910.11
Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)
del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
Art. 12 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), compresa la sua stazione federale di ricerca Agroscope, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico fornite dall’UFAG conformemente alla legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale.5
Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione.
Art. 26 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti.
Per la riscossione di emolumenti da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione, si applicano per analogia gli articoli 2 capoverso 2 e 6–14 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.
Art. 3 Deroghe al campo d’applicazione
Le aliquote delle tasse per l’attribuzione e l’amministrazione di importazioni di prodotti agricoli per mezzo di un permesso generale di importazione (PGI) sono RU 2006 2689
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 disciplinate nell’allegato 6 dell’ordinanza del 26 ottobre 20118 sulle importazioni agricole.9
…10
…11
Art. 3a12 Rinuncia alla riscossione di tasse
Non sono riscosse tasse per:
l’acquisizione di prestazioni di carattere statistico dell’UFAG da parte dell’Ufficio federale di statistica;
le decisioni concernenti aiuti finanziari e indennità.
Art. 413 Calcolo della tassa
Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati1 e 2.
Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.
Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.
Qualora per l’emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli 169–171a della legge del 29 aprile 199814 sull’agricoltura sia necessaria un’ispezione aziendale, per ogni ispezione è riscosso un importo forfettario di 200 franchi per costi di viaggio e trasporto.15
Art. 5 Supplemento
Per prestazioni e decisioni che su richiesta sono rese d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro, l’UFAG può riscuotere un supplemento fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.
Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all.7 all’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010 (RU 2010 2315). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010
Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).
Art. 5a16 Acquisizione di dati sul latte e valutazioni
Le tasse di cui all’allegato 2 vanno versate anticipatamente.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 18 ottobre 200017 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è abrogata.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.
Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).
[RU 2000 2698, 2001 1191 art. 51 n. 5, 2003 152 n. II 5319, 2005 3035 art. 69 n. 1] Allegato 118 (art.4 cpv. 1) Tasse per prestazioni e decisioni
Ordinanza del 22 settembre 199719 sull’agricoltura biologica 1.1 Esame dell’ammissibilità della conversione per tappe (art. 9) 200 1.2 Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingredienti di origine agricola non autorizzati dal Dipartimento 1.3 Esame per la proroga di autorizzazioni concesse 100
Ordinanza del 7 dicembre 199820 sulle zone agricole 2.1 Decisione di non entrata nel merito su una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6) 300 2.2 Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6) 600 2.3 Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6); più richiedenti 1200
Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 199821 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione 3.1 Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d’uva e del succo d’uva (art. 2 cpv.1 lett. a) 180 3.2 Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d’uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv.1 lett. b) 250 3.3 Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2):
acido sorbico e natamicina (HPLC-MS) 150
cenere totale (gravimetria) 80
ferro e rame (fotometria) 50
lieviti e batteri lattici (analisi microbiologica) 80
metanolo (GC) 80
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).
f. cloruri e solfati (fotometria) 50
Ordinanza del 7 dicembre 199822 sul materiale di moltiplicazione 4.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà o nella lista delle varietà (art.4 e 9) 150 4.2 Controllo di sementi e piante (art.22 cpv. 4): 4.2.1 Prelievo di campioni 50 4.2.2 Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di sementi estranee) di campioni depurati per la certificazione di sementi di:
cereali, mais e leguminose a grossi granelli 55
altre specie 90
Ordinanza del DEFR del 7 dicembre 199823 sulle sementi e i tuberi-seme 5.1 Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione (art. 17); tassa annua per:
patate: 1. una varietà 4000 2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 4500
altre specie: 1. una varietà 2500 2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 3000 5.2 Ispezione ufficiale delle colture, all’ora (art.23 cpv. 4) 30 5.3 Controllo colturale su campi di sementi di pre-base e base, per campione (art.24 cpv. 3) 40 5.4 Esame e approvazione di una designazione della varietà
