862.1
Ordinanza per attenuare l’impatto economico dei provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia (Ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia)
del 20 maggio 2020 (Stato 17 marzo 2020)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:
Art. 1 Scopo e rapporto con altri provvedimenti
La presente ordinanza si prefigge di attenuare l’impatto economico della lotta contro il coronavirus (COVID-19) nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia e prevenire danni irreparabili alle strutture al fine di contribuire al mantenimento dell’offerta di custodia.
I provvedimenti ai sensi della presente ordinanza integrano quelli dei Cantoni e dei Comuni nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.
Si applicano soltanto nella misura in cui non siano già applicabili altri provvedimenti della Confederazione volti ad attenuare l’impatto economico della lotta contro il coronavirus nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia: strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche e strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne;
strutture di custodia collettiva diurna: istituzioni che custodiscono bambini in età prescolastica;
strutture di custodia parascolastiche: istituzioni che custodiscono bambini fino alla fine della scuola dell’obbligo al di fuori delle ore di insegnamento;
RU 2020 1753
d. strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne: in particolare associazioni di genitori diurni, associazioni professionali e organizzazioni private specializzate.
Art. 3 Provvedimento di sostegno
La presente ordinanza prevede quale provvedimento di sostegno il versamento di indennità per perdita di guadagno per le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia.
Le istituzioni gestite da enti pubblici non ricevono alcuna indennità.
Art. 4 Indennità per perdita di guadagno per le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Su richiesta, i Cantoni accordano alle istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia indennità per perdita di guadagno sotto forma di aiuti finanziari per compensare i contributi per la custodia non più versati dai genitori nel periodo dal 17 marzo 2020 al 17 giugno 2020.
Sono considerati contributi non più versati dai genitori i contributi che i genitori devono pagare alle istituzioni, previa deduzione dei sussidi cantonali e comunali spettanti loro, pur non avendo beneficiato delle prestazioni di custodia a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus.
Le istituzioni che chiedono indennità per perdita di guadagno devono rimborsare ai genitori i contributi che questi hanno pagato per le prestazioni di custodia di cui non hanno beneficiato nel periodo dal 17 marzo 2020 al 17 giugno 2020.
L’indennità per perdita di guadagno copre il 100 per cento dei contributi non più versati dai genitori per la custodia. Dall’indennità sono dedotte le prestazioni sostitutive delle assicurazioni sociali per gli oneri salariali ed eventuali ulteriori prestazioni della Confederazione volte ad attenuare l’impatto economico dei provvedimenti per combattere il coronavirus.
Art. 5 Procedura
Le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia devono presentare le richieste presso gli uffici competenti definiti dai rispettivi Cantoni entro il 17 luglio 2020.
Il Cantone competente è quello in cui ha sede l’istituzione per la custodia di bambini complementare alla famiglia.
I Cantoni decidono in merito alle richieste e versano gli aiuti finanziari.
La Confederazione finanzia le indennità per perdita di guadagno versate dai Cantoni nella misura del 33 per cento. La partecipazione della Confederazione è subordinata alla condizione che i sussidi ordinari cantonali e comunali continuino a essere versati.
Dopo aver sentito i Cantoni, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) emana direttive sui dettagli, quali la procedura di richiesta e le modalità di calcolo e di pagamento.
Art. 6 Vigilanza e controllo
L’UFAS vigila sull’esecuzione della presente ordinanza. Gli organi di esecuzione designati dai Cantoni e i loro mandatari devono fornire all’UFAS e alle altre autorità di vigilanza le informazioni di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti.
Il Controllo federale delle finanze collabora con l’UFAS per determinare i rischi ed evitare versamenti indebiti di prestazioni. Può procedere in modo mirato a controlli presso gli organi di esecuzione competenti e, a tal fine, ha accesso ai dati necessari concernenti l’indennità per perdita di guadagno COVID-19 per le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia.
Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020.
Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.