proj/2005/36/cons_1
Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
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Sicurezza dei prodotti Modifica della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT)
Rapporto esplicativo
2001-....
Compendio
Si prevede di rivedere la legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) per istituire una legge sulla sicurezza dei prodotti.
In Svizzera, la sicurezza dei prodotti è disciplinata da una serie di testi legislativi settoriali o specifici di un solo tipo di prodotto. L'UE ha invece armonizzato le sue esigenze relative alla sicurezza dei beni di consumo emanando una direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Dopo il no allo SEE, la disciplina della sicurezza dei prodotti è stata oggetto di discussione, dal momento che la Svizzera non dispone di una legislazione orizzontale come la direttiva europea relativa alla sicurezza generale dei prodotti. La LSIT è stata riveduta nell’ambito del programma consecutivo al rifiuto dell’accordo SEE. Comprende oggi la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici.
Essa non offre tuttavia lo stesso grado di protezione della direttiva europea relativa alla sicurezza generale dei prodotti. La presente revisione, che consentirà di eliminare queste differenze, riguarda essenzialmente i seguenti punti:
— campo d'applicazione e relazione con gli altri testi di legge: la LSIT si applica alle installazioni e agli apparecchi tecnici. Il suo campo d'applicazione deve essere esteso ai prodotti in generale. Le relazioni tra la legge sulla sicurezza dei prodotti e le leggi settoriali saranno disciplinate come segue: la legge è sempre applicabile a titolo sussidiario, a meno che altri atti federali non dispongano altrimenti;
— doveri del fabbricante: dopo l’immissione sul mercato di un prodotto, il fab- Pp bricante o l’importatore devono adottare misure adeguate per individuare i pericoli e informarne le autorità di esecuzione;
— competenza delle autorità: la LSIT non conferisce alle autorità di esecuzione competenze sufficienti per prendere provvedimenti efficaci.
Anche se la revisione della LSIT non intende riprendere la direttiva dell’UE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, il fatto che la legge attuale non offra lo stesso livello di protezione del testo europeo giustifica la volontà di colmare le principali lacune. Le soluzioni eurocompatibili sono sia nell'interesse dei produttori sia nell'interesse degli utilizzatori dei prodotti: i primi potranno applicare le stesse norme di sicurezza, sia che producano per il mercato svizzero sia per i Paesi dell'UE o dello SEE; i secondi beneficeranno dal canto loro dello stesso livello di sicurezza richiesto dalla direttiva europea nel suo campo d'applicazione. Nell'ambito degli sforzi messi in atto per rendere eurocompatibili le prescrizioni tecniche svizzere, è opportuno avvicinare, mediante una revisione della LSIT, la legislazione svizzera a quella dell'UE nel settore della sicurezza dei prodotti.
Il livello di sicurezza richiesto dal progetto di legge sulla sicurezza dei prodotti corrisponde alle prescrizioni in vigore della legge sulla responsabilità per danno da prodotti.
A questo proposito, un punto della legge sulla responsabilità per danno da prodotti deve essere modificato: l'articolo 3 capoverso 2 include ancora la limitazione secondo la quale i prodotti del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia sono considerati prodotti soltanto se hanno subito una prima trasformazione. Questa limitazione non si giustifica né per la legge sulla responsabilità per danno da prodotti né per quella sulla sicurezza dei prodotti. L’articolo 3 capoverso 2 della legge sulla responsabilità per danno da prodotti sarà quindi abrogato. Tale modifica consentirà, come nella legge sulla sicurezza dei prodotti, di armonizzare la regolamentazione dei prodotti sin dalla loro immissione sul mercato (e non solo a partire dalla loro prima trasformazione).
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
Dopo aver preso atto, il 22 dicembre 2004, dei risultati della procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di legge federale sull’informazione e la protezione dei consumatori, che comprendeva anche disposizioni sulla sicurezza dei prodotti, il Consiglio federale ha deciso di trattare separatamente il settore della sicurezza dei prodotti.
La sicurezza dei prodotti è disciplinata da una serie di leggi e ordinanze. Diverse unità amministrative dei vari dipartimenti e organizzazioni esterne all’ Amministrazione sono incaricate dell’esecuzione e del controllo. Questa situazione non stupisce vista la moltitudine di prodotti e delle loro caratteristiche. La sicurezza delle derrate alimentari, dei medicamenti e dispositivi medici, del materiale elettrico a bassa tensione, dei veicoli a motore e di installazioni come le centrali nucleari, le condotte o le dighe ecc. non può essere disciplinata con una sola legge. L’attribuzione delle competenze di controllo e dei compiti di esecuzione a una sola autorità è poco pertinente.
Anche se, in materia di sicurezza dei prodotti, la moltiplicazione delle norme e la frammentazione delle competenze non sembrano sempre molto logiche, non si può per questo dedurne la necessità di istituire una nuova regolamentazione.
La sicurezza dei prodotti — e in particolare dei beni di consumo — costituisce tuttavia, dopo il rifiuto dell’accordo SEE il 6 dicembre 1992, un argomento di discussione. Mentre 1’UE ha armonizzato le sue esigenze in materia di sicurezza dei beni di consumo emanando la direttiva 92/59 relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che sarebbe stata applicata anche in Svizzera in caso di adesione allo SEE, il nostro Paese ha continuato a disciplinare la sicurezza dei prodotti con una serie di testi legislativi settoriali o specifici di un solo tipo di prodotto. La Svizzera non dispone di una legislazione orizzontale come la direttiva europea relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
1.2 Programma consecutivo al rifiuto dell’accordo SEE
Diversi progetti di legge concernenti il settore della sicurezza dei prodotti sono stati integrati nel programma consecutivo al rifiuto dell’accordo SEE e nelle decisioni di rivitalizzazione dell’economia prese nel 1993, invece di riprendere la direttiva; essi hanno comunque consentito di avvicinare il diritto svizzero al diritto comunitario. Citiamo in particolare la revisione della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, la legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti e la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio.
Le linee direttrici della direttiva europea attuale e di queste tre leggi saranno precisate qui di seguito.
1.2.1 Direttiva europea relativa alla sicurezza generale dei
prodotti
La direttiva riveduta relativa alla sicurezza generale dei prodotti! è entrata in vigore il 15 gennaio 2002. Sostituisce la direttiva del 1992. Si tratta di una direttiva generale nella misura in cui non si applica unicamente a una determinata categoria di prodotti ma, in generale, a «qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo». Anche se questo campo di applicazione sembra vasto nel suo principio, le disposizioni della direttiva si applicano unicamente nella misura in cui non esistano, nell’ambito di regolamentazioni comunitarie, disposizioni specifiche che disciplinano la sicurezza dei prodotti interessati e perseguono lo stesso obiettivo. Se determinati prodotti sono coperti da prescrizioni di sicurezza specifiche della legislazione comunitaria, la direttiva vale solo per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio che non sono coperti da queste prescrizioni. Essa persegue unicamente l’obiettivo che prodotti sicuri siano immessi sul mercato e definisce la sicurezza in modo astratto. Nessun prodotto deve presentare, nella sua durata di utilizzazione in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili, un rischio o anche solo rischi ridotti per la salute e la sicurezza. I produttori devono adottare misure di osservazione dei prodotti. Devono quindi in essere in grado di valutare i rischi che i prodotti potrebbero presentare per potere intervenire in modo da evitarli (ritiro dal mercato dei prodotti incriminati, avvertenza e richiamo presso i consumatori). La direttiva impone loro inoltre di caratterizzare i loro prodotti, di esaminare i reclami e, se del caso, di tenere un registro dei reclami. L’obbligo di comunicare è una novità della direttiva. I produttori e distributori devono ora informare le autorità competenti se accertano che i prodotti che hanno immesso sul mercato presentano un rischio per i consumatori e devono precisare in particolare le
azioni avviate per prevenire i rischi. Gli Stati membri dell’UE devono istituire autorità competenti in materia di sicurezza, incaricate di verificare il rispetto delle prescrizioni legali. In caso di infrazione, queste autorità possono ordinare le misure proposte nella direttiva. Possono in particolare vietare l'immissione sul mercato di prodotti, avvertire i consumatori sui prodotti pericolosi o richiamare i prodotti.
1.2.2 Installazioni e apparecchi tecnici (legge federale del
19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici; LSIT, RS 819.1)
La LSIT del 1976 è stata la prima legge generale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici. E stata riveduta nell’ambito del programma consecutivo al rifiuto dell’accordo SEE.
La LSIT disciplina l'immissione sul mercato di installazioni e apparecchi tecnici (IAT). Per IAT si intendono in particolare le macchine, le apparecchiature, gli impianti, gli attrezzi e i dispositivi di protezione, pronti ad essere adoperati. Il campo d’applicazione è definito in modo ampio e non esaustivo. Concerne sia i prodotti uti-
! Riferimento nell’allegato
lizzati nell’ industria e nell’artigianato sia i prodotti utilizzati nell'economia domestica, nel tempo libero o nelle attività sportive. Citando esplicitamente le macchine, le apparecchiature, gli impianti, gli attrezzi e i dispositivi di protezione, la legge si limita a fare esempi tipici. La LSIT si applica a titolo sussidiario se non esiste alcuna legislazione settoriale specifica e a titolo complementare se le regole settoriali non sono complete come quelle della LSIT.
Quest'ultima persegue un doppio obiettivo: in primo luogo vegliare affinché siano immessi sul mercato solo IAT sicuri (vale a dire che non mettono in pericolo, se sono utilizzati con cura e conformemente alla loro destinazione, la vita e la salute di chi li usa e di terzi) e, in secondo luogo, evitare gli ostacoli tecnici al commercio. Le prescrizioni svizzere in materia di sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici devono essere armonizzate per quanto possibile con il diritto dei nostri principali partner commerciali (!’UE in particolare). Idealmente, i produttori devono poter vendere i loro prodotti all’estero e sul territorio nazionale senza modifiche o processi supplementari. Se i prodotti possono passare le frontiere, i consumatori dispongono di un’offerta più ricca e vantaggiosa. Inoltre, l’armonizzazione con le nuove prescrizioni tecniche comunitarie aumenta tendenzialmente il livello di sicurezza.
La revisione del 1995 persegue essenzialmente l’introduzione del nuovo approccio comunitario nella legislazione relativa alla sicurezza, compreso |’ «approccio globale». Questo implica l'armonizzazione con il modello legislativo dell’UE nel settore delle norme e prescrizioni tecniche. Secondo il principio comunitario, la legge prevede la responsabilità personale primaria di chi immette il prodotto sul mercato. Le autorizzazioni da parte dello Stato sono abrogate; in compenso, i prodotti immessi sul mercato sotto la responsabilità dei produttori e degli importatori sono oggetto di ulteriori controlli. Questi attori devono essere in grado di fornire la prova, nell’ambito di un controllo successivo, che il loro prodotto è conforme alle esigenze essenziali in materia di sicurezza e di salute. Questa esigenza è ritenuta soddisfatta con l’applicazione di norme riconosciute. Se non è formulata alcuna esigenza, devono fornire la prova che il loro prodotto è stato fabbricato secondo le regole della tecnica riconosciute.
