica in Svizzera non può essere eseguita in modo sufficientemente rapido o con la debita prudenza. Nei centri che soddisfano le «Informazioni per i servizi d’emergenza» del Divers Alert Network (DAN) e della REGA222. Celluloterapia a No 1.1.1976 base di cellule fresche Sierocitoterapia No 3.12.1981 Terapia dell’obesità Sì – Eccedenza rispetto al peso ideale del 7.3.1974

per cento o più. – Malattia concomitante che può essere proficuamente influenzata da una riduzione di peso. – con anfetamine e No 1.1.1993 loro derivati – con ormoni No 7.3.1974 tiroidei – con diuretici No 7.3.1974 – con iniezioni di No 7.3.1974 coriogonadotropina Emodialisi Sì 1.9.1967 («Rene artificiale») Emodialisi a Sì 27.11.1975 domicilio Dialisi peritoneale Sì 1.9.1967 Nutrizione enterica Sì Se senza impiego di sonda è esclusa una 1.3.1995 a domicilio sufficiente nutrizione per via orale. Nutrizione enterica Sì Se l’indicazione è posta conformemente 1.7.2010/ senza sonda a alle «Direttive della Società svizzera della 1.7.2012/ domicilio nutrizione clinica (SSNC) relative a Home 1.7.2013 Care, alimentazione artificiale a domicilio»223 del gennaio 2013 (disponibile solo in tedesco e francese). Nutrizione parente- Sì 1.3.1995 rale a domicilio Insulinoterapia con Sì Rimunerazione delle spese di noleggio 27.8.1987 pompa a perfusione della pompa alle condizioni seguenti: 1.1.2000 continua – il paziente soffre di diabete estremamente labile; – l’affezione non può essere stabilizzata in modo soddisfacente nemmeno mediante iniezioni multiple; – l’indicazione della terapia con la pompa e l’assistenza del paziente è determinata e assicurata da un centro

qualificato o, previa consultazione del medico di fiducia, da un medico specialista con prassi privata.

222 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 223 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione Perfusione parente- Sì 1.1.1997 rale di antibiotici con pompa (ambulatoriamente) Indicazioni: 25.8.1988 – Sindrome d’iperviscosità. – Malattie del sistema immunitario, se la plasmaferesi si è rivelata efficace, in particolare in caso di: – miastenia grave – porpora trombotica trombocitopenica – anemia emolitica immune – leucemia – sindrome di Goodpasture – sindrome di Guillain-Barré – avvelenamenti acuti – ipercolesterolemia familiare omozigota. In caso di ipercolesterolemia familiare 25.8.1988/ omozigota. 1.1.2005 Realizzato in un centro che ha l’infrastruttura e l’esperienza richieste. No In caso di ipercolesterolemia familiare 1.1.1993/ eterozigota. 1.3.1995 1.1.2005 No In caso di ipercolesterolemia refrattaria 1.1.2007 alla terapia. In centri qualificati secondo l’organo di 1.8.2008/ certificazione «Swiss Blood Stem Cell 1.1.2011/ Transplantation» (SBST) 1.7.2013 Esecuzione secondo le normative pubblicate da «The Joint Accreditation Committee- ISCT & EBMT (JACIE)» e dalla «Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (Fact)»: «FACT-JACIE International Standards For Cellular Therapy Product Collection, Processing and Administration», 5a edizione marzo 2012224. Sono incluse le spese d’operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l’articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge dell’8 ottobre 2004225 sui trapianti e secondo l’articolo 12 dell’ordinanza del 16 marzo 2007226 sui trapianti.

224 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione – linfomi 1.1.1997/ – leucemia linfatica acuta 1.1.2013 – leucemia mieloide acuta – mieloma multiplo – neuroblastoma – medulloblastoma – carcinoma germinale. Sì Nel quadro di studi clinici: 1.1.2002/ – sindrome mielodisplastica 1.1.2008/ – leucemia mieloide cronica 1.1.2013 – sarcoma di Ewing fino al – sarcoma dei tessuti molli 31.12.2017 – tumore di Wilms – rabdomiosarcoma. Sì In studi clinici prospettici multicentrici 1.1.2002/ controllati: 1.1.2008/ – malattie auto-immuni. 1.1.2013 Le spese vengono coperte soltanto previa fino al garanzia speciale dell’assicuratore e 31.12.2017 Dopo una terapia convenzionale fallita o in caso di una progressione della malattia No – recidiva di leucemia mieloide acuta 1.1.1997/ – recidiva di leucemia linfatica acuta 1.1.2008/ – carcinoma del seno 1.1.2013 – carcinoma bronchiale a piccole cellule – malattie congenite – carcinoma ovarico – tumore solido raro del bambino. – leucemia mieloide acuta 1.1.1997/ – leucemia linfatica acuta 1.1.2013 – leucemia mieloide cronica – sindrome mielodisplastica – anemia aplastica – deficienze immunitarie e Inborn errors – talassemia e anemia drepanocitica (donatore: fratello o sorella con identico HLA) – mieloma multiplo – malattie linfatiche (linfoma di Hodgkin, linfoma non-Hodgkin, leucemia linfatica cronica). Sì Nel quadro di studi clinici: 1.1.2002/ – carcinoma renale.

1.1.2008/ 1.1.2013 fino al 31.12.2017 Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione obbligatoria valida Sì In studi clinici prospettici multicentrici 1.1.2002/ controllati: 1.1.2008/ – malattie auto-immuni. 1.1.2013 Le spese vengono coperte soltanto previa fino al garanzia speciale dell’assicuratore e 31.12.2017 Dopo una terapia convenzionale fallita o in caso di una progressione della malattia. No – tumori solidi 1.1.1997/ – melanoma 1.1.2008 No – carcinoma del seno. 1.1.2002/ 1.1.2008/ 1.1.2013 Calcoli biliari intraepatici; calcoli biliari 1.4.1994 extraepatici nella regione del pancreas e del coledoco. Litotripsia dei calcoli della cistifellea, se il paziente non è operabile (esclusa anche la colecistectomia laparoscopica). In caso di forte sospetto di: 1.3.1995/ – apnea del sonno 1.1.1997/ – movimento periodico delle gambe 1.1.2002 nel sonno – narcolessia, se la diagnosi clinica è incerta – parasonnia grave (ad es.

distonia epilettica notturna o comportamento violento durante il sonno), se la diagnosi è incerta e se ne risultano conseguenze terapeutiche. Indicazione e esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive del 6 settembre 2001 della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiolo- No Esame di routine dell’insonnia passeggera 1.1.1997 e cronica, della fibrositis e Chronic Fatigue Syndrome. No In caso di forte sospetto di: 1.1.1997/ – turbe nell’addormentarsi e del sonno, 1.1.2002/ se la diagnosi iniziale è incerta e se la 1.4.2003 terapia del comportamento o medicamentosa è senza successo – turbe persistenti del ritmo circadiano, quando la diagnosi clinica è incerta. No Fratelli e sorelle di lattanti morti di 1.7.2011 Sudden Infant Syndrome (SIDS).

