916.147.2
Ordinanza sulla concessione di contributi per la salvaguardia dei vigneti svizzeri nel 2003
del 26 giugno 2002 (Stato 23 luglio 2002)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:
Art. 1 Contributi di riconversione
Nei limiti del credito disponibile, possono venir accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che:
nel 2002 e 2003 limitano il rendimento per quanto concerne i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau almeno nella misura di quanto fatto nel 2001 e in funzione della qualità auspicata;
nel 2003 si impegnano a non aumentare le superfici del catasto viticolo destinate alla produzione commerciale di vino giusta l’articolo 5 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sul vino;
escludono dal contributo di riconversione i vitigni inadatti alle condizioni pedologiche o climatiche della zona di produzione o i vitigni il cui vino potrebbe non raggiungere il livello qualitativo richiesto; e
concludono una convenzione d’obiettivi con il Dipartimento federale dell’economia.
Per riconversione si intende l’estirpazione, dopo la vendemmia 2002, dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau e la loro sostituzione con altri vitigni nel corso del 2003; anche il sovrainnesto è considerato riconversione. I Cantoni possono, in casi giustificati, autorizzare un reimpianto nel 2004.
Le superfici viticole interessate devono essere superfici destinate alla produzione commerciale di vino.
I terreni su cui giacciono le superfici viticole interessate, assoggettati alle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale, acquistati dopo il 1o gennaio 2000 e non in ambito familiare, devono essere stati acquisiti a un importo equivalente al massimo al quadruplo del loro valore di rendimento.
Le domande concernenti superfici viticole inferiori a 500 m2 non sono tenute in considerazione per la concessione di contributi.
Art. 2 Aventi diritto ai contributi
Hanno diritto ai contributi i gestori o i proprietari di vigneti che riconvertono i loro vigneti ai sensi dell’articolo1 e che ne forniscono le prove conformemente all’articolo 8.
Art. 3 Importo dei contributi
L’importo dei contributi è calcolato sulla base seguente:
fr./ha declività inferiore al 30 per cento 20 000.– declività dal 30 al 50 per cento 27 500.– declività superiore al 50 per cento e vigneti in zone terrazzate 35 000.–
Per vigneti in zone terrazzate si intendono le superfici viticole giusta l’articolo 37 capoverso2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui pagamenti diretti.
Art. 4 Ripartizione dei mezzi finanziari disponibili fra i Cantoni
Entro il 1o agosto 2002, l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) ripartisce i mezzi finanziari disponibili fra i Cantoni in funzione della superficie sulla quale in ciascun Cantone nel 2000 sono stati coltivati i vitigni Chasselas e Müller- Thurgau.
Se, il 15 ottobre 2002, un Cantone non ha utilizzato la totalità dei mezzi finanziari attribuitigli, l’Ufficio federale ripartisce la somma restante tra i Cantoni che non hanno potuto soddisfare tutte le domande.
Art. 5 Domande
I richiedenti devono inoltrare le loro domande al servizio cantonale di viticoltura entro il 15 settembre 2002.
La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
nome e indirizzo del proprietario e del gestore;
nome del Comune e, se del caso, nome del luogo in cui è ubicata la particella;
numero di catasto della particella;
superficie interessata in m2;
menzione «declività inferiore al 30 per cento», «declività dal 30 al 50 per cento» o «declività superiore al 50 per cento e vigneti in zone terrazzate»;
varietà coltivata sulla particella all’atto della domanda;
varietà sostitutiva scelta;
h. copia del contratto d’acquisto se il terreno è stato acquistato dopo il 1o gennaio 2000.
Qualora il richiedente non fosse proprietario del vigneto, alla domanda va allegata una dichiarazione che attesti il consenso del proprietario.
Art. 6 Considerazione e trattamento delle domande
Le domande sono prese in considerazione secondo l’ordine d’entrata al servizio cantonale di viticoltura e fino a esaurimento dei mezzi finanziari ripartiti.
Il giorno in cui i mezzi finanziari si esauriscono, la somma restante è attribuita in funzione delle superfici indicate nelle domande, in ordine crescente. Se le ultime domande che possono essere prese in considerazione riguardano superfici equivalenti, la somma restante è ripartita in parti uguali tra tali superfici.
Il Cantone esamina le domande e determina l’importo dei contributi.
Se il reimpianto è rimandato al 2004, il Cantone conclude un contratto con l’avente diritto che contempli almeno le condizioni di reimpianto e una clausola di restituzione in caso di mancato reimpianto.
Art. 7 Notifica all’Ufficio federale
Entro il 15 ottobre 2002, i Cantoni notificano all’Ufficio federale l’importo totale dei contributi che accorderanno nonché l’importo dei contributi che sarebbe stato necessario versare per le domande che non hanno potuto essere prese in considerazione.
Art. 8 Prove
Se il reimpianto è effettuato nel corso del 2003, le prove della riconversione devono essere fornite all’autorità cantonale entro il 31 luglio 2003. Vanno presentati i documenti seguenti:
un conteggio che indichi, per ciascuna superficie viticola, la varietà sostitutiva e la superficie ricostituita;
una copia della fattura del vivaista.
I Cantoni esaminano i documenti forniti e adeguano, se del caso, l’importo dei contributi.
Art. 9 Versamento dei contributi
L’Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2003.
I Cantoni trasmettono i contratti o le decisioni definitive all’Ufficio federale entro il 30 settembre 2003.
Art. 10 Vigilanza
L’Ufficio federale può effettuare controlli presso gli aventi diritto in qualsiasi momento. Esso ne avverte anticipatamente il servizio cantonale di viticoltura.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1o agosto 2002.