941.281.1
Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali
del 12 giugno 1998 (Stato 24 giugno 2003)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 4 e 22 dell’ordinanza dell’8 giugno 19981 sulle dichiarazioni, ordina :
Capitolo 1 Oggetto e simboli
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza regola le modalità di controllo delle indicazioni della quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali (imballaggi preconfezionati) e stabilisce le quantità nominali autorizzate di determinati imballaggi preconfezionati.
Art. 2 Simboli
Nella presente ordinanza i simboli seguenti significano: D: la quantità nominale indicata sull’imballaggio preconfezionato P: il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato T: lo scarto per difetto tollerato (valore assoluto) per un imballaggio pre confezionato (secondo l’art. 20 dell’ordinanza sulle dichiarazioni) n: il numero di imballaggi preconfezionati già controllati F = P – D : lo scarto fra il contenuto effettivo e la quantità nominale di un imballaggio preconfezionato (valore negativo, se il contenuto effettivo è troppo basso) SF(n) la somma algebrica degli scarti F misurati su n cT(n) il numero massimo di imballaggi preconfezionati che, in funzione di n, possono presentare uno scarto F superiore allo scarto T N+(n) il numero minimo di imballaggi preconfezionati che, in funzione di n, devono presentare uno scarto F pari a zero o positivo RU 1998 1672
Capitolo 2 Controlli
Sezione 1 Luogo e data del controllo per campionamento
Art. 3
Il controllo per campionamento avviene alla catena di produzione o nel luogo in cui sono immagazzinati gli imballaggi preconfezionati soggetti a controllo.
La persona incaricata del controllo (verificatore) stabilisce il luogo e la data del controllo.
Sezione 2 Partita
Art. 4 Determinazione della partita
Il verificatore stabilisce la partita di imballaggi preconfezionati dalla quale prelevare il campionamento.
Per costituire la partita, prende unicamente imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale e dello stesso tipo che sono stati prodotti nello stesso modo e nello stesso luogo.
In occasione del controllo, l’azienda deve mostrare spontaneamente al verificatore tutti i locali dove sono prodotti o immagazzinati gli imballaggi preconfezionati da controllare. In caso di accatastamento compatto, deve presentare un piano di accatastamento per garantire che il campionamento avvenga secondo il principio della scelta a caso.
Art. 5 Numero di unità della partita
Se il controllo è eseguito alla catena di produzione, il numero di unità della partita coincide con la produzione oraria massima della catena di produzione.
Negli altri casi, il numero di unità della partita è al massimo di 10 000 imballaggi preconfezionati.
Sezione 3 Campionamento
Art. 6 Numero di campioni
Se la partita è costituita da più di 100 unità, il verificatore sceglie a caso 27 campioni, di cui 2 fungono da riserva. I campioni di riserva servono unicamente per sostituire campioni che non possono più essere misurati a causa di un errore di manipolazione commesso al momento del controllo.
Se la partita è costituita da un numero di unità compreso fra 21 e 100, il verificatore sceglie a caso 13 campioni.
Se la partita è costituita da un numero di unità non superiore a 20, il verificatore controlla che ogni imballaggio preconfezionato soddisfi le esigenze di cui all’articolo 20 dell’ordinanza sulle dichiarazioni.
Art. 7 Prelievo del campionamento
Il verificatore preleva il necessario numero di campioni secondo il principio della scelta a caso.
Su richiesta, può procedere per estrazione a sorte.
In entrambi i casi il prelievo deve essere distribuito su tutta la partita.
In occasione del controllo, se necessario, l’azienda fornisce al verificatore assistenza tecnica.
Sezione 4 Determinazione del contenuto effettivo
Art. 8 Principio
Al fine di determinare il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati distruggendone il meno possibile, il verificatore procede, se possibile, partendo dal peso lordo. A tale scopo, può utilizzare la tara soltanto se è adempiuta una delle condizioni di cui all’articolo 9.
Se non può procedere partendo dal peso lordo, il verificatore misura:
il peso netto, se il contenuto effettivo è indicato in peso;
il peso netto o il volume netto, se il contenuto effettivo è indicato in volume.
Art. 9 Tara determinante
Il verificatore può servirsi della tara per procedere alla misurazione del peso lordo unicamente se è adempiuta una delle condizioni seguenti:
la tara del primo campione misurato non è superiore al 30 per cento del valore T; in tal caso la tara determinante corrisponde alla tara del primo campione;
la differenza fra il valore più piccolo e più grande della tara dei primi 5 campioni misurati non è superiore al 40 per cento del valore T; in tal caso la tara determinante corrisponde alla tara media dei primi 5 campioni.
Sezione 5 Svolgimento del controllo
Art. 10 Modulo
Il verificatore annota i risultati delle misurazioni e i dati concernenti la partita sul rispettivo modulo2.
