916.443.106
Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
del 16 maggio 2007 (Stato 1° luglio 2013)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)1, visti gli articoli 39 capoverso 1 e 52 capoverso2 lettera a dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE); visto l’articolo 7 capoverso4 dell’ordinanza del 18 aprile 20073 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visti gli articoli3 capoverso2, 10 capoverso5 e 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 agosto 20084 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA); visto l’articolo5 dell’ordinanza del 18 aprile 20075 concernente l’importazione di animali da compagnia,6 ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza stabilisce:
da quali Paesi o regioni e da quali aziende sono autorizzati l’importazione e il transito di animali e prodotti animali;
quali animali e prodotti animali sono soggetti al controllo veterinario di confine;
7 quali condizioni di importazione per prodotti animali provenienti da Paesi terzi valgono nel traffico turistico.
Art. 2 Definizioni
I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell’OITE.
RU 2007 2717
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009
Introdotta dal n. I dell’O del DFI dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009
Art. 38 Condizioni di importazione e transito
I testi normativi dell’Unione europea (UE) concernenti le condizioni di importazione e transito sono elencati nell’allegato 1.
In mancanza di disposizioni dell’UE, l’Ufficio federale di veterinaria stabilisce le condizioni di importazione e transito. Per quanto concerne le derrate alimentari di origine animale, esso stabilisce le condizioni di importazione e transito d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica.
Art. 4 Certificati complementari
Per l’importazione delle seguenti specie animali provenienti da Stati membri dell’UE è richiesto un certificato complementare conformemente all’allegato 11 appendice 2 dell’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo):10
animali della specie bovina: un certificato attestante che gli animali sono indenni da IBR/IPV (cap. I B n. 6 dell’Accordo);
animali della specie suina: certificato attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky (cap. I B n. 7 dell’Accordo); e
gallinacei (Galliformes), palmipedi (Anseriformes) e struzioniformi (Struthioniformes) nonché le uova da cova di questi animali: un certificato attestante che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (cap. IV B
8 dell’Accordo).
Il rilascio del certificato complementare deve essere annotato dal veterinario ufficiale nel certificato Traces.
Se gli animali provengono da Paesi terzi, occorre che il veterinario ufficiale rilasci un certificato complementare contenente le garanzie di polizia sanitaria di cui al capoverso 1. Il testo del certificato complementare è pubblicato in Internet11.
Art. 512 Controllo da parte del servizio veterinario di confine
L’obbligo di controllo da parte del servizio veterinario di confine per le partite provenienti da Paesi terzi e importate per via aerea è disciplinato dalla decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 200713, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012
GU L 116 del4.5.2007, pag.9; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/31/UE, GU L 21 del 24.1.2012, pag. 1.
Art. 5a14 Importazione e transito soggetti a oneri particolari
I prodotti animali di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITPA ai quali al momento dell’importazione si applicano oneri particolari secondo l’articolo 8 capoversi 2–4 OITPA sono elencati nell’allegato3.
Art. 5b15 Importazione nel traffico turistico
L’importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è disciplinata dalle disposizioni dell’allegato4.
I prodotti importati possono essere utilizzati esclusivamente per il consumo privato.
Art. 6 Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue. …16
Art. 717
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4443).
Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009
Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 2717.
Allegato 118 (art.3 cpv. 1) Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito 1. Paesi terzi e regioni di Paesi terzi autorizzati Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1;
Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49;
Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’UFV del 9 nov. 2010 (RU 2010 5097). Aggiornato dai n. I delle O dell’UFV del 29 dic. 2011 (RU 2012 375), del 16 gen. 2012 (RU 2012 461), dal n. II dell’O del DFI del 13 feb. 2012 (RU 2012 807), dai n. I delle O dell’UFV del 29 mar. 2012 (RU 2012 1607), del 16 mag. 2012 (RU 2012 2857), dell’11 giu. 2012 (RU 2012 3469), del 16 nov. 2012 (RU 2012 6439), del 29 nov. 2012 (RU 2012 6883), del 28 feb. 2013 (RU 2013 801), del 26 mar. 2013 (RU 2013 1061), del 22 apr. 2013 (RU 2013 1263), del5 giu. 2013 (RU 2013 1755) e del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2129).
Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1;
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74;
Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag.19;
Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32;
Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina, versione della GU L 64 del3.3.2012, pag. 29.
Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di ovuli ed embrioni della specie suina, versione della GU L 206 del2.08.2008, pag. 32.
Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29;
Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12;
Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, GU L 305 del 22.11.2003, pag.17; modificata in ultimo dalla decisione 2006/696/CE, GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE)
n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.
Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1;
Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41; Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.
Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53;
Decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l’Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l’Unione, versione della GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1;
modificata in ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.
Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10; 2011/629/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22.
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62; modificata in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE)
n. 176/2012, GU L 61 del2.3.2012, pag. 1.
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.
3. Elenco dei testi normativi dell’Unione europea concernenti Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; 2012/253/UE, GU L 125 del 12.5.2012, pag. 51. Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1;
Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34; 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1; modificata in ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234. Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell’allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio, versione della GU L 32 del 4.2.2010, pag.9, rettificata nella GU L 159 del 25.6.2010, pag. 28.
Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati, GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67; Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell’8 agosto 2008, relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica, versione della GU L 235 del2.9.2008, pag. 16.
Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1;
Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7;
Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16;
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74;
Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag.19;
Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32; Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34; 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina, versione della GU L 64 del3.3.2012, pag. 29.
Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52.
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29;
Decisione 2005/64/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati, versione della GU L 27 del 29.1.2005, pag. 48. Decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l’Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l’Unione, versione della GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.
Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12;
Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da Paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49;
Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell’8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE, GU L 240 del 23.09.2000, pag.19; modificata in ultimo dal regolamento di esecuzione taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE)
n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27;
Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1;
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1. Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione di involucri di origine animale da paesi terzi, GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 38; modificata in ultimo dalla decisione 2004/414/CE, GU L 151 del 30.4.2004, pag. 64, rettificata nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 56.
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE)
n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.
Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41; Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.
Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag.17.
Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell’11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009, GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1;
n. 468/2012, GU L 144 del5.6.2012, pag. 1.
4. Paesi terzi che beneficiano di agevolazioni sui certificati veterinari ufficiali Decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38; modificata in ultimo dalla decisione 2006/855/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, GU L 338 del5.12.2006, pag. 45.
della salute animale e Decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; 2012/482/UE, GU L 226 del 22.8.2012, pag.5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31; (UE) n. 495/2013, GU L 143 del 30.5.2013, pag. 3 .
Decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi, GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20;
Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, GU L 307 del 18.11.2008, pag.9; 2012/729/UE, GU L 327 del 27.11.2012, pag. 56.
Decisione 2002/249/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar, versione della GU L 84 del 28.3.2002, pag. 73. Decisione 2004/225/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall’Albania, versione della GU L 68 del 6.3.2004, pag. 34. Decisione 2007/82/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dalla Repubblica di Guinea, versione della GU L 28 del3.2.2007, pag. 25. Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d’emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall’Albania e destinati al consumo umano, versione della GU L 260 del5.10.2007, pag. 21. Decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano, GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 49; 2011/742/UE, GU L 297 del 16.11.2011, pag. 68. Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, GU L 307 del 18.11.2008, pag.9; 2012/729/UE, GU L 327 del 27.11.2012, pag. 56. Decisione 2010/381/UE della Commissione, dell’8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano, GU L 174 del9.7.2010, pag. 51; 2012/690/UE, GU L 308 dell’ 8.11.2012, pag. 21.
Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che deroga al regolamento (CE)
n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 76.
Categoria Testo normativo dell’UE 6. derrate alimentari o Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del mangimi contenenti latte o 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per prodotti a base di latte l’importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione, versione della GU L 311 del 26.11.2009, pag.3, rettificato nella GU L 161 del 29.6.2010, pag. 12.
7. prodotti di origine Decisione 2002/805/CE della Commissione, del animale destinati 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a all’alimentazione animale taluni prodotti di origine animale destinati all’alimentazione animale e importati dall’Ucraina, versione della GU L 278 del 16.10.2002, pag. 24.
8. cani delle praterie, roditori Decisione 2003/459/CE della Commissione, del e scoiattoli non addomesti- 20 giugno 2003, recante misure protettive nei confronti del cati virus monkeypox, versione della GU L 154 del 21.6.2003, pag. 112.
9. ruminanti, sperma, ovuli Decisione 2003/845/CE della Commissione, del ed embrioni di questi 5 dicembre 2003, recante misure di protezione contro la febbre animali catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni provenienti dall’Albania, dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro, versione della GU L 321 del 6.12.2003, pag. 61.
10. carne equina e prodotti Decisione 2006/27/CE della Commissione, a base di carne equina del 16 gennaio 2006, relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano, versione della GU L19 del 24.1.2006, pag. 30.
11. volpi volanti, cani e gatti Decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall’Australia, versione della GU L 55 del 25.2.2006, pag. 44.
Allegato 219 Allegato 320 Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l’articolo 8 capoversi 2–4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:
Fonte valido dal valido fino al 1. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi 4.3.2011 per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da pelliccia secondo l’allegato XV del regolamento (UE)
n. 142/201121. 2. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011 origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 3. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011 origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 4. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non 4.3.2011 destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 5. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011 non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 6. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011 non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011
Introdotto dal n. II dell’O del DFI del 27 ago. 2008 (RU 2008 4443). Nuovo testo giusta il
n. I cpv.2 dell’O dell’UFV del 22 apr. 2013, in vigore dal 26 apr. 2013 (RU 2013 1263).
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 feb. 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE)
n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1.
