Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi

916.443.13 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 giu 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/916-443-13/it/ordinanza-concernente-l-importazione-e-il-transito-per-via-aerea-di-prodotti-animali-provenienti-da-paesi-terzi

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 gen 2013.

Abrogato da: Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (AS 2015 5201)

Emanato con: Ordinanza concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (AS 2008 4173),

Procedure di consultazione: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (1 ott 2014),

916.443.13

Ordinanza concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi
(OITPA)

del 27 agosto 2008 (Stato 1° giugno 2012)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 25 capoverso1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie; in applicazione dell’allegato11 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo), ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 817.0
  2. [2] RS 916.40
  3. [11] RS 631.012
  4. [3] RS 0.916.026.81

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i requisiti per i prodotti animali provenienti da Paesi terzi e il loro controllo al momento dell’importazione e del transito per via aerea.

Art. 2 Definizioni

I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell’ordinanza del 18 aprile 20074 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali.

Footnotes

  1. [4] RS 916.443.10

Art. 3 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica all’importazione e al transito di:

  1. sperma animale, ovuli non fecondati ed embrioni;

  2. derrate alimentari di origine animale;

  3. derrate alimentari contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale;

  4. sottoprodotti di origine animale;

RU 2008 4173

  1. fieno e paglia; e

  2. altre sostanze che possono essere vettori di agenti epizootici.

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) definisce le derrate alimentari contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale e le altre sostanze che possono essere vettori di agenti epizootici.

Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, è applicabile l’ordinanza del 18 aprile 20075 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali.

A eccezione dell’articolo 13, la presente ordinanza non si applica all’importazione e al transito di derrate alimentari di origine animale destinate alla ristorazione a bordo degli aeromobili.

Footnotes

  1. [5] RS 916.443.10

Art. 4 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:

  1. notificare al servizio veterinario di confine le partite soggette all’obbligo di controllo, prima del loro arrivo; b se l’arrivo previsto delle partite è fuori dagli orari di presenza del servizio veterinario di confine, comunicare telefonicamente il loro arrivo al servizio di picchetto del servizio veterinario di confine dell’aeroporto, prima dell’atterraggio dell’aereo;

  2. portare le partite al servizio veterinario di confine per il controllo secondo le istruzioni dello stesso;

  3. consegnare al servizio veterinario di confine i documenti prescritti;

  4. coadiuvare il servizio veterinario di confine presentandogli le partite da controllare e riprendendone possesso al termine; e

  5. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine alle persone competenti.

Art. 5 Imprese che prestano servizi di sdoganamento

Le imprese che prestano servizi di sdoganamento su incarico degli esercenti di aeroporti sono considerate persone soggette all’obbligo di dichiarazione.

Esse devono fornire al servizio veterinario di confine, su richiesta, i manifesti di carico, le lettere di vettura aerea e altri documenti in formato cartaceo ed elettronico.

Gli esercenti di aeroporti notificano all’Ufficio federale di veterinaria (UFV) le imprese che prestano servizi di sdoganamento e segnalano alle stesse gli obblighi di cui ai capoversi1 e 2.

Art 6 Obbligo d’informazione

Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono tenute a fornire in tempo utile al servizio veterinario di confine le informazioni e i documenti prescritti dalla presente ordinanza.

Per quanto riguarda le partite di cui agli articoli 18 e 19, la compagnia aerea che effettua il trasporto è tenuta a fornire in tempo utile all’impresa che presta servizio di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari.

Per tutte le altre partite l’importatore o lo spedizioniere che agisce in nome dell’importatore è tenuto a fornire in tempo utile all’impresa che presta servizio di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari.

Art. 7 Partite trasportate per posta nell’ambito del servizio universale

La Posta deve presentare le partite soggette a controllo al servizio veterinario di confine presso un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto, prima di sottoporle alla procedura d’imposizione doganale.

L’obbligo di notificazione preventiva di cui all’articolo4 capoverso1 lettera a non si applica.

L’UFV può stabilire oneri per rendere sicuro il trasporto e l’immagazzinamento intermedio.

