923.31
Ordinanza del DATEC
concernente la pesca
nel Lago Superiore di Costanza
1
del 9 ottobre 1997 (Stato 1° gennaio 2021) (Stato 1° gennaio 2021)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC)2,
visto l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 24 novembre 19933
concernente la legge federale sulla pesca,
ordina:
Capitolo 1 Diritto di esercitare la pesca
Art. 1 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza:
il Lago di Costanza è il Lago Superiore di Costanza (compreso il Lago di Ueberlingen) fino al vecchio ponte del Reno a Costanza;
il declivio è la parte del Lago di Costanza che si congiunge con la riva, la cui profondità non supera i 25 m;
l’alto lago è la parte del Lago di Costanza che si trova oltre il declivio.
Art. 24 Pesca professionale: patente di pesca sul declivio e patente di pesca d’alto lago
Ha diritto di esercitare la pesca professionale chi possiede una patente di pesca sul declivio o una patente di pesca d’alto lago, rilasciate dall’autorità competente. La patente è rilasciata al massimo fino al termine dell’anno civile in cui il titolare compie 70 anni. Viene rilasciata solo una patente per persona.
La patente di pesca sul declivio dà diritto a esercitare la pesca professionale nella zona del declivio svizzero.
La patente di pesca d’alto lago dà diritto a esercitare la pesca professionale in alto lago e nella zona del declivio svizzero.
Art. 2a5 Pesca professionale: sostituto
Con l’autorizzazione dell’autorità competente, il titolare di una patente di pesca sul declivio o di una patente di pesca d’alto lago può eleggere un sostituto per la durata di sei settimane all’anno, senza indicare motivazioni, o fino a tre mesi all’anno in caso di malattia, dietro presentazione di un attestato medico. In casi motivati l’autorità competente può concedere deroghe.
Può essere sostituto soltanto chi è o è stato a sua volta titolare di una patente di pesca sul declivio o di una patente di pesca d’alto lago, oppure chi ha un’esperienza professionale di almeno due anni nella pesca fluviale e lacustre come itticoltore, operaio specializzato della pesca professionale o esperto dell’industria peschereccia.
Art. 2b6 Pesca professionale: patente con limite di età
Ha diritto di esercitare la pesca professionale a partire dal pensionamento o al più tardi dal compimento del 70°anno di età chi possiede una patente con limite di età, rilasciata dall’autorità competente.
La patente con limite di età autorizza sia alla pesca in alto lago con rete flottante, con la rispettiva magliatura minima ammessa, sia alla pesca nella zona del declivio svizzero.
Art.
2c7 Pesca professionale: patente di allievo pescatore e patente
di aggiornamento8
Ha diritto di esercitare la pesca professionale chi possiede una patente di allievo pescatore, rilasciata dall’autorità competente. Questi può esercitare la pesca soltanto se il titolare di una patente di pesca d’alto lago è presente.
La patente di allievo pescatore autorizza sia alla pesca in alto lago con un massimo di due reti flottanti, con la rispettiva magliatura minima ammessa, sia alla pesca nella zona del declivio svizzero.
La patente di allievo pescatore è rilasciata per la durata della formazione.9
La patente di aggiornamento autorizza il titolare a esercitare la pesca sul Lago di Costanza conformemente a una patente di pesca d’alto lago. Il titolare non può essere sostituito.10
La patente di aggiornameneto può essere concessa per la durata dell’aggiornamento:
agli itticoltori con un’esperienza professionale di almento due anni iscritti al corso di aggiornamento per diventare esperti dell’industria peschereccia;
a coloro che soddisfano i requisiti di ammissione all’esame di esperto dell’industria peschereccia e che sono iscritti al relativo corso di aggiornamento.11
Art. 2d12 Pesca professionale: numero di patenti e condizioni di rilascio
I Cantoni di San Gallo e Turgovia stabiliscono d’intesa reciproca il numero di patenti di pesca d’alto lago e di patenti con limite di età che possono rilasciare ai sensi degli articoli 2 e 2b. Le reti flottanti non devono superare, complessivamente, il numero di 120.
Per le patenti da essi rilasciate, i Cantoni di San Gallo e Turgovia definiscono in particolare:
le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per ottenere una patente ai sensi degli articoli 2, 2b e 2c;
le zone del declivio nelle quali i titolari di un tipo di patente da essi rilasciato sono autorizzati a pescare;
gli attrezzi e i generi di pesca ammessi per il declivio da ciascun tipo di patente e autorizzati secondo la presente ordinanza;
le tariffe e gli emolumenti per il rilascio delle patenti;
le domeniche e i giorni festivi legali in cui la presente ordinanza limita l’esercizio della pesca professionale.