Art. 11 Numerazione degli imballaggi preconfezionati
Il verificatore numera nell’ordine di prelievo gli imballaggi preconfezionati del campionamento. Per le partite con più di 100 unità, gli imballaggi preconfezionati con i numeri 7 e 17 sono i campioni di riserva.
Art. 12 Misurazioni
Il verificatore misura il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati nell’ordine specificato sul modulo, calcola per ognuno di essi la somma SF/T e riporta sul grafico il punto corrispondente.
Il verificatore misura la tara del primo imballaggio preconfezionato e stabilisce se la condizione di cui all’articolo 9 lettera a è adempiuta; in caso affermativo, prosegue il controllo misurando il peso lordo.
Se la condizione di cui all’articolo 9 lettera a non è adempiuta, il verificatore misura la tara dei quattro imballaggi preconfezionati seguenti e stabilisce se la condizione di cui all’articolo 9 lettera b è adempiuta; in caso affermativo, prosegue il controllo misurando il peso lordo.
Se nessuna delle due condizioni di cui all’articolo 9 è adempiuta, il verificatore effettua il controllo conformemente all’articolo 8 capoverso 2.
Il controllo è interrotto non appena dà un risultato positivo o negativo.
Art. 13 Altri controlli
Il verificatore controlla inoltre che gli imballaggi e le iscrizioni siano conformi alle prescrizioni dell’ordinanza sulle dichiarazioni.
Sezione 6 Risultato del controllo e procedura in caso di non conformità
della partita
Art. 14 Conformità della partita
Una partita con un numero di unità superiore a 100 è considerata conforme se il risultato del controllo è positivo, vale a dire se il punto che rappresenta la somma
I moduli possono essere richiesti presso l’Ufficio federale di metrologia e accreditamento (art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali - RS 170.512.1), Lindenweg 50, 3003 Berna-Wabern.
SF/T si trova al disopra della retta AD o sulla stessa, D compreso, e se nessuna delle condizioni di cui all’articolo 15 capoverso1 è adempiuta.
Una partita con un numero di unità compreso fra 21 e 100 è considerata conforme se il risultato del controllo è positivo, vale a dire se il punto che rappresenta la somma SF/T si trova al disopra della retta AED o sulla stessa, D compreso, e se nessuna delle condizioni di cui all’articolo 15 capoverso 2 è adempiuta.
Art. 15 Non conformità della partita
Una partita con un numero di unità superiore a 100 è considerata non conforme se il risultato del controllo è negativo, vale a dire se:
a. in funzione di n, il numero di imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto F superiore allo scarto T supera il numero massimo cT (n) indicato nella tabella seguente; Tabella Numero di imballaggi preconfezio- cT(n) N+(n) nati già controllati n
1 0
1 0
1 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
3 1
3 1
3 1
3 2
3 2
3 3
3 3
3 3
3 4
4 4
4 5
4 5
4 5
4 6
4 6
4 6
4 7
in funzione di n, il numero di imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto F pari a zero o positivo è inferiore al numero minimo N+(n) indicato nella tabella precedente; oppure
il punto che rappresenta sul grafico la somma SF/T si trova al di sotto della spezzata BCD o sulla stessa, D escluso.
Una partita con un numero di unità compreso fra 21 e 100 è considerata non conforme se il risultato del controllo è negativo, vale a dire se:
il punto che rappresenta sul grafico la somma SF/T si trova al di sotto della spezzata BCD o sulla stessa, D escluso; oppure
il controllo è ultimato soltanto al 13esimo imballaggio preconfezionato e il numero degli imballaggi che presentano uno scarto F positivo è inferiore a quattro.
Rimane salvo l’articolo 16.
Art. 16 Secondo controllo
Se il controllo eseguito ha fornito un risultato negativo e se una parte delle misurazioni è stata effettuata unicamente in base al peso lordo, l’azienda controllata può esigere che gli imballaggi preconfezionati dello stesso campionamento siano aperti e che sia misurato il loro peso o volume netto.
In tal caso, il verificatore effettua un secondo controllo in base al peso o volume netto. Il nuovo risultato è determinante.
Art. 17 Procedura in caso di non conformità della partita
Se anche il risultato del secondo controllo è negativo, deve essere effettuato, presso l’azienda in questione ed entro sei mesi, un ulteriore controllo su un’altra partita possibilmente dello stesso prodotto.
Se il risultato di tale ulteriore controllo è ancora negativo, il verificatore apre tutti gli imballaggi preconfezionati e i campioni di riserva del campionamento che non sono ancora stati aperti e registra a verbale i risultati.
Il verificatore sporge denuncia penale contro l’azienda controllata.
Capitolo 3:3...
Art. 18
...
Capitolo 4 Disposizioni finali
Art. 19 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del DFGP del 25 ottobre 19724 sulle dichiarazioni è abrogata.
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1998.
[RU 1972 2750, 1978 2078, 1983 1055 art. 15 cpv.3, 1986 1929]