Art. 8 Importazione e transito soggetti a oneri particolari

L’importazione e il transito delle partite seguenti sono soggetti a oneri particolari secondo i capoversi 2–4:

  1. i prodotti animali che devono essere importati accompagnati da un certificato specifico; il DFE designa tali prodotti;

  2. le partite da cui sono stati prelevati campioni, qualora i risultati non siano ancora disponibili al momento del proseguimento del trasporto;

  3. le partite che sono state trasportate nell’azienda di destinazione per essere sottoposte al controllo dell’igiene e all’analisi di sostanze estranee nella selvaggina di cui all’articolo26;

  4. le reimportazioni di cui all’articolo12; e

  5. le partite destinate a uno Stato membro o a una regione sottoposti a particolari requisiti secondo il diritto della Comunità europea.

La dogana rilascia le partite destinate al territorio d’importazione imponendo al servizio veterinario di confine l’onere di notificarle entro tre giorni lavorativi secondo l’articolo 9 capoverso4.

Le partite a destinazione di uno Stato membro dell’Unione europea devono essere trasportate secondo la procedura T1 di cui all’articolo2 numero2 della Convenzione del 20 maggio 19876 relativa ad un regime di comune transito.

Il servizio veterinario di confine informa mediante Traces l’autorità di controllo competente:

  1. del Paese di destinazione, se l’azienda ha sede in uno Stato membro dell’Unione europea;

  2. del Cantone di destinazione, se l’azienda si trova nel territorio d’importazione; in tal caso l’autorità in questione è informata anche per e-mail; oppure

  3. del posto d’ispezione frontaliero di uno Stato membro dell’Unione europea presso il quale deve arrivare una partita secondo l’articolo23 il cui controllo veterinario di confine non è stato ultimato.

Il servizio veterinario di confine informa l’Amministrazione delle dogane di ogni partita soggetta a oneri particolari.

Footnotes

  1. [26] RS 916.441.22
  2. [12] RS 916.441.22
  3. [6] RS 0.631.242.04
  4. [23] RS 817.190

Art. 9 Aziende di destinazione per importazioni soggette a oneri particolari

Le aziende di destinazione delle partite di cui all’articolo 8 capoverso1 lettera a devono disporre di un permesso rilasciato dalle autorità cantonali competenti.

Le autorità cantonali comunicano all’UFV il nome e l’indirizzo delle aziende autorizzate.

L’UFV pubblica un elenco delle aziende autorizzate e lo trasmette alla Commissione europea.

L’azienda di destinazione deve notificare all’ufficio cantonale competente l’arrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della stessa da parte del servizio veterinario di confine.

Se l’azienda non ottempera a tale obbligo, l’autorità cantonale può revocarle il permesso e infliggerle sanzioni.

L’ufficio cantonale informa:

  1. mediante Traces, entro15 giorni solari dal rilascio della partita, il posto d’ispezione frontaliero che ha comunicato la partenza della partita sull’arrivo della stessa nel luogo di destinazione; in caso di guasti tecnici la notificazione può essere effettuata per e-mail;

  2. per e-mail o per fax, entro15 giorni lavorativi, l’ufficio doganale competente in merito all’adempimento dell’onere o a un eventuale ritardo.

Footnotes

  1. [15] RS 916.441.22

Sezione 2 Importazione

Art. 107 Condizioni d’importazione

I prodotti animali devono provenire da Stati o regioni specificamente designate e da aziende riconosciute dalla Comunità europea se quest’ultima richiede una procedura di riconoscimento secondo le disposizioni del diritto in materia di derrate alimentari o di epizoozie. L’UFV pubblica in Internet l’elenco degli Stati e delle aziende riconosciute8.

I prodotti animali destinati al consumo umano devono provenire da Stati che dispongano, per la categoria di derrate alimentari corrispondente, di un piano nazionale approvato dalla Comunità europea per la ricerca di residui nelle derrate alimentari.

Le aziende di provenienza devono soddisfare i requisiti del diritto svizzero in materia di epizoozie e di derrate alimentari.

La provenienza dei prodotti animali e il rispetto dei requisiti devono essere attestati in un certificato conformemente alle disposizioni della Comunità europea.

Il DFE pubblica i riferimenti degli atti normativi della Comunità europea concernenti:

  1. gli Stati e le regioni specificamente designate da cui è autorizzata l’importazione di prodotti animali, incluse le misure cautelative da adottare;

  2. i certificati; e

  3. i piani nazionali approvati per la ricerca di residui nelle derrate alimentari.