Art. 3 Pesca sportiva
Ha diritto di esercitare la pesca sportiva nella zona del declivio svizzero e in alto lago chi possiede una patente di pescatore sportivo, rilasciata dall’autorità competente.
Per le patenti da essi rilasciate, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia definiscono in particolare:
le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per ottenere una patente di pescatore sportivo;
le zone del declivio nelle quali i titolari di una patente di pescatore sportivo sono autorizzati a pescare;
le tariffe e gli emolumenti per il rilascio della patente di pescatore sportivo.
Art. 4 Catture speciali
I Cantoni di San Gallo e di Turgovia possono effettuare o autorizzare catture speciali:
a scopi scientifici;
per conservare un patrimonio ittico pregiato e ricco di specie;
in situazioni di pesca eccezionali, quando la Conferenza internazionale dei plenipotenziari ha preso una decisione in tal senso, valida per un periodo massimo di tre mesi, che, per l’urgenza del provvedimento, non può essere eseguita altrimenti;
per la cattura di riproduttori nell’interesse di un allevamento piscicolo artificiale.13
Nei casi previsti dal capoverso 1 lettere a-c e fatti salvi gli articoli 22–24, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia non sono vincolati dalle disposizioni concernenti gli attrezzi, i generi e i periodi di pesca ammessi (art. 10–21), le lunghezze minime (art. 27) e i periodo di divieto (art. 27).14
L’autorizzazione speciale ai sensi del capoverso l lettera d è accordata unicamente ai titolari di una patente di pesca professionale rilasciata dai Cantoni di San Gallo o di Turgovia. Il Cantone rilascia questa autorizzazione speciale con riserva di poterla revocare in qualsiasi momento soltanto a condizione che:15
gli elementi di riproduzione ottenuti vengano consegnati per l’incubazione ad un impianto apposito designato dai competenti organi di vigilanza sulla pesca;
la cattura dei riproduttori venga iniziata soltanto dietro istruzione speciale;
la cattura dei riproduttori venga immediatamente sospesa dietro istruzione speciale;
la cattura di riproduttori del Coregonus lavaretus (Blaufelchen) e di riproduttori del Coregonus oxyrhynchus (Gangfisch) non sia effettuata il medesimo giorno.
I competenti organi di vigilanza sulla pesca comunicano agli autorizzati alla pesca l’inizio e la fine della stessa, il genere e la quantità delle catture di riproduttori.
Capitolo 2 Attrezzi, generi e periodi di pesca
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 5 Attrezzi ammessi per la pesca professionale
L’esercizio della pesca professionale è permesso soltanto con gli attrezzi seguenti:
sul declivio, con:
complessi di reti tese (art. 12),
16...
reti di fondo (art. 14),
grandi bertovelli con ali (art. 15),
bertovelli (art. 16),
palamiti (art. 17),
gli attrezzi ammessi per pescatori sportivi (art. 6);
in alto lago, con:
complessi di reti flottanti libere (art. 10),
complessi di reti flottanti ancorate (art. 11),
complessi di reti per le trote (art. 13),
reti di fondo (art. 14),
bertovelli (art. 16),
palamiti (art. 17),
gli attrezzi ammessi per pescatori sportivi (art. 6).
Se la presente ordinanza limita il numero degli attrezzi autorizzati in virtù di ciascuna patente, la patente di pesca in alto lago e quella preliminare di pesca sul declivio contano come una sola patente.
I Cantoni di San Gallo e di Turgovia sono autorizzati a imporre ai titolari delle patenti da loro rilasciate ulteriori limitazioni relative agli attrezzi, ai generi e ai periodi di pesca, qualora serva alla conservazione di un patrimonio ittico pregiato e ricco di specie.
Art. 6 Attrezzi ammessi per la pesca sportiva
L’esercizio della pesca sportiva è permesso soltanto con gli attrezzi seguenti:
lenze (art. 18),
bilancini («Hamen») (art. 19),
bottiglie per i pesci da esca (art. 20) e
guadini (guadino a mano, guadino circolare o semicircolare, con manico) (art. 21).
