916.443.103
Ordinanza dell’UFV che istituisce misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria
del 27 gennaio 2011 (Stato 7 luglio 2011)
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Scopo, campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina l’importazione e l’esportazione di artiodattili e loro prodotti in provenienza o in direzione delle aree della Bulgaria elencate negli allegati1 e 2, al fine di impedire una propagazione dell’afta epizootica.
Essa non si applica agli artiodattili o ai loro prodotti che provengono da aziende situate al di fuori delle aree della Bulgaria elencate negli allegati1 e 2 e che transitano, direttamente e senza sosta intermedia, sulle strade principali o per via ferroviaria attraverso tali aree.
Art. 2 Divieto di esportazione
L’esportazione di artiodattili verso le aree della Bulgaria elencate nell’allegato1 è vietata.
Art. 3 Importazione di animali vivi
Gli artiodattili provenienti dalla Bulgaria possono essere importati soltanto se:
provengono da aree della Bulgaria diverse da quelle elencate negli allegati 1 e 2;
l’importazione è stata notificata all’Ufficio del veterinario cantonale competente almeno tre giorni prima; e
3 sono accompagnati dal certificato di polizia sanitaria richiesto recante la seguente dicitura supplementare «Animali o animali artiodattili vivi con- RU 2011 499 3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFV del 6 lug. 2011, in vigore dal 7 lug. 2011 (RU 2011 3271).
formi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 20114, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria».
Art. 4 Traffico turistico
Nel traffico turistico l’importazione dalla Bulgaria di prodotti di origine animale derivati da artiodattili è vietata.
Art. 5 Limitazioni all’importazione di prodotti di origine animale
I prodotti di origine animale provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati1 e 2 possono essere importati soltanto se sono soddisfatte le condizioni indicate nell’allegato 3.
Art. 6 Deroghe
I prodotti di origine animale derivati da artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato1 possono essere importati soltanto se non sono stati fabbricati in Bulgaria e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il Paese di origine dei prodotti.
Art. 7 Controlli e misure al confine doganale
L’Amministrazione federale delle dogane controlla in modo proporzionale al rischio:
l’osservanza del divieto di importazione di animali vivi;
la presenza di un certificato ufficiale recante la dicitura richiesta (allegato 3) per i prodotti di origine animale;
l’osservanza del divieto di importazione di prodotti di origine animale importati dai viaggiatori per via aerea dalla Bulgaria.
L’UFV respinge o confisca le partite non conformi alle prescrizioni.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza dell’UFV del 12 gennaio 20115 che istituisce misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 28 gennaio 2011 alle ore 0.00.6
GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20; da ultimo modificata dalla decisione di esecuzione 2011/388/UE, GU L 173 dell’1.7.2011, pag. 10
La presente O è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 27 gen. 2011 (art. 7 cpv.
LPubl; RS 170.512)
Aree ad alto rischio
Sono state definite ad alto rischio le seguenti aree nella regione di Burgas in Bulgaria: 1. i comuni di Malko Tarnovo e Tsarevo; 2. la parte del comune di Sredets a sud: a. del punto in cui la strada locale proveniente da Gabar (comune di Sozopol) e che conduce a Drachevo (comune di Sredets) raggiunge il confine amministrativo di Sredets a 42° 18' 19.82"N / 27° 17' 12.11"E, b. della strada locale che conduce a Drachevo dal punto descritto alla lettera a, il paese di Drachevo e poi, proseguendo oltre, la strada che conduce dalla zona settentrionale di Drachevo al punto di intersezione della strada statale n. 79 con la strada statale n. 53 nella zona orientale del paese di Sredets, c. della strada statale n. 53 dall’intersezione descritta alla lettera b all’intersezione con la strada locale che conduce a Belila, che costituisce il confine settentrionale di Sredets, d. della strada locale dall’intersezione con la strada statale n. 53 a Sredets, come descritta alla lettera c, procedendo verso ovest fino al paese di Belila e seguendo la strada fino al ponte sul fiume Sredetska a ovest del paese di Prohod, compreso il paese di Prohod, e. del fiume Sredetska dall’intersezione con la strada locale che conduce da Prohod a Bistrets fino al punto in cui quel ramo del fiume che conduce al paese di Oman (comune di Bolyarovo) raggiunge il confine con il comune di Bolyarovo a 42° 16' 57.78"N / 26° 57' 33.54"E.
7 Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'UFV del 6 lug. 2011, in vigore dal 7 lug. 2011 (RU 2011 3271).