Ordinanza del 12 maggio 201024 sui prodotti fitosanitari 6.1 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati i documenti secondo gli allegati 5 e 6 (art.21 cpv. 1–5) 2500 6.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati tutti i documenti secondo l’allegato 6 (art.21 cpv. 1–4) 1400 6.3 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale deve essere presentata solo una parte dei documenti secondo l’allegato 6 (art.21 cpv. 7) 400–1000 6.4 Concessione di un’autorizzazione con l’impiego di dati di un precedente richiedente, previo consenso di quest’ultimo, per un prodotto fitosanitario identico (art. 22) 400 6.5 Esperimenti nell’ambito dell’esame di una domanda (art. 24 cpv. 3) e analisi di controllo (art. 80 cpv. 1):
analisi chimiche e fisico-chimiche 30–500
analisi biologiche 1900–11 000 6.6 Rilascio di un certificato d’esportazione (art. 20) 60 6.7 Concessione di un permesso di vendita (art. 43) 200
Ordinanza del 10 gennaio 200125 sui concimi 7.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione di un tipo di concime nella relativa lista (art. 7) 200 7.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un concime (art. 10) 200 7.3 Trattamento di una notifica di un concime (art. 19) 100 7.4 Analisi di controllo (art. 29): analisi del compost SS, SO, conduttività, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570
Ordinanza del 26 ottobre 201126 sugli alimenti per animali 8.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (art. 20) 100 8.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un additivo per alimenti per animali (art. 22) 1400 8.3 Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli alimenti OGM per animali (art. 62) 1400 8.4 Controllo degli alimenti per animali (art. 70) a condizione che il prodotto sia in ordine; in caso contrario, la tassa è calcolata secondo l’articolo4 capoverso 2 70
Ordinanza del 27 ottobre 201027 sulla protezione dei vegetali 9.1 Passaporto fitosanitario (art. 36) 50 9.2 Certificato fitosanitario (art. 20) 50 9.3 Autorizzazione d’importazione (art. 13) 50 9.4 Controllo alla frontiera per merci provenienti da Stati terzi (art. 15):
tassa di base, per invio 50
inoltre, per ogni invio parziale 10 Allegato 228 Tasse per l’acquisizione di dati sul latte e valutazioni: Franchi incl. IVA
Dati sul latte di singole aziende 1.1 Dati di singole aziende sulla produzione lattiera
Forniture mensili e indirizzo 0.20 per produttore di (cognome, nome, via, n., NPA, luogo) latte
Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a: Dati sul latte di – cantone d’appartenenza; singole aziende – azienda annuale / d’estivazione; (lett. a, b) 0.25 per – classificazione nel catasto della produzione; produttore di latte – per regione (montagna / pianura);
– numero di vacche da latte; – indirizzo di produzione (bio / conv.)
c. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a o alle Dati sul latte di lett. a–b: singole aziende – comune d’appartenenza; (lett. a, c) 0.25; – classificazione nel catasto della produzione per zone; (lett. a, b, c) 0.30 per – numero di UBG; produttore di latte – superficie agricola utile (SAU)
Ev. altri dati di singole aziende disponibili su Al massimo 0.30 per richiesta produttore di latte Dati di singole aziende sulla valorizzazione del latte
Quantitativi di valorizzazione mensile per prodotto e 0.50 per prodotto per valorizzatore incl. i seguenti dati: trasformato in base – comune d’appartenenza; alla lista dei prodotti – cantone d’appartenenza; della TSM e per – azienda annuale / d’estivazione; valorizzatore del – vendita diretta sì / no; latte, al massimo – valorizzazione di latte biologico sì / no; però 5 per valorizza- – valorizzazione di latte prodotto da animali cui tore del latte non vengono somministrati insilati sì / no Non sono riscosse tasse
da aziende soggette all’obbligo di comunicare i dati che esse stesse acquisiscono dati sul latte;
per l’acquisizione di dati sul latte di cui agli allegati1 e 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 200229 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori.
Valutazioni standard Abbonamento annuale per l’accesso alla piattaforma di Abbonamento valutazione dell’UFAG per poter accedere a valutazioni per1 persona fisica standard dei seguenti ambiti: 300 all’anno; abbo- – Strutture delle aziende lattiere svizzere namento aziendale – Valorizzazione (2–5 persone fisiche) – Mercato 600 all’anno – Uscite della Confederazione
Introdotto dal n. II cpv.1 dell’O del 12 mag. 2010 (RU 2010 2315). Aggiornato dal n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5853).
Franchi incl. IVA
Valutazioni individuali su richiesta e acquisizione di singole valutazioni standard – Valutazione individuale (nessun dato di singola azienda) In base al dispendio: sulla scorta dei dati sul latte disponibili a una tariffa oraria – Acquisizione di singole valutazioni standard per le quali di 100 la persona interessata non ha sottoscritto un abbonamento.