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Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali

974.01 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 15 giu 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/974-01/it/ordinanza-su-la-cooperazione-allo-sviluppo-e-l-aiuto-umanitario-internazionali

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 gen 2020.

974.01

Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali

del 12 dicembre 1977 (Stato 15 giugno 2015)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 19761 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (legge), ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 974.0

Sezione 1 In generale

Art. 1 Uffici federali

Gli uffici federali seguenti sono incaricati dell’esecuzione della legge:

  1. 2 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);

  2. la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)3 del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)4.

Il Consiglio federale o il dipartimento competente può incaricare altri uffici e servizi federali di eseguire i provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario.

Art. 2 Competenza, gradi di collaborazione

Rientrano nella competenza degli uffici federali:

  1. La preparazione degli affari del Consiglio federale e del Parlamento;

  2. La gestione dei crediti-quadro;

  3. La preparazione e la discussione di singoli provvedimenti, svolti autonomamente o con i compartecipanti e gli intermediari;

  4. La cura dei rapporti con compartecipanti o intermediari;

  5. L’esecuzione e la valutazione di singoli provvedimenti.

RU 197825

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art.

cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nel caso in cui un ufficio abbia il diritto di concorrere con il proprio parere, l’ufficio federale competente non è vincolato al parere espresso.5

L’ufficio federale competente, se opera d’intesa con un altro, può prendere decisioni soltanto con l’assenso di questo.

Footnotes

  1. [25] Abrogato dal n. II 14 dell’O del 12 set. 2007 (riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).

Art. 3 Modalità

Sono provvedimenti bilaterali segnatamente:

  1. I progetti della Confederazione, eseguiti direttamente o in regìa;

  2. I progetti eseguiti in favore di Paesi compartecipanti dalla Confederazione, in collaborazione con altri Stati;

  3. I contributi e altre prestazioni a intermediari, come istituzioni private o pubbliche, Cantoni e Comuni;

  4. I contributi e le altre prestazioni a organizzazioni internazionali per progetti eseguiti in Paesi o regioni determinate.

Sono provvedimenti multilaterali i contributi e le altre prestazioni a organizzazioni internazionali, in particolare per l’attuazione dei loro programmi generali.

Sono provvedimenti autonomi quelli che la Confederazione attua unilateralmente in favore di uno o di parecchi Paesi oppure, nel quadro di compiti particolari, per promuovere in generale la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario.

Sezione 2 Cooperazione allo sviluppo

Art. 4 Concezione globale

La DSC6 e la SECO, come anche l’Amministrazione federale delle finanze, elaborano in comune la concezione globale della contribuzione svizzera alla cooperazione internazionale allo sviluppo. La coordinazione incombe alla DSC.

Art. 5 Concorso all’elaborazione della politica internazionale di sviluppo

Il DFAE e il DEFR elaborano in comune la posizione del nostro Paese, al momento in cui, in conferenze internazionali e nel quadro d’organizzazioni e di enti internazionali, sono trattati simultaneamente problemi generali o più forme della cooperazione allo sviluppo. Se necessario, altri dipartimenti partecipano a questo lavoro preparatorio. La coordinazione incombe all’ufficio federale competente per la conferenza, l’organizzazione o l’ente.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988

Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 873). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Questo ufficio federale rappresenta la Svizzera alla conferenza, oppure nell’organizzazione o nell’ente; alle trattative partecipano, se necessario, altri uffici o servizi federali.

Art. 6 Cooperazione tecnica

La DSC è competente per la cooperazione tecnica; la SECO ha il diritto di esprimere il proprio parere.

Le borse di formazione in Svizzera per cittadini dei Paesi in sviluppo possono pure essere concesse, in virtù del pertinente decreto federale, sulla concessione di borse a studenti stranieri in Svizzera. In questo caso, il Dipartimento federale dell’interno e la Commissione federale delle borse di studio, in cui è rappresentata la DSC, sono competenti.

