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Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche

916.121.100 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 nov 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/916-121-100/it/ordinanza-dell-ufag-concernente-la-determinazione-di-periodi-e-termini-nonche-la-liberazione-di-quantitativi-parziali-dei-contingenti-doganali-per-l-importazione-di-verdura-e-frutta-fresche

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 2 nov 2010.

Abrogato da: Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (AS 2016 3331)

Emanato con: Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (AS 2016 3331),

Procedure di consultazione: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 (28 gen 2026),

916.121.100

Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)

del 12 gennaio 2000 (Stato 1° novembre 2010)

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF), ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 916.121.10

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica alla verdura e frutta fresche nonché ai fiori recisi freschi dei contingenti doganali n. 13, 15, 17, 18 e 19 conformemente all’allegato 4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 concernente l’importazione di prodotti agricoli.

Footnotes

  1. [2] RS 916.01

Art. 2 Periodi per le importazioni all’aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali

I periodi per le importazioni all’aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b OIEVFF sono fissati nell’allegato1.

Art. 3 Liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali

La liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l’articolo 5 capoversi1 e 3 lettera b OIEVFF è fissata nell’allegato2.

La liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l’articolo 12 capoverso 3 e la chiave di riparto secondo l’articolo 14 capoverso 4 OIEVFF sono fissate nell’allegato 3.3 RU 2000 394

Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAG del 22 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 452).

Art. 44 Termini per la notifica delle prestazioni all’interno del Paese e dei ritiri indigeni

La persona avente diritto notifica:

  1. la sua prestazione all’interno del Paese secondo l’articolo 6 capoverso1 lettera a OIEVFF entro i termini seguenti: 1. pomodori, cetrioli, cipolline da semina e cicoria Witloof ritirati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre: entro il 31 gennaio del periodo di contingentamento, 2.5 mele ritirate nel periodo dal 1° settembre al 31 agosto: entro il 31 gennaio del periodo di contingentamento;

  2. i suoi ritiri indigeni di verdure indigene fresche secondo l’articolo 11 capoverso1 lettera b OIEVFF: entro il 15 ottobre precedente l’inizio del periodo di contingentamento.

Art. 56 Termine per l’inoltro di contratti di compra-vendita

I contratti di compra-vendita secondo l’articolo 14 capoverso 4 lettera b OIEVFF devono essere inoltrati entro il 31 marzo.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19987 concernente la determinazione di periodi e la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del2 ago. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3313).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 7 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4593).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 12 ott. 2004 (RU 2004 4393).

[RU 1998 3260, 1999 780 1346 1455 1456 1818 2083 2191 2621 2720 3046 3667, 2000 185. RU 2000 394 art. 6].

Allegato 18 9 (art. 2) Voce di tariffa Periodo per le importazioni Testo complementare 0702.0011 01.05.–10.06. 0702.0011 25.09.–20.10. 0702.0021 01.05.–13.06. 0702.0021 24.09.–20.10. 0702.0031 01.05.–31.05. 0702.0031 01.10.–20.10. 0702.0091 01.05.–31.05. 0702.0091 01.10.–20.10. 0703.1031 01.04.–30.10. 0703.1041 30.05.–15.05. 0703.1051 30.05.–06.06. ex 0703.1061 30.05.–15.05. cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm ex 0703.1061 02.03.–15.05. cipolle diverse dalle cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm ex 0703.1061 30.05.–31.05. cipolle diverse dalle cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm 0703.1071 30.05.–06.06. 0703.9011 01.01.–15.02. 0703.9011 01.03.–30.04. 0703.9021 15.01.–15.02. 0703.9021 01.03.–04.03. 0704.1011 01.05.–30.11. 0704.1021 01.05.–30.11. 0704.1091 01.05.–09.05. 0704.1091 21.11.–30.11. 0704.2011 01.01.–31.01. 0704.2011 01.09.–08.09. 0704.9031 01.04.–15.03. 0704.9051 01.05.–12.05. 0704.9051 16.11.–30.11. 0704.9061 11.02.–01.03.

Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFAG del2 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3313).

Conformemente all’art. 19 OIEVFF le modifiche del presente all. non sono pubblicate nella RU. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l’UFAG, Sezione Importazioni e esportazioni, 3003 Berna.