Aree a basso rischio
Sono state definite a basso rischio le seguenti aree della Bulgaria:
I. Nella regione di Burgas: 1. i comuni di Sozopol e Primorsko; 2. la parte del comune di Sredets a nord: a. del punto in cui la strada locale proveniente da Gabar (comune di Sozopol) e che conduce a Drachevo (comune di Sredets) raggiunge il confine amministrativo del comune di Sredets a 42° 18' 19.82"N / 27° 17' 12.11"E, b. della strada locale che conduce a Drachevo dal punto descritto alla lettera a, il paese di Drachevo e poi, proseguendo oltre, la strada che conduce dalla zona settentrionale di Drachevo al punto di intersezione della strada statale n. 79 con la strada statale n. 53 nella zona orientale del paese di Sredets, c. della strada statale n. 53 dall’intersezione descritta alla lettera b all’intersezione con la strada locale che conduce a Belila, che costituisce il confine settentrionale di Sredets, d. della strada locale dall’intersezione con la strada statale n. 53 a Sredets, come descritta alla lettera c, procedendo verso ovest fino al paese di Belila e seguendo la strada fino al ponte sul fiume Sredetska a ovest del paese di Prohod, compreso il paese di Prohod, e. del fiume Sredetska dall’intersezione con la strada locale che conduce da Prohod a Bistrets fino al punto in cui quel ramo del fiume che conduce al paese di Oman (comune di Bolyarovo) raggiunge il confine con il comune di Bolyarovo a 42° 16' 57.78"N / 26° 57' 33.54"E.
II. Nella regione di Yambol: 1. la parte del comune di Straldzha a sud della strada statale n. 53; 2. il comune di Bolyarovo.
8 Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'UFV del 6 lug. 2011, in vigore dal 7 lug. 2011 (RU 2011 3271).
Limitazioni all’importazione
1 Importazione di carni Le carni, comprese le carni fresche, le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le preparazioni di carne, di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importate soltanto se sono accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Carni conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»9.
2 Importazione di prodotti a base di carne I prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se: a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»10; b. sono stati sottoposti a trattamento termico conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE11 e la partita è accompagnata da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato; oppure c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato
3 Importazione di latte e colostro 31 Il latte di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 può essere importato soltanto se: a. è accompagnato da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Latte conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»12;
9 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c 10 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c 11 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dic. 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, versione della GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 12 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c
b. è stato pastorizzato conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE13 ed è accompagnato da un documento commerciale attestante la pastorizzazione; oppure c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato 32 L’importazione di colostro proveniente dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 è vietata.
4 Importazione di prodotti lattiero-caseari I prodotti lattiero-caseari di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se: a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»14; b. sono stati pastorizzati conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE15 e sono accompagnati da un documento commerciale attestante la pastorizzazione; oppure c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato
5 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni 51 I seguenti prodotti provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 possono essere importati soltanto se il certificato di polizia sanitaria richiesto reca la dicitura supplementare secondo la quale il prodotto in questione è conforme alla decisione 2011/44/UE16: a. sperma bovino, suino, ovino e caprino congelato; e b. embrioni bovini, suini, ovini e caprini congelati. 52 L’importazione di altro sperma, altri ovuli e altri embrioni di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 è vietata.
6 Importazione di pelli e pelame Le pelli e il pelame di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se: a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Pelli e pelame conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»17;
13 Si veda la nota a piè di pagina al n. 2 lett. b 14 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c 15 Si veda la nota a piè di pagina al n. 2 lett. b 16 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c 17 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c
b. soddisfano i requisiti di cui all’allegato VIII, capitolo VI, sezione A, numero 1, lettere b–e del regolamento (CE) n. 1774/200218 e sono accompagnati da un documento commerciale attestante l’adempimento di tali requisiti; oppure c. soddisfano i requisiti di cui all’allegato VIII, capitolo VI, sezione A, numero 2, lettera c o d del regolamento (CE) n. 1774/2002 e sono accompagnati da un documento commerciale convalidato conformemente al numero 8.
7 Importazione di altri prodotti di origine animale 71 I prodotti diversi da quelli menzionati ai numeri 1 – 6 di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se: a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»19; oppure b. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato 72 Un documento commerciale è sufficiente per: a. la lana di pecora, il pelo di ruminante e le setole di suini, se dal documento commerciale si evince che: 1. sono stati sottoposti a lavaggio industriale, 2. sono stati ottenuti da conciatura, oppure 3. sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo VIII, numeri 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1774/200220; b. la lana di pecora, il pelo di ruminante e le setole di suini non trattati, se dal documento commerciale si evince che sono debitamente imballati e secchi; c. i prodotti dal cui documento commerciale si evince che sono destinati a essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici; oppure d. i prodotti composti che soddisfano le condizioni dell’articolo 6 capoverso 1 della decisione 2007/275/CE21, se il documento commerciale reca la seguente dicitura: «Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento
18 Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ott. 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010, GU L 237 dell’8.9.2010, pag. 1 19 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c 20 Si veda la nota a piè di pagina al n. 6 lett. b 21 Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 apr. 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE, GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9
termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata». 73 I prodotti composti di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura: «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»22.
8 Validazione 81 Se è necessaria una validazione, il documento commerciale richiesto deve essere convalidato mediante copia allegata di un certificato ufficiale attestante che: a. il prodotto è stato fabbricato mediante un procedimento dimostratosi idoneo a distruggere il virus dell’afta epizootica; b. il prodotto in questione è stato ottenuto da materiali pretrattati opportunamente certificati; e c. sono state applicate le disposizioni necessarie per evitare eventuali contaminazioni ad opera del virus dell’afta epizootica dopo il trattamento. 82 Il certificato ufficiale deve recare un riferimento alla decisione 2011/44/UE23, essere valido trenta giorni e riportare la data di scadenza.
22 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c 23 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c