Se i testi legislativi o le modifiche di testi legislativi di cui al capoverso5 riguardano dettagli tecnici d’importanza secondaria, i riferimenti possono essere pubblicati dall’UFV.

La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’articolo 25 capoversi 1–3.

Footnotes

  1. [7] RU 2008 4869

Art. 119 Carne, preparati e prodotti a base di carne provenienti da Stati

che non vietano l’uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali

La carne secondo l’articolo1 capoverso1 lettera a dell’ordinanza del 26 novembre 200310 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr) proveniente da Stati privi di un divieto legislativo per l’utilizzo di ormoni nella produzione di carne analogo al divieto di cui all’articolo2 capoverso3 lettera a ODAgr può essere importata soltanto se:

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009

  1. si tratta di carne bovina delle voci di tariffa 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 o 0202.3091;

  2. è destinata esclusivamente al consumo nel territorio doganale svizzero; e

  3. gli importatori e i loro acquirenti garantiscono all’Amministrazione delle dogane il rispetto di quanto disposto nella lettera b e nei capoversi 4–6 con un vincolo d’impiego; la procedura e i controlli sono retti per analogia dagli articoli2 lettera c, 6–8 e 23–25 dell’ordinanza del DFE del 4 aprile 200711 sulle agevolazioni doganali.

La carne può essere importata esclusivamente attraverso i posti d’ispezione frontalieri degli aeroporti di Zurigo e Ginevra.

Al momento dell’arrivo le partite di carne devono recare dichiarazioni sugli imballaggi secondo gli articoli3 e 5 ODAgr in una delle lingue ufficiali o in inglese.

Al più tardi nella prima azienda di destinazione si deve apporre su ogni imballaggio contenente carne la dichiarazione secondo gli articoli3 e 5 ODAgr in una delle lingue ufficiali.

Le parti e le sezioni derivanti dal taglio o dalla preparazione delle carni di cui al capoverso1 possono essere fornite direttamente ai consumatori soltanto da parte di aziende di vendita al dettaglio. Le parti e le sezioni di carne devono recare dichiarazioni secondo il capoverso4.

La carne può essere trasformata in preparati e prodotti a base di carne soltanto se tali prodotti sono forniti direttamente ai consumatori da parte di aziende di vendita al dettaglio.

Le parti e le sezioni che non sono utilizzate secondo i capoversi5 e 6 devono essere eliminate come materiale della categoria3 conformemente all’ordinanza del 25 maggio 201112 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).13

La carne importata secondo il capoverso1 non può transitare in Stati membri dell’Unione europea.

I capoversi 1–8 non si applicano alle partite alle quali è allegato un certificato riconosciuto dalla Comunità europea.

I preparati e i prodotti a base di carne provenienti da Paesi privi di un divieto legislativo per l’utilizzo di ormoni nella produzione di carne analogo al divieto di cui all’articolo2 capoverso3 lettera a ODAgr possono essere importati soltanto se alla partita è allegato un certificato riconosciuto dalla Comunità europea.

Footnotes

  1. [10] RS 916.51

Art. 12 Reimportazione di partite respinte

Il servizio veterinario di confine autorizza la reimportazione delle partite che sono state respinte da un Paese terzo se:

Nuovo testo giusta il n. II7 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699).

  1. è possibile presentare un certificato, in originale o in copia autenticata, rilasciato dall’autorità che ha respinto la partita, in cui si motivi il respingimento e si attesti che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto dei prodotti animali sono state rispettate e che i prodotti animali non hanno subito alcun trattamento; oppure

  2. nel caso di contenitori sigillati, il trasportatore certifica che il contenuto non ha subito alcun trattamento e non è stato scaricato.

La partita deve essere notificata al servizio veterinario di confine ai fini del controllo e ritrasportata nell’azienda di provenienza indicata sul permesso d’esportazione nel rispetto degli oneri di cui all’articolo 8.

Art. 13 Derrate alimentari destinate alla ristorazione di bordo

Le derrate alimentari di origine animale destinate alla ristorazione del personale o dei viaggiatori a bordo degli aeromobili operanti nel traffico internazionale, nonché gli scarti alimentari, devono restare a bordo se l’aeromobile prosegue al sua rotta oppure devono essere eliminati secondo l’articolo 1314 OESA15.