227 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref In caso di forte sospetto di apnea del 1.7.2002/ sonno. 1.1.2006/ Esecuzione: medici specializzati (FMH 1.1.2012 pneumologia) in poligrafia respiratoria con esperienza pratica secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 6 settembre 2001228. 1.1.1997 qualificati, secondo le «Richtlinien zur Zertifizierung von ’Zentren für Schlafmedizin’ zur Durchführung von Polysomnographien» della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999229. riconosciuti, secondo le «Richtlinien zur Zertifizierung von ‹Zentren für Schlafmedizin› zur Durchführung von Polysomnographien» della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999230.

qualificati, secondo le «Richtlinien zur Zertifizierung von ’Zentren für Schlafmedizin’ zur Durchführung von Polysomnographien» della Società svizzera di ricerca sul sonno,medicina del sonno e cronobiologia del 1999231. 16.9.1998/ 1.1.2001 Pazienti con cheratosi attinica, carcinomi 1.7.2002 basocellulari, morbo di Bowen e carcinomi spinocellulari con spessore sottile 228 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 229 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 230 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 231 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Trattamento Sì Pazienti con cheratosi attinica leggera 1.1.2014 fotodinamico con acido 5-aminolevulinico Calorimetria e/o No 1.1.2004 misura della densità corporea nella terapia dell’obesità Endoscopia con Sì Per esame dell’intestino tenue nel tratto 1.1.2004/ capsula che va dal legamento del Treitz fino alla 1.1.2006 valvola ileocecale in caso di: – emorragie di causa ignota; – malattie infiammatorie croniche dell’intestino tenue. In seguito a gastroscopia e colono-scopia con esito negativo. Fotoforesi Sì In caso di linfoma T-Zell cutaneo 1.1.1997 extracorporea (Sindrome di Sézary). In caso di Graft-Versus-Host-Disease se 1.1.2009/ la terapia convenzionale (p.es. corticoste- 1.1.2012 roidi) non ha avuto successo. No In caso di trapianto di polmoni.

1.1.2009 2.2 Malattie cardiovascolari, medicina intensiva Insufflazione di No 27.6.1968 ossigeno Pressomassaggio Sì 27.3.1969/ sequenziale 1.1.1996 peristaltico Registrazione del- Sì Sono da prendere in considerazione, quali 13.5.1976 l’ECG per teleme- indicazioni, soprattutto i disturbi del ritmo tria e della trasmissione, i disturbi della circolazione sanguigna del miocardio (malattie delle coronarie). L’apparecchio può servire anche a sorvegliare l’efficacia della terapia. Sistema impiantabi- Sì Secondo le «Richtlinien zur Therapie von 1.1.2001 le per la registra- Herzrhytmusstörungen mit Herzschritzione di un elettro- tmachern, implantierbaren Defibrillatoren cardiogramma und perkutaner Katheterablation» del sottocutaneo Gruppo di lavoro «Stimolazione cardiaca ed elettrofisiologica» della Società svizzera di cardiologia del 26 maggio 2000232.

232 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione obbligatoria valida Sorveglianza telefo- No 12.5.1977 nica dei pazienti con stimolatore cardiaco (Pace-maker) Sorveglianza a No 1.7.2010 distanza di pazienti 1.7.2012 e impianti cardiologici Applicazione di un Sì 31.8.1989 defibrillatore PTCA mediante Sì 1.1.1997 pompa-pallone intraaortale Rivascolarizzazione No 1.1.2000 transmiocardica per laser Terapia di risincro- Sì In caso di insufficienza cardiaca 1.1.2003/ nizzazione cardiaca cronica severa refrattaria al trattamento 1.1.2004 sulla base di uno farmacologico e con desincronizzazione stimolatore cardia- cardiaca. co tricamerale, Alle condizioni seguenti: impianto e sostitu- – Insufficienza cronica severa (NYHA zione del aggregato III o IV) con frazione d’eiezione ventricolare sinistra ≤ 35 % malgrado trattamento medico adeguato – Blocco di branca sinistro con QRS largo ≥ 130 millisecondi Le analisi e l’impianto potranno essere eseguiti esclusivamente in un centro cardiologico qualificato dotato di un gruppo interdisciplinare con le competenze richieste in elettrofisiologia cardiaca e dell’infrastruttura necessaria (ecocardiografia, programmatore esterno, laboratorio di cateterismo cardiaco). Brachiterapia No

1.1.2003 intracoronarica Impianto di stent Sì 1.1.2005 coronarici rivestiti Angioplastica Si Indicazioni: 1.7.2012 coronarica con – restenosi in-stent catetere a pallonci- – stenosi di piccole arterie coronariche no a rilascio di Paclitaxel Terapia interventi- Sì In caso di pazienti non operabili con 1.1.2013 stica percutanea di insufficienza grave della valvola mitrale un’insufficienza (mortalità prevedibile del 10 %–15 % grave della valvola entro un anno) e morfologia delle valvole mitrale cardiache più idonea.

Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione obbligatoria valida Partecipazione a «Swiss Mitra Registry». Impianto trans- Sì In valutazione 1.7.2013 catetere di valvola In caso di stenosi aortica grave nei pazien- fino al aortica (TAVI) ti inoperabili e ad alto rischio operatorio, 30.6.2018 alle condizioni seguenti (cumulative): 1. La procedura TAVI dev'essere eseguita secondo le direttive europee «Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012)»233. 2. La procedura TAVI può essere praticata soltanto nelle istituzioni che praticano la cardiochirurgia in sede. 3. La decisione sull’ammissibilità dei pazienti alla procedura TAVI deve essere presa in seno all’équipe Heart Team, comprendente almeno un cardiologo interventista formato per interventi TAVI, un cardiologo non interventista, un cardiochirurgo e un anestesista. 4.

Tutti i centri che praticano la procedura TAVI devono comunicare i propri dati al SWISS TAVI Registry. 2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l'anestesia Massaggi in caso di Sì 23.3.1972 paralisi consecutiva ad affezioni del sistema nervoso centrale Potenziali evocati Sì 15.11.1979 visuali nell’ambito di esami neurologici speciali Elettrostimolazione Sì Terapia di dolori gravi specialmente di tipo 21.4.1983/ del midollo spinale di deafferentazione (algoallucinosi), status 1.3.1995 mediante applica- dopo ernia del disco con aderenze delle zionedi un sistema radici e corrispondente perdita di sensibilità di neurostimolazio- nei dermatomi, causalgie e in particolare ne dolori provocati da fibrosi del plesso dopo irradiazione (carcinoma del seno), se esiste una precisa indicazione e se è stato effettuato un test mediante elettrodo percutaneo. Il cambiamento del generatore d’impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria.

233 I documenti sono disponibili al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch /ref Elettrostimolazione Sì Terapia di dolori cronici gravi di tipo di 1.3.1995/ delle strutture deafferentazione d’origine centrale (ad. 1.7.2011 cerebrali profonde es. lesioni del midollo spinale e lesioni mediante applica- cerebrali, lacerazione intradurale del zione di un sistema nervo) se esiste una stretta indicazione e di neurostimolazio- se è stato effettuato un test con elettrodo ne percutaneo. Il cambiamento del generatore d’impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria. Terapie di distonie gravi con insufficiente controllo dei sintomi mediante la terapia medicamentosa. Accertamenti ed esecuzione in centri specializzati che dispongono delle necessarie infrastrutture (neurochirurgia stereotassica, neurologia specializzata in disturbi locomotori, neuroradiologia). Elettroneuromodu- No 1.7.2013/ lazione dei nervi 1.7.2014 pelvici mediante sistema impiantato per laparoscopia (procedura LION: Laparoscopic Implantation of Neuroprothesis) Operazioni con Sì Diagnosi stabilita di un morbo di Par- 1.7.2000 metodo stereotassi- kinson idiopatico.