Art. 7 Controllo e contrassegno degli attrezzi di cattura
Le reti e i bertovelli possono essere impiegati soltanto se corrispondono alle prescrizioni e se sono piombati dai competenti organi di vigilanza sulla pesca. Chi acquista un attrezzo di pesca già piombato può impiegarlo solo se i competenti organi di vigilanza sulla pesca lo hanno ripiombato. I grandi bertovelli con ali vanno muniti di un piombo nel punto più alto della rete, mentre i bertovelli alla prima imboccatura e tutte le altre reti ad ambo le estremità. Dopo la piombatura, le reti e i bertovelli non devono essere sottoposti ad alcun trattamento che possa far sì che singoli attrezzi superino le misure massime o non raggiungano le misure minime prescritte. Se da un controllo successivo risulta che una rete o un bertovello non corrisponde più alle prescrizioni, bisogna togliere i piombi. Prima del montaggio delle reti, gli organi di vigilanza sulla pesca possono prepiombarle, dopo averne controllato la magliatura, l’altezza e lo spessore del filo.
Le dimensioni delle maglie si misurano allo stato bagnato, riunendo 10 file di maglie orizzontalmente per un’altezza di 5 maglie e appendendovi un peso di 1 kg. La dimensione minima è rispettata se la misura media dei lati delle maglie corrisponde alla misura minima o la supera. La rete è bagnata quando è rimasta a bagno per almeno 12 ore immediatamente prima della misurazione.
L’altezza delle reti è calcolata in funzione del numero delle maglie, secondo la tabella dell’allegato.
Le reti e i complessi di reti così come i palamiti devono essere segnalati ad entrambe le estremità con boe o altri galleggianti. Sulle boe sono iscritti nome e cognome del titolare della patente e sui galleggianti le sole iniziali. In caso di possibili confusioni, occorre un contrassegno complementare. Sono salve le disposizioni del diritto della navigazione.17
Art. 8 Porto e impiego di attrezzi di cattura
Sulle o lungo le acque del Lago di Costanza è ammesso il porto di attrezzi pronti per l’impiego purché siano conformi alle prescrizioni circa il genere, le caratteristiche e il numero e purché il pescatore sia autorizzato a impiegarli nel momento in questione. Un attrezzo di cattura con la lenza è pronto per l’impiego quando gli ami sono solidamente legati al filo. Le canne smontate, come pure le lenze completamente avvolte, con o senza ami, non sono considerate attrezzi pronti per l’impiego.
La posa e la levata degli attrezzi ammessi per la pesca professionale (art. 5) nonché l’esercizio della pesca con attrezzi di cattura con la lenza (art. 6) sono autorizzati un’ora prima dell’alba sino a un’ora dopo il tramonto. Il luogo di riferimento per la determinazione oraria dell’alba e del tramonto è la stazione meteorologica di Costanza. Dal 1° settembre fino al passaggio all’ora solare vale l’orario dell’alba del 1° settembre.18
Le anguille possono essere catturate dalla riva fino alle ore 01.00.
Tutti gli attrezzi di cattura impiegati devono essere controllati e se del caso vuotati almeno ogni due giorni; sono fatti salvi gli articoli 16 capoverso 2 e 17 capoverso 2, nonché le disposizioni più severe emanate dai Cantoni competenti.19
Art. 920 Apparecchi elettronici
I radiogoniometri e gli altri apparecchi elettronici sono autorizzati soltanto per rilevare i complessi di reti flottanti libere. Chi intende utilizzare i radiogoniometri deve fornire agli organi di vigilanza sulla pesca i dati sugli apparecchi impiegati e sulle loro frequenze di trasmissione. Restano salve le disposizioni relative al diritto sulle telecomunicazioni.
Sezione 2 Disposizioni speciali per i singoli attrezzi di cattura
Art. 10 Complessi di reti flottanti libere
Per la rete flottante libera valgono le seguenti misure massime e minime:
21magliatura di almeno 38 mm;
spessore del filo di almeno 0,12 mm;
lunghezza della rete di 120 m al massimo;
altezza della rete di 7 m al massimo.
Non sono ammesse le ralinghe superiori natanti. Le estremità delle reti del complesso di reti flottanti libere sono da contrassegnare in quanto tali.22
L’impiego di complessi di reti flottanti libere è autorizzato dalle ore 12.00 del 30 aprile alle ore 12.00 del 15 ottobre.23
Dalle ore 12.00 del 1° luglio alle ore 12.00 del 15 settembre la lunghezza delle corde deve essere di almeno 5 m.
I complessi di reti flottanti libere possono essere posati dal lunedì al giovedì; possono essere lasciate soltanto per una notte.