Ilrispetto delle disposizioni dell’OESA deve essere controllato dalle autorità cantonali d’esecuzione competenti.

Le aziende responsabili della ristorazione a bordo trasmettono all’UFV un dossier nel quale sono illustrate le modalità di eliminazione autorizzate dal Cantone. Eventuali modifiche alle procedure stabilite nel dossier devono essere comunicate immediatamente all’UFV.

Art. 14 Campioni commerciali e campioni da analizzare

Per l’importazione di prodotti animali che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo10, l’UFV può rilasciare un permesso vincolato a oneri se:

  1. si tratta di campioni commerciali o sono destinati ad esposizioni; oppure

  2. sono destinati a studi particolari o ad analisi.

I prodotti animali di cui al capoverso1 non possono essere importati per un utilizzo diverso da quello stabilito nel permesso. È vietato il loro utilizzo per l’alimentazione umana.

Dopo aver consultato l’autorità cantonale competente, l’UFV stabilisce le condizioni per la riesportazione verso un Paese terzo o per l’eliminazione secondo le disposizioni dell’OESA16.

L’UFV informa le autorità cantonali competenti sui permessi rilasciati. Le autorità cantonali controllano l’adempimento degli oneri.

Ora: l’art. 21 dell'O del 25 mag. 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

Footnotes

  1. [16] RS 916.441.22

Art. 15 Importazione nel traffico turistico

Il DFE stabilisce le condizioni per l’importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi.17

L’UFV provvede a informare i viaggiatori.

Art. 16 Partite destinate a privati

Alle partite di derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale che vengono spedite da Paesi terzi a privati domiciliati nel territorio d’importazione, si applica per analogia l’articolo15.

Sezione 3 Transito

Art. 17 Transito in Stati membri dell’Unione europea

Alle partite provenienti da Paesi terzi e destinate a uno Stato membro dell’Unione europea, si applicano gli articoli10 capoversi2, 4 e 5 e gli articoli 14–16.

Se il loro trasporto prosegue a bordo di un veicolo stradale o ferroviario, si applicano le stesse condizioni previste per l’importazione.

Alle partite destinate a Paesi membri dell’Unione europea, il cui trasporto prosegue per via aerea, senza trasbordo su strada o rotaia, si applicano anche i capoversi 4–7.

La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’articolo 25 capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere anche indicazioni sull’ora prevista del trasbordo e sull’eventuale luogo di immagazzinamento nell’area ufficiale.

Se le partite restano in aeroporto più di12 ore, devono essere portate nei magazzini del servizio veterinario di confine e presentate allo stesso per il controllo.

Le partite non possono lasciare il perimetro dell’aeroporto delimitato dall’Amministrazione delle dogane.

Se il tempo di trasbordo eccede le12 ore, l’impresa che presta servizi di sdoganamento soggetta all’obbligo di dichiarazione deve comunicarlo immediatamente al servizio veterinario di confine secondo le istruzioni dello stesso. Se la partita resta in aeroporto più di 48 ore, deve essere effettuata una seconda comunicazione.

Art. 18 Partite destinate a un Paese terzo in transito attraverso uno Stato membro dell’Unione europea

Alle partite provenienti da un Paese terzo e destinate a un altro Paese terzo si applicano l’articolo10 capoversi1, 4 e 5 e gli articoli 14–16, qualora ragioni di polizia sanitaria lo richiedano.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009

La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’articolo 25 capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere anche indicazioni sull’ora prevista del trasbordo e sull’eventuale luogo di immagazzinamento nell’area ufficiale.

Le partite possono transitare se:

  1. provengono da un Paese terzo da cui l’importazione non è vietata per ragioni di polizia sanitaria;

  2. in caso di respingimento, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione si impegna a riprendere possesso della partita e a rispedirla; e

  3. qualora necessario, è possibile esibire un certificato attestante il rispetto delle garanzie sanitarie; l’UFV pubblica l’elenco dei certificati necessari in Internet.