Art. 7 Aiuto finanziario bilaterale

La DSC è competente per l’aiuto finanziario bilaterale, in collaborazione con la SECO.

Se l’aiuto bilaterale assume la forma di crediti misti o di provvedimenti simili, è competente la SECO in collaborazione con la DSC.

La DSC e la SECO determinano in comune, per tutti i provvedimenti d’aiuto finanziario bilaterale, i Paesi beneficiari, gli importi loro assegnati e le condizioni alle quali è attuato il provvedimento.

La DSC e la SECO conducono in comune i negoziati sui provvedimenti d’aiuto finanziario bilaterale secondo il capoverso1, se questi negoziati sono connessi con altre trattative inerenti ad accordi economici oppure se lo esige la loro rilevanza economica per la Svizzera.

Il Consiglio federale può, in singoli casi, disciplinare diversamente le competenze.

Art. 8 Aiuto finanziario multilaterale

L’aiuto finanziario multilaterale è un compito comune della DSC e della SECO.

La DSC e la SECO determinano in comune, per tutti i provvedimenti d’aiuto finanziario multilaterale, le istituzioni beneficiarie, gli importi loro assegnati e le condizioni alle quali è attuato il provvedimento. Essi stabiliscono in comune la posizione del nostro Paese negli organi direttivi delle istituzioni internazionali e regionali di finanziamento dello sviluppo.

La DSC coordina il complesso dell’aiuto finanziario multilaterale, in particolare la preparazione degli affari del Consiglio federale e del Parlamento. Amministra i crediti quadro.

Il Consiglio federale stabilisce quale dei due uffici federali assicura la coordinazione per ciascuna delle istituzioni internazionali o regionali di finanziamento dello sviluppo e agisce, rispetto ad essa, come ufficio federale competente.

Art. 9 Provvedimenti di politica commerciale

La SECO è competente per i provvedimenti di politica commerciale nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo; la DSC ha il diritto di esprimere il proprio parere.

Art. 10 Provvedimenti per promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata

La SECO è competente per i provvedimenti intesi a promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. La DSC ha il diritto di esprimere il proprio parere.

Art. 11 Nuove forme e forme miste

Le nuove forme e le forme miste sono di competenza, secondo le loro caratteristiche, della DSC o della SECO oppure di altri uffici o servizi federali.

Sezione 3 Aiuto umanitario

Art. 127 Concezione globale

La DSC e l’Amministrazione federale delle finanze elaborano in comune la concezione globale della contribuzione svizzera all’aiuto umanitario internazionale. La coordinazione incombe alla DSC.

Art. 13 Concorso all’elaborazione dell’aiuto umanitario internazionale

Il DFAE elabora la posizione del nostro Paese nelle conferenze internazionali e nelle organizzazioni e negli enti internazionali, che si occupano dell’aiuto umanitario. Se necessario, altri dipartimenti partecipano all’elaborazione. La coordinazione incombe all’ufficio federale competente per la conferenza, l’organizzazione o l’ente.

Questo ufficio federale rappresenta la Svizzera alla conferenza, nell’organizzazione o nell’ente; alle trattative partecipano, se necessario, altri uffici o servizi federali.

Art. 14 Provvedimenti

La DSC è competente per i provvedimenti d’aiuto umanitario.8

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988

Per l’aiuto umanitario operativo la DSC dispone del Corpo svizzero per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero (ASC). Questo Corpo è diretto dal Delegato per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero.9

Sono riservate le competenze secondo il decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 197210 per l’esecuzione dell’accordo internazionale sui cereali del 1971 (Convenzione concernente l’aiuto alimentare).

La DSC e l’Ufficio dell’agricoltura11 del DEFR attuano i provvedimenti secondo il decreto federale concernente le forniture di latticini nel quadro dell’aiuto alimentare.

