916.443.101
Ordinanza dellʼUSAV che istituisce provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana dalla Lituania
del 21 febbraio 2014 (Stato 25 febbraio 2014)
LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto lʼarticolo 24 capoverso3 lettera a della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie; visto lʼarticolo 33 capoverso2 lettere a e c dellʼordinanza del 18 aprile 20073 concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto
La presente ordinanza mira a prevenire lʼintroduzione della peste suina africana in Svizzera.
Essa disciplina lʼimportazione di animali della specie suina e di prodotti animali di questa specie provenienti dalla Lituania.
Art. 2 Divieto d'importazione
È vietato importare dalla Lituania gli animali e i prodotti animali seguenti:
gli animali della specie suina;
lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali della specie suina;
le carcasse di cinghiale, le parti di carcasse e i prodotti animali di cinghiale.
In deroga al capoverso 1 lettere a e b, lʼUSAV può autorizzare lʼimportazione di animali della specie suina e di prodotti animali di questa specie a condizione che non provengano dalle aree infette elencate nellʼallegato. In questo caso, deve essere presentata una domanda scritta allʼUSAV almeno dieci giorni prima della data prevista dellʼimportazione.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 25 febbraio 2014 con effetto sino al 30 aprile 2014.
dalla Lituania. O dellʼUSAV
Aree infette in Lituania
Secondo la decisione di esecuzione 2014/93/UE della Commissione, del 14 febbraio 20144, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Lituania, sono state definite infette le seguenti aree della Lituania: – i distretti di Trakai e di Šalčininkai nella contea (apskritis) di Vilnius e i distretti di Lazdijai, Varėna, Alytus e Druskininkai nella contea di Alytus.
4 Versione della GU L 46 del 18.2.2014, pag. 20.