946.231.176.72
Ordinanza
che istituisce provvedimenti in relazione
alla situazione in Ucraina
del 4 marzo 2022 (Stato 9 dicembre 2023)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),
ordina:
Sezione 1 Definizioni
Art. 1
Nella presente ordinanza si intende per:
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
blocco delle risorse economiche: l’impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
dispositivi di comunicazione di uso quotidiano: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;
partner: Paesi o organizzazioni che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza;
3valori mobiliari: le seguenti categorie di titoli di credito, diritti valori (in particolare diritti valori semplici e diritti valori registrati), derivati e titoli contabili che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento:
azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari,
obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettono di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comportano un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
strumenti del mercato monetario: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
servizi di investimento: i servizi e le attività seguenti:
ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
esecuzione di ordini per conto dei clienti,
negoziazione per conto proprio,
gestione del portafoglio,
consulenza in materia di investimenti,
assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
qualsiasi servizio connesso all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
sede di negoziazione: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione;
4rating del credito: un parere relativo al merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e consolidato;
5attività di rating del credito: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;
6settore dell’energia: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
la prospezione, la produzione, la distribuzione all’interno della Federazione Russa o l’estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,
la produzione o la distribuzione all’interno della Federazione Russa di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure
la costruzione di strutture o l’installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.
Sezione 2 Restrizioni commerciali
Art. 27
Art. 2a8 Materiale d’armamento
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Federazione Russa o dell’Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.
Sono vietati l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.
Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l’acquisto, la vendita, l’acquisizione, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego dei beni di cui ai capoversi 1 e 2.
I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai pezzi di ricambio e ai servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità militari esistenti in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE).
Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica all’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario.
I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano ai beni e ai servizi richiesti alla Svizzera come assistenza dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche conformemente all’articolo X paragrafo 7 della Convenzione del 13 gennaio 19939 sulle armi chimiche.
D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per le seguenti sostanze se sono utilizzate per i sistemi vettori gestiti da organizzazioni di lancio europee, per lanci nell’ambito di programmi spaziali europei o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei:
idrazina (n. CAS 302-01-2);
dimetilidrazina asimmetrica (n. CAS 57-14-7);
monometilidrazina (n. CAS 60-34-4).
Art. 310
Art. 4 Beni utilizzabili a fini civili e militari
La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 2 OBDI11:
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
12a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sono vietati se i beni sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.
La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 2 OBDI:
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
13a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione.
La SECO nega l’autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se i servizi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.14
Art. 5 Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza
La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 1:
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
15a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione.
La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 1:
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
16a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione.
La SECO nega l’autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.17
Art. 618 Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 e 5
I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo gli articoli 4 e 5 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:
esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un’organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
a scopi medici o farmaceutici;
all’esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;
ad aggiornamenti di software;
19a essere usati come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; o
20...
a uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:
effetti personali,
effetti di uso domestico,
mezzi di trasporto o utensili professionali.
La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per beni e servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:21
alla cooperazione tra la Svizzera e la Federazione Russa in ambiti puramente civili;
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
alla sicurezza marittima;
22alle reti di comunicazione elettronica civile e servizi internet non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
23all’uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;
24alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner; oppure
25alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi nella Federazione Russa, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.
La SECO nega l’autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni e i servizi siano destinati:
a un utilizzatore finale militare, una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 2;
all’aviazione o all’industria spaziale;
a un’attività destinata al settore energetico, salvo se è consentita conformemente all’articolo 11 capoversi 3–5.26
L’obbligo di autorizzazione per i beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all’articolo 3 OBDI27 si applica anche in caso di deroghe secondo i capoversi 1 e 2.28
Art. 7 Procedura di autorizzazione
Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione secondo gli articoli 4–6 è retta dalle disposizioni dell’OBDI29.
Art. 8 Sospensione e revoca delle autorizzazioni
Le autorizzazioni secondo gli articoli 4–6 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.
Art. 9 Beni per l’aviazione e l’industria spaziale
È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all’allegato 3 idonei a essere utilizzati nell’aviazione e nell’industria spaziale e destinati a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all’allegato 3 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
Sono vietate la revisione, la riparazione, l’ispezione, la sostituzione, la modifica o la rettifica di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo, destinate a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa se l’attività è in relazione ai beni di cui all’allegato 3.
È vietato prestare servizi, compresa l’assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica o organizzazione nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni e di cui al capoverso 1 per la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di tali beni, o per i servizi connessi, a persone o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per l’esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 5 marzo 2022, se:
30è necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione registrate o costituite a norma del diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e
nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell’aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.31
La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni di cui all’allegato 3 numero 2 se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti.32
Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.33
Art. 9a34 Beni e tecnologie per la navigazione marittima
La vendita, la messa a disposizione, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni e tecnologie per la navigazione marittima di cui all’allegato 16:
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o a bordo di una nave battente bandiera russa sono vietati;
35a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina o a bordo di una nave battente bandiera ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione.
La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni e le tecnologie di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni e tecnologie:
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o a bordo di una nave battente bandiera russa sono vietati;
36a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina o a bordo di una nave battente bandiera ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione.
I divieti di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettera a nonché gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all’esportazione, al trasporto e al transito dei beni e delle tecnologie di cui al capoverso 1 e alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.37
La SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera a o al divieto di fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, se i beni o le tecnologie di cui al capoverso 1 o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.
La SECO nega l’autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se essi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.38
Art. 9b39 Carboturbi e additivi per carburanti
La vendita, la fornitura, l’esportazione e il trasferimento di carboturbi e additivi per carburanti conformemente all’allegato 19:
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
40a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sono soggetti ad autorizzazione.
La fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasferimento, la messa a disposizione, la fabbricazione e l’impiego di tali beni:
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa è vietata;
41a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina è soggetta ad autorizzazione.
La SECO nega l’autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.
Art. 10 Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale42
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni per la raffinazione del petrolio e per la liquefazione del gas naturale conformemente all’allegato 4 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.43
È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso di beni di cui al capoverso 1.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.44
In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all’allegato 4 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall’esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.
Art. 1145 Beni per il settore energetico
È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare, far transitare o trasportare beni di cui all’allegato 5 per il settore energetico a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.
È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l’impiego di tali beni.
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di beni o alla fornitura di assistenza tecnica o alla concessione di mezzi finanziari in relazione con beni necessari:
46per il trasporto di petrolio e gas naturale, compresi prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o nello SEE; o
per la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.
I divieti di cui al capoverso 2 non si applicano alle assicurazioni e riassicurazioni a favore di un’impresa costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico russo.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se:
ciò è necessario per garantire l’approvvigionamento della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente; o
i beni o i servizi sono destinati all’uso esclusivo di organizzazioni possedute o controllate, in tutto o in parte, da un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.
Art. 11a47 Beni per il rafforzamento dell’industria
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto dei beni per il rafforzamento dell’industria conformemente all’allegato 23 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o in relazione con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni e ai servizi necessari a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure di organizzazioni internazionali.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario:
per usi medici o farmaceutici e per un uso finale non militare;
per scopi umanitari o per evacuazioni;
48per l’uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa; oppure
49per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.50
Art. 1251 Carbone e prodotti del carbone 52
Sono vietati l’acquisto di carbone e prodotti del carbone di cui all’allegato 22 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l’importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.53
Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego dei beni di cui al capoverso 1.
Art. 12a54 Petrolio greggio e prodotti petroliferi
Sono vietati l’acquisto con destinazione in Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.
È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto con destinazione in Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:
al petrolio greggio trasportato via mare e ai prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 se questi beni sono trasportati soltanto attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari o provenienti dalla Federazione Russa introdotti legalmente in uno Stato membro dell’UE.
Art. 12b55 Trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi verso Paesi terzi
È vietato il trasporto, incluso il trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.
Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, l’intermediazione e i servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con il trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.
È vietata la fornitura dei servizi di cui al capoverso 2 per navi che hanno trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 il cui prezzo di acquisto al barile superava il limite massimo di prezzo fissato nell’allegato 28 alla data della conclusione di tale contratto.
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:
ai beni che sono solo in transito attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
ai beni il cui prezzo di acquisto al barile non supera il limite massimo di prezzo fissato nell’allegato 28;
ai beni di cui all’allegato 29 trasportati verso i Paesi terzi ivi menzionati per il periodo specificato in tale allegato.
Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.
Art. 13 Importazione di beni dai territori designati
I beni originari dei territori designati di cui all’allegato 6 possono essere importati solo se provvisti di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine.
È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all’importazione di beni originari dei territori designati di cui all’allegato 6 privi di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine.
Art. 14 Esportazione di beni verso i territori designati
La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni di cui all’allegato 7 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6.
È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell’edilizia e dell’ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all’allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6.