Sezione 4 Competenze finanziarie, controllo dell’impiego dei fondi

Art. 15 Competenze finanziarie nel quadro della cooperazione allo sviluppo

Il Consiglio federale decide circa i provvedimenti il cui costo prevedibile supera

milioni di franchi.12

Le competenze finanziarie dei singoli dipartimenti e uffici federali sono stabilite nell’allegato1.

Art. 16 Competenze finanziarie nel quadro dell’aiuto umanitario

Il Consiglio federale decide circa i provvedimenti il cui costo prevedibile supera

milioni di franchi.13

Le competenze finanziarie dei singoli dipartimenti e della OSA sono stabilite nell’allegato 2.14

Art. 1715 Superamento dei costi

Se le spese d’attuazione di provvedimenti previsti non superano il credito concesso di più di un quarto, i costi suppletivi possono essere decretati dai dipartimenti o dagli uffici federali competenti, nell’ambito delle loro competenze finanziarie.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988

[RU 1972 243, 1973 2056, RU 1983 1055 art. 14. RU 1989 72 art. 6 cpv. 1]. Ora: secondo l’O del 21 dic. 1988 per l’applicazione della Conv. concernente l’aiuto alimentare dell’Acc. internazionale sul grano del 1986 (RS 916.111.311.2).

Nuova denominazione giusta l’art.1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988

Art. 1816 Modificazioni

Gli uffici federali competenti possono ove occorra decidere di mutare un provvedimento, se non risultano costi suppletivi.

Art. 19 Forma delle decisioni

I provvedimenti, i costi suppletivi e i mutamenti sono motivati e decisi per scritto.

Art. 20 Controllo dell’impiego dei fondi

Gli uffici federali competenti esercitano il controllo sull’impiego dei fondi, che mettono a disposizione dei compartecipanti o degli intermediari.

Questi uffici emanano, se necessario, prescrizioni particolari sulle prove da fornire circa l’impiego dei fondi, in collaborazione con il Controllo federale delle finanze.

Sezione 5 Esecuzione

Art. 2117 Conclusione d’accordi

Se la natura dei provvedimenti lo consente, sono conclusi, con i compartecipanti e gli intermediari, accordi d’attuazione.

Gli uffici federali competenti possono concludere accordi di diritto internazionale di portata limitata, come anche accordi di diritto pubblico o privato, purché i crediti siano stati stanziati. Gli accordi di diritto internazionale che non sono di portata limitata e si riferiscono a progetti o programmi possono essere conclusi dal Dipartimento competente purché i crediti siano stati stanziati.

Art. 22 Personale

I servizi federali competenti possono assumere, in virtù di contratti di diritto privato, collaboratori qualificati per l’esecuzione dei provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario. Ai collaboratori è impartita, per il loro intervento, una formazione personale e, se necessario, professionale.

Art. 23 Acquisto di materiale

All’acquisto di materiale è applicabile l’ordinanza dell’8 dicembre 197518 sugli acquisti. Occorre tener conto delle condizioni esistenti nello Stato compartecipante e dell’effetto generale sullo sviluppo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mag. 2015, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1683).

[RU 1975 2373, 1976 504, 1988 1206, 1993 2525. RU 1996 518 art. 71. let. b]. Vedi ora l’O dell’11 dic. 1995 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11).

Footnotes

  1. [27] Abrogato dal n. II 111 dell’O dell’8 nov. 2006 (revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 6 Organi particolari

Art. 24 Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali19

Il Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali (CISCI) è composto di rappresentanti della DSC, della SECO e dell’Amministrazione federale delle finanze. Possono partecipare alle sedute del CISCI rappresentanti di altri servizi federali, in particolare della Direzione politica del DFAE, dell’Ufficio federale della cultura e dell’Ufficio federale della sanità pubblica del Dipartimento federale dell’interno, della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione20 e dell’Ufficio federale dell’agricoltura del DEFR, dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e della Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia, se sono trattati temi di loro competenza.21