Le partite non devono essere presentate al servizio veterinario di confine per il controllo fisico se:

  1. entro12 ore vengono trasbordate da un aeromobile a un altro senza lasciare l’area ufficiale; oppure

  2. non vengono scaricate dall’aeromobile.

Se il tempo di trasbordo supera le12 ore, l’impresa che presta servizi di sdoganamento soggette all’obbligo di dichiarazione deve comunicarlo immediatamente al servizio veterinario di confine. Tali partite devono essere portate nei magazzini del servizio veterinario di confine e presentate allo stesso a fini di controllo.

Le partite non possono lasciare il perimetro dell’aeroporto delimitato dall’Amministrazione delle dogane, salvo che siano stati rilasciati per il trasporto a bordo di un veicolo stradale o ferroviario.

Le partite devono lasciare il territorio che comprende il territorio d’importazione, la Norvegia e gli Stati membri dell’Unione europea entro 30 giorni attraverso un posto d’ispezione frontaliero. Il trasporto delle partite al posto d’ispezione frontaliero a bordo di un veicolo stradale o ferroviario deve avvenire:

  1. in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità, senza frazionamento o trasbordo delle partite; e

  2. sotto controllo doganale.

Art. 19 Partite destinate direttamente a un Paese terzo

Allepartite provenienti da Paesi terzi e trasportate direttamente dal territorio d’importazione in un Paese terzo, si applica l’articolo 18 capoversi1 e 3–6.

L’UFV indica in una direttiva tecnica come effettuare la notificazione preventiva per tali partite.

Sezione 4:18 Depositi doganali, depositi franchi doganali ed operatori che forniscono direttamente i prodotti di approvvigionamento ai mezzi di trasporto marittimo

Art. 20

Nei depositi doganali aperti e nei depositi franchi doganali del territorio d’importazione possono essere immagazzinate soltanto le partite che sono state controllate e rilasciate dal servizio veterinario di confine. Queste partite possono essere successivamente immesse in libera pratica senza ulteriori controlli da parte del servizio veterinario di confine.

Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell’Unione europea, si applica l’articolo12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 199719 che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

Alle partite destinate a un operatore autorizzato secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera a della direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 e domiciliato nell’Unione europea si applicano gli articoli12 e 13 della direttiva summenzionata.

Sezione 5 Controlli e misure

Art. 21 Controllo veterinario di confine

Per il necessario controllo, le imprese che prestano servizi di sdoganamento devono presentare le partite di prodotti animali al servizio veterinario di confine nel luogo stabilito dal servizio stesso.

L’UFV può ridurre la frequenza dei controlli fisici per l’importazione di prodotti animali in conformità con la decisione 94/360/CE20.

Le partite che soddisfano le condizioni d’importazione o di transito vengono rilasciate dal servizio veterinario di confine.

Art. 22 Partite destinate al territorio d’importazione

Se sono destinate al territorio d’importazione, le partite vengono sottoposte al controllo documentale, al controllo d’identità e al controllo fisico.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009

GU L24 del 30.1.1998, pag. 9. 20 Dec. 94/360/CE della Commissione del 20 mag. 1994 relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CCE del Consiglio, GU L 158 del 25.06.1994, pag. 41.

Footnotes

  1. [24] RS 916.443.106

Art. 23 Partite destinate a Stati membri dell’Unione europea

Il controllo documentale, il controllo d’identità e il controllo fisico sono obbligatori per le partite destinate a uno Stato membro dell’Unione europea le quali:

  1. restano in aeroporto per più di 48 ore;

  2. sono soggette agli oneri di cui all’articolo 8; oppure

  3. sono trasportate su strada a partire dall’aeroporto.

Se una partita resta in aeroporto per più di12 ore, ma non oltre 48 ore, il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale. Può effettuare un controllo d’identità e un controllo fisico se ciò si rende necessario per ragioni di salute degli animali, di sicurezza alimentare o di protezione degli animali.

Se una partita resta a bordo dell’aeromobile o in aeroporto per al massimo12 ore, il servizio veterinario di confine può effettuare un controllo documentale, un controllo d’identità e un controllo fisico se ciò si rende necessario per ragioni di salute degli animali, di sicurezza alimentare o di protezione degli animali.

Le partite di cui ai capoversi2 e 3 sono sottoposte al controllo veterinario di confine definitivo presso un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto del Paese di destinazione.