Progressione dei sinco per la terapia del tomi su un minimo di due anni. morbo di Parkinson Controllo insufficiente dei sintomi cronica e refrattaria mediante il trattamento dopaminergico ai trattamenti non (fenomeni off, fluttuazioni on/off, chirurgici (lesioni dischinesie on). per radiofrequenza Accertamenti ed esecuzioni in centri e stimolazioni specializzati che dispongono delle necescroniche nel sarie infrastrutture (neurochirurgia funpallidum, talamo e zionale, neurologia, neuroradiologia). subtalamo) Operazione con Sì Diagnosi stabilita di un tremore cronico 1.7.2002 metodo stereotassi- non causato dal morbo di Parkinson, co (lesioni provoca- progressione dei sintomi su un minimo di te da radiofrequen- due anni; controllo insufficiente dei za e stimolazione sintomi mediante terapia medicamentosa. cronica nel talamo) Accertamenti ed esecuzione in centri per la terapia del specializzati, che dispongono della tremore cronico non necessaria infrastruttura (neurochirurgia causato dal morbo funzionale, neurologia, elettrofisiologia di Parkinson e neurologica, neuroradiologica). refrattario ai trattamenti non chirurgici Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione obbligatoria valida Elettroneurostimo- Sì Se il paziente utilizza personalmente lo 23.8.1984 lazione transcuta- stimolatore TENS, l’assicuratore gli nea (abbreviazione rimborsa le spese di noleggio in tedesco: TENS) dell’apparecchio alle condizioni seguenti: – il medico o, su suo ordine, il fisioterapista deve aver provato l’efficacia del TENS sul paziente e averlo istruito circa l’uso dello stimolatore; – il medico di fiducia deve aver

confermato che l’autoterapia praticata dal paziente è indicata; – l’indicazione è data segnatamente nei casi seguenti: – dolori derivanti da un neuroma;

  1. es. dolori localizzati che possono insorgere con pressione nel settore delle membra amputate (monconi), – dolori che possono essere provocati o accresciuti con stimolazione (pressione, estensione o stimolazione elettrica) di un punto nevralgico:

  2. es. dolori sotto forma di sciatica o le sindromi della spalla e del braccio, – dolori provocati da compressione dei nervi; p. es. dolori irradianti persistenti dopo operazione dell’ernia del disco o del canale carpale.

Stimolazione Sì In caso di emicranie croniche refrattarie 1.7.2014 nervosa periferica alla terapia, secondo i criteri diagnostici dei nervi occipitali della International Headache Society (International classification of headache disorders, 2nd edition, Cephalalgia 2004 (suppl 1) IHS ICHD-II code 1.5.1234). Terapia con Sì In caso di spasticità resistente alla 1.1.1996 baclofene con terapia applicazione di un dosatore di medicamenti Terapia intratecale Sì 1.1.1991 di dolori cronici somatici con applicazione di un dosatore di medicamenti Potenziali evocati Sì Diagnosi di malattie neurologiche. 1.1.1999 motori come esame L’esaminatore responsabile è titolare del neurologico certificato di capacità risp. dell’attestato specializzato di formazione complementare in elettroencefalografia o in elettroneuromiografia della Società svizzera di neurofisiologia 234 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref clinica. Resezione curativa Sì Indicazioni: 1.1.1996/ di focolai – Prova dell’esistenza di un’epilessia 1.8.2006 epilettogeni focale. – Gravi menomazioni causate dall’epilessia. – Resistenza alla farmacoterapia. – Accertamenti ed esecuzioni in un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia, MRI, in neuropsicologia, di esperienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperatori. Chirurgia palliativa Sì Le

spese vengono coperte soltanto previa 1.1.1996/ dell’epilessia garanzia speciale dell’assicuratore e 1.7.2002/ mediante: previo esplicito accordo del medico di 1.1.2005/ – commisurotomia fiducia. 1.8.2006/ – operazione Se le investigazioni dimostrano che la 1.1.2009 sub-appiale chirurgia curativa dell’epilessia focale multipla secondo non è indicata e che un metodo palliativo Morell-Whisler permette un miglior controllo delle crisi e – stimolazione del un miglioramento della qualità della vita. nervo vago Accertamenti in un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia, MRI, in neuropsicologia, di esperienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperatori. Operazione risp. No 1.1.1997 decompressione al laser dell’ernia discale Terapia No 1.1.2004 elettrotermica intradiscale Crineurolisi No Cura dei dolori delle articolazioni inter- 1.1.1997 vertebrali lombari. Denervazione delle No 1.1.2004/ faccette mediante 1.1.2005 radiofrequenza Spondilodesi Sì Le spese vengono coperte soltanto previa 1.1.1999/ con gabbie garanzia speciale dell’assicuratore e 1.1.2002/ intersomatiche o previo esplicito accordo del medico di 1.7.2002/ trapianto osseo fiducia.

1.1.2004 – Instabilità della colonna vertebrale con ernia discale, recidiva di ernia discale o stensi per pazienti con sindrome vertebrale o radicolare invalidante, resistente al trattamento conservativo, causata da patologie degenerative e instabilità Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione della colonna vertebrale verificate clinicamente e radiologicamente. – Dopo insuccesso di una spondilodesi posteriore con il sistema di viti pedicolari. In valutazione 1.1.2004/ Malattia sintomatica degenerativa del 1.1.2005/ disco intervertebrale della colonna verte- 1.1.2008/ brale a livello cervicale e lombare. 1.1.2009/ 1.7.2009/ Mancato successo di una terapia conser- 1.1.2011/ vativa della durata di tre mesi (cervicale) 1.1.2012 o di sei mesi (vertebre lombari) – ad fino al eccezione di pazienti che presentano 31.12.2016 malattie degenerative della colonna vertebrale a livello cervicale o lombare e che soffrono di dolori incontrollabili nonostante siano sottoposti a terapie ospedaliere o che presentano disfunzioni neurologiche progressive nonostante venga applicata una terapia conservativa. – Degenerazione di due segmenti al massimo – Degenerazione minima degli altri segmenti contigui – Nessuna artrosi primaria delle faccette articolari (livello lombare) – Nessuna cifosi primaria segmentale (livello cervicale) – Osservanza delle controindicazioni generali. Esecuzione dell’intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati.

In valutazione 1.1.2007/ Esecuzione dell’intervento solo da parte 1.1.2008/ di un chirurgo qualificato. Si suppone che 1.1.2009/ i chirurghi riconosciuti dalla Società 1.7.2009/ svizzera di chirurgia spinale, dalla Società 1.1.2011/ svizzera d’ortopedia e dalla Società 1.1.2012/ svizzera di neurochirurgia siano confor- 1.1.2014 memente qualificati. fino al 31.12.2016 In valutazione 1.1.2007/ Esecuzione dell’intervento solo da parte 1.1.2008/ di un chirurgo qualificato. Si suppone che 1.1.2009/ i chirurghi riconosciuti dalla Società 1.7.2009/ svizzera di chirurgia spinale, dalla Società 1.1.2011/ svizzera d’ortopedia e dalla Società 1.1.2012/ svizzera di neurochirurgia siano confor- 1.1.2014 memente qualificati. fino al 31.12.2016 fiducia Nel caso in cui interventi diagnostici e 1.7.2010 terapeutici fossero possibili solo sotto anestesia a causa di gravi disabilità mentali e fisiche.