Al CISCI incombe segnatamente di:

  1. elaborare decisioni del Consiglio federale sulla concezione del contributo svizzero alla cooperazione internazionale allo sviluppo;

  2. elaborare decisioni del Consiglio federale su singoli temi e provvedimenti nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, che assumono un’importanza fondamentale;

  3. prendere decisioni, in caso di dubbio, circa l’esecuzione dell’ordinanza, tenuto conto che i temi rilevanti sono sottoposti al Consiglio federale;

  4. deliberare sul piano finanziario per l’«aiuto pubblico allo sviluppo», della Svizzera.

La DSC assume la presidenza, coordina i lavori e assicura la segreteria. Ciascuno dei servizi rappresentati nel CISCI può chiedere la convocazione d’una seduta.

Art. 25 Commissione consultiva per la cooperazione internazionale22

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale (Commissione consultiva) è composta al massimo di25 membri. Questi ultimi non devono fare parte dell’Amministrazione federale.23

Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 873). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I1.1 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

La Commissione consultiva:

  1. assiste il Consiglio federale in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, di aiuto umanitario e di cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;

  2. esamina in particolare gli obiettivi, le priorità e la concezione generale alla base dei provvedimenti in materia di cooperazione;

  3. può sottoporre proposte.24 3 Le sedute comuni con la Commissione consultiva di politica commerciale sono dirette dai presidenti delle due commissioni. Le sedute sono convocate secondo il bisogno, su iniziativa dei due presidenti oppure a domanda di una delle due commissioni.

La DSC cura la segreteria della Commissione consultiva e delle sedute comuni.

Art. 2625

Sezione 7 Compiti particolari

Art. 27 Informazione e relazioni in Svizzera

Gli uffici federali competenti informano l’opinione pubblica circa la cooperazione internazionale allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali in generale e la contribuzione svizzera.26

Essi curano le relazioni con i Cantoni, i Comuni e le università, come pure con le organizzazioni svizzere e le cerchie private, nella misura in cui dette relazioni servono a promuovere la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario.

La DSC coordina la compilazione e la pubblicazione della statistica su l’«aiuto pubblico allo sviluppo», della Svizzera.

Art. 28 Conferenza della cooperazione allo sviluppo

La DSC e la SECO organizzano annualmente la conferenza per la cooperazione allo sviluppo. Invitano a parteciparvi rappresentanti delle cerchie interessate a temi di cooperazione internazionale allo sviluppo.

La conferenza serve allo scambio di opinioni ed esperienze concernenti problemi attuali della cooperazione allo sviluppo e deve promuovere la comprensione del pubblico per la politica di sviluppo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988

Per la preparazione e lo svolgimento della conferenza possono essere chiamate a collaborare persone e istituzioni estranee all’amministrazione federale.

Art. 29 Ricerca e insegnamento

La DSC promuove la ricerca scientifica e incoraggia la formazione accademica e, in generale, l’insegnamento nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario. La SECO ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

La SECO può affidare mandati di ricerca nel quadro della sua competenza.

Sezione 8 …

Art. 3027

Sezione 8a:28 Società per il sostegno alla Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione

Art. 30a Scopo e compiti

Per promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata, in particolare gli investimenti nei Paesi in sviluppo, la Confederazione costituisce una società avente forma giuridica di società anonima di diritto privato.

La Confederazione detiene almeno due terzi dei diritti di voto e del capitale della società.

Art. 30b Esercizio dei diritti di azionista

Il Consiglio federale esercita i suoi diritti di azionista.

Il DEFR prepara gli affari inerenti alla politica della Confederazione in veste di proprietario e li coordina con i servizi specializzati della Confederazione.

Art. 30c Obiettivi strategici

Il Consiglio federale definisce gli obiettivi strategici della società di volta in volta per quattro anni. A tal fine si basa sui principi riconosciuti in materia di cooperazione allo sviluppo nonché sui principi di sussidiarietà e sostenibilità.

