916.443.106
Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
del 16 maggio 2007 (Stato 10 marzo 2011)
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE), visti gli articoli 39 capoverso1 e 52 capoverso2 lettera a dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE); visto l’articolo7 capoverso4 dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visti gli articoli3 capoverso2, 10 capoverso 5 e 15 capoverso1 dell’ordinanza del 27 agosto 20083 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA); visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20074 concernente l’importazione di animali da compagnia,5 ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza stabilisce:
da quali Paesi o regioni e da quali aziende sono autorizzati l’importazione e il transito di animali e prodotti animali;
quali animali e prodotti animali sono soggetti al controllo veterinario di confine;
6 quali condizioni di importazione per prodotti animali provenienti da Paesi terzi valgono nel traffico turistico.
Art. 2 Definizioni
I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell’OITE.
RU 2007 2717
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009
Introdotta dal n. I dell’O del DFE dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009
Art. 3 Condizioni di importazione e transito
I testi normativi della Comunità europea concernenti le condizioni di importazione e transito sono elencati nell’allegato1.
In mancanza di disposizioni della Comunità europea, l’Ufficio federale di veterinaria stabilisce le condizioni di importazione e transito. Trattandosi di derrate alimentari di origine animale, esso stabilisce le condizioni di importazione e transito d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica.
Art. 4 Certificati complementari
Per l’importazione delle seguenti specie animali provenienti da Stati membri dell’Unione europea è richiesto un certificato complementare conformemente all’allegato 11 appendice 2 dell’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo):
animali della specie bovina: un certificato attestante che gli animali sono indenni da IBR/IPV (cap. I B n. 6 dell’Accordo);
animali della specie suina: certificato attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky (cap. I B n. 7 dell’Accordo); e
gallinacei (Galliformes), palmipedi (Anseriformes) e struzioniformi (Struthioniformes) nonché le uova da cova di questi animali: un certificato attestante che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (cap. IV B
8 dell’Accordo).
Il rilascio del certificato complementare deve essere annotato dal veterinario ufficiale nel certificato Traces.
Se gli animali provengono da Paesi terzi, occorre che il veterinario ufficiale rilasci un certificato complementare contenente le garanzie di polizia sanitaria di cui al capoverso1. Il testo del certificato complementare è pubblicato in Internet8.
Art. 5 Controllo da parte del servizio veterinario di confine9
L’obbligo di controllo da parte del servizio veterinario di confine per le partite provenienti da Paesi terzi e importate per via aerea è disciplinato dalla decisione della Commissione 2007/275/CE del 17 aprile 200710 relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 31 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5273).
GU L 116 del4.5.2007, pag. 9.
Art. 5a11 Importazione e transito soggetti a oneri particolari
I prodotti animali di cui all’articolo 8 capoverso1 lettera a OITPA ai quali al momento dell’importazione si applicano oneri particolari secondo l’articolo 8 capoversi 2–4 OITPA sono elencati nell’allegato3.
Art. 5b12 Importazione nel traffico turistico
L’importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è disciplinata dalle disposizioni dell’allegato4.
I prodotti importati possono essere utilizzati esclusivamente per il consumo privato.
Art. 6 Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue. …13
Art. 714
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.
Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4443).
Introdotto dal n. I dell’O del DFE dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009
Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 2717.
Allegato 115 (art.3 cpv. 1) Testi normativi dell’Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito 1. Paesi terzi e regioni di Paesi terzi autorizzati Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag.1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 144/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 44 del 18.2.2011, pag.7, rettificata nella GU L 49 del 24.2.2011, pag. 53. modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato della sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del
Nuovo testo giusta il n. I cpv.1 dell’O dell’UFV del 9 nov. 2010 (RU 2010 5097). Aggiornato dal n. I delle O dell’UFV del 25 nov. 2010 (RU 2010 5541), del 6 dic. 2010, (RU 2010 6289), del 15 dic. 2010 (RU 2010 6397), del 23 dic. 2010 (RU 2011 47), del 10 dic. 2010 (RU 2010 6291, 2011 345), dal n. I cpv.1 dell’O dell’UFV del 2 mar. 2011 (RU 2011 947) e dal n. I dell’O dell’UFV del 4 mar. 2011, in vigore dal 10 mar. 2011 (RU 2011 955).
Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da Paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49; modificata in ultimo dal regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione, del 15 ottobre 2010, che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito nell’Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia, GU L 272 del 16.10.2010, pag.1. modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Comissione , del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato della sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 930/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell’11.3.2004, pag.1; modificata in ultimo dalla decisione 2010/776/UE della Commissione, del 15 dicembre 2010, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Kuwait e alla Siria figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, GU L 332 del16.12.2010, pag. 38.
Decisione 2010/613/UE della Commissione, dell’8 ottobre 2010, che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l’ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati che partecipano alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche del 2011, dei Giochi olimpici o paraolimpici del 2012 nel Regno Unito, versione della GU L 268 del 12.10.2010, pag. 40.
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag.1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 955/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle, GU L 279 del 23.10.2010, pag.3. Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74; modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato della decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione 2009/873/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica della 15.9.2004, pag. 21; modificata in ultimo dalla decisione 2008/120/CE della Commissione, del 7 febbraio 2008, che modifica l’allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, GU L 42 del 16.02.2008, pag. 63. elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione, versione della GU L 320 del 5.12.2009, pag. 12.
Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di ovuli ed embrioni della specie suina, versione della GU L 206 del2.08.2008, pag. 32.
Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, GU L 84 del 24.3.2007, pag.7; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 239/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, GU L 75 del 23.3.2010, pag. 18. Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29;
Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento, versione della GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12. modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato della sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17; modificata in ultimo dalla decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE, GU L 295 del 25.10.2006, pag.1. modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato della sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE)
n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del14.11.2009, pag.1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, versione della GU L 54 del 26.2.2011, pag.1. modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, versione della GU L 175 del 10.7.2010, pag.1. modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato della sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del16.12.2008, pag. 41; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1143/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie relativamente ad alcuni animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi, GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 22.
96/23/CE del Consiglio, GU L 154 del 30.4.2004, pag. 43; modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato della sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53; modificata in ultimo dalla decisione 2011/131/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica l’allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l’inserimento delle Figi nell’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano, GU L 53 del 26.02.2011, pag. 73.
2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione 2009/873/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica della Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52.
Decisione 2001/556/CE della Commissione, dell’11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di gelatine destinate al consumo umano, GU L 200 del 25.07.2001, pag. 23; modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di Decisione 1999/120/CE della Commissione del 27 gennaio 1999 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale, GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21; Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 505/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 149 del 15.6.2010, pag.1.
Decisione 97/4/CE della Commissione del 12 dicembre 1996 quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame, GU L2 del4.1.1997, pag. 6; Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione Decisione 97/467/CE della Commissione del 7 luglio 1997 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento, GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57; Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione Decisione 97/468/CE della Commissione del 7 luglio 1997 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina, GU L 199 del 26.7.1997, pag. 62; Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione Decisione 1999/710/CE della Commissione, del 15 ottobre 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni, GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82; Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione Decisione 97/569/CE della Commissione del 16 luglio 1997 quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne, GU L 234 del 26.8.1997, pag.16;
Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione Decisione 97/252/CE della Commissione del 25 marzo 1997 quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46; Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione 15.9.2004, pag. 21; modificata in ultimo dalla decisione 2008/120/CE della Commissione, del 7 febbraio 2008, che modifica l’allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, GU L 42 del16.2.2008, pag. 63.
elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione, versione della GU L 320 del 5.12.2009, pag. 12.
Decisione 2006/199/CEE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17.
3. Elenco dei testi normativi dell'Unione europea concernenti Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE, versione della GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321, rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128. Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag.1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 144/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 44 del 18.2.2011, pag.7, rettificata nella GU L 49 del 24.2.2011, pag. 53. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag.1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 956/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei test rapidi, GU L 279 del 23.10.2010, pag. 10.