1.7.2011/ 1.7.2012 2.4 Medicina fisica, reumatologia Terapia dell’artrosi No 25.3.1971 con iniezioni intraarticolari di un lubrificante artificiale Terapia dell’artrosi No 12.5.1977 con iniezioni intraarticolari di teflon o silicone come «lubrificante» Sinoviortesi Sì 12.5.1977 Terapia al low- No 1.1.2001 level-laser 2.5 Oncologia Terapia del cancro Sì 27.8.1987 con pompa a perfusione (chemioterapia) Terapia al laser per Sì 1.1.1993 chirurgia minimale palliativa Perfusione isolata Sì In caso di melanomi maligni con esclu- 1.1.1997/ delle membra con siva invasione di un’estremità. In caso di 1.1.2001 ipertermia e Tumor- sarcomi delle parti molli con esclusiva Necrosis-Factors invasione di un’estremità. (TNF) In centri specializzati con esperienza nella terapia interdisciplinare di melanomi e sarcomi estesi con questo metodo. La terapia è effettuata da un team di chirurghi oncologici, chirurghi vascolari, ortopedisti, anestesisti especialisti in medicina intensiva. La terapia deve essere effettuata in sala operatoria, sotto anestesia totale e controllo continuo mediante catetere Swan- Ganz. No In caso di melanomi e sarcomi con: 1.1.2001 – invasione o infiltrazione delle radici delle estremità (ad es.

invasione inguinale); – metastasi a distanza. Immunoterapia No 1.8.2007 specifica attiva nell’ambito del trattamento adiuvante del carcinoma del colon in stadio II Con semi di Iodio125 o semi 1.7.2002/ di Palladio 103. 1.1.2005/ In caso di carcinoma della prostata 1.1.2009/ localizzato, con basso o medio rischio di 1.7.2011 recidiva e: – aspettativa di vita > cinque anni – nessuna TUR-P eseguita in precedenza volume della prostata – uretra non ostruita in modo grave disturbi del deflusso. Centro qualificato con intensa cooperazione interdisciplinare tra urologi, radiooncologi e fisici-medici. 1.1.2011

Ginecologia, ostetricia È fatto salvo l’articolo 13 lettera b OPre 23.3.1972/ per i controlli agli ultrasuoni in caso di 1.1.1997 gravidanza Inseminazione intrauterina. Al massimo 1.1.2001 tre cicli di terapia per gravidanza.

28.8.1986/ Nell’ambito della cura medica di una 11.12.1980 donna in età feconda, la sterilizzazione è una prestazione obbligatoria, se a causa di uno stato patologico verosimilmente permanente o di un’anomalia fisica, una gravidanza mette in pericolo la vita della paziente o procura un danno probabilmente duraturo alla sua salute e se altri metodi contraccettivi non possono essere presi in considerazione per motivi medici (in senso lato). Se la sterilizzazione della moglie, di per 1.1.1993 sé rimborsabile, non può essere effettuata o non è auspicata dai coniugi, l’assicuratore cui è affiliata la moglie deve assumere le spese della sterilizzazione del marito.

Terapia al laser del Sì 1.1.1993 cancro del collo in situ Ablazione non Sì In caso di menorragie funzionali resistenti 1.1.1998 chirurgica alla terapia nella premenopausa dell’endometrio Test di Papanicolau Si 1.1.1996/ per la diagnosi 1.8.2008 precoce del cancro del collo dell’utero Citologia in strati Si 1.4.2003/ sottili per la dia- 1.7.2005/ gnosi precoce del 1.8.2008 cancro del collo dell’utero secondo i metodi ThinPrep oppure Autocyte Prep / Sure Path Individuazione del No 1.7.2002/ Human Papilloma 1.8.2008 Virus nell’ambito dello screening per il carcinoma del collo dell’utero Interventi mammari Sì Secondo la dichiarazione di consenso 1.7.2002/ mininvasivi sotto della Società svizzera di senologia e del 1.1.2007/ controllo radiologi- Gruppo di lavoro «Bildgesteuerte minimal 1.1.2008/ co o ecografico invasive Mammaeingriffe»; Senologie – 1.7.2009 Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie 2009; 6: 181–184235. Ansa sottouretrale Sì – Secondo le raccomandazioni dell’as- 1.1.2004/ per il trattamento sociazione di uro-ginecologia e patolo- 1.1.2005 dell’incontinenza gia del pavimento pelvico, da sforzo nella comunicazione degli esperti, aggiordonna namento del 27.7.2004 intitolato «Tension free Vaginal Tape (TVT) per il trattamento dell’incontinenza urinaria a sforzo»236. – L’impianto Reemex® non viene pagato.

235 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 236 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione

Pediatria, psichiatria infantile Programmi per Sì 1. Indicazione: 1.1.2008/ terapie multipro- a. in caso di obesità (IMC > 97 per- 1.7.2009/ centili); 1.1.2014/

b. in caso di sovrappeso (IMC tra 90 e 1.7.2014 97 percentili) e in presenza di almeno una delle seguenti malattie, la cui prognosi è aggravata dal sovrappeso o costituisce una delle cause dell’eccesso ponderale: ipertonia, diabete mellito di tipo2, alterata tolleranza al glucosio, disturbi endocrini, sindrome delle ovaie policistiche, malattie ortopediche, steatoepatite non alcolica, malattie respiratorie, glomerulopatia, disturbi alimentari contratti durante un trattamento psichiatrico. Definizione di obesità, sovrappeso e malattie secondo le raccomandazioni pubblicate dalla Società svizzera di pediatria (SSP) nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione n. 6/2006 del 19 dicembre 2006237 e n. 1/2011 del 4 marzo 2011238. 2. Programma: programma in gruppo medicalmente assistito con approccio terapeutico multiprofessionale secondo le esigenze stabilite dall’Associazione svizzera obesità nell’infanzia e nell’adolescenza (akj) e pubblicate nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione n. 2/2007 del 13 aprile 2007239. Si presume che i programmi in gruppi medicalmente assistiti riconosciuti dalla commissione congiunta della SSP e dell’akj adempiano questa condizione. Se la terapia deve essere svolta nell’ambito di un programma non riconosciuto dalla commissione congiunta della SSP e dell’akj, va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia. 3. È necessario convenire un rimborso forfettario.

237 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 238 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 239 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref No Programma alleggerito per bambini in età 1.1.2014 compresa tra i 4 e gli 8 anni compiuti. Terapia individuale Sì 1. Indicazione: 1.1.2014

  1. in caso di obesità (IMC > 97 percentili);

  2. in caso di sovrappeso (IMC tra 90 e 97 percentili) e in presenza di almeno una delle seguenti malattie, la cui prognosi è aggravata dal sovrappeso o costituisce una delle cause dell’eccesso ponderale: ipertonia, diabete mellito di tipo2, alterata tolleranza al glucosio, disturbi endocrini, sindrome delle ovaie policistiche, malattie ortopediche, steatoepatite non alcolica, malattie respiratorie, glomerulopatia, disturbi alimentari contratti durante un trattamento psichiatrico.