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle attività necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali, delle attività umanitarie nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all’allegato 6.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere gravi e rilevanti ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, oppure sull’ambiente.
In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione possono essere effettuati senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dal trasferimento o dall’esportazione senza autorizzazione preventiva e ne spieghi dettagliatamente i motivi.
Art. 14a56 Prodotti siderurgici
Sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.
...57
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui ai capoversi 1 e 2.
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’acquisto dei beni che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’UE come anche all’importazione, al transito e al trasporto in e attraverso la Svizzera di tali beni.
La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.
Art. 14b58 Beni di lusso
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasporto e il transito dei beni di lusso di cui all’allegato 18 a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:
necessari per l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a; o
rientranti nelle voci di tariffa doganale 7113 o 7114 che figurano nell’allegato 18 numero 10 e sono destinati a uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano partendo dalla Svizzera o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.59
La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l’esportazione nella Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.60
Art. 14c61 Beni economicamente importanti
Sono vietati l’acquisto di beni economicamente importanti per la Federazione Russa di cui all’allegato 20 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l’importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.62
Sono vietate la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi l’assistenza tecnica e l’intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego dei beni di cui al capoverso 1.63
L’acquisto con destinazione in Svizzera nonché l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera dei beni di cui all’allegato 21 sottostanno all’obbligo di autorizzazione. La SECO rilascia l’autorizzazione se non si superano i contingenti di importazione stabiliti nell’allegato 21.64
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni elencati nell’allegato 21 che:
sono destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera o dell’UE; oppure
rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’UE.65
Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica agli acquisti nella Federazione Russa necessari per:
l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale; oppure
l’uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o dei loro familiari più stretti.66
La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.67
Art. 14d68 Oro e prodotti in oro
Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 26 originario della Federazione Russa che è stato esportato dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.69
Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 26 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l’importazione, il transito e il trasporto dell’oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.
Sono vietati l’acquisto di prodotti in oro di cui all’allegato 27 originari della Federazione Russa che sono stati importati in Svizzera dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in oro in e attraverso la Svizzera.
Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1–3.
I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni necessari a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro del SEE, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.
La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per l’importazione o il trasporto dalla Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.
Sezione 3 Restrizioni finanziarie
Art. 15 Blocco degli averi e delle risorse economiche
Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 8;
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a;
delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alle lettere a o b.70
È vietato fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria:
per lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile; oppure
per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l’adempimento di missioni ufficiali della Confederazione.71
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre se la liberazione degli averi o delle risorse economiche bloccati, la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria per la fornitura:
di servizi di telecomunicazione nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o tra la Federazione Russa e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE o tra l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE da parte di un operatore con sede in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
di risorse correlate e di servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione di cui alla lettera a;
di servizi dei centri di dati in Svizzera e negli Stati membri dello SEE.72
La SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 per permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina.73
La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
prevenire casi di rigore;
rispettare contratti esistenti;
soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
74svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
tutelare interessi svizzeri; oppure
permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;
75la prevenzione o la mitigazione di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.76
La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 per consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE fino al 31 dicembre 2022 o, se posteriore, entro sei mesi dalla data di inserimento della persona, dell’impresa o dell’organizzazione nell’allegato 8, laddove:77
tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un’impresa o da un’organizzazione elencate nell’allegato 8; e
il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane congelato.78
La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, SSID 175-48067 e SSID 175-48076, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 24 agosto 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 23 febbraio 2022.79
La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329 e 175-54340, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 28 ottobre 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 27 aprile 2022.80
La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-56580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:
porre fine, al più tardi entro il 22 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con tale organizzazione prima del 4 agosto 2022; oppure
81permettere la vendita o il trasferimento fino al 13 novembre 2022 di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale organizzazione a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.82
La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175-54306, 175-54319, 175-54329, 175-54340 e 175-56580, oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi.83
La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-55471, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per effettuare le transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 16 marzo 2022 e a cui partecipa una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui all’allegato 15.84
La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-55580 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine entro il 7 gennaio 2023 alle operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale organizzazione prima del 3 giugno 2022 o ai quali partecipa in altro modo.85
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4‒9ter.86
Art. 16 Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche
Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all’articolo 15 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO.
Le notifiche devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 17 Divieto concernente l’assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali
È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Federazione Russa o per gli investimenti in tale Paese.
Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 5 marzo 2022;
87alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 franchi per ogni progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera;
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.
Art. 1888 Divieto di emissione e negoziazione di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 27 agosto 2014 fino al 12 novembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata nell’allegato 9;
una banca, un’impresa o un’organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell’allegato 9;
un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b.
Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da una delle seguenti emittenti:
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 10 e 11;
una banca, un’impresa o un’organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate negli allegati 10 e 11;
un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un’impresa o di un’organizzazione di cui alle lettere a o b.
Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 12 e 13;
una banca, un’impresa o un’organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese di cui alla lettera a;
un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b.
Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 14 marzo 2022 da una delle seguenti emittenti:
la Federazione Russa e il suo governo;
la Banca centrale della Federazione Russa;
un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa.
È vietato quotare e fornire servizi in sedi di negoziazione per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
Art. 19 Divieto di concessione di mutui
È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui con scadenza superiore a 30 giorni a destinatari di cui all’articolo 18 capoversi 1 o 3, dopo il 12 novembre 2014 e fino al 5 marzo 2022.
È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all’articolo 18 capoversi 1−3, dopo il 5 marzo 2022.
Sono eccettuati i mutui concessi per:
finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’Unione europea e Paesi terzi;
finanziare la fornitura di beni e servizi, dall’Unione europea o da Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a;
89garantire la liquidità prescritta dalla legge di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell’Unione europea di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell’allegato 9.
È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all’articolo 18 capoverso 4, dopo il 28 febbraio 2022; sono eccettuati i mutui concessi per:
finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’Unione europea e Paesi terzi;
finanziare la fornitura di beni e servizi, dall’Unione europea o Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a.
Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica all’utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 28 febbraio 2022 purché:
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
siano stati convenuti prima del 28 febbraio 2022, e
non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
prima del 28 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto.
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 5 marzo 2022 purché:
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
siano stati convenuti prima del 5 marzo 2022, e
non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
prima del 5 marzo 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
all’atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui nella presente ordinanza.
Art. 2090 Divieto di accettare depositi e valori patrimoniali basati su criptovalute
A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale, se il valore totale dei depositi della persona fisica, della banca, dell’impresa o dell’organizzazione è superiore a 100 000 franchi per ogni persona o organismo, è vietato accettare depositi:
di cittadini russi;
di persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
91di banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa; o
di banche, imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini russi o da persone fisiche residenti nella Federazione Russa.92
A persone e organismi che prestano a titolo professionale servizi di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute è vietato fornire tali servizi alle seguenti persone, entità o organismi:93
a cittadini russi;
a persone fisiche residenti nella Federazione Russa; o
a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.94
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.95
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se il deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute sono necessari per:
prevenire casi di rigore;
scopi umanitari o scopi di evacuazione;
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
cbis. 96il pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un’organizzazione internazionale;
tutelare gli interessi svizzeri;
97gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Federazione Russa.
Art. 2198 Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti
Le persone e gli organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini russi, da persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Essi forniscono alla SECO aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.
Art. 22 Divieto ai depositari centrali di prestare determinati servizi
Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.99
Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.100
Art. 23 Divieto di vendere valori mobiliari
È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa, o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.101
Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.102
Art. 24103 Divieto di transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa
Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e degli averi della Banca centrale della Federazione Russa, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa, come il National Wealth Fund russo (fondo sovrano russo).
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se:
le transazioni sono necessarie per porre fine, al più tardi entro il 4 maggio 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste banche, imprese o organizzazioni prima del 4 marzo 2022 alle ore 18.00; oppure
ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.
Art. 24a104 Divieto di transazioni con imprese statali
È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:
una banca, un’impresa o un’organizzazione situata nella Federazione Russa elencata nell’allegato 15;
105una banca, un’impresa o un’organizzazione situata al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese di cui alla lettera a;
un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un’impresa o di un’organizzazione di cui alle lettere a o b.
È vietato ricoprire una funzione negli organi direttivi di qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo di cui al capoverso 1.106
Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
107alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo o Serbia;
alle transazioni relative a progetti energetici al di fuori della Federazione Russa in cui una banca, un’impresa o un’organizzazione elencata nell’allegato 15 è un azionista di minoranza;
alle transazioni effettuate per:
permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile, oppure
permettere lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l’adempimento di missioni ufficiali della Confederazione;
108alle transazioni relative alla fornitura di servizi di telecomunicazione o dei centri di dati oppure alla prestazione di servizi e alla fornitura di apparecchiature necessarie per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione, compresa la messa a disposizione di firewall e di servizi di call center per una banca, un’impresa o un’organizzazione elencata nell’allegato 15;
109alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa;
110alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;
111alle transazioni necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro del SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro del SEE.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina.