Dal 30 aprile al 31 maggio e dal 1° al 15 ottobre le reti possono essere posate non prima delle ore 15.00, e dal 1° giugno al 30 settembre non prima delle ore 16.00.24
Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente cinque reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso.25
In deroga all’articolo 10 capoverso 1 lettera a si possono impiegare le seguenti reti:
abrogata
abrogata
dal 1° giugno alle ore 12.00 al 1° luglio alle ore 12.00: tre reti con una magliatura di almeno 38 mm e due reti con una magliatura di almeno 40 mm;
dal 1° luglio alle ore 12.00 al 1° agosto alle ore 12.00: quattro reti con una magliatura di almeno 38 mm e una rete con una magliatura di almeno 40 mm;
dal 1° agosto alle ore 12.00 al 1° settembre alle ore 12.00: due reti con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una magliatura di almeno 40 mm;
dal 1° settembre alle ore 12.00 al 15 ottobre alle ore 12.00: cinque reti con una magliatura di almeno 40 mm.26
...27
Art. 11 Complessi di reti flottanti ancorate
Per la rete flottante ancorata valgono le seguenti misure massime e minime:
28magliatura di almeno 40 mm;
spessore del filo di almeno 0,12 mm;
lunghezza della rete di 120 m al massimo;
altezza della rete di 7 m al massimo.
Non sono ammesse le ralinghe superiori natanti. Le estremità delle reti del complesso di reti flottanti libere sono da contrassegnare come tali.29
I complessi di reti flottanti ancorate possono essere posati dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 30 aprile.30
La loro levata di domenica e nei giorni festivi è vietata.
Essi devono essere ancorati ad ambo le estremità; la distanza dagli altri complessi di reti flottanti ancorate e dai complessi di reti tese e dai complessi di reti per le trote deve essere di almeno 200 m.
Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente cinque reti al massimo, che devono essere riunite al massimo in due complessi. Ogni singolo complesso di reti flottanti deve includere almeno due reti.31
In deroga all’articolo 11 capoverso 1 lettera a in un complesso di reti si possono impiegare due reti con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una magliatura di almeno 40 mm dal 10 gennaio al 31 marzo e cinque reti con una magliatura di almeno 38 mm dal 1° aprile al 30 aprile.32
Art. 12 Complessi di reti tese (complessi ancorati)
Per le reti utilizzate valgono le seguenti misure massime e minime:
33magliatura di almeno 40 mm;
spessore del filo di almeno 0,12 mm;
lunghezza della rete di 100 m al massimo;
altezza della rete di 2 m al massimo.
Non sono ammesse le ralinghe superiori natanti.
L’impiego di complessi di reti tese è autorizzato dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 15 ottobre. Dalle ore 12.00 del 1° giugno alle ore 12.00 del 15 ottobre i titolari di una patente di pesca d’alto lago non sono autorizzati a posare i complessi di reti tese. Negli altri periodi è vietata la posa simultanea di complessi di reti flottanti libere o ancorate e di reti tese.
I complessi di reti tese:
non possono essere levati di domenica e nei giorni festivi dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 31 marzo;
possono essere posati dalle ore 12.00 del 31 marzo alle ore 12.00 del 15 ottobre soltanto dal lunedì al giovedì; devono essere levati al più tardi alle ore 12.00 del venerdì.
Il complesso di reti tese deve essere ancorato ad ambo le estremità. Deve essere posato in modo che queste ultime si trovino sul declivio. La distanza dai complessi di reti per le trote e dai complessi di reti flottanti ancorate deve essere di almeno 200 m.
Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente tre reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso.34
Art. 13 Complessi di reti per le trote
Per le reti utilizzate valgono le seguenti misure massime e minime:
magliatura di almeno 70 mm;
spessore del filo di almeno 0,20 mm;
lunghezza della rete di 100 m al massimo;
altezza della rete di 5 m al massimo.
Non sono ammesse ralinghe superiori natanti.35
L’impiego di complessi di reti per le trote è autorizzato dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 15 luglio. Non possono essere levati di domenica e nei giorni festivi.
I complessi di reti per le trote devono essere ancorati ad ambo le estremità; la distanza da altri complessi di reti per le trote, da complessi di reti tese o da complessi di reti flottanti ancorate deve essere di almeno 200 m.
Per ogni patente possono essere impiegate simultaneamente tre reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso.
Art. 14 Reti di fondo
Per le reti alzate sul fondo (reti di fondo) valgono le seguenti misure massime e minime:
magliatura
per la cattura del pesce persico (reti per il pesce persico): 28–32 mm,
per la cattura dei coregoni (reti per i coregoni): 38–44 mm,
36per la cattura dei lucci e luccioperca e altri pesci grandi (reti per pesci grandi): almeno 50 mm;
spessore del filo di almeno 0,12 mm;
lunghezza della rete di 100 m al massimo;
37altezza della rete: 2 m al massimo; per le reti per pesci grandi: 4 m al massimo.