Definizione di obesità, sovrappeso e malattie secondo le raccomandazioni pubblicate dalla Società svizzera di pediatria (SSP) nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione n. 6/2006 del 19 dicembre 2006 e n. 1/2011 del 4 marzo 2011. 2. Terapia:

  1. 1a tappa: trattamento multidisciplinare fornito da un medico durante 6 mesi, con un massimo di 6 sedute di consulenza nutrizionale e 2 sedute di fisioterapia diagnostica,

  2. 2a e 3a tappa: programmi multidisciplinari diretti da un medico nel caso in cui la durata della terapia superi i 6 mesi per la 1a tappa o in presenza di una comorbilità significativa,

  3. 4a tappa: trattamento fornito da un medico.

3. Programmi per la 2a e la 3a tappa: programma in gruppo medicalmente assistito con approccio terapeutico multiprofessionale secondo le esigenze stabilite dall’Associazione svizzera obesità nell’infanzia e nell’adolescenza (akj) e pubblicate nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione n. 2/2007 del 13 aprile 2007240. Si presume che i programmi in gruppi medicalmente assistiti riconosciuti dalla commissione congiunta della SSP e dell’akj adem- 240 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref piano questa condizione. Se la terapia deve essere svolta nell’ambito di un programma non riconosciuto dalla commissione congiunta della SSP e dell’akj, va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia. Terapia dell’enuresi Sì Dai cinque anni compiuti. 1.1.1993 con apparecchio avvertitore Elettrostimolazione Sì In caso di disturbi organici della 16.2.1978 della vescica minzione. Ginnastica di No 18.1.1979 gruppo per fanciulli obesi Monitoraggio della Sì In caso di lattanti a rischio, previa pre- 25.8.1988/ respirazione; scrizione di un medico di un centro 1.1.1996 monitoraggio della regionale di diagnosi della morte respirazione e della improvvisa (SIDS). frequenza cardiaca Screening sonogra- Si Effettuato da un medico specialmente 1.7.2004/ fico dell’anca dei formato. 1.8.2008 neonati e dei lattanti secondo Graf Terapia ospedaliera No 1.1.2005 lontano dal domicilio in caso di soprappeso eccessivo

Dermatologia Terapia alla luce Sì 15.11.1979 nera (PUVA) delle affezioni cutanee Fototerapia seletti- Sì Sotto la responsabilità e il controllo del 11.12.1980 va agli ultravioletti medico. (abbreviazione in tedesco: SUP) Embolizzazione Sì A condizione che non risulti più cara del 27.8.1987 degli emangiomi trattamento chirurgico (escissione). del viso (radiologia di intervento) Terapia al laser in – naevus telean- Sì 1.1.1993 giectaticus – condylomata Sì 1.1.1993 acuminata – cicatrici No 1.7.2002 dell’acne – cheloide No 1.1.2004 Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione Terapia climatica al No 1.1.1997/ Mare Morto 1.1.2001 Balneo-fototerapia No 1.7.2002 ambulatoriale Stimolazione No … 1.7.2009 cellulare mediante onde acustiche pulsanti (PACE) per il trattamento dei disturbi acuti e cronici della cicatrizzazione di ferite della pelle Matrice extracellu- Sì Per il trattamento di ferite croniche.

1.7.2011 lare e biologica, Indicazione per la scelta del metodo o del tridimensionale e di prodotto secondo le «Richtlinien zum origine animale Einsatz von azellulären biologisch aktiven Materialien bei schwer heilenden Wunden» della Società svizzera di dermatologia e venereologia e della Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung del 1° luglio 2011241. Esecuzione in centri riconosciuti dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung. Se il trattamento deve essere eseguito in un centro non riconosciuto dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung va precedentemente richiesto il consenso del medico di Terapia con larve Si Per il trattamento di ferite croniche. 1.7.2011 Trattamento della Sì Obbligo di prestazione in caso 1.7.2013 lipoatrofia facciale d’insorgenza di lipoatrofia facciale in con materiale di seguito a trattamento medicamentoso o riempimento nel quadro di una malattia.

Oftalmologia Ortottica Sì Se eseguita dal medico o sotto la sua 27.3.1969 sorveglianza diretta.

241 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Potenziali evocati Sì 15.11.1979 visuali nell’ambito di esami oftalmologici speciali Biometria Sì 8.12.1983 ultrasonica dell’occhio, prima di un’operazione della cataratta Terapia al laser in Sì 1.1.1993 – retinopatie diabetiche – lesioni della Sì 1.1.1993 retina (inclusa apoplessia retinica) – capsulotomia Sì 1.1.1993 – trabeculotomia Sì 1.1.1993 Chirurgia refrattiva Sì Obbligo di prestazione unicamente 1.1.1995/ (Cheratomia quando il portatore di occhiali è affetto da 1.1.1997/ mediante laser; o un’anisometropia non correggibile supera 1.1.2005 intervento le 3 diottrie e non sopporta durevolmente chirurgico) le lenti a contatto; per la correzione di un occhio fino a raggiungere i valori correggibili mediante occhiali. Correzione refratti- Sì Obbligo di prestazione unicamente 1.1.2000/ va mediante lente quando l’anisometropia supera le 1.1.2005 intraoculare 10 diottrie, in combinazione con la cheratomia. Copertura di difetti Sì 1.1.2001 della cornea con membrane amniotiche Terapia fotodina- Sì Forma classica predominante essudativa 1.1.2006 mica della degene- di degenerazione maculare determinata razione maculare dall’età. con Verteporfin Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione Sì In caso di neovascolarizzazioni provocate 1.7.2000/ da miopia patologica.

1.7.2002/ 1.1.2004/ 1.1.2005/ 1.1.2006/ 1.1.2009/ 1.1.2012 No Altre forme di degenerazione maculare 1.1.2008 determinata dall’età. Dilatazione per No 1.1.2003/ stenosi del canale 1.1.2005 lacrimale con Lacri-Cath Dilatazione Si – Sotto controllo radioscopico 1.1.2006/ mediante catetere a – con o senza impianto Stent 1.1.2008 palloncino per – esecuzione da parte di esperti di stenosi del canale radiologia di intervento con lacrimale rispettiva esperienza. Oftalmoscopia a Si Indicazioni: 1.1.2004/ scansione laser – in caso di glaucoma dal trattamento 1.8.2008 difficile, indicazioni per l’intervento chirurgico – indicazioni per trattamenti alla retina Esame nel centro in cui deve essere eseguito l’intervento o il trattamento. Cross linking della No 1.8.2008 cornea in caso di cheratocono Cura del Sì Per correggere l’astigmatismo irregolare 1.8.2007 cheratocono in caso di cheratocono, unicamente se una mediante anelli correzione con occhiali o lenti a contatto intrastromali non è possibile oppure se vi è incompatibilità con le lenti a contatto. Esecuzione in centri/cliniche del tipo A, B e C (secondo la lista FMH dei centri di

perfezionamento in oftalmologia riconosciuti) Misurazione No 1.1.2010 dell’osmolarità del film lacrimale