Riprendendo tre direttive europee? nella LSIT, si è potuto armonizzare il diritto svizzero con quello dell’UE nei settori essenziali per l'economia svizzera delle macchine, degli apparecchi a gas e dei dispositivi individuali di protezione e di introdurre il «nuovo approccio». In seguito sono state riprese tre altre direttive europee? (ascensori, equipaggiamenti sotto pressione e recipienti a pressione semplici) in modo che la LSIT è diventata un importante strumento di esecuzione dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera relativo al riconoscimento in materia di valutazione della conformità e, di conseguenza, di garanzia della libera circolazione delle merci con UE e lo SEE.
L’esecuzione della LSIT spetta ai Cantoni e alle organizzazioni e istituzioni specializzate che ne hanno la competenza. La Confederazione esercita l’alta vigilanza. La legge prevede una separazione dei compiti: gli atti normativi, la vigilanza e il coordinamento dell’esecuzione spettano al Seco, l’osservazione del mercato è di compe-
2 Titoli completi e riferimenti nell’allegato
Titoli completi e riferimenti nell’allegato
tenza degli organi federali e cantonali del diritto del lavoro sottoposti all’ obbligo di notifica; i controlli degli IAT sono effettuati, nelle imprese, in gran parte dall’INSAI e, fuori delle imprese, essenzialmente dall’upi (economia domestica, sport, tempo libero, impianti pubblici ecc.) e, in entrambi i settori, per alcune categorie di prodotti da diverse organizzazioni specializzate come la Fondazione agriss (agricoltura e orticoltura), la Società svizzera dell’industria del gas e delle acque SSIGA (apparecchi a gas), l'Associazione svizzera per la tecnica della saldatura ASS (saldatura a gas), l’Associazione svizzera ispezioni tecniche ASIT (recipienti a pressione, generatori di vapore, impianti di trasporto in condotta ecc.; ascensori) e l'Organo di controllo del Concordato per teleferiche ed impianti di risalita IKSS. Questa ripartizione dei compiti nell’osservazione del mercato e il controllo successivo intendono garantire un’esecuzione uniforme su tutto il territorio. In questo modo si facilita non solo l'avvicinamento alla prassi dell’UE, ma si ottimizza anche l’impiego delle risorse concentrando i controlli su un numero ridotto di organi di controllo specializzati.
1.2.3 Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC; RS 946.51)
Gli ostacoli tecnici al commercio pregiudicano gli scambi internazionali di merci. Possono risultare da esigenze divergenti nei confronti dei prodotti, da una diversa applicazione delle prescrizioni o da un mancato riconoscimento degli esami e delle omologazioni. La LOTC costituisce una legge quadro per la libera circolazione delle merci. Si applica a tutti i settori nei quali la Confederazione emana prescrizioni tecniche e comprende disposizioni orizzontali che incidono sulle leggi settoriali. La LOTC completa se necessario le disposizioni settoriali. Definisce i principi applicabile in materia di legislazione (settore delle prescrizioni tecniche) e comprende regole sul riconoscimento degli esami e delle omologazioni, sull’accreditamento, sulla normalizzazione e sulla prova di conformità.
La LOTC parte dal principio che le prescrizioni tecniche svizzere devono essere ampiamente compatibili con quelle dei nostri principali partner commerciali. Esse devono essere formulate in modo da generare i minori ostacoli tecnici al commercio possibili. Compatibilità con i nostri principali partner commerciali non significa armonizzazione delle esigenze svizzere sulla base del più piccolo denominatore comune. Il livello di protezione raggiunto dev’essere mantenuto. Sono ammissibili deroghe per quanto esse siano necessarie per interessi pubblici preponderanti. Riferito alla sicurezza dei prodotti, questo significa che la protezione della vita e della salute dell’essere umano, degli animali e dei vegetali può giustificare deroghe. I nostri atti normativi settoriali possono contenere disposizioni più restrittive di quelle degli altri Paesi europei. Le deroghe di questo tipo, che mirano a proteggere i consumatori, sono compatibili con il GATT e corrispondono quindi alle regolamentazioni e alla giurisprudenza comunitari.
Le disposizioni della LOTC relative alle competenze dell’organo di controllo e all’esecuzione dei controlli sono importanti in materia di sicurezza dei prodotti. La LOTC stessa non istituisce alcun organo di esecuzione. Gli organi incaricati della sorveglianza sulla base delle disposizioni settoriali considerate devono procedere agli ulteriori controlli richiesti. Se un prodotto regolamentato costituisce, anche se
soddisfa le prescrizioni della legislazione settoriale, un pericolo grave e immediato, le autorità di esecuzione possono prendere misure per proteggere i consumatori. Questa disposizione riguarda anche i pericoli ancora sconosciuti che possono essere insiti in prodotti regolamentati e consente quindi di garantire meglio la sicurezza.
1.2.4 Responsabilita per danno da prodotti (legge federale
del 18 giugno 1993 sulla responsabilita per danno da prodotti, LRDP; RS 221.112.944)
La legge sulla responsabilita per danno da prodotti prevede una responsabilita obiettiva del produttore per i danni causati da un difetto del suo prodotto. Il produttore, il quasi produttore o l’importatore rispondono del danno; se non possono essere identificati, risponde il fornitore.
Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare della sua presentazione, dell’uso al quale può essere ragionevolmente destinato e del momento dell’immissione sul mercato. Un prodotto non può tuttavia essere considerato difettoso per il solo fatto che un altro prodotto più perfezionato è stato immesso successivamente sul mercato. La responsabilità si estende alle lesioni corporali e ai danni materiali subiti dal consumatore a causa di un prodotto difettoso (qualsiasi bene mobile o sue componenti e l’elettricità). La responsabilità è illimitata per le lesioni corporali. Per i danni materiali, le pretese consistono nella sostituzione della merce (meno una franchigia di 900 franchi), mentre i danni del prodotto stesso rientrano nella garanzia. La responsabilità non può essere esclusa. Le pretese si prescrivono dopo 10 anni a contare dall’immissione del prodotto sul mercato. Il danneggiato ha a disposizione tre anni, a contare dal momento in cui è a conoscenza dei fatti determinanti, per far valere le sue pretese.
1.3 Rapporti relativi alla sicurezza dei beni di consumo
in Svizzera
Come abbiamo menzionato in precedenza, in seguito al rifiuto dell’accordo SEE nel 1992, la sicurezza dei prodotti e dei beni di consumo è stata oggetto di diversi studi. Queste analisi sono sempre state effettuate in vista di riprendere se possibile la direttive europea relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Ciò nonostante, non sono stati presentati argomenti convincenti e non è stata dimostrata la necessità di riprendere la direttiva, anche se sono state evidenziate a giusto titolo alcune lacune del diritto svizzero (mancanza puntuale di disposizioni settoriali, assenza di sportelli unici per le questioni concernenti la sicurezza dei prodotti, mancanza di chiarezza nelle competenze relative ai prodotti che presentano determinate combinazioni di rischi ecc.). Nel rapporto intermedio del 2 ottobre 1995 sulla sicurezza generale dei beni di consumo in Svizzera sono state suggerite diverse alternative alla ripresa della direttiva: una legge sulla sicurezza dei beni di consumo, la trasposizione dei principi della direttiva, mediante un’estensione della LSIT o della legge sulle derrate alimentari, o la loro integrazione nelle leggi settoriali interessate. Il secondo rapporto dell’ottobre 1999 riteneva che visti i continui sviluppi nella legislazione settoriale
non fosse opportuno riprendere la direttiva. Sottolineava invece la necessità, nell’interesse della garanzia della sicurezza dei prodotti, di migliorare la collaborazione, il coordinamento e l’informazione.
Sulla base di queste raccomandazioni, l’Ufficio federale del consumo è stato incaricato, in particolare per migliorare l’informazione, di collaborare con gli altri servizi dell’ Amministrazione responsabili dell’esecuzione delle leggi e delle ordinanze relative alla protezione dei consumatori e, più precisamente, alla sicurezza generale dei prodotti. Gli è stato inoltre chiesto di istituire una banca dati degli atti normativi corrispondenti e di tenerla aggiornata in collaborazione con i servizi dell’ Amministrazione. È stato istituito un posto supplementare per le questioni relative alla sicurezza generale dei prodotti e all'informazione.
Un altro aspetto era il raccordo della Svizzera al sistema RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Product) in modo da consentire un’informazione rapida sui beni di consumo pericolosi del settore non alimentare. Ogni Stato membro dell’UE e dello SEE ha un suo sportello RAPEX che riceve e diffonde le comunicazioni delle altre autorità nazionali concernenti beni di consumo pericolosi.
Alcuni Stati membri dell’UE hanno istituito una piattaforma Internet ICSMS4 per scambiare informazioni sui prodotti che rientrano nell’ambito delle direttive UE derivanti dal «nuovo approccio». Le informazioni fornite riguardano i prodotti non conformi alle direttive o pericolosi e le misure di divieto di vendita e di richiamo. Lo scambio di informazioni consente di garantire da un lato la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti e, dall’altro, il buon funzionamento della libera circolazione delle merci.
Attualmente, diversi Stati membri dell'UE e dello SEE sono diventati membri del consorzio ICSMS. Il suo obiettivo è di armonizzare tutte le procedure di informazioni relative ai prodotti pericolosi e quindi di integrare il sistema RAPEX nella piattaforma ICSMS. Quest'ultima è aperta anche ad altri Stati. La Svizzera ha aderito al consorzio alla metà del 2004 e la responsabilità è stata attribuita al Seco.
Per quanto concerne la legislazione, un altro rapporto del 27 marzo 2002 sulla sicurezza generale dei beni di consumo in Svizzera ha concluso che non vi fosse una reale necessità di intervento. Anche se, secondo il parere generale, non sembrava necessaria una legislazione orizzontale sulla sicurezza dei prodotti, si è posta comunque la questione di una revisione della LSIT per estendere il campo d’applicazione della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici ai prodotti e servizi.
14 Motivi a sostegno della revisione della LSIT
La proposta di migliorare la legislazione sulla sicurezza dei prodotti mediante una revisione della LSIT è stata accolta al termine della procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di legge federale sull’informazione e la protezione dei consumatori. Si pongono due domande: la legislazione svizzera presenta lacune? Se si, una revisione della LSIT potrebbe porvi rimedio?
Internet-supported information and communication system for the pan-European market surveillance of technical products
Nell’ambito degli sforzi messi in atto per rendere la legislazione tecnica svizzera eurocompatibile, sembra opportuno voler avvicinare, mediante una revisione della LSIT, la legislazione svizzera in materia di sicurezza dei prodotti a quella dell'UE.
Confronteremo di conseguenza qui di seguito gli elementi chiave della direttiva europea con la LSIT.
La direttiva europea
— si applica, a titolo sussidiario, ai prodotti per i quali non esistono, o sono lacunose, disposizioni specifiche sulla sicurezza;
— offre un livello di protezione elevato: la direttiva intende per prodotto soprattutto un prodotto che, in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, non presenta alcun rischio o solo rischi ridotti compatibili con l’utilizzazione del prodotto e considerati accettabili per la salute e la sicurezza delle persone;
— impone al produttore di immettere sul mercato solo prodotti sicuri;
— disciplina gli obblighi del produttore in modo dettagliato: il vasto catalogo di obblighi comprende per esempio l’obbligo di fornire al consumatore le informazioni utili che gli consentono di valutare i rischi inerenti a un prodotto nel corso della sua durata di utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile, se questi rischi non sono immediatamente percettibili senza un’adeguata avvertenza, e di premunirsi contro di essi;
— disciplina gli obblighi del produttore in modo dettagliato, anche per il periodo successivo all’immissione sul mercato del prodotto: il produttore deve adottare misure proporzionate alle caratteristiche dei prodotti forniti che gli consentano di individuare i rischi e di prendere provvedimenti per evitare i pericoli, come il ritiro dal mercato, l’avvertenza o il richiamo;
— conferisce alle autorità le competenze necessarie. Le autorità hanno molte competenze che sono elencate nei dettagli e che consentono loro di adottare misure per rendere accessibili al pubblico le informazioni sui pericoli derivanti da determinati prodotti che possono andare fino al ritiro dei prodotti dal mercato o al loro richiamo.