Le reti di fondo possono essere impiegate come segue:
| dal 10 febbraio alle ore 12.00 al 20 aprile alle ore 12.00 e dal 10 maggio alle ore 12.00 al 14 novembre alle ore 12.00; dal 10 maggio alle ore 12.00 al 30 settembre alle ore 12.00 le reti per |
| dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 20 aprile alle ore 12.00 e dal 10 maggio alle ore 12.00 al 15 ottobre alle ore 12.00; |
| dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 14 novembre alle |
Nell’impiego delle reti di fondo conformemente ai capoversi 1 e 2 valgono le seguenti limitazioni:
dall’11 maggio al 30 settembre devono essere levate ogni giorno;
dall’11 maggio al 30 settembre devono essere levate di sabato non più tardi delle ore 12.00 e nei giorni feriali precedenti i giorni festivi non più tardi delle ore 18.00;
dal 1° ottobre al 20 aprile non possono essere levate di domenica e nei giorni festivi; è esclusa la cattura di riproduttori dei coregoni;
dall’11 maggio al 30 settembre possono essere posate di domenica e nei giorni festivi soltanto a partire dalle ore 17.00. 41
Per ogni patente possono essere impiegate simultaneamente al massimo:
sei reti per il pesce persico e sei reti per i coregoni;
otto reti per pesci grandi.42
In deroga al capoverso 2 lettera c, dal 1° aprile alle ore 12.00 al 31 maggio alle ore 12.00 le otto reti per pesci grandi possono essere posate solo senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione dei luccioperca noti e dal 15 novembre alle ore 12.00 al 10 gennaio alle ore 12.00 solo in alto lago.43
I pescatori di professione che hanno precedentemente partecipato alla cattura di riproduttori del coregone possono, in deroga al capoverso 2, posare due reti per i coregoni con una magliatura di almeno 38 mm e due reti per i coregoni con una magliatura di almeno 42 mm durante le ultime quattro notti di cattura precedenti Natale (ultimo giorno di levata delle reti: al più tardi il 23 dicembre) nell’alto lago e sul declivio. Si applica il capoverso 3 lettera c. I pesci catturati durante la pesca nel periodo natalizio devono essere spremuti: il materiale di riproduzione come pure le trote di lago catturate pronte per la riproduzione devono essere consegnate ai rispettivi stabilimenti d’incubazione.44
In deroga ai capoversi 1, 2 e 4, dal 10 gennaio al 31 marzo per la cattura mirata di bottatrici nell’alto lago si possono sostituire al massimo tre reti di fondo con una quantità doppia di tramagli (reti di fondo a tre pareti). Per i tramagli valgono le seguenti misure massime e minime:
magliatura delle pareti (reti esterne) di almeno 180 mm;
magliatura della rete centrale (rete interna) di almeno 38 mm;
lunghezza dei tre elementi di 50 m al massimo;
altezza dei tre elementi di 2 m al massimo (stato di tensione).
...45
...46
Art. 15 Grandi bertovelli con ali
I grandi bertovelli con ali possono essere impiegati soltanto se presentano un’altezza massima di 2 m. Le reti monofilo non sono ammesse. Lungo il cordone guida, nelle ali e nell’elemento centrale, la magliatura deve essere di almeno 32 mm. La gabbia deve essere a forma di parallelepipedo rettangolare e avere una sezione costante su tutta la lunghezza di almeno 1×1 m.
L’impiego di grandi bertovelli con ali è autorizzato tutto l’anno; bisogna vuotarli almeno ogni due giorni.
I grandi bertovelli con ali possono essere impiegati soltanto dove la profondità non è superiore all’altezza della rete.
Per ogni patente si possono impiegare solo due grandi bertovelli con ali.47
Art. 16 Bertovelli
I bertovelli possono essere impiegati soltanto se la loro altezza o il diametro alla prima imboccatura non supera i 60 cm. La magliatura della rete dei bertovelli deve essere di almeno 10 mm. Il cordone guida non deve superare i 6 m di lunghezza e le ali i 3 m per bertovello. I bertovelli metallici non sono ammessi.
L’impiego di bertovelli è autorizzato tutto l’anno. Dal 1° maggio al 15 settembre vanno vuotati quotidianamente negli altri periodi almeno ogni due giorni.
Art. 17 Palamiti
L’impiego di palamiti è autorizzato tutto l’anno, in numero illimitato e con quanti ami si desiderino.
I palamiti vanno levati quotidianamente.
Art. 18 Lenze
La lenza (ami e lenza, con o senza canna) può avere due ami al massimo che, durante la cattura, devono essere muniti di esche naturali o artificiali. Per la moschetta («Hegene») sono ammessi al massimo 5 ami.