Art. 25 Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi nei territori designati
È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6 nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti.
È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili nei territori designati nonché costituire joint venture con imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6.
È vietato fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui ai capoversi 1 e 2.
È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche nei territori designati di cui all’allegato 6.
I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano alle attività necessarie ad assicurare l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all’allegato 6 oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.
Art. 26 Divieto di cofinanziamento
È vietato investire in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, parteciparvi o contribuirvi in altro modo.
In deroga al capoverso 1, d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare la partecipazione a un investimento in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, o un contributo a tali progetti, dopo aver accertato che questa partecipazione all’investimento o questo contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 5 marzo 2022 o di contratti accessori necessari all’esecuzione di tali contratti.
Art. 27112 Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria
È vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle banche, imprese o organizzazioni elencate nell’allegato 14 o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa e controllata per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni elencate nell’allegato 14.
Art. 28113 Divieto concernente le banconote
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il governo e la Banca centrale della Federazione Russa, o per un uso nella Federazione Russa.
Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE se tale vendita, fornitura, esportazione o trasporto è necessario per:
uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari stretti che li accompagnano; o
permettere l’esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un’organizzazione internazionale nella Federazione Russa.
Art. 28a114 Divieto di servizi di rating del credito
È vietato prestare servizi di rating del credito o fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a o in merito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.115
I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE
Art. 28b116 Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell’energia nella Federazione Russa117
Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell’energia nella Federazione Russa sono vietate:118
acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell’energia nella Federazione Russa;
119concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell’energia nella Federazione Russa o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;
costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell’energia nella Federazione Russa;
prestare servizi d’investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 se le attività:120
121sono necessarie per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente o per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppure
riguardano una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione operante nel settore dell’energia nella Federazione Russa posseduta da un’impresa o un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE.
Art. 28c122 Divieti di fornire sostegno alle istituzioni pubbliche
È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, soprattutto mediante la concessione di mezzi finanziari, assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell’ambito di un programma della Svizzera a qualsiasi persona giuridica, impresa od organizzazione stabilita in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.
Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
ad attività umanitarie, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;
ai programmi veterinari e fitosanitari;
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell’ambito del reattore sperimentale termonucleare internazionale ITER;
alla cooperazione intergovernativa nell’ambito della Convenzione del 30 novembre 2009123 relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e della Convenzione del 16 dicembre 1998124 sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone;
alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione di impianti nucleari civili, alla gestione dei rifiuti radioattivi, all’approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
ai programmi di mobilità e scambio per singole persone e a provvedimenti per la promozione di contatti interpersonali;
ai programmi per il clima e l’ambiente che non sono a sostegno della ricerca e dell’innovazione; oppure
alle attività necessarie per l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
Art. 28d125 Divieti relativi ai trust
È vietato stabilire o fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:
cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa;
persone giuridiche, imprese od organizzazioni i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b;
persone giuridiche, imprese od organizzazioni sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a, b o c;
persone giuridiche, imprese od organizzazioni che agiscono per conto di una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a, b, c o d.
È vietato agire, o provvedere affinché un’altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al capoverso 1.126
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino svizzero, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.127
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per servizi necessari per:
attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni; o
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
128la gestione di un trust o di istituti giuridici affini il cui scopo è amministrare fondi della previdenza professionale, contratti di assicurazione o piani di azionariato per i dipendenti oppure organizzazioni di utilità pubblica, club sportivi amatoriali o fondi per minorenni e adulti vulnerabili.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 per consentire la prosecuzione di questi servizi per i seguenti motivi:
effettuare le transazioni necessarie per porre fine ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo, purché tali transazioni siano state avviate prima del 30 maggio 2022 e concluse entro il 1° ottobre 2022;
per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a, purché i prestatori di servizi non accettino direttamente o indirettamente averi o risorse economiche da parte delle persone di cui al capoverso 1, non li mettano loro a disposizione o non procurino loro altri vantaggi derivanti dai valori patrimoniali collocati in un trust o in un istituto giuridico affine.129
Art. 28e130 Divieti concernenti i servizi
È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nei settori della revisione contabile, comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale, nonché di consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.
È vietato fornire direttamente o indirettamente servizi di architettura e di ingegneria, nonché servizi di consulenza giuridica e informatica al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.131
I divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis non si applicano:132
ai servizi necessari per avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;
133ai servizi destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, di un’impresa o di un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito;
134ai servizi necessari per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.
Il divieto di cui al capoverso 1bis non si applica:
ai servizi necessari per la lotta contro emergenze di sanità pubblica, la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;
ai servizi necessari agli aggiornamenti di software per un uso non militare e per utenti finali non militari.135
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis per servizi necessari per:136
attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni;
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
137l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
138garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente;
139l’acquisto, l’importazione o il trasporto in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
140garantire il funzionamento di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;
141la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
142la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:
il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Federazione Russa o l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE, o
i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.
Sezione 4 Ulteriori restrizioni
Art. 29 Divieto di entrata e di transito
L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 8.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), o il DFAE nel quadro della sua competenza di cui all’articolo 38 dell’ordinanza del 15 agosto 2018143 concernente l’entrata e il rilascio del visto, può concedere deroghe:
per motivi umanitari comprovati;
se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la situazione in Ucraina; oppure
per tutelare interessi svizzeri.
Art. 29a144 Traffico aereo
È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:
per i veicoli aerei di vettori aerei di compagnie aeree della Federazione Russa con una licenza di esercizio o una licenza equivalente rilasciata dalle autorità della Federazione Russa, anche per i veicoli aerei utilizzati da queste imprese nell’ambito di accordi di ripartizione di codici (code sharing) o di accordi di prenotazione di capacità (blocked space);
145per i veicoli aerei registrati nella Federazione Russa o che sono di proprietà, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi russi.
Sono esenti dal divieto di cui al capoverso 1:
voli per scopi umanitari;
voli di ricerca e salvataggio;
voli di rimpatrio una tantum di veicoli aerei in leasing con la relativa autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
sorvoli e atterraggi in situazioni di emergenza;
voli di aerei militari e altri veicoli aerei di Stato stranieri con autorizzazione (diplomatic clearance) conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 23 marzo 2005146 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.
Previa consultazione degli organi competenti della SECO e del DFAE, l’UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per salvaguardare gli interessi della Svizzera o per altri scopi conformi agli obiettivi della presente ordinanza.
Art. 29b147 Divieti relativi alla pubblicità su alcuni media russi
È vietato commissionare pubblicità o fungere da intermediario per la pubblicità di prodotti o servizi che viene trasmessa o diffusa in programmi radiofonici o televisivi o in altri contenuti elettronici creati o trasmessi da una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 25. Questo vale a prescindere dal mezzo di trasmissione o di diffusione dei contenuti.
Art 29c148 Divieti relativi agli appalti pubblici
I committenti di appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali in virtù dell’articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 2019149 sugli appalti pubblici (LAPub), dell’articolo 8 capoverso 1 del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001150 sugli appalti pubblici (CIAP 2001) e dell’articolo 4 capoversi 1 e 2 del Concordato intercantonale del 15 novembre 2019151 sugli appalti pubblici (CIAP 2019) hanno il divieto, a partire dai valori soglia indicati nei trattati internazionali, di aggiudicare appalti pubblici secondo l’articolo 8 LAPub, l’articolo 6 CIAP 2001 e l’articolo 8 CIAP 2019 a:
un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa;
una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione stabilita nella Federazione Russa;
una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione direttamente o indirettamente detenuta per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b;
una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a, b o c.
Ai committenti di appalti pubblici di cui al capoverso 1 è vietato concludere contratti di appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione del capoverso 1 con le persone fisiche o giuridiche, le imprese o le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d.
I contratti di appalti pubblici di cui al capoverso 2 in corso d’esecuzione devono terminare entro il 28 febbraio 2023.
I capoversi 1–3 si applicano anche alle aggiudicazioni e ai contratti di appalti pubblici ai quali partecipano, per oltre il 10 per cento del valore dell’appalto, subappaltatori e fornitori qualificati di persone, imprese od organizzazioni ai sensi del capoverso 1 lettere a–d.
I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano:
ai cittadini russi residenti in Svizzera;
alle persone giuridiche, imprese od organizzazioni direttamente o indirettamente detenute prima del 31 agosto 2022 per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1 stabilite in Svizzera prima del 31 agosto 2022.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4, in particolare:
per la gestione, la manutenzione e la disattivazione di impianti nucleari civili, l’eliminazione di rifiuti radioattivi, l’approvvigionamento e il ritrattamento di combustibile e la sicurezza di tali impianti, nonché per la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e di applicazioni mediche analoghe, di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
per la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
per l’acquisizione di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti in quantità sufficiente solo dalle persone, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d;
per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale e di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Federazione Russa in Svizzera o negli Stati membri dello SEE.
