916.443.107
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea
del 18 dicembre 2017 (Stato 26 maggio 2018)
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto
La presente ordinanza si prefigge di prevenire l’introduzione della peste suina africana in Svizzera.
Essa disciplina l’importazione da taluni Stati membri dell’Unione europea (UE) dei seguenti animali e prodotti di origine animale:
animali della famiglia dei suidi (Suidae), compresi i cinghiali;
animali della famiglia dei pecari (Tayassuidae);
i seguenti prodotti derivati da animali di cui alle lettere a e b: 1. sperma, ovuli ed embrioni, 2. carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne, 3. prodotti della macellazione di cui all’articolo3 lettera h dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni, 4. carcasse intere e parti di esse, comprese quelle provenienti da selvaggina cacciata, e 5. sottoprodotti di origine animale, compresi pelli e pelame.
Art. 2 Divieto di importazione da talune zone degli Stati membri interessati
L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:
RU 2017 7647
zone con un rischio elevato riguardo all’introduzione della peste suina africana disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE4;
zone infette, zone di protezione e zone di sorveglianza stabilite secondo la direttiva 2002/60/CE5.
Art. 36 Stati membri e zone interessati
Gli Stati membri interessati sono stabiliti nell’allegato. Nell’allegato sono inoltre inseriti i rimandi agli atti normativi UE in cui sono stabilite le zone secondo l’articolo2 lettere a e b.
Art. 4 Importazione dalle zone disciplinate nella decisione di esecuzione
In deroga all’articolo2 lettera a l’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale dalle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE è ammessa se:
sono soddisfatte le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2014/709/UE per l’esportazione in Stati membri non interessati dalla peste suina africana; e
l’autorità competente dello Stato membro interessato ha autorizzato l’esportazione.
Art. 5 Importazione dalle zone infette
In deroga all’articolo2 lettera b l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE8 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta secondo la direttiva 2002/60/CE9 a fini di scambi intracomunitari.
Art. 6 Importazione dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza
In deroga all’articolo2 lettera b l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza ubicate al di fuori delle zone disci-
Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2267, GU L 324 dell’8.12.2017, pag. 57.
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV dell’11 gen. 2018, in vigore dal 13 gen. 2018 (RU 2018 45).
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 lett. a.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 lett. a.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 lett. b.
da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV plinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE10 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona di protezione oppure la zona di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE11 a fini di scambi intracomunitari.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’USAV del 21 ottobre 201412 che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2017.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 lett. a.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 lett. b.
[RU 2014 3355, 2016 7, 2017 5257] Allegato13 (art. 3–6) Stati membri e zone interessati
Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, 2014/709/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/745, GU L 123 del 18.5.2018, pag. 122.
Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti:
Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona
con popolazione di cinghiali infetta (parte II)
Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta
Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione endemica
Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Repubblica Ceca
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 27 mar. 2018 (RU 2018 1209). Aggiornato dai n. I delle O dell’USAV del3 mag. 2018 (RU 2018 1761) e del 24 mag. 2018, in vigore dal 26 mag. 2018 (RU 2018 2141).
da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della Repubblica Ceca
Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della
Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della Italia
2 Zone infette Gli Stati membri dell’UE e le zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE14 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione: Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione, (UE) 2018/663 del 27 aprile 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria, versione della GU L 110 del 30.4.2018, pag. 136.
Nel seguente Stato membro dell’UE sono state stabilite zone infette: Ungheria
14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 lett. b.
3 Zone di protezione e zone di sorveglianza Gli Stati membri dell’UE nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE15 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2018/419 della Commissione, del (UE) 2018/419 16 marzo 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania, versione della GU L 75 del 19.3.2018, pag. 38.
Nel seguente Stato membro dell’UE sono state stabilite zone di protezione e zone di sorveglianza: Romania
15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 lett. b.