832.311.13
Ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nei lavori all’aperto per l’estrazione e la preparazione di pietre, minerali, ghiaia, sabbia, argilla, torba e materiali del genere
del 6 maggio 1952 (Stato 10 dicembre 2002)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 83 capoverso1 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF),2 ordina:
I. Campo d’applicazione
Art. 1
La presente ordinanza si applica a tutti i lavori all’aperto per l’estrazione e la preparazione di pietre, minerali, ghiaia, sabbia, argilla, torba e materiali del genere eseguiti da imprese ai sensi dell’articolo 81 LAINF.3
Sono riservate le prescrizioni cantonali e comunali concernenti la sicurezza pubblica e la polizia edilizia, in quanto non siano contrarie alla presente ordinanza.
II. Prescrizioni generali
Art. 2 Macchinari
Le pulegge, le cinghie, gl’ingranaggi, le catene e le altre parti mobili dei macchinari devonao essere protetti o isolati in modo da impedire ogni contatto fortuito.
Art. 3 Apparecchi di sollevamento
Gli apparecchi di sollevamento, le catene, le funi metalliche e di canapa possono essere usati solo se in perfetto stato.
RU 1952 487
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
Art. 4 Stazionamento sotto carichi sospesi
Si eviterà, per quanto possibile, lo stazionamento di persone sotto carichi sospesi.
Art. 5 Trasporto di persone
È vietato il trasporto di persone con montacarichi, teleferiche e funicolari o altri impianti sprovvisti dei necessari dispositivi di sicurezza.
Art. 6 Impianti di materiale rotabile
Gl’impianti di materiale rotabile devono essere costruiti e tenuti in modo da garantire la sicurezza dell’esercizio.
Se la pendenza dei binari è superiore all’1 per cento, i carrelli o i treni devono essere muniti di freni efficaci.
Le casse o benne ribaltabili devono essere provviste di un dispositivo d’arresto facilmente maneggevole che impedisca ribaltamenti fortuiti.
Durante il ribaltamento i carrelli dovranno essere, ove occorra, assicurati mediante leve, catene o altri mezzi appropriati, per evitare che si rovescino.
I veicoli devono essere agganciati o sganciati solo quando sono fermi.
Se il personale di servizio accompagna il materiale rotabile, il profilo di passaggio dev’essere sufficiente, affinchè i viaggiatori non corrano pericolo.
Oltre al personale di servizio, possono circolare sui veicoli solo le persone autorizzate dal capo dell’impresa o dal suo sostituto.
Art. 7 Piani inclinati
Sui piani inclinati i carrelli e la fune di trazione devono essere fissati in modo tale da escludere ogni possibilità di sganciamento fortuito
La fune di trazione deve essere assicurata per tutta la sua lunghezza su carrucole o cilindri di guida.
Se i veicoli non restano permanentemente assicurati alla fune di trazione, al vertice del pendio dev’essere applicato un dispositivo d’arresto automatico che impedisca la fuga dei veicoli.
Art. 8 e di scarico
Ponti di trasporto 1 I ponti di trasporto e di scarico del materiale devono avere una resistenza corrispondente al carico cui sono sottoposti ed essere solidamente fissati.
I ponti di trasporto e di scarico percorsi da carri o carrette, come pure le passerelle di cantiere devono essere muniti d’una platea della larghezza minima di 60 cm, costruita con tavole ben accostate. Quando i ponti a più di 2 metri d’altezza dal suolo, devono essere provvisti d’un parapetto lungo i lati che danno sul vuoto, come pure d’un riparo (sponda bassa), quando si lavora o si circola sotto l’impalcatura. I parapetti e i ripari non sono indispensabili lungo il lato adibito allo scarico dei materiali.
I ponti percorsi da carrelli su binario devono essere provvisti d’una passatoia continua fra le rotaie; gli interstizi fra tavola e tavola della passatoia e fra questa e le rotaie non devono superare gli 8 cm.