I committenti soggetti al diritto federale in materia di appalti pubblici sorvegliano l’osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1–3; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.
I Cantoni provvedono all’osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1–3 da parte delle organizzazioni soggette al diritto cantonale in materia di appalti pubblici; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.
I committenti di cui al capoverso 7 e i Cantoni di cui al capoverso 8 segnalano alla SECO i casi di applicazione del capoverso 3.
Art. 30 Divieto di soddisfare determinati crediti
È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 27 agosto 2014152 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall’ordinanza del 2 aprile 2014153 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:
a. 154persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
abis. 155persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
b. qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione russa;
c. una persona fisica, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a e b.
Sezione 5 Esecuzione e disposizioni penali
Art. 31 Esecuzione e controllo
La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2–6, 9–28e, 29c e 30.156
L’Ufficio federale dell’agricoltura sorveglia l’esecuzione dell’articolo 14c capoverso 3.157
La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 29.
L’UFAC sorveglia l’esecuzione dell’articolo 29a.158
L’Ufficio federale delle comunicazioni sorveglia l’esecuzione dell’articolo 29b.159
Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Art. 32 Disposizioni penali
Chiunque viola gli articoli 2–6, 9–15,17–20 e 22–30 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
Chiunque viola gli articoli 16 e 21 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.
Sezione 6 Pubblicazione e disposizioni finali
Art. 33160 Pubblicazione
I contenuti degli allegati 1, 2, 8–15, 23 e 25 sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale solo mediante rimando.
Art. 34 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 27 agosto 2014161 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è abrogata.
Art. 35 Disposizioni transitorie
Gli articoli 3, 4 e 7, applicati in riferimento alle zone delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino, non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.
L’articolo 18 capoversi 1 e 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.
L’articolo 19 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.
In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro l’8 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 5 marzo 2022. I destinatari finali di cui all’allegato 2 rientrano in questa disposizione se le attività per cui fanno domanda sono di natura esclusivamente civile.
L’articolo 9 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 5 marzo 2022 ed eseguiti entro il 28 marzo 2022.162
Il divieto di cui all’articolo 24a capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 15 maggio 2022.163
L’articolo 11 capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 17 settembre 2022.164
L’articolo 14a capoversi 1 e 2165 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 17 giugno 2022.166
L’articolo 10 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 5 marzo 2022 ed eseguiti entro il 3 giugno 2022.167
L’articolo 11a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 luglio 2022.168
L’articolo 12 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 agosto 2022.169
L’articolo 14c non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 luglio 2022.170
L’articolo 24a capoverso 1 non si applica alle transazioni per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di carbone o di altri combustibili fossili solidi secondo l’allegato 22 in Svizzera o negli Stati membri dello SEE effettuate entro il 29 agosto 2022.171
L’articolo 28c capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 ottobre 2022.172
L’articolo 12a capoversi 1 e 2 non si applica:
agli affari riguardanti l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 dicembre 2022, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento;
agli affari riguardanti l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 febbraio 2023, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento.173
L’articolo 12b capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022.174
L’articolo 24a capoverso 1 non si applica:
all’accettazione dei pagamenti dovuti dalle banche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 24a capoverso 1 nell’ambito di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022;
175alle transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 24a capoverso 1.176
L’articolo 28d capoverso 1 non si applica alle transazioni necessarie per porre fine entro il 31 luglio 2022 ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo.177
L’articolo 28e capoverso 1 non si applica alla fornitura di servizi necessari per porre fine entro il 31 luglio 2022 ai contratti stipulati prima del 30 giugno 2022 incompatibili con il presente articolo.178
L’articolo 9 non si applica agli affari riguardanti la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito dei beni di cui all’allegato 3 numero 2 concordati in via contrattuale prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 23 dicembre 2022.179
L’articolo 14a capoversi 1 e 2180 non si applica agli affari riguardanti l’importazione, il trasporto o l’acquisto dei beni di cui all’allegato 17 numero 2 che non sono elencati nell’allegato 17 numero 1 concordati in via contrattuale prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 4 febbraio 2023.181
L’articolo 11a non si applica agli affari riguardanti la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito o il trasporto dei beni delle voci di tariffa doganale 2701, 2702, 2703 e 2704 concordati in via contrattuale prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 4 febbraio 2023.182
L’articolo 14c non si applica agli affari riguardanti l’acquisto dei beni di cui all’allegato 20 numero 2 e all’importazione, al transito o al trasporto in e attraverso la Svizzera di questi beni concordati in via contrattuale prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 4 febbraio 2023.183
L’articolo 12b capoverso 2 non si applica:
agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022;
agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023;
al pagamento, dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento;
al pagamento, dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento.184
L’articolo 12b capoversi 1 e 2 non si applica:
al trasporto del petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00, se il trasporto avviene entro il 5 dicembre 2022;
al trasporto dei prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710, se il trasporto avviene entro il 5 febbraio 2023;
al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per un periodo di 90 giorni dopo la modifica dell’allegato 28 se:
il trasporto avviene sulla base di un contratto concluso prima della modifica dell’allegato 28, e
il prezzo di acquisto al barile non supera il limite massimo di prezzo fissato nell’allegato 28 alla data della conclusione di tale contratto.185
L’articolo 24a capoverso 1 non si applica:
all’accettazione dei pagamenti dovuti dall’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-57347 nell’ambito di contratti eseguiti entro il 4 febbraio 2023;
alle transazioni concordate in via contrattuale dall’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-57347 prima del 24 novembre 2022 ed eseguite entro il 4 febbraio 2023.186
L’articolo 28e capoverso 1bis non si applica alla fornitura dei servizi necessari per porre fine entro il 4 febbraio 2023 ai contratti stipulati prima del 24 novembre 2022 incompatibili con l’articolo 28e.187
Art. 36 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2022 alle ore 18.00.
Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza188
(art. 5 cpv. 1 e 2)
Destinatari finali secondo l’articolo 35 capoverso 4189
(art. 35 cpv. 4)
Beni per l’aviazione e l’industria spaziale
(art. 9 cpv. 1–3 e 6bis)
1. Beni che sono stati inseriti nell’allegato prima del 23 novembre 2022
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
88 | Veicoli della navigazione aerea o spaziale, loro parti |
2. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 23 novembre 2022
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 2710 19 94 | Oli idraulici per l’uso nei veicoli del capitolo 88 |
2710 19 99 | Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all’uso nell’aviazione |
4011 30 00 | Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
ex 6813 20 00 | Dischi e pastiglie per freni destinati all’uso in veicoli di navigazione aerea |
6813 81 00 | Guarnizioni per freni |
8517 71 00 | Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
8517 79 00 | Altre parti relative alle antenne |
9024 10 00 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli |
9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
Beni per la lavorazione di petrolio e gas
(art. 10 cpv. 1 e 4)
Voce di tariffa | Designazione | |
|---|---|---|
ex | 8414.1090 | Pompe criogeniche nel trattamento del GNL |
ex | 8418 69 | Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL |
ex | 8419 40 | Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico |
ex | 8419 40 | Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL |
ex | 8419 50 | Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL |
ex | 8419 50 | Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL |
ex | 8414 60 | Unità di processo per la liquefazione del gas naturale |
ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Tecnologia di recupero e purificazione dell’idrogeno |
ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda) |
ex | 8419 89 | Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d’acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete, progettati per essere utilizzati con la tecnologia di cui al presente allegato |
ex | 8419 89 | Unità di alchilazione e isomerizzazione |
ex | 8419 89 | Unità di produzione di idrocarburi aromatici |
ex | 8419 89 | Unità di reforming / cracking catalitico |
ex | 8419 89 | Apparecchi per coking ritardato |
ex | 8419 89 | Unità di cokefazione flessibile |
ex | 8419 89 | Reattori di idrocracking |
ex | 8419 89 | Contenitori di reattori di idrocracking |
ex | 8419 89 | Tecnologia per la generazione di idrogeno |
ex | 8419 89 | Tecnologia/unità di idrotrattamento |
ex | 8419 89 | Unità di isomerizzazione della nafta |
ex | 8419 89 | Unità di polimerizzazione |
ex | 8419 89 | Unità di produzione dello zolfo |
ex | 8419 89 | Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico |
ex | 8419 89 | Unità di cracking termico |
ex | 8419 89 | Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti] |
ex | 8419 89 | Riduttori di viscosità (visbreaker) |
ex | 8419 89 | Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto |
ex | 8479 89 | Unità di deasfaltazione con solvente |
Beni per il settore dell’energia
(art. 11 cpv. 1)
Codice CN | Designazione della merce |
|---|---|
7304 11 00 | Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili |
7304 11 00 | Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 11 00 | Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 11 00 | Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 22 00 | Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas |
7304 23 00 | Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa) |
7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) |
7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) |
7305 11 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso |
7305 12 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) |
7305 19 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) |
7305 20 00 | Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio |
7306 11 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm |
7306 19 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
7306 21 00 | Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm |
7306 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
8207 13 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet |
8207 19 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero |
ex 8413 50 | Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all’uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio |
ex 8413 60 | Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all’uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio |
8413 82 | Elevatori per liquidi (escl. pompe) |
8413 92 | Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove |
8430 49 00 | Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l’estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente) |
ex 8431 39 00 | Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428 |
ex 8431 43 00 | Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49 |
ex 8431 49 | Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430 |
8705 20 | Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione |
8905 20 00 | Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
8905 90 00 | Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra) |
Territori designati
(art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 1 e 2, 25 cpv. 1–4)
Crimea
Sebastopoli
Zone nella regione ucraina di Donetsk non controllate dal governo ucraino
Zone nella regione ucraina di Luhansk non controllate dal governo ucraino
Zone nella regione ucraina di Kherson non controllate dal governo ucraino
Zone nella regione ucraina di Zaporizhzhia non controllate dal governo ucraino
Beni vietati
(art. 14 cpv. 1 e 2)
Capitoli/Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |
Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri |
Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
Capitolo 29 | Prodotti chimici organici |
3824 | Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
3826 | Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 % |
Capitolo 72 | Ferro e acciaio |
Capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
Capitolo 74 | Rame e lavori di rame |
Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel |
Capitolo 76 | Alluminio e lavori di allumini |
Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo |
Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco |
Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno |
Capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
8207 13 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet |
8207 19 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti |
8401 | Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica |
8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
8403 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 |
8404 | Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore |
8405 | Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori |
8406 | Turbine a vapore |
8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
8410 | Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori |
8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
8412 | Altri motori e macchine motrici |
8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
8414 | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti |
8415 | Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente |
8416 | Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
8417 | Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici |
8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande |
8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
8425 | Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti |
8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru |
8427 | Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
8428 | Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche) |
8429 | Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
8430 | Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
8432 | Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi |
8435 | Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili |
8436 | Altre macchine e apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l’avicoltura |
8437 | Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria |
8439 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
8440 | Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli |
8441 | Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie |
8442 | Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati) |
8443 | Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori |
8444 00 00 | Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
8445 | Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 |
8447 | Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted» |
8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
8449 00 00 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli |
8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare |
8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire |
8453 | Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire |
8454 | Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie |
8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri |
8456 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d’acqua |
8457 | Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
8458 | Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
8459 | Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 |
8460 | Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461 |
8461 | Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove |
8462 | Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate |
8463 | Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo |
8464 | Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro |
8465 | Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
8468 | Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale |
8472 9030 | Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l’elaborazione di testi |
8470 | Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa |
8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
8472 | Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare) |
8473 | Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472 |
8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia |
8475 | Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro |
8476 | Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola |
8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8478 | Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche |
8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici |
8486 | Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori |
8487 | Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
8505 | Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche |
8507 | Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare |
8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
8514 | Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche |
8515 | Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet |
8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes) |
8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
8528 | Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini |
8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
8530 | Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608) |
8531 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 |
8532 | Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili |
8533 | Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri) |
8534 | Circuiti stampati |
8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt |
8536 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 |
8539 | Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco |
8540 | Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539 |
8541 | Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati |
8542 | Circuiti integrati elettronici |
8543 | Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
8546 | Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
8547 | Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica | |
Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
8701 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) |
8702 | Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista |
8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci |
8705 | Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) |
8706 | Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
8710 00 00 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Capitolo 88 | Navigazione aerea o spaziale |
Capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale |
Capitolo 98 | Impianti industriali |
7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7107 | Metalli comuni placcati o ricoperti d’argento, greggi o semilavorati |
7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7109 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
7110 | Platino, greggio o semilavorato, o in polvere |
7111 | Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
7112 | Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi |
9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione |
9015 | Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
9025 | Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o no, anche combinati tra loro |
9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
9027 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi |
9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
9029 | Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi |
9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici |
9033 | Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90 |
Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie190
(art. 15 cpv. 1 e 4, 29 cpv. 1)
Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari191
(art. 18 cpv. 1 lett. a e b, 19 cpv. 3 lett. c)
Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari192
(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)
Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari193
(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)
Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari194
(art. 18 cpv. 3 lett. a)
Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari195
(art. 18 cpv. 3 lett. a)
Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria196
(art. 27)
Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di transazioni197
(art. 24a cpv. 1 lett. a)
Beni e tecnologie per la navigazione marittima
(art. 9a cpv. 1)
Categoria VI –Materiale navale
X.A.VI.01 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:
a) Apparecchiature di navigazione:
Voce di tariffa | Designazione |
|---|---|
ex 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
ex 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente |
ex 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (parti e accessori compresi) |
b) Apparecchiature di radiocomunicazione:
Voce di tariffa | Designazione |
|---|---|
ex 8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (parti comprese) |
Prodotti siderurgici
(art. 14a cpv. 1 e 2)
1. Beni che sono stati inseriti nell’allegato prima del 23 novembre 2022
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
7208 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
7209 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
7210 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti di metallo |
7211 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti |
7212 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
7213 | Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati |
7214 | Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle aventi subito una torsione dopo la laminazione |
7215 | Altre barre di ferro o di acciai non legati |
7216 10 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 21 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 22 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 31 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 32 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 33 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7217 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7219 | Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza di 600mm o più |
7220 | Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600mm |
7221 | Vergella o bordione di acciai inossidabili |
7222 | Barre e profilati di acciai inossidabili |
7225 19 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7225 30 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7225 40 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7225 50 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7225 91 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7225 92 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7225 99 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7226 19 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
7226 20 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
7226 92 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
7226 99 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
7227 | Vergella o bordione di altri acciai legati |
7228 10 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7228 20 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7228 30 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7228 50 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7228 60 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7228 70 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7228 80 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7301 10 | Palancole |
7302 10 | Rotaie |
7302 40 | Stecche (ganasce) e piastre di appoggio |
7304 | Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio |
7305 | Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio |
7306 | Altri tubi e profilati cavi (per esempio, saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio |
2. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 23 novembre 2022
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
7206 | Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203 |
7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
7216 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7218 | Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua); semiprodotti di acciai inossidabili |
7223 | Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7224 | Altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di altri acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) |
7225 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7226 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
7228 | Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7229 | Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7301 | Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e cremagliere, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente approntati per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
7303 | Tubi e profilati cavi, di ghisa |
7307 | Accessori per tubi (per esempio, raccordi, gomiti, manicotti), di ferro o acciaio |
7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio, ponti ed elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ferro o acciaio, e; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406) |
7309 | Recipienti di ferro o acciaio per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7310 | Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ferro o acciaio, di capacità non eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, non nominati né compresi altrove |
7311 | Recipienti di ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7312 | Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, esclusi articoli isolati per l’elettricità, reti di recinzione e fili spinati ritorti |
7313 | Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini («torsades») anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
7314 | Tele metalliche, comprese le tele continue o senza fine, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio (escl. tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi); lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio |
7315 | Catene, catenelle e loro parti, di ferro o acciaio (escl. catene per orologi, catene per ornamenti e simili, catene per frese e seghe, catene antisdrucciolevoli, catene di trascinamento per trasportatori, catene a tenaglia per macchine tessili e simili, dispositivi di sicurezza con catena per la chiusura di porte, catene per misurazioni) |
7316 | Ancore, ancorotti e loro parti, di ferro o acciaio |
7317 | Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate (esclusi articoli di ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame) |
7318 | Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, chiavette, rondelle (comprese le rondelle elastiche) e articoli simili, di ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e simili, filettati) |
7319 | Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo e oggetti simili, per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza e altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove |
7320 | Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio (escl. molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole, ammortizzatori e molle per aste rotanti e barre di torsione della sezione 17) |
7321 | Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili, e loro parti, di ferro o acciaio (escl. caldaie e radiatori per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali) |
7322 | Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare anche come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ferro o acciaio |
7323 | Oggetti per uso domestico e loro parti, di ferro o acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio, (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; oggetti di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215; oggetti da ornamento; oggetti di igiene o da toeletta) |
7324 | Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ferro o acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310, armadietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capitolo 94, e accessori) |
7325 | Lavori di ferro o di acciaio, gettati in forma (fusi), non nominati né compresi altrove |
7326 | Lavori di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove (escl. gettati in forma) |
Beni di lusso
(art. 14b cpv. 1 e 2 lett. c)
Il divieto di cui all’articolo 14b si applica ai beni di lusso di valore superiore a 300 franchi per articolo, salvo diversamente specificato in questo allegato.
