946.231.16
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
del 19 gennaio 2005 (Stato 22 gennaio 2014)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1689 (2006), 1753 (2007) e 1903 (2009)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,3 ordina:
Sezione 1 Misure coercitive
Art. 14 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine
Sono vietati la fornitura, la vendita, l’esportazione, il transito e la mediazione a destinazione della Liberia di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.
Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza, formazione o assistenza, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, connessi con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso1 nonché con attività militari in Liberia.
Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi1 e 2:
la fornitura di beni e servizi destinati alla missione delle Nazioni Unite in Liberia (UNMIL);
la fornitura di beni e servizi per organi statali della Liberia;
la fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, e l’assistenza tecnica o formazione con essa connesse;
l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni Unite e della Confederazione, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario.
Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19965 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico.
RU 2005 313
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 683).
Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche
Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato1 sono bloccati.
È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore.
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Art. 47
Art. 58
Art. 6 Divieto di entrata e di transito
L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 2.
L’Ufficio federale della migrazione può concedere deroghe in conformità alle decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.
Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali
Art. 7 Controllo ed esecuzione
La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli1 e 2. Conformemente alla risoluzione 1903 (2009) essa notifica in via preliminare al Comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo1 capoverso 3 lettere b e c.9
L’Ufficio federale della migrazione sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo6.
Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.
Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 8 Dichiarazioni obbligatorie
Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche, presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso1, li dichiarano senza indugio alla SECO.
Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
La fornitura di beni e servizi di cui all’articolo1 capoverso 3 lettere b e c deve essere notificata alla SECO con almeno 30 giorni di anticipo.10
Art. 9 Disposizioni penali
Chiunque viola gli articoli1, 2 o 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.11
Chiunque viola l’articolo8 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri e confische.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 683).
Introdotto dal n. I dell’O del 17 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 683).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mag. 2007, in vigore dal5 giu. 2007 (RU 2007 2425).
Sezione 3 Pubblicazione e disposizioni finali12
Art. 9a13 Pubblicazione
I contenuti degli allegati1 e 2 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 27 giugno 200114 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2005.
Nuovo testo giusta il n. I8 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).
Introdotto dal n. I8 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).
[RU 2001 1686, 2002 3964, 2003 2185 2186] Allegato 115 (art. 2 cpv. 1) Persone fisiche, imprese e organizzazioni interessate dalle sanzioni finanziarie
Non pubblicato nella RU (vedi RU 2013 255 1223 e 2014 395). È possibile ordinare il contenuto degli allegati presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.
Allegato 216 (art.6 cpv. 1) Persone fisiche interessate dal divieto di entrata e di transito
Non pubblicato nella RU (vedi RU 2013 255 1223 2709 3287 4099 5501, 2014 395). È possibile ordinare il contenuto degli allegati presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.