I ponti di trasporto e di scarico, percorsi da carrelli su binario, devono essere muniti di adeguati dispositivi d’arresto che impediscano di oltrepassare le estremità.
Art. 9 Lavori in vani e fosse di montacarichi
Se un operaio, per una ragione qualsiasi (pulizia, riparazioni o altri lavori), deve scendere nella fossa di un montacarichi, un dispositivo d’arresto che egli potrà azionare da sè dovrà impedire la discesa della benna o della piattaforma dei carrelli nella fossa.
Art. 10 Scale a pioli
Le scale a pioli devono essere fissate in modo da non poter scivolare alla base o cadere all’indietro o di fianco. Esse devono sopravvanzare il punto d’accesso di 75 cm al minimo. I pioli difettosi devono essere sostituiti senz’indugio.
I pioli inchiodati sui montanti delle scale sono ammessi solamente se incastrati o altrimenti fissati, in modo che i carichi non siano sopportati dai chiodi i quali devono servire unicamente al collegamento dei pezzi.
Art. 11 Protezione degli occhi
Durante tutti i lavori in cui gli occhi sono esposti a pericolo, gli operai devono portare gli occhiali di protezione.
Il capo dell’impresa è tenuto a mettere a disposizione del personale gli occhiali adeguati e in quantità sufficiente, nonchè a provvedere che siano tenuti in buono stato.
III. Estrazione di materiali
Art. 12 Inclinazione delle scarpate
L’inclinazione delle scarpate degli strati di copertura e dei banchi di sfruttamento dev’essere adeguata alla resistenza del terreno, in modo da evitare ogni pericolo di scoscendimento.
Il capo dell’impresa oppure il suo sostituto dirigente i lavori è tenuto a impartire agli operai istruzioni precise sulle inclinazioni ammissibili delle scarpate.
Art. 13 Protezione contro la caduta di pietre
Per impedire che la caduta di pietre o di altro materiale metta in pericolo la sicurezza degli operai, si devono prevedere misure di protezione adeguate, come steccati, graticciate e muretti di riparo.
Art. 14 Estrazione a mano o con getti d’acqua sotto pressione
È vietata l’estrazione di materiali sotto banchi più consistenti, blocchi o strati di copertura mediante sottoscavi eseguiti con picconi, zappe od altri attrezzi a manico corto.
I sottoscavi localizzati e di limitata estensione fatti allo scopo di provocare la caduta di materiali sovrastanti in quantitativi ridotti, sono ammessi a condizione che il lavoro sia eseguito a distanza con attrezzi a manico lungo manovrati da un luogo sicuro. Il capo dell’impresa metterà a disposizione degli operai un numero sufficiente di questi attrezzi.
L’esecuzione di sottoscavi di maggiori proporzioni mediante getti d’acqua sotto pressione, allo scopo di scalzare intere pareti di cave, è autorizzata solo a condizione che si disponga di getti sufficientemente potenti, manovrabili da posti situati fuori della zona pericolosa.
Art. 15 Estrazione con esplosivi
Sono applicabili le prescrizioni dell’ordinanza del Consiglio federale concernenti le misure da prendere per prevenire gl’infortuni nei lavori eseguiti con esplosivi4.
Le mine devono essere predisposte in modo da evitare la formazione di strapiombi pericolosi nelle pareti.
Dopo lo sparo di mine, le parti franabili devono essere rimosse da un posto sicuro prima di riprendere il lavoro nella cava.
[RU 19551. RS 941.411 art. 90]. Ora: dell’O del 27 nov. 2000 sugli esplosivi (RS 941.411).
Art. 16 Estrazione meccanica
È vietato far lavorare o lasciar stazionare gli operai nel raggio d’azione di attrezzi e macchinari in movimento, come pale meccaniche, cucchiaie, secchi e benne di scavatrici.