1. Cavalli
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
0101 21 | Riproduttori di razza pura | |
0101 29 | Altri |
2. Caviale e suoi succedanei
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
1604 31 | Caviale | |
1604 32 | Succedanei di caviale |
3. Tartufi e relative preparazioni
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
0709 56 00 | Tartufi | |
ex | 0710 80 90 | Altri |
ex | 0711 59 00 | Altri |
ex | 0712 39 00 | Altri |
ex | 2001 90 98 | Altri |
2003 90 10 | Tartufi | |
ex | 2103 90 00 | Altri |
ex | 2104 10 00 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
ex | 2106 90 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
4. Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
2203 00 | Birra di malto | |
2204 10 | Vini spumanti | |
2204 21 | Altri vini; in recipienti di capacità non eccedente 2 litri | |
2204 29 | Altri | |
2205 | Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche | |
2206 00 | Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove | |
2207 10 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più | |
ex | 2208 | Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
5. Sigari e cigarillos
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
2402 10 | Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos, di tabacco | |
ex | 2402 90 | Altri |
6. Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
3303 | Profumi e acque da toeletta | |
3304 | Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure | |
3305 | Preparazioni per capelli | |
3307 | Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti | |
6704 | Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli, non nominati né compresi altrove |
7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
4201 | Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e articoli simili), di qualsiasi materia | |
4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti da toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti da toeletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta | |
4205 00 | Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti | |
9605 | Assortimenti da viaggio per la toeletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
8. Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
4203 | Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti | |
4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria | |
6101 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 | |
6102 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 | |
6103 | Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (a ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo | |
6104 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza | |
6105 | Camicie, a maglia, per uomo o ragazzo | |
6106 | Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza | |
6107 | Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo | |
6108 | Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza | |
6109 | T-shirt e canottiere (magliette), a maglia | |
6110 | Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia | |
6111 | Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli | |
6112 | Tute sportive («training»), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia | |
6113 | Indumenti confezionati con stoffe a maglia delle voci 5903, 5906 o 5907 | |
6114 | Altri indumenti, a maglia | |
6115 | Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi le calzemaglie (collants), calze e calzettoni a compressione degressiva (per esempio le calze per varici), a maglia | |
6116 | Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia | |
6117 | Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia | |
6201 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 | |
6202 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 | |
6203 | Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo | |
6204 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza | |
6205 | Camicie per uomo o ragazzo | |
6206 | Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza | |
6207 | Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo | |
6208 | Camiciole, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza | |
6209 | Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli | |
6210 | Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907 | |
6211 | Tute sportive (training), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti | |
6212 | Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, e loro parti, anche a maglia | |
6213 | Fazzoletti da naso e da taschino | |
6214 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli e velette, e manufatti simili | |
6215 | Cravatte, cravatte a farfalla e cravatte-foulard | |
6216 | Guanti, mezzoguanti e muffole | |
6217 | Altri accessori di abbigliamento, confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diverse da quelle della voce 6212 | |
6401 | Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti | |
6402 20 | Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli | |
6402 91 | che ricoprono la caviglia | |
6402 99 | Altri | |
6403 19 | Altri | |
6403 20 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all’alluce | |
6403 40 | Altre calzature, con puntale protettivo di metallo | |
6403 51 | che ricoprono la caviglia | |
6403 59 | Altri | |
6403 91 | che ricoprono la caviglia | |
6403 99 | Altri | |
ex | 6404 19 | Pantofole e altre calzature da camera |
6404 20 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito | |
6405 | Altre calzature | |
6504 | Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti | |
6505 | Cappelli, copricapo e altre acconciature, a maglia o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | |
6506 99 | Altri cappelli, copricapo e acconciature, anche guarniti; di altre materie | |
6601 91 | con fusto o manico telescopico | |
6601 99 | Altri | |
6602 | Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili | |
ex | 9619 | Pannolini per bambini piccoli (bebè) |
9. Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
5701 | Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati: | |
5702 10 | Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano | |
5702 20 | Rivestimenti del suolo, di cocco | |
5702 31 | Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di lana o di peli fini | |
5702 32 | Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali | |
5702 39 | di altre materie tessili | |
5702 41 | Altri, con superficie vellutata, confezionati, di lana o di peli fini | |
5702 42 | Altri, con superficie vellutata, confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali | |
5702 50 | Altri, con superficie non vellutata, non confezionati | |
5702 91 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati, di lana o di peli fini | |
5702 92 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati di materie tessili sintetiche o artificiali | |
5702 99 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati di altre materie tessili | |
5703 00 00 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili (compreso il prato) «tufted», anche confezionati: | |
5704 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né floccati, anche confezionati: | |
5705 | Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati | |
5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio, a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati |
10. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
7101 | Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto | |
ex | 7102 | Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale |
7103 | Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto | |
ex | 7104 91 00 | Diamanti, escluso per impiego industriale |
ex | 7105 | Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche, esclusi scopi industriali |
7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato), greggio o semilavorato, o in polvere | |
7107 | Metalli comuni placcati o doppiati di argento, greggi o semilavorati | |
7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere | |
7109 | Metalli comuni o argento, placcati o doppiati di oro, greggi o semilavorati | |
7110 | Platino (compresi iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio), greggio o semilavorato, o in polvere | |
7111 | Metalli comuni, argento o oro, placcati o doppiati di platino, greggi o semilavorati | |
7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi | |
7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi | |
7115 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi | |
7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
11. Monete e banconote non aventi corso legale
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
ex | 4907 | Biglietti di banca |
7118 10 | Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete di oro | |
7118 90 | Altri |
12. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
ex | 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio, tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
ex | 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
ex | 9307 | Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi |
13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
6911 | Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana | |
6912 | Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica, esclusa la porcellana | |
6914 | Altri lavori di ceramica |
14. Articoli di cristallo al piombo
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
ex | 7009 91 | Specchi di vetro, non incorniciati |
ex | 7009 92 | Specchi di vetro, incorniciati |
ex | 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
7013 22 | di cristallo al piombo | |
7013 33 | di cristallo al piombo | |
7013 41 | di cristallo al piombo | |
7013 91 | di cristallo al piombo | |
ex | 7018 10 | Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro |
ex | 7018 90 | Altri |
ex | 7020 00 80 | Altri lavori di vetro, altri |
ex | 9405 50 | Lampade e apparecchi per l’illuminazione non elettrici |
ex | 9405 91 | di vetro |
15. Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 franchi
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
ex | 8414 51 | Ventilatori da tavolo, da pavimento, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato, di una potenza non eccedente 125 W |
ex | 8414 59 | Altri |
ex | 8414 60 | Cappe, il cui maggior lato orizzontale non eccede 120 cm |
ex | 8415 10 | Del tipo per finestre, muro, soffitto o pavimento, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati) |
ex | 8418 10 | Combinazioni di frigoriferi e congelatori-conservatori, con sportelli o cassetti esterni separati, o una combinazione di tali elementi |
ex | 8418 21 | Frigoriferi a compressione |
ex | 8418 29 | Altri |
ex | 8418 30 | mobili congelatori-conservatori, tipo baule, di capacità non eccedente 800 l |
ex | 8418 40 | mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità non eccedente 900 l |
ex | 8419 81 | per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento delle vivande |
ex | 8422 11 | Lavastoviglie di tipo familiare |
ex | 8423 10 | Pesapersone, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo |
ex | 8443 12 | Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a fogli di cui una faccia non eccede 22 cm e l’altra non eccede 36 cm, a foglio spiegato |
ex | 8443 31 | Macchine aventi almeno due delle seguenti funzioni: stampa, copia o fax, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete |
ex | 8443 32 | Altre, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete |
ex | 8443 39 | Altri |
ex | 8450 11 | Macchine completamente automatiche |
ex | 8450 12 | Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato |
ex | 8450 19 | Altri |
ex | 8451 21 | Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente 10 kg |
ex | 8452 10 | Macchine per cucire di tipo domestico |
ex | 8470 10 | calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza una fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni |
ex | 8470 21 | Altre macchine calcolatrici elettroniche, con dispositivo stampante |
ex | 8470 29 | Altri |
ex | 8470 30 | Altre macchine calcolatrici |
ex | 8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
ex | 8472 90 | Altri |
ex | 8479 60 | apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell’aria |
ex | 8508 11 00 | Aspirapolvere di potenza non eccedente 1500 W e di una capacità del raccoglipolvere non eccedente 20 l |
ex | 8508 19 | Altri |
ex | 8508 60 | Altri aspirapolvere |
ex | 8509 80 | Altri apparecchi |
ex | 8516 31 | Asciugacapelli |
ex | 8516 50 00 | Forni a microonde |
ex | 8516 60 | Cucine |
ex | 8516 71 | Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè |
ex | 8516 72 | Tostapane |
ex | 8516 79 | Altri |
ex | 8517 11 | Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» |
ex | 8517 13 | Smartphone |
ex | 8517 18 | Altri |
ex | 8517 61 | Stazioni di base |
ex | 8517 62 | Apparecchi per la ricezione, la conversione e l’emissione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, delle immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione o d’instradamento |
ex | 8517 69 | Altri |
ex | 8526 91 | Apparecchi di radionavigazione |
ex | 8529 10 | Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate |
ex | 8529 10 | Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
ex | 8531 10 | Apparecchi elettrici di avvertimento contro il furto e l’incendio e apparecchi simili |
ex | 8543 70 | Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario |
ex | 8543 70 | Amplificatori d’antenne |
ex | 8543 70 | Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura |
ex | 8543 70 | Altri |