Introdotta dal n. II dell’O del 5 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 933).

Il consiglio di amministrazione della società presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi, per la verifica del quale mette a disposizione le informazioni necessarie.29

Art. 30d Finanziamento

La società si finanzia con le proprie attività.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 31 Abrogazione

È segnatamente abrogata l’ordinanza del 13 settembre 197230 concernente la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Disposizioni transitorie della modifica del 5 marzo 201031

Il DEFR:

  1. prepara le basi contrattuali necessarie per la partecipazione della Confederazione alla società e presenta una proposta al Consiglio federale; provvede affinché gli obblighi della società (art. 30c cpv. 2) siano stabiliti contrattualmente;

  2. prepara il trasferimento del portafoglio dalla SECO alla società e presenta una proposta al Consiglio federale;

  3. sottopone al Consiglio federale gli altri affari inerenti alla politica della Confederazione in veste di proprietario (nomina e mandati dei rappresentanti della Confederazione nel consiglio di amministrazione e dell’ufficio di revisione esterno);

  4. prende eventuali altri provvedimenti necessari all’attuazione delle lettere a e b.

La lettera b si applica d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

Vedi anche la disp. fin. della mod. del 5 mar. 2010 qui appresso.

[RU 1972 2257] Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario internazionali. O 974.01 Allegato 132 (art. 15) Competenze finanziarie nel settore della cooperazione allo sviluppo Importo degli Competenza finan- Competenza finanziaria Competenza finanziaria Competenza finanziaria Competenza finanziaria Competenza finanziaria impegni ziaria per provvedi- per provvedimenti per provvedimenti per provvedimenti per provvedimenti per provvedimenti di menti di cooperazio- d’aiuto finanziario d’aiuto finanziario d’aiuto finanziario d’aiuto finanziario politica commerciale e ne bilaterale, per i quali è bilaterale, per i quali è multilaterale, per i quali multilaterale, per i quali per promuovere tecnica (art. 6) competente la DSC competente la SECO la DSC assicura la la SECO assicura la l’impiego di mezzi (art. 7 cpv. 1) (art. 7 cpv. 2) coordinazione coordinazione dell’economia privata (art. 8 cpv. 4) (art. 8 cpv. 4) (art. 9 e 10) oltre Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale Consiglio federale

milioni oltre Dipartimento Dipartimento federale Dipartimento federale Dipartimento federale Dipartimento federale Dipartimento federale

milioni federale degli degli affari esteri, con dell’economia, della degli affari esteri, con dell’economia, della dell’economia, della fino a affari esteri, con l’accordo del Diparti- formazione e della l’accordo del formazione e della formazione e della

milioni l’accordo del mento federale ricerca, con l’accordo Dipartimento federale ricerca, con l’accordo ricerca, con l’accordo di franchi Dipartimento dell’economia, della del Dipartimento dell’economia, della del Dipartimento del Dipartimento federale delle formazione e della federale degli affari formazione e della federale degli affari federale delle finanze finanze ricerca e del esteri e del Dipartimento ricerca e del esteri e del Dipartimento federale federale delle finanze Dipartimento federale Dipartimento federale delle finanze delle finanze delle finanze fino a DSC DSC SECO DSC, con l’accordo SECO, con l’accordo SECO

milioni della SECO della DSC

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 feb. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 931).

Allegato 233 (art. 16) Competenze finanziarie nel settore dell’aiuto umanitario Importo degli impegni Competenza finanziaria per provvedimenti d’aiuto umanitario (compresi i provvedimenti d’aiuto in caso di catastrofe all’estero) oltre 20 milioni Consiglio federale oltre 10 milioni fino a Dipartimento federale degli affari esteri, con l’accordo del

milioni di franchi Dipartimento federale delle finanze fino a 10 milioni DSC

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 feb. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 931).

Footnotes

  1. [31] RU 2010 933