Ordinanza commissionale sulle offerte publiche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA)
954.195.1 Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA,: O-COPA)
del 21 luglio 1997 (Stato il 23 giugno 1998) Approvata dalla Commissione delle banche l'11 agosto 1997
La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (Commissione), visti gli articoli 23, 28, 29 capoverso 3, 30 capoverso 2 e 31 capoverso 5 della legge del 24 marzo 19951 sulle borse (LBVM, detta qui di seguito «legge»), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo (art. 1 e 28 lett. c LBVM) L'ordinanza ha per scopo di assicurare la lealtà e la trasparenza delle offerte pubbliche di acquisto nonché la parità di trattamento degli investitori.
Art. 2 Titoli di partecipazione (art. 2 lett. a e e LBVM) Ai sensi della presente ordinanza, sono «titoli di partecipazione» le azioni, i buoni di partecipazione e di godimento nonché i diritti di conversione e di acquisto su questi titoli di partecipazione (dappresso «diritti di opzione»).
Art. 3 Raccomandazioni (art. 23 cpv. 3 LBVM) 1 Nell’ambito di ogni offerta pubblica di acquisto (offerta), la Commissione emana raccomandazioni all’intenzione delle parti. Queste raccomandazioni stabiliscono se le disposizioni applicabili sono state rispettate. La Commissione può impartire un termine adeguato per l’esecuzione delle sue raccomandazioni.2 2 Le raccomandazioni possono concernere tutti gli aspetti di un'offerta o limitarsi ad
alcuni punti. 3 Se la Commissione viene a conoscenza di fatti nuovi che modificano la situazione
in modo determinante, il presidente può, d'ufficio o su domanda di una parte, decidere che la raccomandazione venga riesaminata. In tal caso viene aperta una nuova procedura.
RU 1997 2061 1 RS 954.1 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione federale delle banche del 1° apr. 1998, approvata dalla Commissione il 28 mag. 1998 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1541).
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4 La Commissione pubblica la sua prassi.
Art. 4 Deroghe (art. 28 LBVM) Per determinate offerte la Commissione può autorizzare deroghe a talune disposizioni della presente ordinanza, sempre che interessi preponderanti lo giustifichino.
Art. 5 Rifiuto delle raccomandazioni (art. 23 cpv. 4 LBVM)
1 Se respingono una raccomandazione, le parti ne devono dare comunicazione per
scritto alla Commissione entro cinque giorni di borsa dalla ricezione della raccomandazione. La Commissione può prorogare questo termine. 2 Una raccomandazione che non è stata respinta nel termine di cui al capoverso 1 è
considerata accettata dalle parti.
3 Se una raccomandazione è respinta o se una raccomandazione accettata non è
osservata nel termine impartito, la Commissione trasmette la pratica alla Commissione delle banche per l’apertura di una procedura amministrativa.3 4 Se il rifiuto o la non osservanza di una raccomandazione concerne solo un unico
punto, la Commissione può trasmettere la pratica alla Commissione delle banche, proponendole di emanare una decisione unicamente su questo punto. La Commissione delle banche può tuttavia statuire sull'intera pratica. 5 In seguito a una decisione della Commissione delle banche, la Commissione può in
ogni caso occuparsi nuovamente della pratica.
Art. 6 Termine di recesso in caso di offerta vietata (art. 26 e 28 lett. e LBVM) Se un'offerta è vietata, il destinatario dell'offerta può, entro il termine di un anno dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato, recedere per scritto dal contratto o annullare una vendita già conclusa.
Capitolo 2: Annuncio preliminare dell'offerta
Art. 7 Principio e contenuto (art. 28 lett. a LBVM)
1 L'offerente può annunciare un'offerta prima della pubblicazione del prospetto
dell'offerta.
2 L'annuncio preliminare contiene le seguenti indicazioni:
a. la ragione sociale e la sede dell'offerente; b. la ragione sociale e la sede della società mirata;
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione federale delle banche del 1° apr. 1998, approvata dalla Commissione il 28 mag. 1998 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1541).
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c. i titoli di partecipazione oggetto dell'offerta; d. il prezzo dell'offerta; e. i termini per la pubblicazione dell'offerta e la durata dell'offerta; f. le eventuali condizioni cui è subordinata l'offerta.
Art. 8 Pubblicazione (art. 28 lett. a LBVM) 1 L'annuncio preliminare deve essere pubblicato in lingua tedesca e francese in due o
più giornali in modo tale da raggiungere una diffusione nazionale. 2 L'annuncio preliminare deve essere trasmesso ad almeno uno dei principali media
elettronici che diffondono informazioni borsistiche.
Art. 9 Effetti (art. 28 lett. a LBVM) 1 Entro le sei settimane che seguono la pubblicazione dell'annuncio preliminare, l'offerente deve pubblicare un'offerta che soddisfi le condizioni di tale annuncio. La Commissione può prorogare questo termine, segnatamente quando l'offerente deve ottenere un'autorizzazione da parte di un'autorità, in particolare da un'autorità in materia di concorrenza. 2 L'offerente può modificare il prezzo dell'offerta di principio solo in favore dei
destinatari; può modificare il prezzo a sfavore dei destinatari soltanto se: a. la società mirata è oggetto di una «due diligence review» e la modifica è obiettivamente giustificata; o b. il prezzo dell'offerta è fissato proporzionalmente al prezzo che deve ancora essere negoziato dall'offerente nell'ambito dell'acquisto di una partecipazione importante. 3 Il momento dell'annuncio preliminare sostituisce la data della pubblicazione per:
a. il calcolo del prezzo di un'offerta obbligatoria (art. 32 LBVM); b. l'obbligo di dichiarazione delle transazioni (art. 31 LBVM, art. 37 a 40 della presente ordinanza); c. i provvedimenti di difesa della società mirata (art. 29 cpv. 2 e 3 LBVM; art. 34 a 36 della presente ordinanza).