Voce di tariffa Periodo per le importazioni Testo complementare 0704.9061 10.04.–14.04. 0704.9064 10.04.–01.03. 0704.9071 15.03.–27.03. 0704.9071 26.11.–15.12. 0704.9081 25.05.–10.05. 0705.1118 01.03.–14.04. 0705.1118 16.11.–31.12. 0705.1121 01.03.–11.03. 0705.1121 09.12.–31.12. 0705.1198 08.12.–10.12. ex 0705.1911 01.03.–17.03. di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana) ex 0705.1911 18.11.–20.12. di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana) ex 0705.1911 01.03.–17.03. diversa da quella di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana) ex 0705.1911 18.11.–20.12. diversa da quella di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana) 0705.1921 01.03.–09.03. 0705.1931 01.03.–06.03. 0705.1941 01.03.–06.03. 0705.1951 01.03.–20.12. 0705.2111 01.05.–20.05. 0705.2111 01.10.–31.10. 0705.2911 10.03.–30.04. 0705.2911 27.11.–10.12. 0705.2921 01.04.–19.04. 0705.2921 27.11.–10.12. 0705.2931 30.03.–15.03. 0705.2951 01.03.–31.05. 0705.2961 01.03.–20.12. 0705.2971 01.02.–15.02. 0706.1011 25.05.–31.05. 0706.1021 25.05.–31.05. ex 0706.1031 01.02.–15.01 . rape «teltower» 0706.9028 15.09.–15.05. 0706.9031 15.01.–31.12. 0706.9051 01.03.–01.04. 0706.9051 22.12.–15.01. ex 0706.9061 10.02.–10.01. rapanelli a candela ex 0706.9061 01.01.–10.01. diversi dai rapanelli a candela Voce di tariffa Periodo per le importazioni Testo complementare ex 0706.9061 10.02.–02.03.

diversi dai rapanelli a candela 0707.0011 15.04.–11.05. 0707.0011 09.10.–20.10. 0707.0021 15.04.–11.05. 0707.0021 21.09.–20.10. 0707.0031 15.04.–20.10. 0707.0041 15.04.–20.10. 0708.1011 20.05.–15.08. 0708.1021 20.05.–14.06. 0708.1021 12.07.–15.08. 0708.2028 15.06.–15.11. 0708.2038 15.06.–15.11. 0708.2048 15.06.–28.06. 0708.2048 25.10.–15.11. 0708.2098 15.06.–28.06. 0708.2098 25.10.–15.11. 0708.9081 01.06.–31.10. 0709.2011 01.05.–04.05. periodo applicabile negli anni 2007 e 2008 0709.2011 01.05.–15.06. periodo applicabile a partire dal 2009 ex 0709.3011 01.06.–15.10. melanzane cosiddette «d’oltremare» (arrotondate, della grandezza di circa una ciliegia) ex 0709.3011 01.06.–16.06. diverse dalle melanzane cosiddette «d’oltremare» (arrotondate, della grandezza di circa una ciliegia) ex 0709.3011 26.09.–15.10. diverse dalle melanzane cosiddette «d’oltremare» (arrotondate, della grandezza di circa una ciliegia) 0709.4011 01.05.–19.05. 0709.4011 20.12.–31.12. 0709.4021 01.05.–19.05. 0709.4021 20.12.–31.12. 0709.4091 15.01.–31.12. 0709.7011 15.02.–13.03. 0709.7011 29.11.–15.12. 0709.9018 01.10.–10.03. 0709.9021 01.05.–09.05. 0709.9021 23.11.–15.12. 0709.9031 10.03.–29.03. ex 0709.9041 15.03.–31.03. riccio ex 0709.9041 13.12.–31.12. riccio ex 0709.9041 15.03.–31.03. diverso da quello riccio Voce di tariffa Periodo per le importazioni Testo complementare ex 0709.9041 13.12.–31.12.

diverso da quello riccio ex 0709.9051 20.04.–30.10. zucchine con fiore ex 0709.9051 20.04.–09.05. diverse dalle zucchine con fiore ex 0709.9051 04.10.–30.10. diverse dalle zucchine con fiore 0709.9061 01.03.–16.03. 0709.9061 18.11.–15.12. 0709.9084 01.06.–31.10.

Allegato 210 (art. 3 cpv. 1)

Conformemente all’art. 19 OIEVFF le modifiche del presente all. non sono pubblicate nella RU. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l’UFAG, Sezione importazioni e esportazioni, 3003 Berna.

Allegato 3 11 12 (art. 3 cpv. 2)

Conformemente all’art. 19 OIEVFF le modifiche del presente all. non sono pubblicate nella RU. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l’UFAG, Sezione Importazioni e esportazioni, 3003 Berna.

Introdotto dal n. II dell’O dell’UFAG del 22 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 452).