Il pescatore può gettare simultaneamente due lenze al massimo. Contemporaneamente alla moschetta non si possono impiegare altre lenze.
Per la pesca con la tirlindana sono autorizzati al massimo otto ami per patente e per imbarcazione.48 Sono ammessi o gli ami semplici con o senza ardiglione o gli ami a due o tre punte (ancorette) senza ardiglione. Dalle ore 12.00 del 1° novembre alle ore 12.00 del 10 gennaio nonché da un’imbarcazione a vela in movimento la pesca con la tirlindana è vietata.
Il pescatore deve sorvegliare costantemente le lenze.
Lo strappo («Reissen», «Schlenzen» o «Schränzen»), come pure il lancio con la moschetta sono vietati.
Nell’esercizio della pesca con lenze, deve essere rispettata una distanza minima di 25 metri dalle reti, dai bertovelli e dai palamiti.49
Art. 19 Bilancini («Hamen»)
L’impiego del bilancino è permesso per la cattura di pesci da esca ai sensi dell’articolo 29 per il proprio fabbisogno.
La lunghezza di un lato del bilancino può essere di 1 m al massimo; la magliatura di 14 mm al massimo.
L’impiego del bilancino da un’imbarcazione in movimento non è permesso.
Art. 20 Bottiglie per i pesci da esca
Per la cattura di pesci da esca per il proprio fabbisogno possono essere impiegate bottiglie con una capacità di 10 litri al massimo (10 decimetri cubi); chi posa una bottiglia per i pesci da esca deve munirla del proprio nome.
Art. 21 Guadino (guadino a mano, guadino circolare o semicircolare, con manico)
I guadini (guadino a mano, guadino circolare o semicircolare, con manico) possono essere impiegati per tirare fuori dell’acqua i pesci catturati.
Sezione 3 Disposizioni speciali per la cattura di riproduttori
Art. 22 Cattura di riproduttori del Coregonus lavaretus (Blaufelchen)
Per la cattura di riproduttori del Coregonus lavaretus (Blaufelchen) possono essere impiegate soltanto le reti flottanti libere (art. 10). La corda delle reti flottanti può avere una lunghezza massima di 5 m. Ogni rete deve essere munita di almeno 4 galleggianti a distanza uguale l’uno dall’altro. I Cantoni di San Gallo e di Turgovia possono ordinare deroghe relative alla lunghezza della corda e al numero delle reti, qualora la cattura regolamentare dei riproduttori lo esiga.
...50
Art. 23 Cattura di riproduttori di altri coregoni
Per la cattura di riproduttori del Coregonus oxyrhynchus (Gangfisch) possono essere impiegate reti di fondo per i coregoni (art. 14 cpv. 1 lett. a). I Cantoni di San Gallo e di Turgovia possono ordinare deroghe relative alla magliatura e al numero delle reti, qualora la cattura regolamentare dei riproduttori lo esiga.
e 3 ...51
Art. 24 Cattura di riproduttori della trota di lago
Per la cattura di riproduttori della trota di lago i Cantoni di San Gallo e di Turgovia possono rilasciare autorizzazioni speciali. Il numero delle reti e la magliatura devono essere scelti in modo da garantire l’esecuzione a regola d’arte della cattura dei riproduttori.
Sezione 4 Catture di massa e catture accessorie
Art. 25 Catture di massa
Per catture di massa in complessi di reti flottanti libere o ancorate s’intendono le catture di un peso di 50 kg o più per patente e giorno, nella misura in cui non si tratti di un caso isolato e fortuito.
Per valutare se vi siano o meno catture di massa e per decidere quali misure debbano eventualmente essere adottate si ricorre a un comitato speciale formato da rappresentanti del Baden-Württemberg, della Baviera, dell’Austria e della Svizzera. I Cantoni di San Gallo e di Turgovia inviano un rappresentante comune in tale comitato.
Le misure ordinate dal comitato speciale singolarmente o in combinazione tra loro possono riferirsi:
a una riduzione del numero delle reti;
a ulteriori giorni di divieto per settimana;
a una definizione della lunghezza delle corde;
52alla sostituzione delle reti flottanti con una magliatura di almeno 38 mm secondo gli articoli 10 capoverso 1 e 11 capoverso 1 con reti con una magliatura di almeno 40 mm o con una magliatura di almeno 44 mm.
Le misure devono avere una durata di validità; vanno abrogate non appena il peso delle catture è sceso a 20 kg per complesso di reti flottanti e per giorno.53
Il membro svizzero del comitato speciale comunica immediatamente le misure decise ai Cantoni di San Gallo e di Turgovia, i quali informano mediante una decisione individuale i detentori delle patenti di pesca professionale da essi rilasciate. Restano salve ulteriori restrizioni per i Cantoni di San Gallo e di Turgovia.