Capitolo 3: Offerta
Art. 10 Principio della parità di trattamento (art. 24 cpv. 2 e 28 lett. c LBVM) 1 Se l'offerta riguarda titoli di partecipazione di diverse categorie, il principio della
parità di trattamento si applica all'insieme dei titoli in questione. 2 L'offerta deve estendersi a tutte le categorie di titoli di partecipazione quotati della
società mirata. Se l'offerta si estende inoltre a titoli di partecipazione non quotati della società mirata, il principio della parità di trattamento si applica anche a questi titoli di partecipazione.
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3 L'offerta deve estendersi anche a titoli di partecipazione provenienti dall'esercizio
di diritti d'opzione fino alla fine del termine suppletivo (art. 14 cpv. 5), ma non necessariamente ai diritti d'opzione stessi. 4 Se l'offerta riguarda titoli di partecipazione il cui acquisto non esigerebbe l'obbligo
di sottoporre un'offerta, l'offerente può fissare liberamente il prezzo dell'offerta. Al riguardo deve badare che sia garantito un adeguato rapporto tra i prezzi delle diverse categorie di titoli di partecipazione. Se non può adempiere tutte le dichiarazioni di accettazione, l'offerente le deve prendere in considerazione proporzionalmente. 5 Se l’offerta riguarda i titoli di partecipazione il cui acquisto esigerebbe l’obbligo di sottoporre un’offerta, essa deve portare su tutti i titoli di partecipazione quotati della società mirata (art. 29 Ordinanza sulle borse CFB del 25 giugno 19974; OBVM- CFB). Il prezzo dell’offerta deve essere conforme alle regole sull’offerta obbligatoria (art. 32 LBVM, art. 37-43 OBVM-CFB).5 6 Se, dopo la pubblicazione dell'offerta, l'offerente acquista titoli di partecipazione
della società mirata ad un prezzo superiore a quello dell'offerta, tale prezzo deve essere esteso a tutti i destinatari dell'offerta.
Art. 11 Operazioni effettuate d'intesa e gruppi organizzati (art. 24 cpv. 3 e 28 lett. f LBVM)
1 Per le persone che agiscono d'intesa o come gruppo organizzato con l'offerente
nell'ambito di un'offerta è applicabile per analogia l'articolo 15 capoversi 1 e 2 OBVM-CFB. 2 Non si presume che il rappresentante dell'offerente agisca d'intesa o in un gruppo
organizzato con l'offerente.
Art. 12 Obblighi delle persone che collaborano con l'offerente (art. 24 cpv. 3 e 28 lett. f LBVM) 1 Le persone che collaborano con l'offerente conformemente all'articolo 11 devono:
a. essere descritte nel prospetto dell'offerta (art. 19 cpv. 1 lett. d); b. rispettare le norme in materia di trasparenza (art. 23); c. rispettare le norme concernenti la parità di trattamento (art. 10 cpv. 6); d. rispettare le norme di lealtà (art. 13 cpv. 1); e. rispettare le regole concernenti l'obbligo di dichiarazione delle transazioni (capitolo 8). 2 Salvo avviso contrario nell'offerta, le persone che collaborano con l'offerente non
sono tenute a pagare il prezzo dell'offerta. 3 Le partecipazioni alla società mirata delle persone che collaborano con l'offerente
vengono cumulate alla partecipazione dell'offerente (art. 19 cpv. 1 lett. f e g, 43 cpv. 3 e 46).
4 RS 954.193 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione federale delle banche del 1° apr. 1998, approvata dalla Commissione il 28 mag. 1998 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1541).
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Art. 13 Condizioni dell'offerta (art. 27 lett. b LBVM) 1 In linea di massima, l'offerta può essere subordinata solo a condizioni sospensive,
sulla cui realizzazione l'offerente stesso non può esercitare un'influenza determinante. Se per la natura delle condizioni sospensive l'offerente deve contribuire al loro compimento, egli deve prendere tutte le misure ragionevoli affinché le condizioni si realizzino. 2 Allo spirare dell'offerta deve essere chiaramente stabilito se le condizioni sono
adempiute o no. 3 Nell'offerta l'offerente può riservarsi il diritto di rinunciare a talune condizioni.
4 Con il consenso della Commissione, l'offerta può essere subordinata anche a condizioni risolutive, il cui inadempimento può essere stabilito solo dopo lo spirare dell'offerta.