Art. 24 Partite destinate a Paesi terzi

Il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale e un controllo d’identità in caso di partite provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi terzi.

Il controllo si limita a una verifica del manifesto di carico se una partita:

  1. viene trasbordata da un aeromobile a un altro entro12 ore senza lasciare l’area ufficiale; oppure

  2. non viene scaricata dall’aeromobile.

Le partite in transito di cui al capoverso2 possono essere controllate a campione dal servizio veterinario di confine e in caso di sospetto di infrazione alle norme della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.

Il controllo documentale, il controllo d’identità e il controllo fisico sono obbligatori per le partite il cui trasporto dall’aeroporto prosegue su strada.

Art. 25 DVCE

Il documento veterinario comune di entrata (DVCE) deve essere compilato in tutte le sue parti per ogni partita controllata dal servizio veterinario di confine. La parte 1 deve essere compilata elettronicamente dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione mediante Traces, le parti restanti dal servizio veterinario di confine. Per le partite di cui all’articolo 19 capoverso1 il DVCE non deve essere compilato.21

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2863).

Per i pesci e i prodotti della pesca destinati a privati esclusivamente per uso personale, la parte 1 del DVCE può essere compilata in forma cartacea, purché il peso netto della partita non superi i 30 chilogrammi.22

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione trasmette per fax la parte 1 del DVCE al servizio veterinario di confine prima dell’arrivo degli animali. Tale trasmissione funge da notificazione preventiva.

Il servizio veterinario di confine:

  1. compila la parte 2 e le altri parti del DVCE al termine del controllo veterinario di confine e appone la sua firma;

  2. registra i dati del DVCE in Traces;

  3. consegna il DVCE debitamente compilato alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione affinché questa lo inoltri all’ufficio doganale.

L’ufficio doganale restituisce il DVCE alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dopo l’imposizione doganale.

IlDVCE accompagna la partita fino all’azienda di destinazione nel territorio d’importazione o in uno Stato membro dell’Unione europea indicato sul DVCE. Esso contiene, se del caso, indicazioni sui trattamenti previsti.

In caso di transito verso un Paese terzo il DVCE accompagna la partita fino al confine esterno dell’Unione europea, salvo in caso di trasporto aereo diretto dal territorio d’importazione in un Paese terzo.

In caso di immagazzinamento in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale del territorio d’importazione, il DVCE va presentato all’ufficio doganale competente.

Art. 26 Controllo della selvaggina

La selvaggina di pelo importata con la pelle e la selvaggina di piuma non spennata devono essere oggetto di autocontrollo nell’azienda di destinazione secondo le disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 200523 concernente la macellazione e il controllo delle carni, nonché di una sorveglianza veterinaria ufficiale.

Art. 27 Controlli da parte dell’ufficio doganale

Gli uffici doganali confiscano le partite di cui agli articoli15 e 16 non conformi alle disposizioni dell’allegato4 dell’ordinanza del DFE del 16 maggio 200724 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali.25

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2863).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009

L’UFV provvede all’eliminazione delle partite confiscate secondo le disposizioni

Art. 28 Prodotti animali sotto custodia dell’ufficio doganale

Se una partita di prodotti animali resta sotto custodia dell’ufficio doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:

  1. conservare una copia del DVCE che accompagna la partita;

  2. registrare la data di arrivo della partita all’ufficio doganale; e

  3. registrare la data o, in caso di un’applicazione scaglionata delle imposte doganali, le date di applicazione di queste ultime.

Se l’imposizione è scaglionata, una copia autenticata del DVCE accompagna ogni frazione della partita. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve richiedere detta copia al servizio veterinario di confine dietro versamento di una tassa. La copia deve essere completata con i dati relativi alla quantità o al peso verificati.

Art. 29 Controllo del trasporto di partite in transito attraverso un Paese membro dell’Unione europea a destinazione di Paesi terzi

Il servizio veterinario di confine informa mediante Traces il posto d’ispezione frontaliero dal quale la partita lascerà il territorio d’importazione o l’Unione europea a destinazione di un Paese terzo. Il posto d’ispezione frontaliero informa il servizio veterinario di confine svizzero quando la partita ha lasciato l’Unione europea.

Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio d’importazione o il territorio dell’Unione europea entro i termini previsti, il servizio veterinario di confine informa l’Amministrazione delle dogane. Quest’ultima compie ulteriori accertamenti. Se l’esportazione dal territorio d’importazione o l’uscita dall’Unione europea non possono essere dimostrate, l’UFV informa gli Stati membri dell’Unione europea attraverso cui doveva transitare la partita.

Se ricevono una notificazione da parte di un posto d’ispezione frontaliero dell’Unione europea concernente una determinata partita destinata al territorio d’importazione, le autorità di controllo confermano allo stesso l’arrivo della partita e il risultato dei controlli.

Art. 30 Partite non conformi

L’importazione e il transito sono vietati se dai controlli risulta che:

  1. la partita non soddisfa le condizioni di importazione o di transito;

  2. la partita rappresenta un rischio per la salute umana o degli animali;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009

  1. non sono soddisfatte le condizioni previste nel Paese d’origine concernenti lo stato sanitario e la sicurezza alimentare;

  2. il certificato veterinario ufficiale o il DVCE non sono conformi alle norme vigenti; oppure

  3. il posto d’ispezione frontaliero non è riconosciuto per il controllo della categoria di prodotti animali in questione.

Nei casi di cui al capoverso1 il servizio veterinario di confine ordina senza indugio le misure necessarie per evitare eventuali danni ad altre partite.

Art. 31 Sequestro

Il servizio veterinario di confine sequestra i prodotti animali se:

  1. si sospetta che siano vettori di un agente epizootico;

  2. vi è motivo di ritenere che non siano conformi alla legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari; oppure

  3. vi sono dubbi sull’identità della partita, sui dati documentali relativi alla loro origine, alla loro destinazione o alle garanzie che li concernono.

Esso custodisce i prodotti animali sequestrati a spese e a rischio della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

A seconda della situazione esso decide una delle misure di cui agli articoli 32–34 oppure il rilascio della partita. Prima di decidere consulta la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione; in caso di respingimento, il Paese di destinazione deve dare il suo consenso qualora esso non sia il Paese d’origine.

Se le partite sono già state rilasciate, in casi motivati il servizio veterinario di confine può avvisare l’autorità cantonale competente o l’autorità del Paese di destinazione e chiedere il sequestro delle partite.

Art. 32 Respingimento

Il servizio veterinario di confine decide il respingimento dei prodotti animali entro un termine che esso deve stabilire, non superiore tuttavia a 60 giorni, purché non vi si oppongano ragioni contemplate dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.

Art. 33 Trattamento

Il servizio veterinario di confine può decidere:

  1. un trattamento o una trasformazione affinché il prodotto animale sia conforme alle disposizioni della legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari; oppure

  2. una trasformazione per scopi diversi dall’alimentazione umana o animale.

Per il trattamento possono essere utilizzati soltanto i metodi ammessi dal diritto in materia di derrate alimentari, di alimenti per animali e di epizoozie. È vietato effettuare diluizioni.

Art. 34 Confisca

Il servizio veterinario di confine confisca:

  1. i prodotti animali palesemente avariati o nocivi alla salute;

  2. i prodotti animali sequestrati di cui è vietata l’importazione e che non possono essere rinviati al mittente entro il termine stabilito; e

  3. i prodotti animali senza proprietario.

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è tenuta a eliminare la partita in base alle condizioni stabilite dal servizio veterinario di confine.

I prodotti animali senza proprietario che sono stati confiscati vengono consegnati al centro di raccolta designato dal Cantone. La Confederazione rimborsa al Cantone le spese dell’eliminazione.

Art. 35 Costi

I costi per le misure di cui agli articoli 31–34 sono a carico della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 36 Esecuzione

Le autorità cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono l’articolo11 ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari, salvo che la competenza non sia attribuita a un’altra autorità esecutiva.

Art. 37 Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del 18 aprile 200728 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è abrogata.

Art. 38 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato2.

Art. 39 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.

[RU 2007 2755, 2008 2275 n. II 5] Allegato 129

Footnotes

  1. [29] Abrogato dal n. II dell’O dell’8 apr. 2009, con effetto dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1569).

Modifica del diritto vigente

…30

30 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 4173.