Otorinolaringoiatria Logopedia Sì Se eseguita dal medico o sotto la sua 23.3.1972 direzione e sorveglianza diretta (v. anche gli art. 10 e 11 OPre). Nebulizzatore a Sì 7.3.1974 ultrasuoni Terapia mediante No 18.1.1979 un «orecchio elettronico» secondo il metodo Tomatis (detta: audio- psicofonologia) Protesi vocale Sì Applicazione in caso di laringectomia 1.3.1995 totale o dopo una laringectomia totale. Il cambiamento di una protesi vocale applicata è compreso nella prestazione obbligatoria. Terapia al laser in Sì 1.1.1993 – papillomatosi delle vie respiratorie – resezione della Sì 1.1.1993 lingua Impianto della Sì Le spese vengono coperte soltanto previa 1.4.1994/ chiocciola per la garanzia speciale dell’assicuratore e 1.7.2002/ terapia della sordità previo esplicito accordo del medico di 1.1.2004 delle due orecchie fiducia. con resti uditivi Per fanciulli affetti da sordità peri e inutilizzabili postlinguale e per adulti affetti da sordità tardiva. Nei centri seguenti: Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, Ospedali universitari di Basilea, Berna e Zurigo, Kantonsspital di Lucerna. L’allenamento uditivo dispensato nel centro è parte integrante della terapia. Impianto di un Sì Indicazioni: 1.1.1996 apparecchio uditivo – malattie e malformazioni dell’orecchio mediante ancorag- medio e del condotto uditivo esterno gio osseo percuta- che non

possono essere neo corrette chirurgicamente; – unica alternativa a un intervento chirurgico a rischio sul solo orecchio funzionale; – intolleranza ad apparecchi a trasmissione aerea; – sostituzione di un apparecchio convenzionale a trasmissione ossea, a seguito dell’insorgenza di turbe, di tenuta o funzionalità insufficienti.

Impianto chirurgico Sì Per pazienti che a causa motivi medici o 1.1.2005 del sistema audiologici non sono in grado di usufruire d’impianto di apparecchi acustici tradizionali (per dell’orecchio medio esempio in caso di otite esterna cronica, del tipo allergie, esostosi, ecc.). «Vibrant Soundbridge» per il trattamento di ipoacusie neurosensoriali Palatoplastica al No 1.1.1997 laser Litotripsia del Sì Esecuzione in un centro che disponga 1.1.1997/ calcolo salivare dell’esperienza necessaria (mediamente 1.1.2000/

primi trattamenti all’anno). 1.1.2001/ 1.1.2004

Psichiatria Terapia della tossicodipendenza – ambulatoria Sì Ammissibile una riduzione delle presta- 25.3.1971 zioni in caso di colpa grave dell’assicurato. – ospedaliera Sì Terapia sostitutiva Sì 1. Osservanza delle direttive e raccoman- 1.1.2001/ in caso di dipen- dazioni seguenti: 1.1.2007/ denza dagli oppia- a. In caso di terapia con prescrizione 1.1.2010/ cei di metadone, di buprenorfina e di 1.7.2012 morfina a lento rilascio: «Terapia sostitutiva in caso di dipendenze dagli oppiacei oppioidi – Raccomandazioni dell’UFSP, della Società Svizzera di medicina delle Dipendenze (SSAM) e dell’Associazione dei medici cantonali della Svizzera (VKS)» del luglio 2013242;

b. In caso di terapia con prescrizione 1.1.2001/ di eroina: le disposizioni dell’ordi- 1.1.2007/ nanza del 25 maggio 2011 sulla di- 1.1.2010/ pendenza da stupefacenti e sulle al- 1.1.2014 tre turbe legate alla dipendenza (RS 812.121.6) come pure le direttive e le raccomandazioni del manuale dell’UFSP «Richtlinien, Empfehlungen, Information», settembre 2000243.

242 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 243 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione 2. La sostanza o il preparato utilizzati devono figurare nell’Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT) oppure nell’Elenco delle specialità (ES) nel gruppo terapico (IT) approvato dall’UICM. 3. La terapia sostitutiva comprende le prestazioni seguenti:

a. prestazioni mediche: – esame d’entrata, inclusa l’anamnesi della dipendenza, status psichico e somatico con attenzione particolare alle turbe legate alla dipendenza e alla radice della dipendenza; – richiesta d’informazioni supplementari (famiglia, convivente, servizi terapici precedenti); – determinazione della diagnosi e dell’indicazione; – approntamento del piano terapico; – procedura di domanda d’autorizzazione e approntamento di rapporti destinati agli assicuratori-malattie; – avvio ed esecuzione della terapia sostitutiva; – consegna sorvegliata della sostanza o del preparato a condizione che non avvenga attraverso un farmacista; – garanzia della qualità; – terapia di turbe legate all’uso di altre sostanze psicotrope; – valutazione del processo terapico; – richiesta d’informazioni presso l’istituzione preposta alla consegna dei prodotti; – verifica della diagnosi e dell’indicazione; – adeguamento della terapia e relativo scambio di corrispondenza con le autorità; rapporti all’attenzione delle autorità e degli assicuratori-malattie; – controllo della qualità.

b. Prestazioni del farmacista: – preparazione di soluzioni perorali secondo l’EMT, compreso il controllo della qualità; – consegna controllata della sostanza o del preparato;

– contabilità concernente la sostanza attiva e rapporti destinati alle autorità; – rapporti all’attenzione del medico responsabile; – consulenza. 4. La prestazione va fornita dall’istituzione competente secondo il numero 1. 5. Per la terapia sostitutiva è possibile convenire rimborsi forfettari. Svezzamento ultra- No 1.1.1998 corto dagli oppiacei (UROD) sotto anestesia Svezzamento No 1.1.1999 ambulatoriale dagli oppiacei secondo il metodo Endorphine Stimulated Clean & Addiction Personality Enhancement (ESCAPE) Psicoterapia di Sì Secondo gli articoli2 e 3 OPre. 25.3.1971/ gruppo 1.1.1996 Terapia di rilassa- Sì Nello studio medico o in ospedale sotto 22.3.1973 mento secondo sorveglianza diretta del medico. Ajuria-guerra Terapia mediante il Sì Se eseguita dal medico o sotto la sua 7.3.1974 gioco e la pittura diretta sorveglianza. per fanciulli Psicodramma Sì Secondo gli articoli2 e 3 OPre. 13.5.1976/ 1.1.1996 Controllo della No 16.2.1978 terapia per video Musicoterapia No 11.12.1980

Radiologia 9.1 Radiodiagnostica Tomografia assiale Sì Esclusi gli esami di routine (Screening) 15.11.1979 computerizzata (scanner) Osteodensitometria – mediante assor- Si – In caso d’osteoporosi manifesta e dopo 1.3.1995/ ziometria a dop- frattura ossea da trauma inadeguato 1.1.1999/ pia energia ai 1.7.2010/ raggi X (DEXA) 1.7.2012 – In caso di terapia a lungo termine al cortisone o in caso di ipogonadismo – In caso di malattie gastrointestinali (sindrome di malassorbimento, morbo di Crohn, colite ulcerosa) – In caso di iperparatiroidismo primario (se l’indicazione di operare non è chiara) – In caso di osteogenesis imperfecta – HIV. I costi degli esami DEXA sono assunti 1.3.1995 solo per l’esecuzione limitata a una regione del corpo. Ulteriori esami DEXA sono assunti solo in caso di terapia medicamentosa dell’osteoporosi e al massimo ogni due anni. – mediante scan- No ner Osteodensitometria No 1.1.2003/ mediante TC peri- 1.1.2006 ferica quantitativa (pQTC) Ultrasonografia No 1.1.2003 ossea Metodi di analisi dell’attività ossea – «Marker» No Per la diagnosi precoce del rischio di 1.1.2003/ dell’attività o- fratture osteoporotiche 1.8.2006 steoclastica – «Marker» della No Per la diagnosi precoce del rischio di