La LSIT non offre, per molti aspetti, lo stesso livello di protezione. Le principali differenze, che possono essere eliminate con una revisione, riguardano i seguenti punti:
- Prodotti interessati La legge attuale si applica alle installazioni e agli apparecchi tecnici. Anche se questo campo di applicazione è definito in modo ampio e non esaustivo, la legge non ha tuttavia la portata della direttiva europea o della legge tedesca relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Bisogno di conseguenza ampliare il campo d’applicazione ai prodotti in generale.
— Sussidiarietà / Rapporto con gli altri testi di legge La LSIT disciplina l’immissione sul mercato di installazioni e apparecchi tecnici per quanto la sicurezza non sia garantita da altre disposizioni del diritto federale.
Nell’ambito della revisione della LSIT, occorre non solo estendere il campo d’applicazione della legge (sostituendo il termine installazioni e apparecchi tecnici con il termine prodotti), ma anche ridefinire il rapporto con gli altri testi di legge. La
ll
legge deve sempre essere applicata a titolo sussidiario, a meno che altre disposizioni del diritto federale non dispongano altrimenti.
— Definizione della sicurezza
La LSIT stabilisce che le installazioni e gli apparecchi tecnici possono essere immessi sul mercato per quanto non mettano in pericolo, se sono utilizzati con cura e conformemente alla loro destinazione, la vita e la salute di chi li usa e di terzi. Questo livello di protezione è insufficiente. Bisogna esigere, come la direttiva europea relativa alla sicurezza generale dei prodotti (ma anche alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti per quanto concerne l’esclusione della responsabilità del produttore) che un prodotto sia sicuro, non solo nell’ambito di un uso conforme alla sua destinazione, ma anche in caso di errore di utilizzazione ragionevolmente prevedibile. È importante che il livello di protezione sia armonizzato con la legge sulla responsabilità per danno da prodotti. Il regime di responsabilità che essa definisce per la sicurezza dei prodotti corrisponde a quello della direttiva europea. Non bisogna imporre al produttore una definizione di diritto amministrativo della sicurezza di livello inferiore rispetto al diritto sulla responsabilità per danno da prodotti. Un produttore svizzero rischia in effetti di vedere sequestrato il suo prodotto dalle autorità di esecuzione dell'UE o di doverlo richiamare perché non offre la sicurezza sufficiente prevista dalla direttiva europea anche se è commerciabile in Svizzera. Per i danni provocati da questo prodotto, egli è responsabile sia in Svizzera sia nell’UE e in molti altri Paesi secondo gli stessi principi che regolano la responsabilità per danno da prodotti. Per evitare, in Svizzera e all’estero, i rischi legati alla responsabilità, un produttore deve vegliare affinché i suoi prodotti siano conformi al livello di sicurezza previsto nella legge sulla sicurezza dei prodotti.
— Obblighi del produttore
Secondo la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, i produttori devono immettere sul mercato solo prodotti sicuri. La LSIT sceglie un’altra via stabilendo che possono essere messi in circolazione solo impianti e apparecchi tecnici sicuri, senza tuttavia imporre in primo luogo al produttore l’obbligo corrispondente. Questo principio sancito dalla legge in vigore ha dato buoni risultati; dovrebbe essere mantenuto. L'espressione «messa in circolazione» è invece sostituita con «immissione sul mercato» per ragioni di pura coerenza terminologica in particolare con la LOTC. E inoltre opportuno definire in modo molto più preciso il concetto capitale di immissione sul mercato (come lo è qualsiasi fornitura a titolo oneroso o gratuito di un prodotto a un terzo, sia esso nuovo, usato o rimesso a nuovo) e indicare chiaramente, per esempio, che l’uso privato di un prodotto in un’impresa commerciale o l’utilizzazione di un prodotto in un ambito pubblicitario rientrano nell’immissione sul mercato. In ogni caso il prodotto deve essere sicuro. Questo si applica in particolare all’utilizzazione o all’applicazione di un prodotto nell’ambito di una prestazione di servizi. Si tratta tuttavia sempre di sicurezza dei prodotti e non di «sicurezza delle prestazioni di servizi».
Occorre inoltre obbligare il produttore o Pimportatore, dopo l’immissione sul mercato di un prodotto, a prendere provvedimenti che gli consentano di eliminare i pericoli. Mentre la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti obbliga, in modo circostanziato, il produttore (e il distributore) a un’osservazione dei prodotti affinché siano informati dei rischi che questi prodotti potrebbero comportare e possano intraprendere le azioni opportune per evitarli, la LSIT non contempla questo obbligo.
Occorre completare la legge, obbligando il produttore o l’importatore che hanno immesso un prodotto sul mercato a prendere, per tutta la durata di utilizzazione prevedibile del prodotto, le misure adeguate che gli consentano di essere informato sui rischi che questo prodotto potrebbe comportare al fine di porvi rimedio se del caso. Queste misure possono assumere la forma di avvertenze, ma anche di un ritiro dal mercato o di un richiamo del prodotto. Se il produttore o un altro responsabile dell'immissione sul mercato constata che un prodotto non è sicuro, deve comunicare alle autorità competenti tutte le informazioni disponibili (indicazioni relative al pericolo, all’individuazione del prodotto, misure adottate ecc.).
— Competenze dell'autorità La direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti conferisce alle autorità molte competenze, elencate nei dettagli, che consentono loro di adottare misure adeguate. La LSIT prevede attualmente solo un numero limitato di misure amministrative.
Occorre completare la disposizione corrispondente in modo che le autorità dispongano di tutta la gamma di misure adeguate, che in casi particolari potranno consistere in un’avvertenza. Ciò nonostante, se la protezione della sicurezza lo esige, l’organo di esecuzione dovrà anche avere la possibilità di vietare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il proseguimento dell’immissione sul mercato o ordinare il richiamo, il sequestro o la confisca.
— Disposizioni penali Anche se la LSIT comprende disposizioni penali, essa non tengono sufficientemente conto delle possibili infrazioni. Chiunque immette sul mercato un apparecchio che non soddisfa pienamente le esigenze di sicurezza è punito solo con una contravvenzione. La revisione deve consentire di adeguare il catalogo delle infrazioni e le comminatorie di pena alla realtà dei fatti.
1.5 Esame della necessità di adeguare altre leggi
Trasformando la LSIT in una legge sulla sicurezza generale dei prodotti si pone il problema del suo rapporto con le leggi settoriali. La domanda se la legge sulla sicurezza dei prodotti debba limitarsi a completare le leggi settoriali o anche correggerle è delicata; la soluzione di un adeguamento e di uno sviluppo continuo delle diverse leggi settoriali è, in fondo, molto migliore per garantire la sicurezza dei prodotti rispetto al ricorso a disposizioni sussidiarie generali.
La revisione della LSIT è quindi una buona occasione per riesaminare le leggi settoriali in vigore e verificare se esse presentano lacune rispetto alle disposizioni della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti o al presente progetto che possono essere colmate nell’ambito della revisione.
Nella LRDP, i prodotti del suolo, dell’allevamento, della pesca e della caccia sono considerati prodotti soltanto se hanno subito una prima trasformazione. Dal momento che la legge sulla sicurezza dei prodotti non prevede, come peraltro l’attuale direttiva europea relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, questa limitazione, essa deve essere abrogata nella LRDP.
Una sezione della LOTC (art. 19 e 20) è dedicata alla sorveglianza del mercato; essa contiene disposizioni relative alle competenze degli organi di controllo e all'esecuzione dei controlli. Bisogna chiedersi se non si dovrebbe, in futuro, disci-
plinare queste questioni nella legge sulla sicurezza dei prodotti. Dal momento che le disposizioni della LOTC hanno un campo d’applicazione più esteso della legge sulla sicurezza dei prodotti e non coprono unicamente gli aspetti che riguardano la sicurezza, non è tuttavia possibile abrogarle nella LOTC.
Come hanno mostrato i lavori delle unità amministrative competenti, nelle leggi settoriali vi sono poche lacune da colmare mediante la legge sulla sicurezza dei prodotti:
I seguenti atti relativi a prodotti rivolti al grande pubblico sono stati oggetto di un esame particolareggiato:
— Legislazione sulle derrate alimentari
La legislazione sulle derrate alimentari stabilisce norme dettagliate che perseguono gli stessi scopi della legge sulla sicurezza dei prodotti. Esistono diversi livelli di protezione dei consumatori per le derrate alimentari che possono presentare un pericolo per la salute. Si può tuttavia ritenere che un «uso scorretto ragionevolmente prevedibile» sia già considerato nel livello di protezione. Sussiste tuttavia una divergenza rispetto alla legislazione comunitaria per quanto concerne la protezione contro gli inganni relativi a oggetti d’uso sottoposti anche alla legge sulle derrate alimentari. Essa sarà eliminata nell’ambito di un progetto separato. In occasione di questa revisione, occorrerà inoltre esaminare se la protezione contro gli inganni debba essere estesa a tutti gli oggetti d’uso. Di conseguenza, non è necessario procedere a un adeguamento supplementare della legge sulle derrate alimentari nell’ambito del progetto di legge sulla sicurezza dei prodotti.
— Legislazione sui prodotti chimici La legislazione sui prodotti chimici è stata appena riveduta per renderla eurocompatibile. Si distingue per una forte densità normativa, a causa del mantenimento parziale del vecchio approccio, volto a proteggere l’uomo e l’ambiente contro i pericoli dovuti ai prodotti chimici. In Svizzera, è opportuno separare la legislazione sui prodotti chimici e le disposizioni generali sulla sicurezza dei prodotti come nei Paesi dell’UE.
— Legislazione sugli agenti terapeutici
La legislazione svizzera sugli agenti terapeutici corrisponde a quella dell'UE. Disciplina tutto il settore e persegue la qualità, la sicurezza e l’efficacia di questi prodotti. Le regole sono conformi agli obiettivi e ai principi di una legge sulla sicurezza dei prodotti. Esse vanno tuttavia a volte molto più lontano delle regole generali della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti o a una legge sulla sicurezza dei prodotti, prevedendo per esempio l’obbligo di annunciare all’autorità di controllo Swissmedic qualsiasi incidente concernente i dispositivi medici. Un adeguamento della legislazione sugli agenti terapeutici ai principi di una legge sulla sicurezza dei prodotti non è necessario.