ex | 9504 50 00 | Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30 |
ex | 9504 90 | Altri |
16. Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1000 franchi
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
ex | 8519 | Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
ex | 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche con incorporato un ricevitore di segnali videofonici |
ex | 8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
ex | 8528 71 | non concepiti per incorporarvi un dispositivo di visualizzazione o un videomonitor |
ex | 8528 72 | altri, a colori |
ex | 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
ex | 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono |
17. Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 franchi, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5000 franchi, loro accessori e pezzi di ricambio
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
ex | 4011 10 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa) |
ex | 4011 20 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri |
ex | 4011 30 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
ex | 4011 40 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli |
ex | 4011 90 | Pneumatici nuovi, di gomma, altri |
ex | 7009 10 | Specchi retrovisivi per veicoli |
ex | 8407 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
ex | 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
ex | 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
ex | 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
ex | 8428 60 | Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari |
ex | 8431 39 | Parti e accessori di teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari |
ex | 8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
ex | 8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
ex | 8512 20 | altri apparecchi di illuminazione o di segnalazione visiva |
ex | 8512 30 | Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli |
ex | 8512 30 | Altri |
ex | 8512 40 | Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti |
ex | 8544 30 | Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto |
ex | 8603 | Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
ex | 8605 | Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604) |
ex | 8607 | Parti di veicoli per strade ferrate o simili |
ex | 8702 | Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista |
ex | 8703 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa |
ex | 8706 | Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
ex | 8707 | Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
ex | 8708 | Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
ex | 8711 | Motociclette (compresi motorini ed ebike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar |
ex | 8712 | Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
ex | 8714 | Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
ex | 8716 10 | Parti e accessori di veicoli compresi nelle voci da 8711 a 8713 |
ex | 8716 40 | Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte |
ex | 8716 90 | Parti |
ex | 8901 10 | Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto |
ex | 8901 90 | Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci |
ex | 8903 00 00 | Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe |
18. Orologi e loro parti
Voce di tariffa doganale | ||
|---|---|---|
ex | 9101 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex | 9102 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), diversi da quelli della voce 9101 |
ex | 9103 | Sveglie e pendolette, con movimento di piccola orologeria |
ex | 9104 00 00 | Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, imbarcazioni o altri veicoli |
ex | 9105 | Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello di piccola orologeria |
ex | 9108 | Movimenti di piccola orologeria, completi e montati |
ex | 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di piccola orologeria |
ex | 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati oppure parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
ex | 9111 | Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti |
ex | 9112 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
ex | 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti |
ex | 9114 | Altre forniture di orologeria |
19. Strumenti musicali di valore superiore a 1500 franchi
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
ex | 9201 | Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera |
ex | 9202 | Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe) |
ex | 9205 | Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia |
ex | 9206 00 00 | Strumenti musicali a percussione (per esempio, tamburi, grancasse, xilofoni, piatti, nacchere (castagnette), maracas) |
ex | 9207 | Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio, organi, chitarre, fisarmoniche) |
20. Oggetti d’arte, da collezione o di antichità
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
ex | 97 | Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
21. Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
ex | 4015 19 00 | Altri |
ex | 4015 90 00 | Altri |
ex | 6210 40 00 | Altri indumenti per uomo o ragazzo |
ex | 6210 50 | Altri indumenti, per donna o ragazza |
ex | 6211 11 | per uomo o ragazzo |
ex | 6211 12 | per donna o ragazza |
ex | 6211 20 | Tute e completi (insiemi) da sci |
ex | 6216 | Guanti, mezzoguanti e muffole |
ex | 6402 12 00 | Calzature da sci e calzature per il surf da neve |
ex | 6402 19 00 | Altri |
ex | 6403 12 00 | Calzature da sci e calzature per il surf da neve |
ex | 6403 19 00 | Altri |
ex | 6404 11 00 | Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili |
ex | 6404 19 90 | Altri |
ex | 9004 90 00 | Altri |
ex | 9020 00 00 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo o dell’elemento filtrante amovibile |
ex | 9506 11 00 | Sci |
ex | 9506 12 00 | Attacchi per sci |
ex | 9506 19 00 | Altri |
ex | 9506 21 00 | Tavole a vela |
ex | 9506 29 00 | Altri |
ex | 9506 31 00 | Bastoni, completi |
ex | 9506 32 00 | Palle |
ex | 9506 39 00 | Altri |
ex | 9506 40 00 | Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo |
ex | 9506 51 00 | Racchette da tennis, anche senza corde |
ex | 9506 59 00 | Altri |
ex | 9506 61 00 | Palle da tennis |
ex | 9506 69 00 | Altri |
ex | 9506 70 | Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese le calzature alle quali sono fissati dei pattini |
ex | 9506 91 00 | Oggetti e attrezzi per il culturismo, la ginnastica o l’atletica |
ex | 9506 99 00 | Altri |
ex | 9507 | Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e oggetti simili per la caccia |
22. Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
ex | 9504 20 00 | Bigliardi di qualsiasi genere e loro accessori |
ex | 9504 30 | Altri giochi a monete, banconote, carte bancarie, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling) |
ex | 9504 40 00 | Carte da gioco |
ex | 9504 50 00 | Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30 |
ex | 9504 90 00 | Altri |
23. Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
ex | 9004 90 90 | Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica |
9005 10 00 | Binocoli | |
ex | 9005 80 00 | Cannocchiali detti «spotting scope» |
ex | 9013 10 | Cannocchiali con mirino, congegni di mira anche con visione termica |
ex | 9013 80 90 | Mirini a punto rosso detti «red dot» |
9015 10 00 | Telemetri |
Carboturbi e additivi per carburanti
(art. 9b cpv. 1)
Voce di tariffa | Denominazione | |
|---|---|---|
Carboturbo (cherosene escluso): | ||
ex | 2710 12 19 | Carboturbi tipo benzina (oli leggeri) |
ex | 2710 19 19 | Diversi dal petrolio lampante (oli medi) |
ex | 2710 19 19 | Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi) |
ex | 2710 2010 | Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel Inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi per dissipatori statici Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Inibitori di corrosione Inibitori di corrosione per oli lubrificanti: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio) Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Deattivatori dei metalli Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
Beni economicamente importanti
(art. 14c cpv. 1)
1. Beni che sono stati inseriti nell’allegato prima del 23 novembre 2022
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
0306 | Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia | |
1604 31 | Caviale | |
1604 32 | Succedanei del caviale | |
2208 | Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione | |
2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets | |
2523 | Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati | |
ex | 2825 | Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30 |
ex | 2835 | Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26 |
ex | 2901 | Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10 |
2902 | Idrocarburi ciclici | |
ex | 2905 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione della voce 2905 11 |
2907 | Fenoli; fenoli-alcoli | |
2909 | Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
3104 20 | Cloruro di potassio | |
3105 20 | Contenitori di reattori di idrocracking | |
3105 60 | Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio | |
ex | 3105 90 | Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
3902 | Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie | |
4011 | Pneumatici nuovi, di gomma | |
44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno | |
4705 | Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico | |
4804 | Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 | |
6810 | Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati | |
7005 | Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato | |
7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | |
7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro | |
7019 | Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio, filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti) | |
7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere | |
7606 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm | |
7801 | Piombo greggio | |
ex | 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche della voce 8411 91 |
8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 | |
8901 | Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci | |
8904 | Rimorchiatori e spintori | |
8905 | Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e aktri natantu la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili | |
9403 | Altri mobili e loro parti |
2. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 23 novembre 2022
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | |
2811 | Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. cloruro di idrogeno [acido cloridrico], acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, pentaossido di difosforo, acido fosforico, acidi polifosforici, ossidi di boro e acidi borici) | |
2818 | Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio | |
2834 | Nitriti; nitrati | |
2836 | Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio | |
2903 | Derivati alogenati degli idrocarburi | |
2905 11 | Metanolo «alcole metilico» | |
2914 | Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
2917 | Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
2922 | Composti amminici a funzioni ossigenate | |
2923 | Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no | |
2931 | Composti organo-inorganici di costituzione chimica definita presentati isolatamente (escl. tiocomposti organici e composti del mercurio) | |
2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | |
3301 | Oli essenziali, deterpenati o no, compresi quelli detti «concreti» o «assoluti» resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | |
3304 | Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure | |
3305 | Preparazioni per capelli | |
3306 | Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto | |
3307 | Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno e la doccia, prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toeletta e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti | |
3401 | Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti | |
3402 | Agenti organici di superficie (diversi dai saponi) preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 | |
3404 | Cere artificiali e cere preparate | |
3801 | Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti | |
3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali | |
3812 | Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti compositi per gomma o materie plastiche | |
3817 | Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici) | |
3819 | Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso | |
3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali | |
3824 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove | |
3901 | Polimeri di etilene, in forme primarie | |
3903 | Polimeri di stirene, in forme primarie | |
3904 | Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie | |
3907 | Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie | |
3908 | Poliammidi, in forme primarie | |
3916 | Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche | |
3917 | Tubi e loro accessori (per esempio, giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche | |
3919 | Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli (esclusi rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti della voce 3918) | |