1.1.2003/ formazione os- fratture osteoporotiche 1.8.2006 sea Mammografia Si Per la diagnostica in caso di sospetto 1.1.2008 clinico urgente di una patologia al seno. 9.2 Altri procedimenti di formazione d’immagini Risonanza Sì 1.1.1999 magnetica nucleare (MRI) Tomografia con Sì Esecuzione nei centri che soddisfano le 1.1.1994/ emissione di direttive amministrative del 1.4.1994/ positroni 20 giugno 2008244 della Società svizzera 1.1.1997/ (TEP, TEP/TC) di medicina nucleare (SSMN). 1.1.1999/ Mediante F-2-fluorodesossiglucosio 1.1.2001/ (FDG) per le indicazioni seguenti: 1.1.2004/ 1. in cardiologia: 1.1.2005/ – come provvedimento preoperatorio 1.1.2006/ in caso di trapianto cardiaco, 1.8.2006/ 1.1.2009/ 1.1.2011/ 1.7.2013/ 1.7.2014 244 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione obbligatoria valida 2. in oncologia: – secondo le direttive cliniche relative alla FDG-TEP del 28 aprile 2011245 della SSMN, capitolo 1.0, 3.

in neurologia: – valutazione preoperatoria in caso di epilessia focale resistente alla terapia, – investigazione di demenze: come esame complementare in casi non certi, dopo accertamento preliminare da parte di specialisti, in geriatria, psichiatria e neurologia; fino all’età di 80 anni, con un Mini-Mental- Status-Test (MMST) totalizzante almeno 10 punti e una demenza insorta al massimo da 5 anni; nessun esame preliminare mediante PET o SPECT. Mediante N-13 Ammoniaca, per l’indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell’ischemia del miocardio. Mediante rubidio-82, per l’indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell’ischemia del miocardio. Sì In valutazione 1.7.2014 - Mediante F-2-fluorodesossiglucosio 31.12.2017 (FDG), per le indicazioni seguenti: nel caso dell’indicazione «effetto massa», secondo le direttive cliniche relative alla FDG-PET del 28 aprile 2011246 della SSMN, capitolo 2.0. Mediante 18F-fluorocolina, per le indica- 1.7.2014 - zioni seguenti: 31.12.2017 per l’esame di una recidiva biochimica (alterazione del PSA) di un carcinoma prostatico. No Mediante F-2-fluorodesossiglucosio 1.8.2006/ (FDG) per le indicazioni seguenti: 1.1.2007/ in neurologia: 1.1.2011/ – valutazione preoperatoria per la chirur- 1.1.2013/ gia di rivascolarizzazione complessa in 1.7.2013/ caso d’ischemia cerebrale. 1.7.2014 245 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 246 Le direttive possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: ww.bag.admin.ch/ref Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione No Con altri isotopi diversi dall’F-2- fluoro- 1.1.2011/ desossiglucosio (FDG), 18F-fluorocolina, 1.1.2013/ N-13 Ammoniaca o rubidio-82. 1.7.2013/ 1.7.2014 Per la diagnosi e il follow-up in caso di 1.1.2012 fibrosi o cirrosi epatica (p.es.

dovuta a epatiti virali, assunzione regolare di epatotossine). Radiologia intervenzionale e radioterapia 1.1.1993 In caso di melanomi intraoculari. 28.8.1986 Si Le spese vengono coperte soltanto previa 1.1.2002/ garanzia speciale dell’assicuratore e 1.7.2002/ previo esplicito accordo del medico di 1.8.2007/ fiducia. 1.1.2011/ 1.7.2011 Se non è possibile irradiare a sufficienza con fotoni a causa di una stretta vicinanza con organi sensibili alle radiazioni, o di una particolare esigenza di protezione dell’organismo del bambino o dell’adolescente. – tumori del cranio (chordoma, chondrosarcoma, spinalioma, adenocarcinomi e carcinomi adenocistici, linfoepitelioma, carcinomi mucoepidermoidi, neuroestesioblastomi, sarcoma dei tessuti molli e delle ossa, tumori rari come ad esempio paragangliomi). – tumori del cervello e delle meningi (gliomi Low Grade 1 e 2; meningiomi). – tumori al di fuori del cranio nelle regioni della colonna vertebrale, del tronco e delle estremità (sarcoma dei tessuti molli e dell’osso). – tumori nei bambini e negli adolescenti. Esecuzione presso l’Istituto Paul Scherrer, Villigen. Si In valutazione 1.7.2012 fino al 30.6.2015 – radioterapia postoperatoria di carcinomi mammari stadi III A o III C sinistro Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione Trattamenti nel quadro dello studio pilota dell’Istituto Paul Scherrer. Esecuzione presso l’Istituto Paul Scherrer. Indicazioni: 1.1.1996 – neurinomi del nervo acustico – recidive di adenomi ipofisari o di craniofaringiomi – adenomi ipofisari o craniofaringiomi non operabili in modo radicale – malformazioni arteriovenose – meningiomi Si In caso di disturbi funzionali, in partico- 1.1.1996/ lare sindromi dolorose (p. es. neuralgia 1.7.2012 del trigemino, cefalea a grappolo), disturbi motori (p. es. tremore essenziale, in caso di morbo di Parkinson), epilessie (p. es.

epilessia del lobo temporale, amartomi associati ad epilessia, epilessie extratemporali). – in caso di metastasi cerebrali del 1.1.1999/ volume di 25 cm3 al massimo risp. del 1.1.2000/ diametro di 3,5 cm al massimo se non 1.1.2003 sono presenti oltre tre metastasi e se l’affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni altra terapia. – in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al massimo se la localizzazione del tumore non permette di operarlo. – in caso di metastasi cerebrali del 1.1.1999/ volume di 25 cm3 al massimo risp. del 1.1.2000/ diametro di 3,5 cm al massimo se non 1.4.2003/ sono presenti oltre tre metastasi e se 1.7.2011 l’affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni altra terapia. – in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al massimo se la localizzazione del tumore non permette di operarlo. Esecuzione in un centro interdisciplinare epatobiliare, con consulenza epatobiliare (specializzato in chirurgia epatobiliare, radiologia intervenzionale, medicina nucleare e medicina oncologica).

