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Ordinanza dell’UFAG concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione

916.145.211 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 mar 2019

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/916-145-211/it/ordinanza-dell-ufag-concernente-il-controllo-dei-mosti-d-uva-dei-succhi-d-uva-e-dei-vini-destinati-all-esportazione

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Abrogato da: Ordinanza dell’UFAG concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione (AS 2019 669)

Emanato con: Ordinanza dell’UFAG concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione (AS 2019 669),

916.145.211

Ordinanza dell’UFAG
concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione

del 1° febbraio 2019 (Stato 1° marzo 2019)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visto l’articolo 42 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino,

Footnotes

  1. [1] RS 916.140

ordina:

Art. 1 Attestato di controllo della qualità per l’esportazione

Se per l’esportazione di mosti d’uva, succhi d’uva e vini il Paese di destinazione esige un attestato di controllo della qualità, questo viene rilasciato conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 2 Controllo della qualità

L’analisi standard per il controllo della qualità verte sulle seguenti caratteristiche:

  1. per il mosto d’uva e il succo d’uva:

    1. densità,

    2. estratto secco totale,

    3. acidità totale,

    4. acidità volatile,

    5. acidità citrica,

    6. anidride solforosa totale;

  2. per il vino e il mosto d’uva parzialmente fermentato:

    1. titolo alcolometrico volumico totale,

    2. titolo alcolometrico volumico effettivo,

    3. estratto secco totale,

    4. acidità totale,

    5. acidità volatile,

    6. acidità citrica,

    7. anidride solforosa totale.

A seconda delle esigenze del Paese di destinazione, possono essere effettuate analisi supplementari ai fini del controllo della qualità.

Art. 3 Domande di attestato per il controllo della qualità

Le domande di attestato per il controllo della qualità devono essere inoltrate all’UFAG utilizzando il modulo previsto a tale scopo.

Se il Paese di destinazione esige documenti particolari, questi ultimi devono essere allegati alla domanda.

I richiedenti sono tenuti, se si può ragionevolmente esigere da essi, a compilare personalmente i documenti per l’esportazione e ad allegarli alla domanda.

Al laboratorio dei vini per l’esportazione della Stazione di ricerca per l’agricoltura e la filiera agroalimentare (Agroscope) devono essere inviate, contemporaneamente alla domanda, due bottiglie originali contenenti almeno 5 dl del prodotto destinato all’esportazione oppure, se il prodotto non è ancora stato imbottigliato, due campioni di 5 dl ciascuno.

Art. 4 Controllo e rapporto d’analisi

I rapporti d’analisi redatti da Agroscope sono validi dodici mesi.

Per i vini esteri riesportati verso l’Unione europea (UE) i rapporti d’analisi effettuati da organismi terzi iscritti nell’elenco dell’UE degli organismi o dei servizi designati dai Paesi d’origine secondo il Regolamento delegato (UE) 2018/2732 sono riconosciuti da Agroscope fino a dodici mesi dopo la redazione.

Footnotes

  1. [2] Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017, GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1.

Art. 5 Numero di riferimento

Se il Paese di destinazione richiede un numero di riferimento sui documenti, occorre indicare il numero del registro del Controllo svizzero del commercio dei vini.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19983 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione è abrogata.

Footnotes

  1. [3] [RU 1999 609, 2002 1381]

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.