I Cantoni di San Gallo e di Turgovia informano immediatamente sulle misure ordinate il plenipotenziario della Confederazione per la pesca nel Lago di Costanza.
Art. 26 Catture accessorie
Per catture accessorie s’intendono le catture di pesci sottomisura, le catture di pesci effettuate durante i periodi di divieto nonché i coregoni catturati in reti per il pesce persico. Se il loro numero supera quello dei pesci per i quali la rete è destinata in primo luogo, le catture accessorie sono designate come rilevanti.54
Per evitare catture accessorie rilevanti, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia possono ordinare singolarmente o in combinazione tra loro le seguenti misure:
la sospensione della pesca nel settore critico (bandita);
la limitazione delle reti con determinate magliature;
altre misure opportune.
Nel caso di siti di riproduzione la cui area è definita in modo chiaro, la misura di cui al capoverso 2 lettera a si applica anche a fini preventivi (bandita).55
Capitolo 3 Disposizioni di protezione
Art. 27 Periodi di divieto, lunghezze minime e altre disposizioni di protezione
Per le specie di pesci elencate qui appresso valgono i seguenti periodi di divieto e le seguenti lunghezze minime:
Specie | Periodo di divieto | Lunghezza minima |
|---|---|---|
| 15 ottobre–10 gennaio | – |
| 1° febbraio–30 aprile | 35 cm |
| 1° novembre–10 gennaio | 50 cm |
| – | – |
| 1° novembre–31 dicembre | – |
| 1° aprile–31 maggio | 40 cm |
| 20 aprile–10 maggio | – |
| – | 25 cm |
| – | 20 cm |
| – | 50 cm.60 |
I periodi di divieto iniziano e finiscono sempre alle ore 12.00 dei giorni indicati.
Per lunghezza minima si intende la distanza tra l’estremità anteriore della testa e l’estremità posteriore della pinna caudale raccolta a fascio.
I pesci sottomisura catturati con lenze, bertovelli e grandi bertovelli con ali o quelli catturati durante il periodo di divieto devono essere rimessi immediatamente in acqua con la dovuta cura.61
Le acerine (Gymnocephali cernui) catturate devono essere tirate fuori dall’acqua.62
Le trote pronte a deporre le uova catturate nonché il materiale riproduttivo del Coregonus lavaretus (Blaufelchen) e del Coregonus oxyrhynchus (Gangfisch) catturati nel periodo di divieto devono essere messi a disposizione dei servizi competenti. Detti pesci vengono restituiti dopo averne prelevato il materiale riproduttivo.63
Durante la pesca, il pescatore deve portare seco i mezzi ausiliari appropriati per determinare la lunghezza minima.
Dal 10 maggio alle ore 12.00 al 20 aprile alle ore 12.00, un pescatore che si serve di lenze può catturare al massimo 30 pesci persici al giorno. Dal 10 maggio al 15 settembre tutti i pesci persici catturati di lunghezza superiore a 13 cm, e negli altri periodi tutti i pesci persici catturati, devono essere tirati fuori dall’acqua.64
Dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 15 ottobre alle ore 12.00, un pescatore che si serve di lenze può catturare al massimo 12 coregoni al giorno. Tutti i coregoni catturati devono essere tirati fuori dall’acqua.65
Dal 31 dicembre alle ore 12.00 al 1° novembre alle ore 12.00, un pescatore che si serve di lenze può catturare al massimo cinque salmerini alpini al giorno. Tutti i salmerini alpini catturati devono essere tirati fuori dall’acqua.66
Art. 28 Zone di protezione
Sul declivio nel loro territorio, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia hanno facoltà di delimitare zone in cui gli effettivi dei pesci devono essere protetti per motivi ittiobiologici. A tale scopo la pesca in dette zone può essere limitata o vietata del tutto per un certo periodo o per tutto l’anno.
I Cantoni di San Gallo e di Turgovia, con il consenso della conferenza internazionale dei plenipotenziari, possono delimitare zone di protezione anche in alto lago.67
Art. 29 Impiego di pesci da esca
Come esca si possono impiegare soltanto Gymnocephali cernui (Kaulbarsche) e pesci bianchi che provengono dal Lago di Costanza e per i quali non sono stabiliti né periodi di divieto né lunghezze minime.