Applicazione di Si Per la radiomarcatura della prostata. 1.8.2008 marcatori d’oro Iniezione di idrogel No Con funzione di distanziatore tra prostata 1.7.2012/ di polietilene e retto in caso di irraggiamento della 1.7.2014 glicolico prostata. Radioterapia Sì In casi di tumori al fegato inoperabili 1.7.2010 selettiva interna refrattari alla chemioterapia, per i quali (SIRT) con non è possibile applicare altre tecniche microsfere di Y-90 ablative locali o quando queste non hanno avuto effetto. Embolizzazione di Sì Da parte di medici specializzati in 1.1.2004/ mioma uterino radiologia con esperienza in tecniche di 1.1.2005/ radiologia interventistica. 1.1.2010/ Impianto angiografico al passo con i 1.1.2011/ tempi. 1.1.2013 Discectomia percu- No 1.1.2014 tanea con controllo fluoroscopico e sotto guida TC

Medicina complementare Agopuntura Sì Praticata da medici titolari di un attestato 1.7.1999/ di formazione complementare in agopun- 1.1.2012 tura rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Agopuntura della medicina tradizionale cinese (ASA)», riveduto il 24 febbraio 2005247. Medicina Sì In valutazione 1.7.1999/ antroposofica Praticata da medici titolari di un attestato 1.1.2005/ di formazione complementare in medicina 1.7.2005/ antroposofica rilasciato conformemente al 1.1.2012 programma di formazione complementare fino al del 1° gennaio 1999 «Persona che pratica 31.12.2017 una medicina antroposofica ampliata (ASMOA)», riveduto il 28 settembre 2006248. Terapia medica- Sì In valutazione 1.7.1999/ mentosa delle Praticata da medici titolari di un attestato 1.1.2005/ medicina tradizio- di formazione complementare in farmaco- 1.7.2005/ nale cinese Medici- terapia della MTC rilasciato conforme- 1.1.2012 na cinese mente al programma di formazione fino al complementare del 1° gennaio 1999 31.12.2017 «Agopuntura della medicina tradizionale cinese (ASA)», riveduto il 24 febbraio 2005.

247 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 248 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref In valutazione 1.7.1999/ Praticata da medici titolari di un attestato 1.1.2005/ di formazione complementare in omeopa- 1.7.2005/ tia rilasciato conformemente al program- 1.1.2012 ma di formazione complementare del fino al 1° gennaio 1999 «Omeopatia (SSMO)», 31.12.2017 riveduto il 14 settembre 2008249. In valutazione 1.7.1999/ Praticata da medici titolari di un attestato 1.1.2005/ di formazione complementare in fitotera- 1.7.2005/ pia rilasciato conformemente al pro- 1.7.1999/ gramma di formazione complementare del 1.1.2012 1° luglio 2011 «Fitoterapia».250 fino al 31.12.2017 1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.7.1999/ 1.1.2012/ 1.7.2012

Riabilitazione Le spese vengono coperte soltanto previa 1.1.2003 Le spese vengono coperte soltanto previa 12.5.1977/ garanzia speciale dell’assicuratore e 1.1.1997/ previo esplicito accordo del medico di 1.1.2000/ fiducia. 1.1.2003/ La riabilitazione in caso di malattia 1.1.2009/ occlusiva arteriosa periferica sintomatica 1.7.2009/ e di diabete, quale diagnosi principale, è 1.1.2010/ praticata ambulatorialmente. La riabilita- 1.7.2011/ zione cardiaca può essere praticata ambu- 1.1.2013 latorialmente o stazionariamente. I seguenti fattori inducono a optare per una riabilitazione stazionaria: – accresciuto rischio cardiaco – diminuzione della funzione del miocardio – comorbidità (diabetes mellitus, COPD, ecc.). Il programma di riabilitazione ambulatoriale può durare da due a sei mesi, a dipendenza dell’intensità dell’offerta di trattamento.

249 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 250 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Di regola la durata del trattamento ospedaliero è di quattro settimane ma può essere ridotta a due o tre settimane nei casi meno complessi. La riabilitazione è praticata in un istituto sotto direzione medica, con programma personale e infrastrutture che soddisfano le seguenti direttive: Riabilitazione cardiaca: profilo di esigenze della Svizzera. Gruppo di lavoro per la riabilitazione cardiaca. Società svizzera di cardiologia (SSC) per le cliniche e gli istituti di riabilitazione ufficialmente riconosciuti dalla SSC del 15 marzo 2011251. Riabilitazione in caso di malattia occlusiva arteriosa periferica: profilo delle esigenze della Società svizzera d’angiologia del 5 marzo 2009252. Riabilitazione in caso di diabete: profilo delle esigenze della Società svizzera di endocrinologia e di diabetologia del 17 novembre 2010253. Sì – Dopo un infarto del miocardio, con o senza PTCA – dopo bypass-operation – dopo altri interventi sul cuore e sui grandi vasi – dopo PTCA, in particolare in caso di precedente inattività o di molteplici fattori di rischio – malattia cronica e fattori multipli di rischio refrattari alla terapia ma con buona speranza di vita – malattia cronica con cattiva funzione ventricolare – pazienti con diabete mellito di tipo II (limite: al massimo una volta ogni tre anni) Si – pazienti con malattia occlusiva arterio- 1.7.2009/ sa periferica sintomatica, dallo stadio 1.1.2013 IIa secondo Fontaine. Programmi per pazienti affetti da gravi 1.1.2005 malattie polmonari croniche. La terapia può essere ambulatoriale o ospedaliera in un’istituzione diretta da medici.

Lo svolgimento del programma, il 251 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 252 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 253 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref personale e l’infrastruttura devono adempire i requisiti del 2003254 posti dalla Società svizzera di pneumologia, Commissione per la riabilitazione polmonare. Il responsabile del programma deve essere riconosciuto dalla Società svizzera di pneumologia, Commissione per la riabilitazione polmonare. La copertura delle spese è garantita al massimo una volta all’anno. Le spese sono coperte soltanto previa 254 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref Allegato 2255 Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 255 Non pubblicato nella RU (art. 20a) (vedi RU 2009 2821 6083, 2010 2755 5837, 2011 2669 n. II cpv. 2 6491 n. II cpv.2, 2012 3553 6587, 2013 1925 5329, 2014 1251). Le mod. possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco dei mezzi e degli apparecchi.

Allegato 3256 (art. 28) Elenco delle analisi 256 Non pubblicato nella RU (art. 28) (vedi RU 2009 1669 3173 6083, 2010 2755 5837, 2011 2669 n. II cpv. 3 6491 n. II cpv. 3, 2012 3553 4347 6587, 2013 1925 5329, 2014 1251). Le mod. possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco delle analisi.

Allegato 4257 (art. 29) Elenco dei medicamenti con tariffa 257 Non pubblicato nella RU (vedi RU 2005 2875). La mod. può essere consultata presso l’UFSP al seguente indirizzo Internet:

Footnotes

  1. [209] Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).

Footnotes

  1. [66] RS 832.10
  2. [96] RS 832.10
  3. [139] Abrogato dal n. II 2 dell’O del DFI del 26 ott. 2001, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3397).
  4. [143] Abrogata dal n. I dell’O del DFI dell’8 mag. 2013, con effetto dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357).
  5. [145] RS 812.21
  6. [147] RS 812.212.21
  7. [151] Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
  8. [186] Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367).
  9. [199] Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
  10. [201] Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 15 gen. 1996, con effetto dal 1° mag. 1996 (RU 1996 909).
  11. [202] Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 26 feb. 1996, con effetto dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).
  12. [203] RU 2003 5283
  13. [205] RU 2006 21
  14. [206] RU 2006 2957
  15. [207] RU 2006 23
  16. [210] RU 2007 1367
  17. [212] RU 2007 4443
  18. [213] RU 2010 3249
  19. [214] RU 2011 657
  20. [218] RS 810.21
  21. [219] RS 810.211
  22. [225] RS 810.21
  23. [226] RS 810.211