916.406
Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003
del 20 novembre 2002 (Stato 24 dicembre 2002)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie, visto l’articolo 32 capoverso1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente. ordina:
Art. 1 Contributi
Per sostenere i costi di eliminazione degli scarti di carne che devono essere inceneriti o resi non nocivi mediante un altro processo conformemente all’articolo 4a dell’ordinanza del 3 febbraio 19933 concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), sono assegnati i seguenti contributi:
13 franchi per vitello all’azienda dove il vitello è nato;
13 franchi per ogni bovino macellato allo stabilimento di macellazione.
I contributi sono assegnati solo per gli animali nati o macellati nel 2003.
Art. 2 Assegnazione dei contributi
I contributi sono assegnati a condizione che la banca dati sul traffico di animali abbia ricevuto l’annuncio relativo alla nascita o alla macellazione di un animale conformemente alla prescrizioni di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie.
I contributi ai macelli sono assegnati inoltre solo a condizione che i rifiuti di carne di animali della specie bovina vengano trattati in stabilimenti d’eliminazione che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 14 dell’OERA5. Il macello deve fornirne la prova esibendo i contratti previsti all’articolo 16 capoverso 2 OERA e le fatture emesse dagli stabilimenti d’eliminazione.
Art. 3 Calcolo e versamento dei contributi
Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contributi. Egli può compensare questi contributi con gli emolumenti che le aziende sono RU 2002 4325 tenute a versare conformemente all’ordinanza del 28 marzo 20016 sugli emolumenti per il traffico di animali.
Art. 4 Rimedi giuridici
Chi non è d’accordo con il conteggio può chiedere entro 30 giorni all’Ufficio federale dell’agricoltura di prendere una decisione.
Contro la decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell’economia.
Per il resto sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.
Art. 5 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 3 febbraio 19937 concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è modificata come segue:
Art. 6 cpv.1 lett. b
...
Art. 22a
Abrogato
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.