- Legislazione sulla radioprotezione La legislazione sulla radioprotezione ha lo scopo di proteggere l’uomo e l’ambiente contro i pericoli dovuti alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Si applica a tutte le attività, a tutte le installazioni, a tutti gli eventi e a tutte le situazioni che possono presentare un pericolo legato a radiazioni ionizzanti, in particolare alla manipolazione di sostanze radioattive e di apparecchi, installazioni e oggetti contenenti sostanze radioattive o che possono emettere radiazioni ionizzanti. Le esigenze in materia di immissione sul mercato di questi prodotti (p. es. dispositivi medici o macchine) sono
regolate da diverse leggi settoriali. L'ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP, RS 814.501) prevede, analogamente alla direttiva europea relativa alle macchine, disposizioni sulla costruzione e il contrassegno delle sorgenti radioattive sigillate (art. 65 segg. ORaP) solo per le parti radioattive contenute in una macchina. Bisogna continuare a prevenire i pericoli legati alle radiazioni ionizzanti nell’ambito di questi atti legislativi.
Un gruppo di lavoro sta preparando un rapporto sulle radiazioni non ionizzanti (RNI) e la protezione della salute in Svizzera.
- Legislazione sulla sicurezza dei prodotti elettrici
La sicurezza dei prodotti elettrici è retta principalmente dalle disposizioni della legislazione sugli impianti elettrici. Fondandosi sulla legge sugli impianti elettrici, il Consiglio federale ha adottato diverse ordinanze (ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione, ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica, ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi) che stabiliscono sia le esigenze in materia di sicurezza di questi prodotti sia il loro controllo e disciplinano la sorveglianza del mercato da parte delle autorità competenti. Queste ordinanze non obbligano tuttavia in generale il produttore o l’importatore — come la LSIT vigente — a effettuare un’osservazione dei prodotti né ad adottare misure, nel rispetto del principio di proporzionalità, per evitare i rischi dopo l’immissione sul mercato. In questo settore non sono necessari prescrizioni particolari applicabili ai prodotti elettrici e di conseguenza si applicano direttamente le disposizioni della legge sulla sicurezza dei prodotti. E pertanto inutile stabilire regole differenti per i prodotti elettrici e modificare la legislazione sulla sicurezza dei prodotti elettrici.
— Legislazione sulla circolazione stradale (veicoli a motore e velocipedi)
La legge sulla circolazione stradale (LCStr) e le sue ordinanze di esecuzione contengono molte prescrizioni per proteggere la sicurezza e la salute degli utenti di veicoli e di terzi, in particolare l’esame dei tipi di veicoli a motore, dei rimorchi e dei loro componenti e accessori. Il richiamo, per decisione dell’autorità, di prodotti il cui tipo non è conforme non è disciplinato nella LCStr stessa ma in un’ordinanza. Attualmente, il produttore o l’importatore richiamano il più delle volte essi stessi i veicoli utilizzando gli indirizzi dei proprietari forniti dall'Ufficio federale delle strade in base al registro dei veicoli. L'obbligo del produttore di comunicare gli incidenti alle autorità, lo scambio di informazioni e la sorveglianza della sicurezza dei prodotti non sono disciplinati. Non è inoltre possibile ordinare, se del caso, il proseguimento dell'immissione sul mercato, oppure il sequestro o la confisca di veicoli o di componenti pericolosi. La LCStr sarà quindi completata affinché in futuro la legge sulla sicurezza dei prodotti si applichi ai punti che essa non disciplina.
— Legislazione sulla protezione dell'ambiente Le disposizioni della legge sulla protezione dell’ambiente che reggono determinate categorie di prodotti o sostanze si basano su un vasto obiettivo di protezione (di uomini, animali, piante, loro biocenosi e loro biotopi). Il diritto della protezione dell’ambiente non presenta lacune rispetto al livello di protezione della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti o di una legge in materia; non è quindi necessario adeguarla.
- Legislazione sui controlli di sicurezza
5 Titolo completo e riferimento nell’allegato
Occorre ricordare che, per quanto conceme la sicurezza, il Consiglio federale ha annunciato un messaggio relativo a una legge federale sui controlli di sicurezza. Essa definisce le modalità di controllo della sicurezza degli impianti, apparecchi, veicoli, sistemi di sicurezza e componenti e le responsabilità in questo settore. La legge sui controlli di sicurezza si occuperà quindi solo di aspetti formali e organizzativi e non conterrà prescrizioni materiali sulla sicurezza. La sua applicabilità dovrà sempre essere prevista esplicitamente nella legge settoriale.
2 Commento delle singole disposizioni
Titolo e sostituzione di espressioni
L’espressione «installazioni e apparecchi tecnici» utilizzata nella LSIT non designa l’intero ventaglio di prodotti disciplinato dalla legge. Infatti, esso non si limita alle macchine, alle apparecchiature, agli impianti, agli attrezzi e ai dispositivi di protezione, impiegati a titolo professionale o no, menzionati quali esempi nell’articolo 2 capoverso 1. Oltre ai prodotti utilizzati nell’industria e nell’artigianato, esso comprende anche prodotti per l’economia domestica, il tempo libero e lo sport. Tuttavia, il campo d’applicazione della LSIT rimane ancora troppo ristretto. Per tutelare la sicurezza e la salute delle persone è necessario includere tutti i prodotti per i quali non esistono ancora i requisiti di sicurezza richiesti nella legislazione settoriale sulla sicurezza dei prodotti. Con la revisione della LSIT occorre pertanto estendere il campo d’applicazione ai prodotti i in generale. Per questo motivo, l’espressione «installazioni e apparecchi tecnici» è sostituita, tanto nel titolo quanto nel testo di legge, con il termine «prodotti». Si tratta di un termine generico che si trova anche nella LRDP. Poiché il fabbricante e le persone ad esso assimilate possono essere chiamati a rispondere, indipendentemente dalla loro colpa, dei danni provocati da prodotti difettosi secondo la LRDP, appare sensato estendere i requisiti di sicurezza a tutti i prodotti.
L'espressione «messa in circolazione» sarà sostituita con l’espressione «immissione sul mercato» per motivi di semplice coerenza terminologica, in particolare con la LOTC.
Ingresso
Le disposizioni determinanti della Costituzione federale del 29 maggio 1874 sono sostituite dalle corrispondenti disposizioni della Costituzione federale del 18 dicembre 1998.
Articolo |
La descrizione dello scopo nel capoverso / serve alla certezza del diritto. Essa è un aiuto all’interpretazione delle singole disposizioni di legge da parte dei destinatari della legge sulla sicurezza dei prodotti, segnatamente i responsabili dell’immissione sul mercato e le autorità esecutive. L'articolo delimita il margine di manovra delle autorità incaricate dell’applicazione del diritto. La loro attività deve essere commisurata allo scopo perseguito dalla legge e quindi all’esigenza che le misure applicate
servano a garantire la sicurezza dei prodotti e a tutelare la sicurezza e la salute della popolazione.
La tutela della sicurezza e della salute non è limitata a «consumatori e consumatrici», che la legislazione svizzera definisce in modo restrittivo. Ogni persona fisica deve poter beneficiare della sicurezza dei prodotti, sia che essa abbia acquistato, utilizzato o applicato il prodotto per «l’uso personale o familiare» (art. 40a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, CO), sia che lo abbia acquistato o impiegato nell’ambito della sua attività professionale o commerciale. La legge deve pure impedire la messa in pericolo di terzi non coinvolti (i cosiddetti innocent bystander), ossia quelle persone che, pur non avendo alcuna relazione con il prodotto pericoloso (non lo possiedono né lo manipolano), ne riportano tuttavia un danno (p. es. se la lama di un tosaerba si stacca dall’apparecchio in funzione, provocando il ferimento accidentale di un passante). Di principio, la possibilità di immettere un prodotto sul mercato non può dipendere dal fatto che esso sia utilizzato o consumato in un contesto privato 0 familiare oppure in un ambito professionale o commerciale. Deroghe in tal senso si giustificano solo nel caso in cui l’utente, per manipolare senza pericoli il prodotto, deve disporre di un’esperienza professionale o di conoscenze tecniche. Prodotti con un alto potenziale di pericolosità non sono destinati ai principianti. Occorre tener conto di queste differenze prevedendo per il prodotto un’apposita dichiarazione; nelle norme settoriali sulla sicurezza dei prodotti andranno inoltre introdotte limitazioni relative allo smercio e alla fornitura.
La legge si fonda sul principio della responsabilità personale. Ai produttori, importatori, distributori e ad altri prestatori di servizi essa lascia la facoltà di agire affinché immettano sul mercato solo prodotti sicuri. Prescrizioni troppo restrittive, tese a limitare la responsabilità personale dei produttori, rischierebbero di costituire ostacoli tecnici al commercio.
Negli articoli 4 e 5, la legge chiede che nella definizione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute e nella designazione delle norme tecniche si tenga conto del diritto internazionale applicabile in materia. In tal modo, la legge contribuisce ad agevolare la libera circolazione delle merci a livello internazionale (cfr. anche le spiegazioni nel n. 1.2.3).
Il capoverso 2 stabilisce che la legge è applicabile solo all’offerta di prodotti e alla loro immissione sul mercato, a titolo commerciale o professionale, e quindi non all’offerta e alla loro immissione sul mercato da parte di privati. A questi prodotti non è possibile imporre prescrizioni sulla sicurezza né i relativi controlli.
La legge non si applica soltanto all’immissione sul mercato di un prodotto (definita nell’art. 2), ma anche alla sua offerta. Le aspettative degli utenti in materia di sicurezza nascono già in questa fase dell’offerta, ossia prima ancora che il prodotto sia disponibile all’acquisto. E il caso dei prototipi esposti nelle fiere: si tratta di esemplari che vengono presentati al pubblico prima ancora che se ne inizi la produzione in serie. La stessa offerta di un nuovo prodotto viene largamente anticipata dalla stampa e nei media elettronici, in modo che il pubblico possa già farsi un’idea sulla sua sicurezza. Succede anche che l’acquirente si sia già fatto un’idea del prodotto molto prima che sia in grado di acquistarlo.
Responsabili della sicurezza di un prodotto sono le persone che lo immettono sul mercato o che lo offrono, segnatamente (l’enumerazione fatta nella legge non è tuttavia esaustiva) il produttore, l’importatore, il distributore e il prestatore di servizi.
Produttore è chi si assume la responsabilità di ideare e fabbricare il prodotto, compresa la sua attrezzatura. Produttore è anche chi fabbrica un prodotto a partire da prodotti finiti o da componenti, il cosiddetto assemblatore. Produttore è inoltre chi affida lavori in subappalto, pur mantenendo l’alta vigilanza sul prodotto. Lo stesso vale per chi trasforma un prodotto in modo tale da modificarne lo scopo e per chi svolge attività che influiscono sulla sicurezza del prodotto, per esempio attraverso il montaggio di pezzi di ricambio durante una riparazione o una revisione, oppure attraverso una trasformazione, un suo adattamento o una modifica delle sue funzioni. È pure considerato produttore chi esternalizza tutte le attività di produzione o una parte di esse (progettazione, fabbricazione, montaggio, trasformazione, valorizzazione, imballaggio, etichettatura ecc.), per immettere sul mercato il prodotto con il proprio nome o marchio. E pure considerato tale il quasi produttore, o pseudo tale, menzionato nella LRDP (art. 2 cpv. 1 lett. b), il quale si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, anche se non svolge su di esso una vera e propria attività di fabbricazione.