Art. 14 Durata dell'offerta (art. 27 cpv. 2 e 28 lett. e LBVM) 1 Di regola, l'offerta può essere accettata solo dopo un termine di carenza di dieci
giorni di borsa a decorrere dalla sua pubblicazione. 2 La Commissione esonera di principio l'offerente dall'obbligo di rispettare il termine
di carenza, se l'offerente le sottopone per esame l'offerta prima della sua pubblicazione unitamente al rapporto del consiglio di amministrazione della società mirata. 3 L'offerta deve restare aperta almeno venti giorni di borsa. Questo termine è ridotto
a dieci giorni di borsa, se: a. prima della pubblicazione dell'offerta l'offerente detiene la maggioranza dei diritti di voto della società mirata; e b. il rapporto del consiglio di amministrazione della società mirata è pubblicato nell'offerta. 4 L'offerta può restare aperta al massimo durante quaranta giorni di borsa. Un termine d'offerta più breve può essere prolungato fino alla durata massima se l'offerente si è riservato questa facoltà nell'offerta. 5 Se l'offerta ha un esito positivo, l'offerente deve concedere il diritto di accettarla
successivamente durante dieci giorni di borsa dopo la pubblicazione dell'esito (termine suppletivo). Ciò vale anche in caso di offerta incondizionata. 6 Di regola l'esecuzione dell'offerta deve avere luogo al più tardi dieci giorni di borsa
dopo lo spirare del termine suppletivo. Il momento dell'esecuzione dell'offerta deve essere indicato nel prospetto dell'offerta.
Art. 15 Modifica dell'offerta (art. 28 lett. e LBVM) 1 Un'offerta pubblicata può essere modificata solo se questa modifica è globalmente
favorevole ai destinatari (ad es. aumento del prezzo dell'offerta, soppressione di condizioni).
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2 La modifica dell'offerta deve essere pubblicata nella stessa forma dell'offerta originaria. 3 La modifica può avvenire fino allo spirare dell'offerta.
4 Tuttavia, se la modifica è pubblicata meno di dieci giorni di borsa prima dello spirare dell'offerta, il termine dell'offerta deve essere prorogato di ulteriori dieci giorni di borsa a contare dalla comunicazione della modifica. Entrambi i termini vengono ridotti a cinque giorni di borsa, se il rapporto della società mirata è pubblicato con la modifica.
Art. 16 Revoca dell'offerta (art. 28 lett. e LBVM) Un'offerta già pubblicata può essere revocata solo se l'offerente vi si è espressamente riservato questa possibilità inserendo una o più condizioni ai sensi dell'articolo 13.
Capitolo 4: Prospetto dell'offerta Sezione 1: In generale
Art. 17 Principi (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1 Il prospetto dell'offerta contiene tutte le informazioni necessarie per permettere ai
destinatari dell'offerta di decidere con cognizione di causa. 2 L'offerente deve sottoporre il prospetto dell'offerta e, all'occorrenza, il riassunto del
prospetto dell'offerta previsto nell'articolo 18 capoverso 3 all'esame della Commissione al più tardi il giorno della pubblicazione.
3 L'offerente può sottoporre questi documenti all'esame della Commissione prima
della loro pubblicazione. In tal caso essa lo può esonerare dal rispetto del termine di carenza di cui all'articolo 14 capoverso 2.
Art. 18 Pubblicazione dell'offerta (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1 L'offerta deve essere pubblicata in lingua tedesca e francese in due o più giornali in
modo tale da raggiungere una diffusione nazionale. 2 L'offerta deve essere trasmessa ad almeno uno dei principali media elettronici che
diffondono informazioni borsistiche. 3 La pubblicazione può limitarsi a contenere un riassunto del prospetto dell'offerta
che riporti le informazioni essenziali sull'offerta. La pubblicazione deve rimandare al prospetto integrale dell'offerta che deve essere messo gratuitamente a disposizione degli interessati dal giorno della pubblicazione dell'offerta.
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Sezione 2: Contenuto
Art. 19 Informazioni sull'offerente (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM)
1 Il prospetto dell'offerta contiene, se pertinenti, le seguenti informazioni:
a. la ragione sociale, la sede, il capitale e l'attività principale dell'offerente; b. le generalità degli azionisti o dei gruppi di azionisti che detengono più del 5 per cento dei diritti di voto, nonché la percentuale della loro partecipazione; c. indicazioni sugli azionisti che controllano direttamente o indirettamente l'offerente, se queste indicazioni sono essenziali per la decisione dei destinatari dell'offerta; d. indicazioni sulle persone che agiscono d'intesa con l'offerente (art. 11), se queste indicazioni sono essenziali per la decisione dei destinatari dell'offerta; e. il luogo in cui è disponibile l'ultimo conto annuale pubblicato dall'offerente; f. la partecipazione dell'offerente, quanto a diritti di voto e a capitale, nella società mirata, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano esercitabili o no; g. il numero dei titoli di partecipazione della società mirata acquistati o venduti dall'offerente nei dodici mesi precedenti l'offerta, con indicazione del prezzo più elevato degli acquisti. 2 Per le indicazioni previste nel capoverso 1 lettere f e g, i diritti di opzione devono
essere menzionati in modo separato.
Art. 20 Informazioni sul finanziamento dell'offerta (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1 Il prospetto dell'offerta contiene indicazioni sulla natura del finanziamento dell'offerta
e un'attestazione del controllore che conferma la disponibilità del finanziamento. 2 Se vengono offerti in permuta titoli che non sono ancora disponibili, l'offerente deve
attestare che sono state prese tutte le misure necessarie per l'acquisizione dei titoli.
