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Ordinanza dellʼUSAV che istituisce provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana dalla Lituania

916.443.101 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 25 feb 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/916-443-101/it/ordinanza-dell-usav-che-istituisce-provvedimenti-per-prevenire-l-introduzione-della-peste-suina-africana-dalla-lituania

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questo testo non è più in vigore dal 10 apr 2014.

Abrogato da: Ordinanza dellʼUSAV che istituisce provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea (AS 2014 927)

Emanato con: Ordinanza dellʼUSAV che istituisce provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana dalla Lituania (AS 2014 537)

916.443.101

Ordinanza dellʼUSAV che istituisce provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana dalla Lituania

del 21 febbraio 2014 (Stato 25 febbraio 2014)

LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto lʼarticolo 24 capoverso3 lettera a della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie; visto lʼarticolo 33 capoverso2 lettere a e c dellʼordinanza del 18 aprile 20073 concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Footnotes

  1. [3] RS 916.443.10
  2. [2] RS 916.40

Art. 1 Scopo e oggetto

La presente ordinanza mira a prevenire lʼintroduzione della peste suina africana in Svizzera.

Essa disciplina lʼimportazione di animali della specie suina e di prodotti animali di questa specie provenienti dalla Lituania.

Art. 2 Divieto d'importazione

È vietato importare dalla Lituania gli animali e i prodotti animali seguenti:

  1. gli animali della specie suina;

  2. lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali della specie suina;

  3. le carcasse di cinghiale, le parti di carcasse e i prodotti animali di cinghiale.

In deroga al capoverso 1 lettere a e b, lʼUSAV può autorizzare lʼimportazione di animali della specie suina e di prodotti animali di questa specie a condizione che non provengano dalle aree infette elencate nellʼallegato. In questo caso, deve essere presentata una domanda scritta allʼUSAV almeno dieci giorni prima della data prevista dellʼimportazione.

RU 2014 537

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 25 febbraio 2014 con effetto sino al 30 aprile 2014.

dalla Lituania. O dellʼUSAV

Aree infette in Lituania

Secondo la decisione di esecuzione 2014/93/UE della Commissione, del 14 febbraio 20144, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Lituania, sono state definite infette le seguenti aree della Lituania: – i distretti di Trakai e di Šalčininkai nella contea (apskritis) di Vilnius e i distretti di Lazdijai, Varėna, Alytus e Druskininkai nella contea di Alytus.

4 Versione della GU L 46 del 18.2.2014, pag. 20.