Pure il prestatore di servizi immette il prodotto sul mercato se lo applica o lo utilizza nell’ambito delle sue attività: è il caso, ad esempio, del gestore di un centro fitness, che mette a disposizione dei suoi clienti macchine per l’allenamento (pericolose). Imponendo al prestatore di servizi obblighi sulla sicurezza dei prodotti, il legislatore non introduce alcuna innovazione. Infatti, anche la legge sugli agenti terapeutici e l’ordinanza relativa ai dispositivi medici impongono obblighi in tal senso ai prestatori di servizi che operano nel settore della sanità. La protezione dai prodotti non sicuri non sarebbe garantita se l’obbligo di immettere sul mercato unicamente prodotti sicuri non si estendesse ai prestatori di servizi in quanto utilizzatori di prodotti. Ciò trova pure corrispondenza nella responsabilità dei prestatori di servizi definita dal Codice delle obbligazioni nei capitoli sul mandato e sul contratto d’appalto.
Il capoverso 3 disciplina il rapporto della legge sulla sicurezza dei prodotti con le norme settoriali. Nella sua versione riveduta, la LSIT definisce il campo di applicazione in modo più preciso dell’attuale articolo 1 capoverso 2.
La legge si applicherà a meno che vi siano atti normativi settoriali che prevedono discipline derogatorie. Tra questi atti normativi figurano, ad esempio, la legge sulle derrate alimentari e le relative ordinanze d’esecuzione. Il fatto di riservare talune deroghe settoriali mostra chiaramente che la legge sulla sicurezza dei prodotti, in quanto legge da applicare sussidiariamente, si propone di completare altri atti normativi, ma non di correggerli. Questo significa che di principio essa si applica sempre allorquando l’atto normativo settoriale non prevede niente riguardo al punto considerato. E il caso, quando la specifica legislazione non prescrive alcuna misura per l’individuazione dei pericoli o l’obbligo di comunicare dopo l’immissione sul mercato secondo l’articolo Sa, né prevede alcuna delle misure amministrative menzionate nell’articolo 11. Lo stesso vale anche quando la legislazione specifica, nel caso di concreto potenziale di pericolo di un prodotto, non esige alcuna etichettatura, avvertenza ecc., così come è prescritto nell’articolo 3 capoverso 3. Se l’atto normativo settoriale prevede, riguardo a un determinato problema, una soluzione diversa da quella proposta nella legge sulla sicurezza dei prodotti, gli è data precedenza. In questo caso si parte dal principio che un atto settoriale a livello legislativo rimanga nell’ambito della legge da cui deriva: le deroghe alla legge sulla sicurezza dei prodotti devono quindi fondarsi su una base legale sufficiente. Se questa condizione non è soddisfatta in un singolo caso si applica la corrispondente disposizione della legge
sulla sicurezza dei prodotti. È possibile derogare alle prescrizioni della legge sulla sicurezza dei prodotti anche nel caso del cosiddetto silenzio qualificato. In altre parole, se in un atto normativo settoriale è stata omessa consapevolmente una misura o una disposizione contenuta nella legge sulla sicurezza dei prodotti, proprio per il fatto che essa non deve applicarsi, occorre attenersi alla decisione del legislatore. Il diritto settoriale deve avere in ogni caso la precedenza, sia che diverga in modo esplicito o implicito dalla legge sulla sicurezza dei prodotti. Rimane comunque l’elemento determinante per l’elaborazione delle disposizioni esecutive. La legge sulla sicurezza dei prodotti non modifica i settori di competenza delle autorità esecutive definiti nelle legislazioni settoriali.
Il campo d’applicazione potrebbe anche essere concepito in modo più estensivo. La legge potrebbe infatti essere dichiarata applicabile qualora gli atti normativi settoriali non prevedano alcuna disposizione equivalente o che vada al di là della legge sulla sicurezza dei prodotti. Una situazione del genere imporrebbe che gli atti settoriali abbiano perlomeno lo stesso valore. Tuttavia, tali atti hanno lo stesso valore solo se prevedono in primo luogo lo stesso livello di protezione e secondariamente misure equivalenti adottate dai responsabili dell’immissione sul mercato e dagli organi di vigilanza. In questo caso, la legge sulla sicurezza dei prodotti avrebbe — nella sua qualità di regolamentazione sussidiaria — la funzione di rettificare, se necessario, altri atti normativi. Nei casi in cui un atto normativo esige unicamente che un prodotto sia sicuro qualora venga utilizzato con cura e conformemente alla sua destinazione (ma non nel caso in cui è ragionevolmente prevedibile che esso venga usato in modo sbagliato), o si limita a prescrivere una sicurezza corrispondente solo allo stato della tecnica (e non allo stato della scienza c della tecnica), si applicherà l’articolo 3 della legge sulla sicurezza dei prodotti. Lo stesso vale se la legislazione specifica non esige almeno una caratterizzazione, così come prescritto nell’articolo 3 capoverso 3. La legge sulla sicurezza dei prodotti si applicherebbe anche nel caso in cui la legislazione specifica non contenesse almeno le misure per l’individuazione dei pericoli o l’obbligo di comunicare dopo l'immissione sul mercato conformemente all’articolo Sa, né tutte le misure amministrative menzionate nell’articolo 11.
Una normativa del genere solleverebbe questioni di ardua interpretazione e provocherebbe una grande incertezza del diritto, tanto che ci si può chiedere se ciò torni a vantaggio della sicurezza dei prodotti.
Di principio i produttori e gli utenti devono essere certi che, allorquando esistono atti normativi settoriali, questi ultimi sono determinanti in materia di sicurezza dei prodotti e che la relativa legge non si sostituisce ad essi con correttivi puntuali. D'altronde, la legge sulla sicurezza dei prodotti deve poter completare un atto normativo settoriale nel caso in cui esso non disciplina un oggetto regolamentato invece nella legge: per esempio, se l’atto non prevede nessuna misura per l’identificazione dei pericoli, nessun obbligo di comunicare dopo l’immissione sul mercato e nessuna misura amministrativa.
La legge sulla sicurezza dei prodotti intende inoltre definire uno standard per quel che riguarda il livello di protezione e le misure che possono adottare i responsabili dell’immissione sul mercato e gli organi di vigilanza; essa è intesa anche quale modello per gli atti normativi settoriali. Di conseguenza questi ultimi dovranno prescrivere un livello di sicurezza conforme allo stato della scienza e della tecnica, e non solo della tecnica. La questione riguardante l’adeguamento di questi atti settoriali si pone là dove essi non corrispondono allo standard definito nella legge sulla sicurez-
za dei prodotti. Dal punto di vista di produttori e utenti è meglio procedere in modo costante a questo tipo di adeguamento, piuttosto che cercare correttivi attraverso un disciplinamento incerto del campo d’applicazione della legge sulla sicurezza dei prodotti.
Le attuali insufficienze della LSIT, di cui si è già detto, giustificano la revisione e l'elaborazione della legge sulla sicurezza dei prodotti, anche se tale legge — così come proposta — è dichiarata applicabile solo se non vi sono atti normativi settoriali che prevedono discipline derogatorie.
Il capoverso 4 stabilisce chiaramente che la legge non si applica all’offerta e all’immissione sul mercato di prodotti usati e merce di scarto, se questi rientrano nelle categorie dell’antiquariato o dei prodotti che devono essere riparati: chi acquista un pezzo d’antiquariato non può attendersi che abbia un grado di sicurezza paragonabile a quello che si ottiene oggi con l’impiego di materiali, tecniche di fabbricazione e metodi di controllo moderni. Considerata anche l’età del prodotto e la tecnica ormai sorpassata, dovrà aspettarsi disfunzioni, danni dovuti all’usura e problemi di solidità. Lo stesso vale per quei prodotti, di cui l'acquirente è a conoscenza che devono essere riparati o restaurati prima del loro impiego: è il caso dei prodotti d’occasione e di seconda mano o della merce di scarto, che non sono venduti nel commercio regolare. La condizione è che il responsabile dell’immissione sul mercato informi l’acquirente sul fatto che non può utilizzare il prodotto prima di averlo fatto riparare o restaurare.
Articolo 2
Nel definire, come si fa nel capoverso 1, un prodotto «qualsiasi cosa mobile pronta ad essere adoperata», si esclude che la legge sulla sicurezza dei prodotti si applichi a prodotti ancora in fase di fabbricazione, che non si prestano quindi ad essere manipolati come prodotti pronti ad essere adoperati (p. es. materiali da costruzione o legno non lavorato). Qualora tali prodotti venissero offerti nell’ambito di esposizioni, fiere o spazi destinati alla vendita, occorre segnalare che non sono ancora pronti ad essere adoperati. All’occorrenza è necessario adottare misure per proteggere il personale addetto alla dimostrazione e il pubblico.
L'espressione «cosa mobile» indica chiaramente che la legge non si applica agli edifici in quanto tali, né a opere quali strade, ponti e vie ferrate. D'altro canto, ci si deve assicurare che essa non si applichi nemmeno ai prodotti montati o integrati in un’altra cosa mobile o immobile. A dire il vero, quando vengono incorporati o uniti a un’altra cosa, questi pezzi dovrebbero «fondersi» in essa conformemente al diritto reale. Tuttavia, dovrà ancora essere possibile applicare le pertinenti disposizioni in materia di sicurezza dei prodotti anche a una cosa incorporata o mescolata che minaccia la sicurezza e la salute (p. es. prodotti composti da pelli o tessuti che provocano eczemi). Lo stesso vale per i pezzi di una cosa immobile. In generale, secondo il diritto reale del Codice civile, le cose mobili perdono la proprietà di cosa mobile se vengono inserite o incorporate in un edificio o nel loro sottosuolo. Per questa ragione la legge sulla sicurezza dei prodotti deve stabilire in modo esplicito che questi oggetti devono restare cose mobili per quanto riguarda i requisiti di sicurezza. Del resto, questo principio è già iscritto nella LRDP (art. 3 cpv. 1 lett. a). Quindi, anche i prodotti difettosi che fanno parte di un’altra cosa mobiliare o immobiliare comportano una responsabilità.
Capoverso 2: succede sempre più spesso che gli utenti di un prodotto devono comporne i pezzi separati prima di metterlo in servizio. È il caso, ad esempio, di apparecchi domestici ed elettrodomestici, ordinatori, mobili, equipaggiamenti per lo sport e il tempo libero. Pezzi separati di questi articoli vengono oggi offerti all’utente affinché li inserisca egli stesso. E quindi giustificato definire questi pezzi staccati come prodotti pronti ad essere adoperati.
Il capoverso 3 definisce l’espressione «immissione sul mercato». Essa comprende le più diverse forme di offerta e di distribuzione, di consegna o di applicazione di un prodotto a titolo oneroso o gratuito, senza tener conto della natura giuridica della transazione. Occorre proteggere il pubblico dai rischi derivanti da prodotti non sicuri, anche se sono immessi sul mercato gratuitamente in ambito commerciale o professionale. Infatti, capita spesso che una ditta distribuisca gratuitamente ai propri dipendenti un suo stesso prodotto, facendolo passare come parte del salario o retribuzione in natura. Di regola, in un negozio un prodotto viene distribuito gratuitamente ai clienti solo se il responsabile della sua immissione sul mercato mira ad un impatto pubblicitario. Non sarebbe nemmeno giustificato operare un distinguo tra l'immissione sul mercato di un prodotto nuovo, usato, rimesso a nuovo o profondamente modificato.