Art. 21 Informazioni sull'oggetto e sul prezzo dell'offerta (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1 Il prospetto dell'offerta contiene dati riguardanti il capitale della società mirata e
indica i titoli di partecipazione che sono oggetto dell'offerta; in caso di offerta parziale, esso indica il numero massimo di titoli di partecipazione che dovrebbero essere acquistati. 2 Il prospetto indica il prezzo offerto per titolo di partecipazione, oppure, in caso di
un'offerta pubblica di permuta, il tasso di conversione.
Art. 22 Offerta concernente diverse categorie di titoli di partecipazione (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1 Il prospetto dell'offerta precisa brevemente come sono stati stabiliti i rapporti tra i
prezzi, rispettivamente tra il tasso di conversione delle diverse categorie di titoli di partecipazione. 2 Il controllore deve attestare l'adeguatezza di questi rapporti.
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Art. 23 Informazioni sulla società mirata (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM)
1 Il prospetto dell'offerta contiene indicazioni circa:
a. le intenzioni di principio dell'offerente in merito alla società mirata; b. gli accordi tra l'offerente e la società mirata, i suoi organi e i suoi azionisti. 2 L'offerente deve confermare nel prospetto dell'offerta che la società mirata non gli
ha comunicato, né direttamente né indirettamente, informazioni riservate su sé stessa che potrebbero influenzare in modo determinante la decisione dei destinatari.
Art. 24 Informazioni supplementari in caso di offerte pubbliche di permuta (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1 Il prospetto dell'offerta descrive i diritti legati ai titoli offerti in permuta, segnatamente i diritti societari, i diritti finanziari e la trasferibilità dei titoli. 2 Il prospetto dell'offerta indica ove possono essere ottenuti gli ultimi tre rapporti
annuali dell'offerente o della società, i cui titoli sono offerti in permuta, nonché l'ultimo rapporto intermedio. 3 Il prospetto dell'offerta contiene inoltre indicazioni su cambiamenti importanti
della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale nonché delle prospettive commerciali dell'offerente o della società i cui titoli sono offerti in permuta, subentrati dopo l'ultimo rapporto annuale o dopo l'ultimo rapporto intermedio. Se non è intervenuto nessun cambiamento, ciò dev'essere attestato nel prospetto dell'offerta. 4 In caso di offerta di permuta contro titoli quotati, il prospetto dell'offerta descrive
l'evoluzione dei loro corsi degli ultimi tre anni. 5 In caso di offerta di permuta di titoli non quotati alla borsa principale, il prospetto
deve contenere una valutazione del controllore sui titoli offerti in permuta. Se i titoli sono quotati in una borsa secondaria, il corso borsistico è considerato in ragione della liquidità del relativo mercato. 6 I titoli offerti in permuta quotati in una borsa estera sono considerati quotati presso
la borsa principale solo se la relativa emittente pubblica informazioni equivalenti alle esigenze poste in Svizzera in materia di quotazioni nella borsa principale.
Capitolo 5: Verifica dell'offerta
Art. 25 Controllore (art. 25 e 28 lett. d LBVM) I commercianti di valori mobiliari e i revisori riconosciuti per controllare i commercianti di valori mobiliari (art. 18 LBVM) sono autorizzati a verificare le offerte.
Art. 26 Compiti del controllore prima della pubblicazione dell'offerta (art. 25 e 28 lett. d LBVM) 1 Il controllore verifica prima della pubblicazione dell'offerta se il prospetto dell'offerta è conforme alla legge e all'ordinanza. Esso verifica segnatamente:
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a. la completezza e la veridicità del prospetto dell'offerta e del riassunto del prospetto dell'offerta ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3; b. il rispetto della parità di trattamento dei destinatari dell'offerta; c. il finanziamento dell'offerta e la sua disponibilità. 2 Il controllore allestisce un breve rapporto. L'offerente deve pubblicare questo rapporto nel prospetto dell'offerta.
Art. 27 Compiti del controllore dopo la pubblicazione dell'offerta (art. 25 e 28 lett. d LBVM)
1 Dopo la pubblicazione dell'offerta, il controllore verifica:
a. le dichiarazioni delle transazioni secondo l'articolo 31 della legge; b. le pubblicazioni degli esiti intermedi e finali; c. se l'offerta con esito positivo si è svolta correttamente; d. se le disposizioni della legge e dell'ordinanza sono state rispettate per tutta la durata dell'offerta. 2 Il controllore allestisce un rapporto esaustivo all'intenzione della Commissione,
indicando le basi su cui ha fondato la sua verifica.
Art. 28 Cooperazione con la Commissione (art. 25 e 28 lett. d LBVM) 1 Il controllore trasmette alla Commissione tutte le informazioni che essa esige per
adempiere i suoi compiti. 2 Se il controllore ha motivo di pensare che la legge o l'ordinanza siano state violate
dopo la pubblicazione dell'offerta, lo deve segnalare immediatamente alla Commissione e le presenta un rapporto speciale.
3 La Commissione può incaricare il controllore di effettuare verifiche speciali
nell'ambito di un'offerta.
Capitolo 6: Rapporto del consiglio di amministrazione della società mirata
Art. 29 Principi (art. 29 cpv. 1 e 3 LBVM) 1 Il rapporto del consiglio di amministrazione della società mirata («rapporto») contiene tutte le informazioni necessarie per permettere ai destinatari dell'offerta di prendere la loro decisione con cognizione di causa. 2 Le informazioni pubblicate devono essere veritiere e complete.
