951.931
Ordinanza sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economico
del 10 giugno 1996 (Stato 11 dicembre 2001)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale del 6 ottobre 19951 in favore delle zone di rilancio economico (denominato qui di seguito «decreto federale»),2 ordina:
Art. 1 Zone di rilancio economico
Sono considerate zone di rilancio economico le zone in cui:
esiste un particolare bisogno di adeguamento strutturale segnatamente a causa di un’evoluzione della popolazione inferiore alla media nazionale, un livello di reddito nettamente inferiore alla media nazionale e una percentuale di posti di lavoro nell’industria superiore alla media;
la disoccupazione media è superiore alla media nazionale;
il numero degli impieghi ha segnato un’evoluzione più sfavorevole rispetto alla media nazionale; o
chiari segnali mostrano che almeno una delle condizioni di cui alle lettere bc sarà adempiuta a breve scadenza, in particolare che le prospettive d’evoluzione dei principali settori economici e delle principali aziende sono sfavorevoli.3 2 Le zone il cui reddito supera nettamente la media nazionale o che a causa della loro elevata centralità dispongono di un potenziale di sviluppo particolare non sono considerate zone di rilancio economico anche se adempiono le condizioni di cui al capoverso1.
Art. 24 Delimitazione delle zone di rilancio economico
Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) calcola per ogni Cantone, sulla base degli indicatori di cui all’articolo1 per i distretti, le regioni di pianificazione e il Cantone, la percentuale di popolazione che può essere attribuita alle zone di rilancio economico. Comunica il risultato ai Cantoni.
Determina le zone di rilancio economico dopo aver sentito i Cantoni.
RU 1996 1922
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2001 3033).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2001 3033).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2001 3033).
Art. 3 Condizioni per la concessione dell’aiuto federale
Le fideiussioni, i contributi al servizio dell’interesse e le agevolazioni fiscali sono concessi solo per progetti di imprese industriali o di imprese di prestazione di servizi affini alla produzione che consentono all’impresa stessa o ai suoi fornitori o partner di:5
creare nuovi impieghi; o
mantenere gli impieghi esistenti adeguandoli alle nuove esigenze.
Per beneficiare dell’aiuto federale, le imprese di prestazione di servizi affini alla produzione devono dimostrare un elevato grado d’innovazione, un grande valore aggiunto e un mercato di vendita sovraregionale.
I progetti di razionalizzazione che comportano esclusivamente una diminuzione del numero di impieghi non possono essere oggetto di un aiuto federale.
Gli aiuti finanziari sovraziendali sono concessi a istituzioni e progetti che contribuiscono a istituire o a sviluppare imprese o che permettono di potenziare la loro competitività.6
Art. 4 Fideiussioni e contributi al servizio dell’interesse
Le fideiussioni e i contributi al servizio dell’interesse sono concessi solo per i crediti d’investimento a medio e lungo termine necessari per l’esecuzione di un progetto, in particolare per l’acquisto di macchine, impianti, apparecchi, brevetti, licenze e immobili, come pure per i crediti di costruzione.
Le fideiussioni e i contributi al servizio dell’interesse sono concessi al massimo per un terzo del costo totale di un progetto.
I contributi al servizio dell’interesse sono concessi solo per progetti che dimostrano un elevato grado d’innovazione e che rivestono un’importanza particolare per il rilancio economico della zona. I contributi al servizio dell’interesse sono concessi su crediti di 5 milioni di franchi al massimo.
Sono comprese nei costi globali, oltre alle spese d’investimento, le altre spese concernenti direttamente il progetto, come le spese per il personale e il materiale. Non sono considerate, per il calcolo dei costi globali, le spese di gestione relative alla produzione successiva alla serie iniziale.7
Art. 58 Aiuti finanziari sovraziendali
Gli aiuti finanziari sovraziendali si estendono alla preparazione e all’attuazione di progetti sovraziendali. Di principio non possono tuttavia essere impiegati per finanziare gli investimenti e i costi di costruzione.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2001 3033).
Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2001 3033).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2001 3033).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2001 3033).
I progetti devono tornare a profitto di un gran numero di imprese. I progetti i cui promotori e gli effetti economici previsti oltrepassano la zona o la regione sono prioritari.
Ai progetti che rientrano nei compiti ordinari dei Cantoni o dei Comuni non è accordato alcun aiuto.
Le prestazioni non finanziarie dei Cantoni sono conteggiate nella partecipazione cantonale.
Gli aiuti finanziari sovraziendali possono essere accordati anche a istituzioni e a progetti che esplicano la loro attività o i loro effetti in regioni particolarmente colpite dalle ripercussioni negative della liberalizzazione nell’ambito delle infrastrutture. Le regioni sono definite nell’allegato.
Art. 6 Domande
Alle domande, da presentare al Cantone interessato per ottenere le fideiussioni, i contributi al servizio dell’interesse o le agevolazioni fiscali, devono essere allegati i documenti necessari per la concessione di un credito da parte della banca come pure:
la prova del richiedente che il progetto in questione adempie le condizioni materiali stabilite dall’articolo 3 del decreto federale, unitamente a una descrizione delle prospettive di successo del progetto;
una valutazione, effettuata dalla banca, dell’aspetto finanziario del progetto e della situazione finanziaria del suo promotore;
i contratti o le garanzie della banca concernenti la concessione del credito.
Se riguarda esclusivamente un’agevolazione fiscale, la domanda deve contenere un piano aziendale corredato da una valutazione svolta da una banca o da un perito indipendente.9
Art. 7 Proposta del Cantone
Se il Cantone approva completamente o in parte la domanda, trasmette tutta la documentazione al Segretariato di Stato dell’economia (Seco)10, allegando le sue decisioni e proposte.
In caso di domanda di agevolazione fiscale, il Cantone conferma che la sua decisione è conforme all’articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 199011 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).12
Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2001 3033).
Nuovo termine giusta l’art. 22 cpv.1 n. 29 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2001 3033).
Art. 8 Decisione del Dipartimento
Il Dipartimento può approvare la domanda completamente o in parte. Può subordinare la concessione delle fideiussioni, dei contributi al servizio dell’interesse e delle agevolazioni fiscali a condizioni e oneri intese a garantire il buon funzionamento dell’esecuzione del progetto.
Art. 9 Sorveglianza
Il Seco sorveglia l’utilizzazione dell’aiuto federale concesso.
Il Cantone comunica annualmente al Seco l’importo degli utili netti imponibili per i quali non è stata riscossa l’imposta federale diretta.13
Art. 9a14 Pagamento dei contributi al servizio dell’interesse
I contributi al servizio dell’interesse sono versati sotto forma di contributo unico e forfettario se il credito non supera l’importo di 400 000 franchi.
Se il credito supera l’importo di 400 000 franchi, la prestazione è versata in rate annuali.
Per quanto i contratti non dispongano altrimenti, queste disposizioni sono applicabili anche alle decisioni adottate prima del 1° luglio 2001.
Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996 e ha effetto sino alla scadenza del decreto federale.
Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2001 3033).
Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2001 3033).
Allegato15 (art. 5 cpv. 5) Le regioni particolarmente colpite dalle ripercussioni negative della liberalizzazione nell’ambito delle infrastrutture sono: – i Cantoni di Uri, Soletta, Ticino, Grigioni, San Gallo, Vallese e Giura, – le regioni montane16 dei Cantoni di Friburgo e Neuchâtel, – le regioni montane Jura-Bienne e Centre-Jura del Cantone di Berna, – le regioni montane Nord Vaudois e Vallée de Joux nonché il distretto di Aigle del Cantone di Vaud.
Introdotto dal n. II dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2001 3033).
LF del 21 mar. 1997 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane, LIM (RS 901.1).