Nelle lettere a-c del capoverso 4 tre elementi vengono equiparati all'immissione sul mercato:
a. L’uso proprio di un prodotto in un’azienda commerciale è frequente. Ad esempio, nelle mense aziendali i fabbricanti di derrate alimentari propongono ai dipendenti i loro stessi prodotti. Nel settore della chimica, i servizi di pulizia utilizzano i prodotti della casa. Non sarebbe giustificato mettere in pericolo i collaboratori di un’azienda con prodotti che non rispondono agli stessi requisiti di sicurezza di quelli destinati al pubblico. Il criterio della sicurezza dei prodotti deve valere anche per i collaboratori, il titolare dell’azienda e chi lavora con lui. Beninteso, anche in questo caso valgono le riserve formulate riguardo alla specifica esperienza di cui dispongono l’industria e l’artigianato e alle conoscenze tecniche richieste per l’impiego di prodotti a rischio. A queste condizioni, l’impiego e il consumo all’interno dell’azienda non presentano rischi e sono di conseguenza ammessi.
b. Non sarebbe giustificato non sottomettere i prestatori di servizi all'obbligo di immettere sul mercato prodotti sicuri. Per questo motivo, anche l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio sono equiparati all’immissione sul mercato (cfr. art. 1 cpv. 2). Quando utilizzano un asciugacapelli, un apparecchio laser o attrezzature per l'allenamento e lo sport, anche i clienti dei prestatori di servizi devono poter godere della stessa sicurezza di coloro che acquistano tali prodotti in un negozio o per corrispondenza.
c. Lo stesso vale per la messa a disposizione di un prodotto a terzi, per esempio quando un punto di vendita mette a disposizione di una persona interessata un apparecchio per il tempo libero o il bricolage oppure una macchina da cucina.
Articolo 3
Capoverso 1: la LSIT, unitamente a varie leggi e ordinanze settoriali, si concentra esclusivamente sulla sicurezza di un prodotto utilizzato con cura e in modo conforme alla sua destinazione; la legge sulla sicurezza dei prodotti ingloba invece l’utilizzazione comune e usuale, che non sia né aberrante né totalmente imprevedibile. Per questa ragione, il prodotto deve essere sicuro tanto nel caso in cui venga impiegato conformemente alla sua destinazione, quanto in caso di uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Così facendo, la definizione della sicurezza contenuta nella LRDP si conforma a quella contenuta nella direttiva europea relativa alla sicurezza generale dei prodotti. La responsabilità di chi immette il prodotto sul mercato termina là dove comincia la grave negligenza dell’utente. Il responsabile dell’immissione sul mercato deve tuttavia tener conto dell’imprudenza in cui sono solite incorrere le persone, così come delle reazioni dei bambini c delle capacità ridotte degli anziani, i quali dispongono ad esempio di minor forza oppure non hanno più una buona vista. Non è invece responsabile quando un prodotto è utilizzato in modo abusivo, imprevedibile o totalmente aberrante.
Si precisa la definizione di sicurezza: i prodotti devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’articolo 4. Il Consiglio federale precisa tali requisiti tenendo conto del diritto internazionale corrispondente. Se non è stato precisato nessun requisito di questo tipo, i prodotti devono corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. Rispetto alla LSIT, per la quale sono sufficienti le regole riconosciute dalla tecnica (art. 3 e 4b cpv. 4), si tratta di un inasprimento della responsabilità del fabbricante. Beninteso, la LRDP non esige in modo esplicito che un prodotto corrisponda allo stato della scienza e della tecnica. Tuttavia, essa esclude la responsabilità del fabbricante se questi prova che lo stato delle conoscenze scientifiche e della tecnica al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato non permetteva la possibilità di scoprire l’esistenza del difetto (art. 5 cpv. 1 lett. e LRDP).
Il capoverso 2 elenca diverse circostanze in base alle quali valutare la sicurezza di un prodotto.
a. La durata di utilizzazione diventa giuridicamente importante quando si tratta di valutare la sicurezza di un prodotto che ha già una certa età. È facile stabilire per quanto tempo è possibile utilizzare senza rischi un prodotto se il produttore vi ha apposto una data di conservazione o di consumo. Chi utilizza un prodotto obsoleto o lo fa dopo la data di scadenza, dovrà imputare alla propria imprudenza un’eventuale malattia o eventuali altri danni. Nel caso di prodotti durevoli, come attrezzi, mobili, scale, apparecchi elettrici, apparecchi domestici ed elettrodomestici, il responsabile dell'immissione sul mercato non ha la possibilità d’indicare contrattualmente per quanto tempo tali prodotti funzioneranno in modo sicuro. L’attitudine all’uso di questi prodotti dipende dalla frequenza e dalla cura con cui vengono utilizzati, mantenuti e conservati. Anche il progresso tecnico e scientifico è determinante per la durata di vita dei prodotti. Quello che allo stato attuale viene considerato sicuro, a seconda delle circostanze può non più esserlo fra qualche anno, a seguito dell’introduzione di nuovi materiali, nuove tecniche di costruzione o nuovi metodi di fabbricazione e quindi della diversa idea che il pubblico si fa in materia di sicurezza. Il responsabile dell'immissione sul mercato ha la possibilità di limitare il periodo in cui è possibile utilizzare un prodotto senza
pericolo, indicandolo in modo inequivocabile, oppure di adempiere, per la durata prevedibile d’utilizzazione del prodotto ma al massimo per dieci anni dopo la sua immissione sul mercato, al suo obbligo, definito nell’articolo Sa, di adottare misure adeguare al fine di individuare i pericoli che potrebbero essere connessi con tale prodotto e di comunicarli. Per valutare la sicurezza di un prodotto le autorità esecutive devono pure tener conto della durata di utilizzazione prevedibile o chiaramente definita (cfr. le successive spiegazioni relative all’art. 11).
b. Un altro aspetto determinante per la sicurezza di un prodotto è costituito dall’effetto che esso può avere su altri prodotti, e viceversa. Esistono, ad esempio, prodotti per la pulizia che non possono essere mescolati ad altri o che possono venire diluiti solo nell’acqua. Il fabbricante deve sia concepire il suo prodotto in modo tale che l’aggiunta o la mescolanza che se ne ottiene non provochi alcun pericolo, sia impedire tale pericolo con misure tecniche o avvertendo in modo adeguato l’utente.
c. Quando è possibile prevedere che un prodotto sia utilizzato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre, come ad esempio bambini o persone anziane, il produttore deve tenerne conto. I prodotti devono essere neutralizzati oppure essere oggetto di una dichiarazione in modo che vengano tenuti lontani dalla portata dei bambini non sorvegliati o impiegati in modo scorretto da persone anziane. Molti strumenti di lavoro, macchinari o prodotti chimici ideati per un uso o un consumo esclusivamente professionali sono venduti in negozi fai da te anche ad amatori, in linea di massima senza una consulenza specializzata. Il fatto che prodotti destinati originariamente a specialisti sono acquistabili oggi da chiunque in punti di vendita accessibili al grande pubblico fa dei consumatori inesperti “persone esposte a maggior pericolo di altre” ai sensi della lettera c. Questi prodotti devono essere concepiti di conseguenza o provvisti di indicazioni per un impiego sicuro.
Capoverso 3: la sicurezza dei prodotti è determinata sia da fattori interni, vale a dire intrinseci al prodotto (concezione, costruzione, ricetta, fabbricazione del prodotto), sia da fattori esterni. Essi costituiscono la presentazione. Fanno parte di questa categoria, in relazione con la sicurezza e la responsabilità per danno da prodotti, tutti i fattori che determinano se un prodotto è considerato sicuro o a rischio ma che possono anche mascherarne la pericolosità: imballaggio, colorazione (ad es. parti di sicurezza, zone di pericolo, divieto di toccare per macchinari), caratterizzazione e altre informazioni, impostazione grafica, istruzioni per il montaggio e per l’uso, indicazioni relative allo sgombero, avvertenze ecc. Anche il modo in cui un prodotto viene pubblicizzato per il tramite dei media o di operazioni di marketing è costitutivo della sua sicurezza. Pubblicità e marketing possono permettere di evitare pericoli ma anche generarli. Se nel presentare una sega circolare in occasione di una dimostrazione in una fiera viene tolta la protezione per le mani, il responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato genera il rischio di una successiva utilizzazione pericolosa da parte dell’acquirente. Un prospetto che raffiguri una donna che utilizza il solarium senza occhiali di protezione rende l’apparecchio rischioso poiché un impiego nelle condizioni rappresentate provoca danni agli occhi. Anche pubblicità e marketing sono dunque elementi costitutivi della sicurezza del prodotto.
La legge cita diversi fattori esterni che modellano la percezione della sicurezza o del grado di pericolosità di un prodotto da parte degli utilizzatori.
a. La lettera a cita la caratterizzazione e la presentazione, vale dire la concezione formale e visiva del prodotto e del suo imballaggio. La presentazione veicola, attraverso il design dell’imballaggio (il tipo di imballaggio caratteristico di un prodotto e la sua concezione grafica), una determinata idea del prodotto, ad esempio l’idea che si ha di detersivi, dentifrici, succhi di frutta, alimenti per neonati, diluenti per pennelli, olio per motori. A titolo di esempio, non sarebbe affatto conveniente riempire un Tetra Brik, tipicamente usato per contenere succhi di frutta alimentari, di un detergente aggressivo o assai schiumoso e di apporvi l’immagine di un frutto che ne darebbe l’impressione di bevanda.
b. Per maneggiare senza pericolo un prodotto, occorre che il materiale e la costruzione dell’imballaggio siano adattati al rischio. A dipendenza di quanto contiene e della situazione in cui viene utilizzato, deve poter resistere all’umidità, al calore, al freddo, ai solventi, all’acido, essere stabile, impermeabile, richiudibile. Le istruzioni devono essere redatte correttamente per permettere un montaggio sicuro, un’installazione senza pericoli e una manutenzione a prova di rischio.
c. I pericoli insiti nel prodotto, che non possono essere eliminati mediante interventi sulla costruzione, devono essere compensati con avvertenze adeguate e istruzioni per l’uso. Lo stesso vale per lo sgombero senza pericolo del prodotto. Per la buona comprensibilità di tali istruzioni è sempre preferibile utilizzare chiari pittogrammi di facile comprensione piuttosto che lunghe frasi. Bisogna comunicare all’utilizzatore soltanto le informazioni e le avvertenze relative ai rischi che non conosce ancora o che non è tenuto a conoscere. Si presuppone quindi un consumatore responsabile che disponga di conoscenze generali condivise e di un comune senso del pericolo. Chi immette un prodotto sul mercato può presupporre questo anche per l’utilizzatore finale del proprio prodotto.
Il capoverso 4 dichiara che se l’immissione sul mercato di un prodotto nuovo e innovativo offre un maggiore grado di sicurezza, i prodotti che non raggiungono un tale standard non vanno considerati pericolosi. Questo vale tuttavia soltanto quando il prodotto meno perfezionato non si rivela pericoloso per un altro motivo. La disposizione corrispondente della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti evita inoltre che le prescrizioni di sicurezza dei prodotti ostacolino lo sviluppo di nuovi prodotti.
Art. 4b
La disposizione relativa alla conformità con i requisiti della legge sulla sicurezza dei prodotti corrisponde essenzialmente all’attuale articolo 4b LSIT. Per ragioni di chiarezza saranno commentati anche i capoversi che non subiscono modifiche.