3 Il rapporto può raccomandare di accettare o di respingere l'offerta; può tuttavia anche presentare i vantaggi e gli svantaggi dell'offerta, senza formulare raccomandazioni. 4 Il rapporto comprende una motivazione chiara e indica tutti gli elementi essenziali
che hanno influenzato la presa di posizione.
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Art. 30 Informazioni particolari (art. 29 cpv. 1 e 3 LBVM) 1 Il rapporto indica le intenzioni di tutti gli azionisti che detengono più del 5 per
cento dei diritti di voto, sempre che il consiglio di amministrazione sia a conoscenza di queste intenzioni. 2 Il rapporto indica, all'occorrenza, i provvedimenti di difesa che la società mirata
intende prendere e le deliberazioni che sono state prese dall'assemblea generale in applicazione dell'articolo 29 capoverso 2 della legge. 3 Singole informazioni possono essere omesse, se il revisore legale della società mirata attesta alla Commissione che interessi societari manifestamente preponderanti giustificano questa omissione e se descrive questi interessi.
Art. 31 Conflitti di interessi (art. 29 cpv. 1 e 3 LBVM) 1 Il rapporto precisa se per membri del consiglio di amministrazione o della direzione generale sussistano eventuali conflitti di interessi.
2 In particolare il rapporto indica:
a. se membri hanno accordi contrattuali o altri legami con l'offerente; b. se sono stati nominati su proposta dell'offerente; o c. se la loro nomina deve essere rinnovata. 3 In caso di conflitti di interessi, il rapporto indica le misure che la società mirata ha
adottato per impedire che questi conflitti pregiudichino i destinatari dell'offerta.
Art. 32 Pubblicazione del rapporto (art. 29 cpv. 1 e 3 LBVM) 1 Il rapporto può essere pubblicato nel prospetto dell'offerta.
2 Se non è pubblicato nel prospetto dell'offerta, il rapporto deve essere pubblicato al
più tardi il quindicesimo giorno di borsa che segue la pubblicazione dell'offerta in almeno due dei giornali nei quali l'offerta è stata pubblicata in modo tale da raggiungere una diffusione nazionale. 3 Il rapporto deve pure essere trasmesso ad almeno uno dei principali media elettronici che diffondono informazioni borsistiche. 4 Se il consiglio di amministrazione decide di allestire un rapporto dettagliato, è
sufficiente pubblicare un riassunto che deve rimandare al rapporto integrale, il quale deve essere messo gratuitamente a disposizione degli interessati dal giorno della pubblicazione.
Art. 33 Modifica dell'offerta (art. 29 cpv. 1 e 3 LBVM) 1 Un nuovo rapporto del consiglio d'amministrazione, che può essere breve, deve essere pubblicato dopo ogni modifica dell'offerta. 2 Il nuovo rapporto può essere pubblicato con l'offerta modificata.
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3 Se il rapporto non viene pubblicato con l'offerta modificata, il termine di pubblicazione di cui all'articolo 32 capoverso 2 è ridotto a otto giorni di borsa.
Capitolo 7: Provvedimenti di difesa della società mirata
Art. 34 Obbligo di notifica (art. 29 cpv. 2 e 3 LBVM) Dal momento in cui un'offerta viene pubblicata, la società mirata notifica preventivamente alla Commissione tutti i provvedimenti di difesa che intende prendere.
Art. 35 Provvedimenti di difesa illeciti (art. 29 cpv. 2 LBVM) 1 L'attivo e il passivo della società mirata includono anche le posizioni fuori bilancio, segnatamente quelle che risultano da contratti che comportano rischi o obblighi importanti. 2 In particolare sono illeciti i seguenti provvedimenti del consiglio di amministrazione che non si fondano su una deliberazione dell'assemblea generale: a. la vendita o l'acquisto di parti dell'impresa per un valore o a un prezzo corrispondente a oltre il 10 per cento della somma di bilancio (sulla base dell'ultimo conto annuale o intermedio, all'occorrenza consolidato); b. la vendita o l'impegno di parti dell'impresa o di valori immateriali che costituiscono l'oggetto principale dell'offerta e che sono indicati come tali dall'offerente; c. la conclusione, con i membri del consiglio di amministrazione o della direzione generale, di contratti che prevedono compensi inusitatamente elevati in caso di una loro partenza dalla società; d. l'emissione di azioni sulla base del capitale autorizzato senza diritto di opzione degli azionisti, nella misura in cui la decisione dell'assemblea generale, che istituisce il capitale autorizzato, non preveda espressamente l'emissione di azioni nel caso di un'offerta. Questa disposizione si applica pure all'emissione di obbligazioni con diritti di conversione o d'opzione sulla base di un capitale condizionale, senza diritto di sottoscrizione prioritario degli azionisti.
Art. 36 Provvedimenti di difesa inammissibili (art. 29 cpv. 3 LBVM) I provvedimenti di difesa che violano in modo manifesto il diritto societario costituiscono provvedimenti inammissibili ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3 della legge.
