916.443.107
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
del 18 dicembre 2017 (Stato 2 aprile 2020)
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso3 lettera a della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto
La presente ordinanza si prefigge di prevenire la propagazione della peste suina africana.4
Essa disciplina l’importazione dagli Stati membri dell’Unione europea (UE), dall’Islanda e dalla Norvegia dei seguenti animali e prodotti di origine animale:5
animali della famiglia dei suidi (Suidae), compresi i cinghiali;
animali della famiglia dei pecari (Tayassuidae);
i seguenti prodotti derivati da animali di cui alle lettere a e b: 1. sperma, ovuli ed embrioni, 2. carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne, 3. prodotti della macellazione di cui all’articolo3 lettera h dell’ordinanza del 16 dicembre 20166 concernente la macellazione e il controllo delle carni, 4. carcasse intere e parti di esse, comprese quelle provenienti da selvaggina cacciata, e 5. sottoprodotti di origine animale, compresi pelli e pelame.
RU 2017 7647
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 13 giu. 2018, in vigore dal
giu. 2018 (RU 2018 2327).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 13 giu. 2018, in vigore dal
giu. 2018 (RU 2018 2327).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2018, in vigore dal
Essa disciplina il transito di cinghiali in libertà e l’esportazione di tali animali negli Stati membri dell’Unione europea, in Islanda e in Norvegia.7
Art. 28 Divieto di importazione
L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:
9 zone con un rischio elevato riguardo all’introduzione della peste suina africana disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE10;
zone infette, zone di protezione e zone di sorveglianza stabilite secondo la direttiva 2002/60/CE11.
L’importazione di cinghiali vivi provenienti dall’intero territorio degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia è vietata.12
Art. 313 Stati membri e zone interessati
Gli Stati membri interessati sono stabiliti nell’allegato. Nell’allegato sono inoltre inseriti i rimandi agli atti normativi UE in cui sono stabilite le zone secondo l’articolo2 capoverso 1 lettere a e b.
Art. 4 Importazione dalle zone disciplinate nella decisione di esecuzione
In deroga all’articolo2 capoverso 1 lettera a, l’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale dalle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE è ammessa se:15
Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 13 giu. 2018, in vigore dal 15 giu. 2018 (RU 2018 2327).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2018, in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 31 mar. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1145).
Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/451, GU L 94 del 27.3.2020, pag. 23.
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 5 nov. 2018, in vigore dal 7 nov. 2018 (RU 2018 3901).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2018, in vigore dal
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 lett. a.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2018, in vigore dal nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV
sono soddisfatte le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2014/709/UE per l’esportazione in Stati membri non interessati dalla peste suina africana; e
l’autorità competente dello Stato membro interessato ha autorizzato l’esportazione.
Art. 516 Importazione dalle zone infette
In deroga all’articolo2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE17 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta secondo la direttiva 2002/60/CE18 a fini di scambi intracomunitari.
Art. 619 Importazione dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza
In deroga all’articolo2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza ubicate al di fuori delle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE20 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona di protezione oppure la zona di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE21 a fini di scambi intracomunitari.
Art. 6a22 Transito ed esportazione di cinghiali in libertà
Il transito di cinghiali in libertà è vietato.
L’esportazione di cinghiali in libertà negli Stati membri dell’Unione europea, in Islanda e in Norvegia è vietata.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’USAV del 21 ottobre 201423 che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2017.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2018, in vigore dal
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 cpv. 1 lett. a.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 cpv. 1 lett. b.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2018, in vigore dal
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 cpv. 1 lett. a.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 cpv. 1 lett. b.
Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 13 giu. 2018, in vigore dal 15 giu. 2018 (RU 2018 2327).
[RU 2014 3355, 2016 7, 2017 5257] Allegato24 (art. 3–6) Stati membri e zone interessati
Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, 2014/709/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/451, GU L 94 del 27.3.2020, pag. 23.
Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti:
Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona
con popolazione di cinghiali infetta (parte II)
Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta
Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione endemica
Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della Belgio Estonia Grecia Lettonia
24 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’USAV del 27 ago. 2019 (RU 2019 2665). Aggiornato dal n. I dell’O dell’USAV del 19 feb. 2020 (RU 2020 505), dal n. II dell’O dell’USAV del 31 mar. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1145).
nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV
Slovacchia Ungheria
Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della Belgio Bulgaria Estonia Lettonia Romania Slovacchia Ungheria
Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della Bulgaria Romania
Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della Italia
2 Zone infette Non vi sono Stati membri dell’UE con zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE25 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.
3 Zone di protezione e zone di sorveglianza Gli Stati membri dell’UE e le zone di protezione e zone di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE26 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2020/209 della Commissione, (UE) 2020/209 del 14 febbraio 2020, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia, versione della GU L 43 del 17.2.2020, pag. 74.
Nel seguente Stato membro dell’UE sono stabilite zone di protezione e zone di sorveglianza: Grecia
25 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 lett. b. 26 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.2 lett. b.