Già l’attuale LSIT presuppone la responsabilità personale primaria di chi immette prodotti sul mercato. Viene così realizzato il nuovo approccio comunitario, basato sulla soppressione dell’autorizzazione dello Stato, che è sostituita da ulteriori controlli dei prodotti immessi sul mercato sotto la responsabilità personale dei produttori. In occasione di tali controlli, chi immette un prodotto sul mercato deve essere in grado di fornire la prova della sua conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute. Questi sono fissati dal Consiglio federale conformemente all’articolo 5
LSIT. Chi immette un prodotto sul mercato può decidere liberamente in che modo fornire questa prova, salvo nel caso in cui una prescrizione svizzera o una direttiva speciale comunitaria ripresa dalla Svizzera esiga una procedura particolare o determinati documenti. Per questa ragione il riferimento agli articoli 17 e 18 LOTC è stato introdotto nel capoverso 1.
Il capoverso 2 crea il presupposto perché un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche (art. 4a LSIT) soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di salute. Tale presupposto può essere invalidato dalla prova che il prodotto minacci la sicurezza o la salute. Il presupposto di sicurezza si estende soltanto agli elementi o ai settori della sicurezza dei prodotti coperti dalla norma tecnica. Le norme tecniche non coprono tutti gli aspetti della sicurezza di un prodotto: può infatti succedere che un prodotto possa presentare alcuni rischi nonostante la sua conformità a una norma. Così un prodotto può essere senza difetti secondo le norme tecniche relative a costruzione, materiali o fabbricazione ma presentare un pericolo per gli utilizzatori e terze persone a causa di uno o più elementi della sua presentazione. Inoltre, la sicurezza derivante dalle norme tecniche in vigore al momento dell’immissione di un prodotto sul mercato può risultare sorpassata a causa dei progressi compiuti. L’elaborazione di norme in seno agli organi internazionali generalmente dura anni.
Capoverso 3: quando un prodotto non adempie le norme tecniche di cui all’articolo 4a, chi lo immette sul mercato deve poter dimostrare che esso soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di salute (art. 4 LSIT). Sul modo in cui dimostrarlo gli è concessa ampia libertà.
Se per un prodotto non è stato precisato alcun requisito essenziale di sicurezza e di salute, il responsabile della sua immissione sul mercato deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica (cpv. 4). Soddisfare i soli standard tecnici non è sufficiente a offrire la sicurezza richiesta. Per «stato della scienza e della tecnica» si intende un sapere affermato e reso accessibile mediante pubblicazione e non per il tramite di informazioni confidenziali di un produttore o di un parere pubblicato in una rivista qualsiasi. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE dà una definizione del termine (aff. C-300/95) che rinvia a uno stato oggettivo delle conoscenze e non soltanto agli abituali standard di sicurezza del ramo. Lo standard deve essere elevato ma si presuppone che il produttore vi abbia avuto accesso e ne sia a conoscenza. Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lett. e LRDP il produttore non può essere ritenuto responsabile dei rischi legati a un prodotto se prova che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui è stato immesso sul mercato non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto e di eliminarlo. Non è possibile raggiungere un livello di sicurezza che le conoscenze scientifiche lasciano intravedere ma che non è concretizzabile per mancanza di mezzi tecnici. Così lo scenario seguente è del tutto pensabile: si può essere a conoscenza delle pertinenti teorie scientifiche su nuovi metodi per individuare ed evitare i rischi di determinati prodotti ma allo stesso tempo non essere ancora in grado di trasporre questi dati scientifici nella pratica poiché gli apparecchi o strumenti necessari non esistono ancora. Vi è dunque una lacuna a livello dello sviluppo.
Art. Sa
L’articolo Sa ingiunge ai produttori o agli importatori di adottare le misure adeguate, anche dopo l’immissione sul mercato, per individuare e per prevenire i pericoli che il loro prodotto potrebbe presentare. Esse prevedono l’obbligo di comunicare all’organo esecutivo qualora si constati che un prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute delle persone.
Tali obblighi consecutivi all’immissione sul mercato non sono una novità. Nel diritto civile la responsabilità dei produttori e degli importatori non si esaurisce nel momento in cui immettono un prodotto sul mercato. Nel settore extracontrattuale l'obbligo di evitare che un prodotto causi un danno, anche dopo la sua immissione sul mercato, deriva dal principio sviluppato dal Tribunale federale sulla base dell’articolo 41 CO relativo alla regola del rischio. Se il responsabile dell’immissione sul mercato è — o dovrebbe essere — a conoscenza di un pericolo derivante dal suo prodotto, deve prendere le misure utili e necessarie affinché non danneggi nessuno. Nel caso contrario egli è tenuto a riparare il danno ai sensi dell’articolo 41 CO (responsabilità per colpa).
I capoversi I e 2 impongono ai produttori o agli importatori obblighi diversi; grazie a tali obblighi essi sono in grado di individuare e prevenire pericoli che potrebbero insorgere dopo l’immissione sul mercato del prodotto. Le misure da adottare dipendono dai potenziali pericoli del prodotto e dal numero di prodotti immessi sul mercato. I produttori trovano informazioni in merito nelle norme di assicurazione della qualità della serie SN EN ISO 9000 segg. In fin dei conti da loro si esige soltanto quanto comunque devono già fare, nel loro proprio interesse, per individuare i pericoli che potrebbero essere connessi con i loro prodotti. Soltanto conoscendo i potenziali pericoli dei loro prodotti essi possono adottare le misure adeguate ed evitare le pretese di risarcimento dei danni o una riduzione delle prestazioni d’assicurazione. In quanto atto di diritto amministrativo, la legge sulla sicurezza dei prodotti non impone loro di avvertire di propria iniziativa riguardo ai pericoli di un prodotto, di ritirarlo dai loro canali di distribuzione o di disporre il suo richiamo. Tali misure possono invece essere ordinate dall’organo esecutivo ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2.
La legge sulla sicurezza dei prodotti limita il periodo, durante il quale il produttore o l’importatore è tenuto a prendere misure per individuare i pericoli che i suoi prodotti potrebbero presentare, alla durata di utilizzazione chiaramente definita da una data o alla durata di utilizzazione prevedibile; tale durata non può superare dicci anni dall’immissione sul mercato. Quando una durata di utilizzazione è indicata, la responsabilità di diritto amministrativo per la sicurezza del prodotto si esaurisce una volta trascorso il termine. La responsabilità di diritto civile del produttore per danni causati da un prodotto difettoso dura dieci anni ai sensi della LRDP, indipendentemente dalla durata prevedibile del prodotto. Benché questa sia assai più breve per le derrate alimentari, i cosmetici, i detersivi e i prodotti detergenti, il produttore e chi immette sul mercato il prodotto difettoso (equiparato al produttore) sono responsabili, per dieci anni dalla data di immissione sul mercato, dei danni tardivi che sopraggiungono per la prima volta dopo la data di scadenza stampata o l’usuale durata di utilizzazione. Ai sensi dell’articolo 5a della legge sulla sicurezza dei prodotti, gli obblighi di diritto amministrativo non vanno invece oltre la durata indicata o prevedibile di utilizzazione. La condizione è che il termine per il consumo, l’utilizzazione o l’applicazione del prodotto sia chiaramente indicato, possibilmente sul prodotto stesso. Altrimenti si calcola la durata di utilizzazione prevedibile. I produttori e gli
importatori devono basarsi su un consumo o un’utilizzazione normale, corrispondente alla media e non su un’utilizzazione particolarmente esigente o Jogorante, che un prodotto sopporta soltanto per breve tempo.
Le misure atte a individuare i rischi che un prodotto potrebbe presentare soltanto dopo ia sua immissione sul mercato, anche in caso di cattiva utilizzazione, devono essere adeguate al tipo di prodotto e alla sua cerchia di utilizzatori e consumatori. I produttori e i consumatori non devono ignorare le informazioni diffuse dai media concementi panne, semiincidenti, incidenti effettivi o danni alla salute che il loro prodotto ha causato. Essi devono inoltre esaminare gli incidenti avvenuti con prodotti simili o identici dei loro concorrenti e trarre le debite conclusioni. Succede che il prodotto della concorrenza abbia la stessa concezione, integri materiali o componenti altrettanto pericolosi o ricorra allo stesso problematico processo di fabbricazione.
Generalmente il produttore e l’importatore sono i soli a disporre delle conoscenze necessarie in merito al loro prodotto e ai relativi rischi. Sulla base delle loro osservazioni possono trarre conclusioni a posteriori su un potenziale rischio di cui non erano precedentemente a conoscenza e valutare misure atte a prevenire un danno oppure, se questo è già avvenuto, nuovi danni. Se il produttore constata un errore di utilizzazione può fermare la produzione a quello stadio e adeguare il potenziale pericolo appena scoperto, sempre che tale errore non risulti da un’utilizzazione aberrante isolata.
Ai sensi del capoverso 2 i produttori e gli importatori devono esaminare con la debita cura i reclami relativi alla sicurezza del prodotto. Essi devono vegliare a che i reclami dei clienti e le informazioni provenienti dalla rete di distribuzione, dai punti di servizio dopo vendita o dall’impresa stessa giungano a destinazione e non si disperdano da qualche parte o vengano addirittura fatti sparire per dissimulare talune lacune. All’occorrenza essi devono effettuare campionature sugli esemplari ancora in stock o nei canali di vendita per sincerarsi della sicurezza del prodotto o per far luce sulla potenziale dannosità.
Tutte queste misure permettono al produttore e all’importatore di stabilire se concretizzare il loro obbligo di avvertenza, di ritiro dal mercato o di richiamo del prodotto sancito nel diritto civile ed entro quale termine prendere provvedimenti. Talvolta è sufficiente ristabilire la sicurezza del prodotto nel corso dei successivi lavori di manutenzione, sia sostituendo taluni pezzi, sia installando altri dispositivi di regolazione o apparecchi di sicurezza. La questione se il produttore o l’importatore debbano assumersi i costi di tali attività o se occorra sostituire, a titolo gratuito, il prodotto che non è più sicuro dipende dal diritto civile e non può dunque essere disciplinata nel quadro del presente atto normativo di pertinenza del diritto amministrativo.
L’obbligo di comunicare di cui al capoverso 3 permette alle autorità di esecuzione di adempiere il loro compito di garantire la sicurezza e la salute delle persone. A differenza dei capoversi 1 e 2 l’obbligo di comunicare concerne tutti i responsabili dell’immissione sul mercato e dunque anche i grossisti e i venditori al dettaglio. Se chi immette un prodotto sul mercato constata che questo mette in pericolo la sicurezza o la salute dei consumatori, degli utilizzatori o di terzi, esso deve informarne l’organo esecutivo. Il contenuto di questo obbligo di informare è elencato nelle lettere a-d: esso deve fornire tutte le indicazioni che consentono un’identificazione precisa del prodotto, una descrizione completa del pericolo che può essere connesso a tale prodotto, nonché tutte le informazioni disponibili che possono contribuire alla trac-
ciabilità del prodotto. Questa disposizione garantirà la possibilità dell’organo esecutivo di adottare misure concernenti non solo i prodotti presenti nei canali di vendita o già di proprietà degli acquirenti, ma anche quelli ancora negli stock dell’importatore, del grossista o del produttore. Occorre dunque che tale organo sia informato dei passi già intrapresi per prevenire i pericoli, quali il blocco delle vendite, le avvertenze, il ritiro dal mercato o il richiamo del prodotto. Queste informazioni gli permettono di prendere all’occorrenza misure collaterali ai sensi dell’articolo 11.