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Capitolo 8: Dichiarazione delle transazioni
Art. 37 Obbligo di dichiarazione dell'offerente (art. 31 cpv. 1 e 2 LBVM) 1 L'offerente deve dichiarare alla Commissione e alla borsa in cui sono quotati i titoli
di partecipazione ogni transazione che effettua su titoli di partecipazione della società mirata, dal momento della pubblicazione dell'offerta sino allo spirare del termine suppletivo. 2 In caso di offerta pubblica di permuta, l'offerente dichiara inoltre tutte le transazioni che effettua su titoli offerti in permuta. 3 Lo stesso obbligo di dichiarazione incombe a chiunque agisca d'intesa con l'offerente (art. 11).
Art. 38 Obbligo di dichiarazione degli azionisti principali (art. 31 cpv. 1 e 2 LBVM) 1 Chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di almeno il 5
per cento dei diritti di voto –esercitabili o no –della società mirata o della società i cui titoli sono offerti in permuta, sottostà all'obbligo di dichiarazione previsto nel presente capitolo. 2 Chiunque agisca d'intesa con terzi ai sensi dell'articolo 15 OBVM-CFB6 e detenga
quindi una partecipazione di almeno il 5 per cento dei diritti di voto –esercitabili o no –della società mirata, sottostà allo stesso obbligo di dichiarazione.
Art. 39 Applicazione dell'ordinanza della Commissione delle banche (art. 31 LBVM) Gli articoli 9 a 16 OBVM-CFB7 si applicano per analogia all'obbligo di dichiarazione previsto nel presente capitolo.
Art. 40 Contenuto della dichiarazione (art. 31 cpv. 5 LBVM)
1 La dichiarazione globale quotidiana contiene le seguenti transazioni:
a. transazioni in borsa in titoli di partecipazione; b. transazioni fuori borsa in titoli di partecipazione. 2 La Commissione può richiedere una dichiarazione dettagliata quotidiana sul volume di ogni transazione, con indicazione dell'ora della conclusione e del prezzo. 3 Se transazioni sembrano dubbie, la Commissione può esigere che vengano comunicate anche le generalità dei commercianti di valori mobiliari. 4 Se le transazioni concernono anche diritti d'opzione, questi devono essere indicati
separatamente.
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Art. 41 Momento della dichiarazione (art. 31 cpv. 5 LBVM) Le dichiarazioni devono pervenire alla Commissione e alla borsa al più tardi alle ore 12 del giorno di borsa che segue la transazione.
Art. 42 Pubblicazione (art. 28 lett. c e 31 LBVM)
1 La Commissione può raccomandare la pubblicazione di transazioni annunciate se:
a. queste transazioni hanno una considerevole influenza sui corsi dei titoli di partecipazione in questione o offerti in permuta; e b. questa pubblicazione è necessaria per garantire la lealtà del mercato. 2 La Commissione comunica la propria raccomandazione alla persona che ha dichiarato le relative transazioni. 3 Le vendite di titoli di partecipazione della società mirata effettuate dall'offerente
devono essere pubblicate senza raccomandazione particolare. 4 La Commissione può pubblicare essa stessa le transazioni, se la persona che ha dichiarato le transazioni in questione oppone il suo rifiuto. 5 La pubblicazione è effettuata in almeno uno dei principali media elettronici che
diffonde informazioni borsistiche.
Capitolo 9: Pubblicazione dell'esito
Art. 43 Pubblicazione dell'esito intermedio (art. 27 e 28 lett. c LBVM) 1 L'offerente comunica l'esito intermedio il primo giorno di borsa che segue lo spirare dell'offerta nel modo più esatto possibile alla borsa, alla Commissione e almeno ad uno dei principali media elettronici che diffonde informazioni borsistiche. 2 L'esito intermedio esatto deve essere pubblicato negli stessi giornali sui quali è
stata pubblicata l'offerta al più tardi quattro giorni di borsa dopo lo spirare dell'offerta.
3 L'annuncio dell'esito intermedio deve indicare:
a. il numero dei titoli di partecipazione acquistati dall'offerente dalla pubblicazione dell'offerta fino al suo spirare, in cifre assolute e in percento dei titoli di partecipazione cui si riferisce l'offerta (tasso di esito positivo); b. la partecipazione globale dell'offerente alla società mirata allo spirare dell'offerta (diritti di voto –esercitabili o no –e capitale) in per cento di tutti i titoli di partecipazione della società mirata (tasso di partecipazione). 4 Se la società mirata dispone di parecchie categorie di titoli di partecipazione, queste indicazioni devono essere pubblicate per ogni categoria di titoli di partecipazione cui si estende l'offerta nonché per il capitale totale.
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Art. 44 Offerta condizionale (art. 27 e 28 lett. c LBVM) In caso di offerta condizionale, la notifica dell'esito intermedio deve indicare se le condizioni sono adempiute.
Art. 45 Termine suppletivo (art. 27 cpv. 2 e 28 lett. c LBVM) 1 Se l'offerta ha esito positivo, la notifica deve menzionare il diritto di accettare successivamente l'offerta (art. 14 cpv. 5). 2 Tale termine suppletivo di dieci giorni di borsa decorre solo dalla pubblicazione
della notifica dell'esito intermedio.
Art. 46 Pubblicazione dell'esito finale (art. 27 e 28 lett. c LBVM) 1 La pubblicazione dell'esito dopo il termine suppletivo deve indicare la partecipazione globale dell'offerente alla società mirata (diritti di voto –esercitabili o no –e capitale), in per cento di tutti i titoli di partecipazione della società mirata (tasso di partecipazione). 2 L'articolo 43 capoversi 1, 2 e 4 si applica anche alla pubblicazione dell'esito finale.