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, versione della GU L 192 del 23.7.2010, pag.1. Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell’allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio, versione della GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9.
Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati, GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67; modificata in ultimo dalla decisione 2010/463/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica delle decisioni Decisione 2010/613/UE della Commissione, dell’8 ottobre 2010, che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l’ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati che partecipano alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche del 2011, dei Giochi olimpici o paraolimpici del 2012 nel Regno Unito, versione della GU L 268 del 12.10.2010, pag. 40. Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell’8 agosto 2008, relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica, versione della GU L 235 del2.9.2008, pag.16.
Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea, GU L 86 del 6.4.1993, pag.1; modificata in ultimo dalla decisione 2010/463/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica delle decisioni Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello, GU L 86 del 6.4.1993, pag.7; Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, GU L 86 del 6.4.1993, pag.16; modificata in ultimo dalla decisione 2010/463/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica delle decisioni Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag.1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 955/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle, GU L 279 del 23.10.2010, pag.3. Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74;
2005/217/CE, GU L 57 del 28.02.2006, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione 2009/873/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica della 15.09.2004, pag. 21;
modificata in ultimo dalla decisione 2008/120/CE della Commissione, del 7 febbraio 2008, che modifica l’allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, GU L 42 del 16.2.2008, pag. 63.
elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione, versione della GU L 320 del 5.12.2009. pag. 12.
Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52.
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del14.9.1992, pag. 54; modificata in ultimo dalla decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni, GU L 118 del 12.5.2010, pag. 56.
Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, GU L 84 del 24.3.2007, pag.7; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 239/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, GU L 75 del 23.3.2010, pag. 18. Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29;
Decisione 2005/64/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati, versione della GU L 27 del 29.1.2005, pag. 48.
Regolamento (CE) n. 119/2009 della commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento, versione della GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12.
Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da Paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49; modificata in ultimo dal regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione, del 15 ottobre 2010, che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito nell’Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia, GU L 272 del 16.10.2010, pag.1.
Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell’8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione da Paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE, GU L 240 del 23.09.2000, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione 2008/592/CE della Commissione, del 3 luglio 2008, recante modifica della decisione 2000/572/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di preparazioni di carni provenienti da paesi terzi, GU L 190 del 18.7.2008, pag. 27.
Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31.
Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, versione della GU L 175 del 10.7.2010, pag.1.
Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione di involucri di origine animale da paesi terzi, GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 38; modificata in ultimo dalla decisione 2004/414/CE della Commissione del 28 aprile 2004 che modifica la decisione 2003/779/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative agli involucri di origine animale in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità, versione della GU L 151 del 30.4.2004, pag. 64, rettificata nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 56.
Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag.1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 237 dell’8.9.2010, pag.1. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE)
n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del14.11.2009, pag.1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, versione della GU L 54 del 26.2.2011, pag.1. modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del16.12.2008, pag. 41; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1143/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie relativamente ad alcuni animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi, GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 22.
Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17.
n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.11.2005, Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di Decisione 2008/635/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, relativa alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione, versione della GU L 206 del2.8.2008, pag. 17.
Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di 4. Paesi terzi che beneficiano di agevolazioni sui certificati veterinari ufficiali Decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38; modificata in ultimo dalla decisione 2006/855/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, GU L 338 del 5.12.2006, pag. 45.
5. Misure protettive nei confronti della salute animale e Decisione 2002/994/CEE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata in ultimo dalla decisione 2009/799/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 42. Decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar, GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63; modificata in ultimo dalla decisione 2010/611/UE della Commissione, dell’8 ottobre 2010, che modifica la decisione 2006/241/CE per quanto riguarda le importazioni di guano dal Madagascar, GU L 266 del 9.10.2010, pag. 62.
Decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi, GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20;
Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9; modificata in ultimo dalla decisione 2010/641/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione, GU L 280 del 26.10.2010, pag. 59.