È vietato utilizzare pesci da esca vivi.68
Capitolo 4 Esecuzione
Art. 30 Vigilanza sulla pesca
Su richiesta dei competenti organi di vigilanza sulla pesca, le persone intente a pescare o in possesso di attrezzi da pesca sul o ai bordi del Lago di Costanza sono tenute in ogni momento a:
declinare le loro generalità;
esibire la patente di pesca, per controllo;
mostrare gli attrezzi di cattura utilizzati per la pesca, i pesci e gli attrezzi da pesca che si trovano nel veicolo utilizzato per la pesca nonché i recipienti per mettervi i pesci.
Chi conduce un’imbarcazione dalla quale si pratica o è stata praticata la pesca deve fermarsi su intimazione degli organi di vigilanza sulla pesca.
Gli organi di vigilanza sulla pesca possono confiscare gli attrezzi da pesca contrassegnati in modo insufficiente o non corretto, mentre devono confiscare sul luogo gli attrezzi da pesca e gli altri mezzi analoghi non autorizzati o utilizzati contro le norme oppure portati seco abusivamente nonché le catture effettuate con essi. Il valore delle catture effettuate con tali attrezzi deve essere stimato. Gli attrezzi costituiti di più elementi sono considerati come un unico attrezzo. Tale provvedimento deve essere preso anche nei confronti dei pescatori di nazionalità straniera. In tal caso gli attrezzi confiscati e le catture effettuate con essi vanno consegnati immediatamente agli organi di vigilanza sulla pesca dello Stato di appartenenza del pescatore.
Gli esercenti di pescherie e di aziende della ristorazione sono tenuti a permettere che gli organi di vigilanza effettuino i controlli, a fornire loro informazioni sulla provenienza dei pesci e a presentare le relative prove.
Art. 31 Statistica dei ripopolamenti e delle catture
Le autorità cantonali competenti comunicano le immissioni di pesci, effettuate nel corso di un anno e ripartite secondo le specie e le classi di età, all’ Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)69, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
I pescatori di professione sono tenuti a registrare sull’apposito formulario, in giornata, le catture (peso totale dei pesci non eviscerati e non squamati) ripartite secondo la specie e a consegnare il formulario al competente organo di vigilanza sulla pesca entro il giorno 5 del mese successivo. I competenti organi di vigilanza sulla pesca raccolgono i risultati mensili dei pescatori di professione assoggettati al loro circondario e ogni trimestre, entro il giorno 10 del mese che segue, li trasmettono, servendosi dell’apposito formulario, all’autorità cantonale competente. Quest’ultima, a sua volta, invia la statistica trimestrale delle catture all’UFAM, entro il giorno 15 del mese successivo.70
I pescatori sportivi compilano una statistica delle catture secondo le disposizioni dell’autorità cantonale competente in materia. Questa ne trasmette una ricapitolazione all’UFAM, entro il 31 gennaio.
Ogni anno, l’UFAM redige un rapporto sulla statistica delle catture globali effettuate dai pescatori di professione e sportivi e lo mette a disposizione dei Cantoni di San Gallo e di Turgovia nonché di tutti i plenipotenziari per la pesca nel Lago di Costanza.
Art. 32 Obbligo d’annuncio
I pescatori devono annunciare immediatamente all’autorità competente le morie di pesci.
I marchi applicati ai pesci catturati vanno staccati con cura e consegnati agli organi di vigilanza sulla pesca con una breve informazione circa la specie, la lunghezza e il peso del pesce nonché la data e il luogo della cattura.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Art. 33 Disposizione transitoria
Le reti di fondo con un’altezza massima della rete di 2 m, una magliatura di 42 mm e un numero delle maglie di 28 (cfr. allegato) possono essere ancora impiegate se sono state piombate prima del 26 giugno 1996.
Art. 33a71
Art. 34 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1997.
Tavola per il calcolo dell’altezza delle reti in base al numero delle maglie
Altezza massima delle reti | Magliatura in mm | Numero delle maglie |
2 m | 28 | 40 |
32 | 34 | |
35 | 31 | |
38 | 28 | |
41 | 26 | |
42 | 26 | |
44 | 25 | |
47 | 23 | |
50 | 22 | |
53 | 21 | |
56 | 20 | |
59 | 19 | |
62 | 18 | |
65 | 17 | |
68 | 16 | |
74 | 15 | |
80 | 14 | |
86 | 13 | |
92 | 12 | |
98 | 11 | |
4 m | 80 | 27 |
100 | 22 | |
110 | 20 | |
120 | 18 | |
5 m | 50 | 54 |
55 | 49 | |
60 | 46 | |
65 | 42 | |
70 | 39 | |
75 | 36 | |
80 | 34 | |
7 m | 38 | 98 |
40 | 92 | |
44 | 85 | |
46 | 81 | |
48 | 78 |