Capitolo 10: Offerte concorrenti
Art. 47 Principi in caso di diverse offerte (art. 30 LBVM) 1 Se vengono pubblicate diverse offerte per l'acquisto di titoli di partecipazione, l'ultima offerta è denominata «offerta concorrente» e le offerte precedenti sono denominate «offerte iniziali». 2 Salvo eccezioni previste nel presente capitolo, l'offerta concorrente è sottoposta a
tutte le disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto. 3 Nonostante l'ordine di pubblicazione, i destinatari delle offerte devono poter scegliere liberamente tra le diverse offerte.
4 La durata complessiva non deve protrarsi in modo eccessivo. La Commissione può
in particolare fissare una durata massima delle diverse offerte e ridurre i termini entro i quali le offerte possono essere modificate o revocate.
Art. 48 Parità di trattamento degli offerenti da parte della società mirata (art. 30 LBVM) 1 La società mirata salvaguarda il principio della parità di trattamento nei confronti
di tutti gli offerenti, segnatamente fornendo a tutti le stesse informazioni. 2 Una disparità di trattamento dei singoli offerenti è ammissibile solo previo consenso della Commissione, se la società mirata dimostra l'esistenza di un interesse societario preponderante.
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Art. 49 Offerta concorrente (art. 30 LBVM) 1 Un'offerta concorrente può essere pubblicata al più tardi fino al terzo giorno di
borsa che precede lo spirare dell'offerta iniziale. 2 Nella decisione di ridurre o sopprimere il termine di carenza secondo l'articolo 14
capoverso 2, la Commissione tiene conto degli interessi degli altri offerenti. 3 L'offerta concorrente dura quanto l'offerta iniziale, ma almeno dieci giorni di borsa.
Art. 50 Effetti dell'offerta concorrente sull'offerta iniziale (art. 30 LBVM) 1 Se l'offerta concorrente spira dopo l'offerta iniziale, la scadenza dell'offerta iniziale
è prolungata senz'altro fino allo spirare dell'offerta concorrente. 2 In caso di pubblicazione di un'offerta concorrente, i destinatari possono revocare le
loro dichiarazioni di accettazione dell'offerta iniziale fino al suo spirare. 3 L'offerta iniziale può essere revocata o modificata alle condizioni dell'articolo 51.
Non può più essere prolungata volontariamente.
Art. 51 Revoca o modifica dell'offerta iniziale (art. 30 LBVM) 1 L'offerta iniziale può essere revocata o modificata al più tardi il quinto giorno di
borsa che precede il suo spirare, eventualmente prorogato secondo l'articolo 50 capoverso 1. 2 La modifica dell'offerta iniziale soggiace a tutte le altre disposizioni applicabili alla
pubblicazione di un'offerta, ad eccezione del termine di carenza che è ridotto a tre giorni di borsa. 3 In linea di massima, l'offerta modificata deve rimanere aperta durante dieci giorni
di borsa. Non può essere prolungata volontariamente.
Capitolo 11: Procedura
Art. 52 Delegazioni (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LBVM) 1 L'esame di ogni offerta è assicurato da una delegazione della Commissione, di regola composta di tre membri. La delegazione agisce in nome di detta Commissione.
2 Il presidente della Commissione nomina una delegazione non appena un'offerta o
un progetto di offerta è sottoposto alla Commissione e ne designa il presidente ed eventualmente il sostituto. Egli può nominare uno o due membri supplenti. 3 Il presidente della delegazione rappresenta la Commissione per la relativa offerta
pubblica di acquisto. 4 La delegazione può sempre consultare la Commissione riguardo a singole questioni.
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Art. 53 Parti (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LBVM) 1 Nella procedura l'offerente, le persone che agiscono d'intesa con lui (art. 11) e la
società mirata hanno qualità di parti. 2 In caso di diverse offerte, ogni offerente ha qualità di parte nella procedura.
3 Le parti possono essere rappresentate o accompagnate da consulenti di loro scelta.
Art. 54 Intervento (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LBVM) 1 Chiunque faccia valere un interesse legittimo diretto può intervenire nella procedura e presentare eccezioni. 2 In particolare le persone di cui all'articolo 38 hanno un interesse legittimo diretto.
3 In linea di massima, gli intervenuti si esprimono solo per scritto e sulla base di documenti accessibili al pubblico. Se essi fanno valere un interesse legittimo alla consultazione di altri documenti, la Commissione decide tenendo conto di tutti gli interessi in causa.
Art. 55 Principi di procedura (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LBVM) 1 La procedura garantisce la parità di trattamento e il diritto di essere sentiti; le modalità del diritto di essere sentiti sono stabilite dalla delegazione, tenuto conto della pertinente giurisprudenza e di tutti gli interessi in causa. 2 La procedura è semplice e tiene conto dei termini brevi entro i quali devono essere
emanate le raccomandazioni. 3 La delegazione informa le parti in merito alle norme di procedura che applica nel
singolo caso. 4 Le raccomandazioni sono brevemente motivate; in linea di massima, sono notificate alle parti per telefax. 5 La legge federale sulla procedura amministrativa8 non è applicabile.
Art. 56 Segreto; lingue (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LBVM)
1 La Commissione gestisce in modo segreto le offerte che le vengono sottoposte
prima della pubblicazione e le informazioni che riceve in questo contesto. Le sue deliberazioni sono segrete. 2 Le lingue di lavoro della Commissione sono l'italiano, il francese, il tedesco e
l'inglese.