Decisione 2002/249/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar, versione della GU L 84 del 28.3.2002, pag. 73. Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d’emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall’Albania e destinati al consumo umano, versione della GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21. Regolamento (CE) n. 601/2008 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativo a misure di protezione che si applicano ad alcuni prodotti della pesca importati dal Gabon e destinati al consumo umano, versione della GU L 165 del 26.6.2008, pag.3. Decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano, versione della GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 49. Decisione 2010/387/UE della Commissione, del 12 luglio 2010, che modifica la decisione 2008/630/CE relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano, versione della GU L 178 del 13.7.2010, pag. 31. Decisione 2010/220/UE della Commissione, del 16 aprile 2010, relativa a misure d’emergenza che si applicano alle partite di prodotti della pesca d’allevamento importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano, versione della GU L 97 del 17.4.2010, pag. 17. Decisione 2010/381/UE della Commissione, dell’8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano, versione della GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51.
Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che deroga al regolamento (CE)
n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del16.12.2008, pag. 76.
Categoria Testo normativo dell’UE 6. derrate alimentari o Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del mangimi contenenti latte o 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per prodotti a base di latte l’importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione, versione della GU L 311 del 26.11.2009, pag.3, rettificato nella GU L 161 del 29.6.2010, pag. 12.
Allegato 216 Allegato 317 Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l’articolo 8 capoversi 2–4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:
Fonte valido dal valido fino al 1. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi 4.3.2011 per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/201118. 2. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011 origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 3. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011 origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 4. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non 4.3.2011 destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 5. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011 non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento UE)
n. 142/2011. 6. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011 non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 7. Modello di dichiarazione16 per la dichiarazione 4.3.2011 dell’importatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
Introdotto dal n. II dell’O del DFE del 27 ago. 2008 (RU 2008 4443). Nuovo testo giusta il n. I cpv.2 dell'O del UFV del 2 mar. 2011, in vigore dal 4 mar. 2011 (RU 2011 947).
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 feb. 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, versione della GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1 Fonte valido dal valido fino al 8. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti a 4.3.2011 base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 9. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi 24.7.2007 31.1.2012 per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati secondo il regolamento (CE) n. 829/200719. 10. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 24.7.2007 31.1.2012 origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. 11. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 24.7.2007 31.1.2012 origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici 12. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non 24.7.2007 31.1.2012 destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. 13. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 24.7.2007 31.1.2012 non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici 14. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 24.7.2007 31.1.2012 non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. 15.
Modello di dichiarazione16 per la dichiarazione 24.7.2007 31.1.2012 dell’importatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti 16. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti a 28.7.2010 31.1.2012 base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo il regolamento (UE) n. 595/201020.
Regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giu. 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale, versione della GU L 191 del 21.7.2007, pag.1
Regolamento (UE) n. 595/2010 della Commissione, del2 lug. 2010, che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, versione della GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 1 Allegato 421 Importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi I. Non possono essere importati:
sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei prodotti provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino (numero II) e degli alimenti speciali per animali di cui al numero III lettera a; e
le seguenti derrate alimentari, ad eccezione delle derrate alimentari di cui al numero II e dell’importazione di cui al numero III lettera d:
Voce di tariffa Designazione Campo d’applicazione 1. ex capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili Tutte, ad eccezione delle cosce di rane 2. 0401–0406 Latte e derivati del latte Tutti 3. 0504 00 Budella, vesciche e stomaci di Tutti animali diversi dai pesci 4. 1501 00 Grassi di maiale, compreso lo strutto, Tutti e grassi di volatili 5. 1502 00 Grassi di animali della specie bovina, Tutti ovina o caprina 6. 1503 00 Stearina solare, olio di strutto, Tutti oleostearina, oleomargarina e olio di sevo 7. 1506 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, Tutti a meno che siano stati modificati chimicamente 8. 1601 00 Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, Tutti di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti 9. 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, Tutte di frattaglie o di sangue 10. 1702 11 00 Lattosio e sciroppo di lattosio Tutti 1702 19 00 11. ex 1901 Estratti di malto e preparazioni Soltanto preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, contenenti carne, latte o amidi, fecole o estratti di malto derivati del latte 12. ex 1902 Paste alimentari, p. es. spaghetti, Soltanto preparazioni maccheroni, tagliatelle, lasagne, contenenti carne, latte o gnocchi, ravioli, cannelloni o cuscus derivati del latte
Introdotto dal n. II dell’O del DFE dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 Voce di tariffa Designazione Campo d’applicazione 13. ex 1905 90 Pane, torte, biscotti e altri prodotti Soltanto preparazioni della panetteria contenenti carne, latte o 14. ex 2004, Ortaggi o legumi, a meno che siano Soltanto preparazioni ex 2005 preparati o conservati nell’aceto o contenenti carne, latte o nell’acido acetico derivati del latte 15. ex 2103 Salse e preparazioni per salse Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o 16. ex 2104 Zuppe, minestre e brodi come pure Soltanto preparazioni preparazioni per zuppe, minestre e contenenti carne, latte o brodi; preparazioni alimentari derivati del latte composte omogeneizzate 17. ex 2105 00 Gelati Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o 18. ex 2106 Preparazioni alimentari che non Soltanto preparazioni sono elencate al numero II o III. contenenti carne, latte o II. Possono essere importati senza restrizioni prodotti animali provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino nonché le seguenti derrate alimentari, se non contengono carne:
biscotti e pasticcini simili;
pane;
torte;
cioccolato;
prodotti dolciari, compresi i dolciumi;
capsule di gelatina non riempite;
complementi alimentari confezionati per i consumatori finali, che contengono quantitativi esigui di prodotti di origine animale, nonché complementi alimentari che contengono glucosamina, condroitina o chitosano;
estratti e concentrati di carne;
olive ripiene di pesce;
paste alimentari che non sono mischiate con prodotti a base di carne o ne sono ripiene;
brodi di carne e aromi per minestre confezionati per i consumatori finali, che contengono estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali oppure olio di pesce, polvere di pesce o estratti di pesce;
pesce e prodotti a base di pesce provenienti dalle Isole Faeröer e dall’Islanda;
m. prodotti composti che non contengono carne e sono composti per meno della metà da prodotti trasformati di origine animale, se: 1. sono conservabili a temperatura ambiente oppure, al momento della fabbricazione, sono stati interamente cotti al punto giusto o sottoposti a un trattamento termico, di modo che non vi è più contenuto alcun tipo di prodotto crudo, 2. sono contrassegnati univocamente come destinati al consumo umano, e 3. sono imballati in modo sicuro o sigillati in contenitori puliti.
III. Possono essere importati in misura limitata:
Prodotto Provenienza Condizioni
Latte in polvere per neonati, alimenti Croazia, Isole al massimo 10 kg per persona per la prima infanzia e alimenti Faeröer, risp. per animale preso con sé destinati a fini medici speciali per Groenlandia, l’uomo e gli animali, se: Islanda 1. i prodotti sono conservabili a temperatura ambiente; 2. si tratta di prodotti di marca confe- al massimo2 kg per persona zionati destinati alla vendita Altri Paesi terzi diretta al consumatore finale; e risp. per animale preso con sé 3. la confezione è integra, a meno che non venga già utilizzata.
Pesci freschi, sventrati, e prodotti a Tutti i Paesi terzi, al massimo 20 kg per persona base di pesce. ad eccezione delle o un pesce intero, sventrato, Isole Faeröer e senza limitazione di peso per dell’Islanda persona
Derrate alimentari non elencate al Croazia, Isole al massimo 10 kg per persona numero I, II o III lettere a e b, Faeröer, come uova e miele. Groenlandia, Islanda Altri Paesi terzi al massimo2 kg per persona
Derrate alimentari elencate al Croazia, Isole al massimo 10 kg per persona numero I lettera b e sottoprodotti Faeröer, di origine animale destinati Groenlandia, all’alimentazione degli animali Islanda da compagnia.