Fonte valido dal valido fino al 7. Modello di dichiarazione 16 per la dichiarazione dell’impor- 4.3.2011 tatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 8. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti 4.3.2011 a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
Allegato 422 Importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi I. Non possono essere importati:
sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei prodotti provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino (numero II) e degli alimenti speciali per animali di cui al numero III lettera a; e
le seguenti derrate alimentari, ad eccezione delle derrate alimentari di cui al numero II e dell’importazione di cui al numero III lettera d:
Voce di tariffa Designazione Campo d’applicazione 1. ex capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili Tutte, ad eccezione delle cosce di rane 2. 0401–0406 Latte e derivati del latte Tutti 3. 0504 00 Budella, vesciche e stomaci di Tutti animali diversi dai pesci 4. 1501 00 Grassi di maiale, compreso lo strutto, Tutti e grassi di volatili 5. 1502 00 Grassi di animali della specie bovina, Tutti ovina o caprina 6. 1503 00 Stearina solare, olio di strutto, Tutti oleostearina, oleomargarina e olio di sevo 7. 1506 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, Tutti a meno che siano stati modificati chimicamente 8. 1601 00 Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, Tutti di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti 9. 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, Tutte di frattaglie o di sangue 10. 1702 11 00 Lattosio e sciroppo di lattosio Tutti 1702 19 00 11. ex 1901 Estratti di malto e preparazioni Soltanto preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, contenenti carne, latte o amidi, fecole o estratti di malto derivati del latte 12. ex 1902 Paste alimentari, p. es. spaghetti, Soltanto preparazioni maccheroni, tagliatelle, lasagne, contenenti carne, latte o gnocchi, ravioli, cannelloni o cuscus derivati del latte
Introdotto dal n. II dell’O del DFI dell’8 apr. 2009 (RU 2009 1619). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFV del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2129).
Voce di tariffa Designazione Campo d’applicazione 13. ex 1905 90 Pane, torte, biscotti e altri prodotti Soltanto preparazioni della panetteria contenenti carne, latte o 14. ex 2004, Ortaggi o legumi, a meno che siano Soltanto preparazioni ex 2005 preparati o conservati nell’aceto o contenenti carne, latte o nell’acido acetico derivati del latte 15. ex 2103 Salse e preparazioni per salse Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o 16. ex 2104 Zuppe, minestre e brodi come pure Soltanto preparazioni preparazioni per zuppe, minestre e contenenti carne, latte o brodi; preparazioni alimentari derivati del latte composte omogeneizzate 17. ex 2105 00 Gelati Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o 18. ex 2106 Preparazioni alimentari che non Soltanto preparazioni sono elencate al numero II o III. contenenti carne, latte o II. Possono essere importati senza restrizioni prodotti animali provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino nonché le seguenti derrate alimentari, se non contengono carne:
biscotti e pasticcini simili;
pane;
torte;
cioccolato;
prodotti dolciari, compresi i dolciumi;
capsule di gelatina non riempite;
complementi alimentari confezionati per i consumatori finali, che contengono quantitativi esigui di prodotti di origine animale, nonché complementi alimentari che contengono glucosamina, condroitina o chitosano;
estratti e concentrati di carne;
olive ripiene di pesce;
paste alimentari che non sono mischiate con prodotti a base di carne o ne sono ripiene;
brodi di carne e aromi per minestre confezionati per i consumatori finali, che contengono estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali oppure olio di pesce, polvere di pesce o estratti di pesce;
pesce e prodotti a base di pesce provenienti dalle Isole Faeröer e dall’Islanda;
m. prodotti composti che non contengono carne e sono composti per meno della metà da prodotti trasformati di origine animale, se: 1. sono conservabili a temperatura ambiente oppure, al momento della fabbricazione, sono stati interamente cotti al punto giusto o sottoposti a un trattamento termico, di modo che non vi è più contenuto alcun tipo di prodotto crudo, 2. sono contrassegnati univocamente come destinati al consumo umano, e 3. sono imballati in modo sicuro o sigillati in contenitori puliti.
III. Possono essere importati in misura limitata:
Prodotto Provenienza Condizioni
Latte in polvere per neonati, alimenti Isole Faeröer, al massimo 10 kg per persona per la prima infanzia e alimenti Groenlandia, risp. per animale preso con sé destinati a fini medici speciali per Islanda l’uomo e gli animali, se: 1. i prodotti sono conservabili a temperatura ambiente; Altri Paesi terzi al massimo2 kg per persona 2. si tratta di prodotti di marca confe- risp. per animale preso con sé zionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e 3. la confezione è integra, a meno che non venga già utilizzata.
Pesci freschi, sventrati, e prodotti a Tutti i Paesi terzi, al massimo 20 kg per persona base di pesce. ad eccezione delle o un pesce intero, sventrato, Isole Faeröer e senza limitazione di peso per dell’Islanda persona
Derrate alimentari non elencate al Isole Faeröer, al massimo 10 kg per persona numero I, II o III lettere a e b, Groenlandia, come uova e miele. Islanda Altri Paesi terzi al massimo2 kg per persona
Derrate alimentari elencate al Isole Faeröer, al massimo 10 kg per persona numero I lettera b e sottoprodotti Groenlandia, di origine animale destinati Islanda all’alimentazione degli animali da compagnia.