8 RS 172.021
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Art. 57 Informazioni (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LBVM)
1 Ogni interessato può, fornendo le necessarie precisazioni in merito ad un caso
specifico, chiedere alla Commissione informazioni sull'interpretazione delle disposizioni della legge e dell'ordinanza concernenti le offerte pubbliche di acquisto. 2 Le informazioni date dal presidente della Commissione non vincolano la Commissione stessa. Se il richiedente dimostra un interesse legittimo ad una risposta vincolante, il presidente nomina una delegazione.
Art. 58 Sottomissione preventiva (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LBVM) L'offerente può sottoporre il disegno di un annuncio preliminare o di un prospetto e, se del caso, il disegno di riassunto dell'offerta, all'esame della delegazione prima della pubblicazione.
Art. 59 Procedura scritta (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LBVM) 1 Nei casi semplici la procedura viene espletata per scritto senza dibattimento con le
parti. 2 La delegazione può pretendere dalle parti documenti o informazioni supplementari.
In ogni caso, le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni sulle questioni pertinenti. 3 Le comunicazioni di una parte alla delegazione devono, in linea di massima, essere
recapitate a tutte le parti. Tuttavia, la delegazione può sentire separatamente le parti e ricevere allegati a titolo confidenziale; gli elementi sui quali si fonda una raccomandazione devono in ogni caso essere comunicati a tutte le parti. 4 La delegazione può chiedere al controllore di procedere a verifiche particolari e di
sottoporle un rapporto speciale. La delegazione ne informa le parti.
Art. 60 Dibattimenti con le parti (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LBVM) 1 La delegazione può convocare le parti e il controllore dell'offerta a un dibattimento. 2 Le parti inviano le loro comunicazioni per scritto alla delegazione. La delegazione
fissa il termine. 3 L'articolo 59 capoverso 3 si applica anche ai dibattimenti con le parti.
4 In linea di massima non si procede né all'audizione di testi né all'allestimento di
perizie. 5 Un verbale dei dibattimenti è redatto e inviato alle parti.
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Art. 61 Partecipazione della società mirata (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LBVM) 1 Se la delegazione è chiamata a pronunciarsi prima della pubblicazione dell'offerta,
l'offerente può chiedere che la società mirata partecipi alla procedura. Se la società mirata partecipa alla procedura, la delegazione emana una raccomandazione ai sensi dell'articolo 3. 2 Se l'offerente non chiede che la società mirata partecipi alla procedura o se essa
non vi partecipa, la delegazione emana unicamente una raccomandazione provvisoria. In questo caso, la procedura viene riaperta dopo la pubblicazione dell'offerta. 3 Se è adita dopo la pubblicazione dell'offerta, la delegazione invita la società mirata
a partecipare alla procedura.
Art. 62 Tasse (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LBVM) 1 Per l'esame dell'offerta al momento della sua sottomissione la Commissione preleva emolumenti da ogni offerente.
2 La tassa è calcolata proporzionalmente all’importo dell’offerta:
a. 0,5‰ fino a 200 milioni di franchi; b. 0,2‰ per la quota dai 200 ai 500 milioni di franchi; c. 0,1‰ per la quota superiore ai 500 milioni di franchi. 9
3 La tassa ammonta al minimo a 20 000 franchi e al massimo a 200 000 franchi. In
casi semplici, la tassa può essere ridotta del 50 per cento al massimo. In casi eccezionali, la delegazione può fissare una tassa inferiore a 20 000 franchi.10 4 Se vengono offerti titoli in permuta che sono quotati nella borsa principale, l'importo complessivo dell'offerta è determinato sulla base del corso borsistico di apertura medio di tali titoli durante i dieci giorni di borsa che precedono la sottomissione dell'offerta alla Commissione. Se la permuta riguarda altri titoli, l'emolumento è determinato sulla base della valutazione del relativo titolo da parte del controllore. 5 In casi particolari, segnatamente se la società mirata genera un lavoro supplementare per la delegazione, questa può decidere che pure la società mirata paghi un emolumento. Questa tassa è calcolata in funzione del lavoro supplementare, ma è pari al massimo alla tassa pagata dall'offerente. 6 Una tassa è prelevata anche per l’esame delle richieste di informazioni (art. 57) e per l’esame delle istanze relative all’assoggettamento di un’operazione alla regolamentazione sulle OPA, all’obbligo di presentare un’offerta o alla concessione di deroghe particolari a questo obbligo (art. 32, cpv. 2, LBVM, art. 34 OBVM- CFB11). La tassa può ammontare al massimo a 50 000 franchi, a dipendenza della complessità del caso e del lavoro prestato. Essa è dedotta dalla tassa prevista ai
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione federale delle banche del 1° apr. 1998, approvata dalla Commissione il 28 mag. 1998 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1541). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione federale delle banche del 1° apr. 1998, approvata dalla Commissione il 28 mag. 1998 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1541). 11 RS 954.193
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capoversi 1-4 se il richiedente presenta un’offerta dopo che una delegazione ha statuito.12
Capitolo 12: Entrata in vigore
Art. 63 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione federale delle banche del 1° apr. 1998, approvata dalla Commissione il 28 mag. 1998 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1541).
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