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Ordinanza del DEFR concernente un’aliquota di dazio ridotta sulle piante di granoturco per l’alimentazione degli animali

916.112.232 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 15 ago 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/916-112-232/it/ordinanza-del-defr-concernente-un-aliquota-di-dazio-ridotta-sulle-piante-di-granoturco-per-l-alimentazione-degli-animali

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Abrogato da: Ordinanza del DFE concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco (AS 2004 2089)

Emanato con: Ordinanza del DEFR concernente un’aliquota di dazio ridotta sulle piante di granoturco per l’alimentazione degli animali (AS 2026 408),

916.112.232

Ordinanza del DEFR
concernente un’aliquota di dazio ridotta sulle piante di granoturco per l’alimentazione degli animali

del 5 agosto 2026 (Stato 15 agosto 2026)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,

Footnotes

  1. [1] RS 910.1

ordina:

Art. 1 Aliquota di dazio sulle piante di granoturco per l’alimentazione degli animali

Sulle merci fresche o insilate della voce di tariffa 2308.0050 che presentano un tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento si applica, in deroga all’aliquota di dazio indicata per merci della voce di tariffa 2308.0050 nell’allegato 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole, un’aliquota di dazio di 0.00 franchi per 100 chilogrammi lordi.

Footnotes

  1. [2] RS 916.01

Art. 2 Esecuzione

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini esegue la presente ordinanza.

Art. 3 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2026 con effetto sino al 31 ottobre 2026.