3920 | Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) | |
3921 | Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918) | |
3923 | Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche | |
3925 | Oggetti di attrezzatura per l’edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove | |
3926 | Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove | |
4107 | Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati) | |
4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta | |
4301 | Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 | |
4703 | Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione | |
4801 | Carta da giornale, come definito nella nota 4 del capitolo 48, in rotoli di larghezza eccedente 28 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura più di 28 cm e l’altro misura più di 15 cm a foglio spiegato | |
4802 | Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato; carta e cartone fabbricati a mano (escl. carta da giornale della voce 4801 e carta della voce 4803) | |
4803 | Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza eccedente 36 cm o in fogli quadrati o rettangolari, di cui un lato misura più di 36 cm e l’altro misura più di 15 cm a foglio spiegato | |
4805 | Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza eccedente 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato eccedente 36 cm e con l’altro lato eccedente 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del presente capitolo, non nominati né compresi altrove | |
4810 | Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato | |
4811 | Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803, 4809 o 4810) | |
4818 | Carta del tipo utilizzato per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | |
4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa non nominati né compresi altrove; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili | |
4823 | Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato eccedente 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, non nominati né compresi altrove | |
5402 | Filati di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto | |
5601 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili (escl. ovatte e manufatti di tali ovatte impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di profumo, cosmetici, saponi ecc.) | |
5603 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate non nominate né comprese altrove | |
6204 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts», per donna o ragazza (escl. quelli a maglia, nonché giacche a vento e simili, sottovesti o sottabiti, slips e mutandine, tute sportive, vestiti o completi da sci e costumi da bagno) | |
6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti con prodotti di materie tessili di ogni sorta | |
6403 | Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (escl. le calzature di ortopedia, le calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle e le calzature aventi carattere di giocattolo) | |
6806 | Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lavori di cemento leggero, di amianto, amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili, miscele ed altri lavori di amianto o a base di amianto e prodotti ceramici | |
6807 | Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio, pece di petrolio, di carbone fossile) | |
6808 | Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali (escl. i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili) | |
6814 | Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie (escl. isolatori per l’elettricità, pezzi isolanti, resistenze e condensatori; occhiali protettivi di mica e loro lenti; mica in forma di accessori per alberi di Natale) | |
6815 | Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba) non nominati né compresi altrove. | |
6902 | Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili | |
6907 | Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. farine silicee fossili o terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe) | |
7104 | Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto | |
7112 | Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (esclusi cascami ed avanzi fusi in blocchi greggi, lingotti o forme simili) | |
7115 | Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi non nominati né compresi altrove | |
8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio, per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | |
8212 | Rasoi non elettrici e loro lame, inclusi gli sbozzi in nastri, di metalli comuni | |
8302 | Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni | |
8309 | Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni | |
8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio); | |
8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | |
8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408 | |
8412 | Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine a gas, motori elettrici); loro parti | |
8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore (escl. quelle di materie ceramiche, pompe mediche per l’aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escl. pompe); loro parti | |
8414 | Pompe per aria o per vuoto, (escl. correttori della miscela «emulsionatori», elevatori e trasportatori pneumatici) compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; loro parti | |
8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415); loro parti | |
8419 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione; loro parti | |
8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (escl. reni artificiali) | |
8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande loro parti | |
8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere non nominati né compresi altrove; estintori, anche carichi (escl. bombe antincendio e granate antincendio); pistole a spruzzo e apparecchi simili (escl. macchine e apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati della voce 8515 ); macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto non nominati né compresi altrove; loro parti, | |
8426 | Bighe; gru, anche a funi (escl. autogru e carrigru ferroviari); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru | |
8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare; loro parti | |
8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri; parti di laminatoi | |
8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie | |
8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano loro parti | |
8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove | |
8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia; loro parti | |
8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti | |
8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti | |
8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche (escluse quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, flani, matrici) | |
8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche; loro parti | |
8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini), escluse le sfere di acciaio della voce 7326; loro parti | |
8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti | |
8487 | Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | |
8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni | |
8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | |
8503 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diversi dalle lingotterie), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche | |
8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: loro parti | |
8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti | |
8516 | Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio, asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici (escl. coperte, cuscini o simili); resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545), loro parti | |
8517 | Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa); loro parti (escl. gli apparecchi trasmittenti o riceventi delle voci 8443, 8525 , 8527 o 8528) | |
8523 | Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37 | |
8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali | |
8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | |
8531 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio) esclusi quelli dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli, autoveicoli o per il traffico); loro parti | |
8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1 000 V (esclusi armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537) | |
8536 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione non eccedente 1 000 V (esclusi armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537) | |
8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | |
8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 | |
8539 | Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade con diodi emettitori di luce (LED); loro parti | |
8541 | Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati; loro parti | |
8542 | Circuiti integrati elettronici; loro parti | |
8543 | Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti | |
8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | |
8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | |
8603 | Automotrici ed elettromotrici (escl. quelle della voce 8604 ) | |
8606 | Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. semoventi, bagagliai e carri postali) | |
8701 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) | |
8703 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di meno di 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa (esclusi gli autoveicoli della voce 8702) | |
8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci, inclusi telai con motore e cabine | |
8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili (esclusi i veicoli ferroviari e tranviari); loro parti non nominate né comprese altrove | |
8802 | Veicoli aerei a motore (per esempio elicotteri, aeroplani), veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utile sotto-orbita | |
8903 | Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe | |
9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | |
9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 | |
9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo | |
9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione) | |
9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | |
9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi | |
9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | |
9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili | |
9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo (esclusi gli oggetti di rubinetteria della voce 8481) | |
9401 | Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, e loro parti non nominati né comprese altrove (esclusi i mobili per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria della voce 9402 ) | |
9404 | Sacconi elastici (sommier) (esclusi quelli con molle metalliche per sedili); oggetti articoli da letto e oggetti simili (per esempio, materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no (esclusi materassi e guanciali da gonfiare con aria o con acqua, coperte e copriletto) | |
9405 | Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove | |
9406 | Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate |
Contingenti di importazione di determinati beni
(art. 14c cpv. 3 e 4)
Voce di tariffa doganale | Designazione | Quantità | Periodo |
|---|---|---|---|
3104 20 | Cloruro | 1720 tonnellate | dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo |
3105 20, 3105 60, 3105 90 | Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio; altri concimi contenenti cloruro di potassio | 1636 tonnellate | dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo |
Carbone e prodotti del carbone
(art. 12 cpv. 1)
Voce di tariffa | Denominazione |
2701 | Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 | Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 | Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata |
2704 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2705 | Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi |
2706 | Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti |
2707 | Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
2708 | Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
Beni per il rafforzamento dell’industria198
(art. 11a cpv. 1)
Petrolio greggio e prodotti petroliferi
(art. 12a e 12b)
Voce di tariffa | Designazione |
2709 00 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati |
Media russi199
(art. 29b)
Oro
(art. 14d cpv. 1 e 2)
Voce di tariffa | Designazione |
7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7112 91 | Cascami e rottami di oro, anche di placcati o doppiati di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi |
ex 7118 90 | Monete di oro |
Prodotti in oro
(art. 14d cpv. 3)
Voce di tariffa | Designazione |
ex 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi |
ex 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi |
Limiti massimi di prezzo per petrolio e prodotti petroliferi
(art. 12b cpv. 3 e 4 lett. b)
Voce di tariffa doganale | Designazione | Prezzo al barile (USD) |
|---|---|---|
2709 00 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi | 60 |
Trasporto consentito di petrolio greggio e prodotti petroliferi in Paesi terzi
(art. 12b cpv. 4 lett. c)
Oggetto | Luogo di destinazione (Paese terzo) | Periodo |
|---|---|---|
Petrolio greggio della voce 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sachalin-2 | Giappone | Dal 5 dicembre 2022 al 5 giugno 2023 |