Le benne, le pale meccaniche ed i secchi devono poggiare su una base solida durante le interruzioni di lavoro.
I passaggi e i posti di lavoro sottostanti agl’impianti meccanici e quindi esposti ad eventuale cadute di pietre, devono essere adeguatamente protetti mediante tetti, pareti o altri mezzi appropriati.
Sugl’impianti galleggianti, come draghe e chiatte, dev’essere tenuto a disposizione un numero sufficiente di salvagenti, corde, uncini, pertiche, ecc.
Le rampe o le passerelle d’accesso agl’impianti galleggianti devono essere munite, lungo il lato che dà sull’acqua, di parapetti e di sponde solidi.
Durante i lavori di estrazione e di preparazione di materiali su impianti galleggianti dev’essere continuamente tenuto pronto a distanza utile un natante immediatamente accessibile, con salvagente, corde, uncini o altri attrezzi adeguati.
Art. 17 Banchi e massi strapiombanti
I banchi di materiale e i massi isolati diventati strapiombanti in seguito allo sgretolamento del terreno sottostante, all’azione di agenti atmosferici o per altre cause, devono essere rimossi con cunei, esplosivi od altri mezzi appropriati, prima che si riprenda il lavoro nella zona sottostante.
Art. 18 Lavoro su pareti erte
Per l’esecuzione di lavori su pareti erte si devono munire gli operai di cinture e funi assicurate in punti situati in terreno solido. La cintura può essere sostituita da un nodo di guida o da un altro nodo di sicurezza.
IV. Impianti per la preparazione dei materiali
Art. 19 Manutenzione e scale
Gli edifici, le macchine e le attrezzature devono essere mantenuti in buono stato ed efficienza. Le parti deteriorate devono essere riassestate il più presto possibile.
Tutti i piani devono essere accessibili mediante scale solide e stabili.
Art. 20 Parapetti e bordi
Le scale, i ripiani, le piattaforme di lavoro e le passerelle, nonchè le aperture nei pavimenti e nelle pareti devono essere muniti di parapetti lungo i lati che danno nel vuoto e, in caso di pericolo di caduta di materiali, d’un bordo di almeno 15 cm di altezza.
Art. 21 Protezione contro la caduta e la proiezione di materiali
I posti di lavoro, gli accessi e i passaggi, devono essere adeguatamente protetti da assiti correnti e chiusi o da altre istallazioni appropriate contro il pericolo di caduta o di proiezione di materiali provenienti dagl’impianti di frantumazione o di trasporto.
Art. 22 Accesso ai macchinari
L’accesso ai macchinari per il loro servizio, controllo o lubrificazione dev’essere facilitato mediante scale e passerelle fisse o con altro mezzo adeguato.
Art. 23 Sili
I sili devono avere la stabilità e la resistenza corrispondenti ai carichi massimi prevedibili ed essere costruiti a regola d’arte.
La rimozione o lo scortimento del materiale all’interno dei sili, si fa mediante attrezzi lunghi (pertiche, aste metalliche, e simili) manovrati dal margine della bocca superiore. Detti attrezzi devono trovarsi sul posto in numero sufficiente, a disposizione degli operai.
Se per ragioni speciali un operaio deve scendere nell’interno del silo per sbloccare o ripartire i materiali o per qualsiasi altro lavoro, il capo dell’esercizio deve provvedere:
che la bocca della tremoggia rimanga chiusa durante tutta la permanenza dell’operaio nel silo e
che detto operaio sia solidamente assicurato ad una fune e sorvegliato da un altro uomo.
V. Disposizioni finali
Art. 245 Deroghe
L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, in casi speciali e per impianti già esistenti, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o prescrivere altre misure.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
Art. 256 Sanzioni penali e misure coercitive
Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono soggette alle pene e alle misure coercitive di cui agli articoli 92, 112 e 113 LAINF.
Art. 26 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 1952.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003