Art.7
Il capoverso 1 dispone ora espressamente che il disciplinamento dell’esecuzione da parte del Consiglio federale comprenda anche quella del suo finanziamento, elemento che deriva già implicitamente dall’articolo 6 LSIT. Questo disciplinamento, che corrisponde alla prassi dal 1996, è stato iscritto nell’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici dal marzo 2002.
Art. 9
La Commissione federale delle installazioni e degli apparecchi tecnici (EKTEG) non esiste più. La sua base legale nell’articolo 9 è obsoleta. Nel quadro di un esame di tutte le commissioni extraparlamentari del DFE, la EKTEG medesima è giunta a una doppia conclusione: gli ambienti rappresentati in seno alla Commissione sono soprattutto interessati ad essere bene informati nel settore della LSIT e la Commissione non è la struttura adatta a risolvere i diversi problemi tecnici. Siccome il fabbisogno d’informazione può essere colmato con altri mezzi, essa ha deciso di sciogliersi a fine 2000. Il Consiglio federale non ha più nominato nuovi suoi membri. La revisione della LSIT è l’occasione per abrogare formalmente l’articolo 9.
Art. 11
Gli organi esecutivi hanno la competenza di disporre le misure necessarie a tutelare la sicurezza e la salute. Va da sé che il principio della proporzionalità deve essere rispettato.
Se un ulteriore controllo o un esame del prodotto mostra, sulla base di una comunicazione indirizzata alle autorità ai termini dell’articolo 5a capoverso 3, che il prodotto non soddisfa né i requisiti essenziali di sicurezza e di salute, né lo stato della scienza e della tecnica, l’organo di controllo dispone allora le misure adeguate. Il capoverso 2 prevede il divieto di immissione sul mercato, il richiamo, il sequestro o la confisca del prodotto. La legge federale sulla procedura amministrativa è in tal caso applicabile (cpv. 3).
Capoverso 4: se chi immette prodotti pericolosi sul mercato non ha ancora informato per tempo e in modo efficace gli acquirenti di cui conosce le coordinate o all’occorrenza il pubblico, l’organo esecutivo può allora avvertire il pubblico del pericolo rappresentato da tali prodotti. La sicurezza e la salute della popolazione e il principio della trasparenza delle attività dello Stato esigono che le informazioni in possesso dell’organo di esecuzione relative alla pericolosità di taluni prodotti e alle misure adottate siano accessibili pubblicamente.
Art. 12a
Capoverso 1: al fine di effettuare una vigilanza efficace sulla sicurezza dei prodotti è indispensabile permettere agli organi di controllo di trattare dati personali, inclusi quelli sensibili. La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1) esige per questo una base legale esplicita.
Capoverso 2: nell’interesse della sicurezza e della salute delle persone e per un’attuazione efficace della legge, è indispensabile permettere la conservazione sotto forma elettronica dei dati e lo scambio degli stessi tra gli organi di controllo nonché l’assistenza amministrativa con l’estero. In relazione con questo ultimo punto, il capoverso 3 rimanda agli articoli 21 e 22 LOTC che consentono agli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni di scambiarsi le informazioni e i documenti necessari all’applicazione delle prescrizioni tecniche. Le condizioni dell’assistenza amministrativa internazionale sono disciplinati dettagliatamente nell’articolo 22 LOTC.
Art. 13 e 13a
Contrariamente alla LSIT, la LSPro opera una suddivisione delle fattispecie di reato e delle sanzioni penali.
L’articolo 13 prevede pene per chiunque immetta un prodotto pericoloso, sia intenzionalmente o per negligenza. Le sanzioni corrispondono in linea di massima a quelle previste dall’articolo 86 della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21): essa rende punibile l’immissione sul mercato di dispositivi medici che non corrispondono ai requisiti legali (art. 86 cpv. 1 lett. e LATer). La legge sulla sicurezza dei prodotti prevede tuttavia multe massime meno elevate rispetto alla LATer: 100 000 franchi invece di 200 000 per un delitto intenzionale semplice; 200 000 franchi invece di 500 000 se l’autore ha agito per mestiere o per fine di lucro; 5000 franchi (10 000 dopo l’entrata in vigore della nuova parte generale del CP) invece di 100 000 se l’autore ha agito per negligenza. Essa tiene conto anche del fatto che gli agenti terapeutici e i dispositivi medici devono soddisfare requisiti assai specifici e che i prodotti pericolosi di questi settori possono avere gravi conseguenze.
L’articolo 13a corrisponde essenzialmente all’attuale articolo 13. La comminatoria di pena è inasprita in modo adeguato. La LATer serve qui da modello (cfr. art. 87 LATer). È importante ricordare che una violazione semplice di prescrizioni sulla sicurezza del prodotto secondo la LATer comporta sanzioni penali maggiori (cfr. le osservazioni relative all’art. 13). Per contro la legge sulla sicurezza dei prodotti prevede la detenzione o una multa fino a 100 000 franchi se il prodotto è realmente pericoloso (art. 13). Per tutti gli altri casi di violazione delle prescrizioni sulla sicurezza dei prodotti, l’autore sarà punito soltanto fino a 40 000 franchi se agisce intenzionalmente e soltanto fino a 20 000 franchi se agisce per negligenza. Così la legge copre ad esempio la dichiarazione insufficiente di pericoli o l’utilizzazione illecita di contrassegni (va notato che la marcatura CE di conformità, la cui utilizzazione illecita è retta dall’art. 28 LOTC, non costituisce un contrassegno di questo tipo).
Disposizioni transitorie
Un termine transitorio di due anni — sino a fine 2009 se si prevede che la legge sulla sicurezza dei prodotti entri in vigore il 1° gennaio 2008 — è accordato alle imprese
interessate dall’immissione sul mercato di prodotti. Durante tale periodo esse potranno ancora immettere sul mercato prodotti conformi al diritto anteriore. Questo periodo dovrebbe bastare per permettere loro di apportare le modifiche necessarie nella produzione e di eliminare gli eventuali stock di prodotti soggetti al diritto anteriore. Parallelamente i produttori e gli importatori disporranno di un temine di due anni per condurre a buon fine i preparativi che permetteranno loro di adempiere gli obblighi ai sensi dell’articolo Sa capoverso 1.
Modifica del diritto vigente
Legge sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP)
L’articolo 3 capoverso 2 LRDP comporta oggi una restrizione: i prodotti del suolo, dell’allevamento, della pesca e della caccia sono considerati prodotti soltanto se hanno subito una prima trasformazione. Questo non è giustificato né per la LRDP, né per la legge sulla sicurezza dei prodotti. Anche la direttiva europea relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi® prevede obbligatoriamente la responsabilità per tali prodotti. L'articolo 3 capoverso 2 sarà dunque abrogato. Questa modifica permetterà, come nel caso della legge sulla sicurezza dei prodotti, di armonizzare il disciplinamento dei prodotti dalla loro immissione sul mercato (e non più soltanto a partire dalla loro prima trasformazione).
A questo riguardo conviene ricordare che la legge deil’8 ottobre 2004 sui trapianti (FF 2004 4821) anticipa già parzialmente questa modifica. Modificando l’articolo 3 capoverso 2 della LRDP, gli animali stessi saranno considerati come prodotti dalla loro immissione sul mercato, sempre che i loro organi, tessuti, cellule o espianti siano destinati al trapianto su esseri umani.
Legge sulla circolazione stradale
Nella legge sulla circolazione stradale (LCStr) la disposizione del richiamo di prodotti non conformi al tipo — su decisione dell’autorità — è disciplinata soltanto a livello di ordinanza ma non nella legge stessa. Non sono disciplinati a livello di legge neppure l’obbligo del produttore di informare le autorità, né lo scambio di informazioni né la sorveglianza della sicurezza dei prodotti. La legge non prevede nemmeno la possibilità di ordinare il proseguimento dell’immissione sul mercato o la confisca di veicoli o componenti pericolose. Visto il gran numero di atti normativi nel settore della circolazione stradale, talvolta risalenti a molto tempo addietro, e la complessità di taluni soggetti, non stupisce che talune questioni e sviluppi non fossero stati previsti. Occorre dunque completare l’articolo 1 LCStr e aggiungervi la disposizione secondo cui la legge sulla sicurezza dei prodotti è applicabile all'immissione sul mercato di veicoli a motore e velocipedi e di loro componenti nei punti non disciplinati nella LCStr.
Siccome la LCStr prevede l’esame del tipo per veicoli a motore, rimorchi e loro parti staccate e accessori, ma non per velocipedi, verrà colmata una lacuna in questo settore.
6 Titolo completo e riferimento nell'allegato
Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale della
Confederazione e dei Cantoni
La legge sulla sicurezza dei prodotti rappresenta una revisione della LSIT e come quest’ultima segue un nuovo approccio. Ciò significa che chi immette un prodotto sul mercato continuerà a immettere prodotti sul mercato sotto la propria responsabilità e che le autorità si limiteranno a controlli del mercato per campionature. Non cambierà quindi nulla a livello delle competenze attuali di sorveglianza e di esecuzione, né a livello cantonale, né a livello federale. La legislazione rimane snella ed è sufficiente, sul piano dell’attuazione, istruire adeguatamente gli organi esecutivi responsabili dei settori di prodotti interessati.
Per quanto attiene alle ripercussioni finanziarie e alle ripercussioni sull’effettivo del personale, le spese supplementari, se ve ne saranno, per Confederazione e Cantoni saranno minime. Eventuali deficit di vigilanza e di esecuzione già esistenti non saranno toccati, aumenterà tuttavia la pressione per eliminarli.
3.2 Ripercussioni economiche
3.2.1 Necessità e possibilità di un intervento dello Stato
Il programma consecutivo al rifiuto dell’accordo SEE ha finora permesso alla Svizzera di riprendere nel diritto svizzero la quasi totalità dei requisiti formulati dall'UE in merito ai prodotti nel quadro del nuovo approccio. E dunque logico e legittimo volere ora integrare nel diritto svizzero i requisiti della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti per disporre di una legislazione generale equivalente. Questo permette sia di semplificare l’immissione sul mercato dei prodotti indigeni sia di agevolare i controlli delle autorità, non dovendo queste tenere conto di due standard legali diversi. L’armonizzazione dei requisiti rafforza altresì la fiducia dei consumatori nella sicurezza dell’offerta di merci svizzere ed estere.
3.2.2 Ripercussioni per chi immette prodotti sul mercato
Le responsabilità e gli obblighi di chi immette prodotti sul mercato (produttore, importatore, distributore ecc.) ai sensi della legge sulla sicurezza dei prodotti sembrano, in prima istanza, causargli maggior lavoro. Per l’immissione sul mercato di prodotti che già necessitano, nella maggior parte dei casi, di un sistema di garanzia della qualità, e di conseguenza di una procedura di controllo di prodotti difettosi nonché di una gestione dei reclami, chi immette prodotti sul mercato può fare capo alle strutture esistenti e completarle se necessario. Del resto le polizze e le condizioni generali delle assicurazioni di responsabilità civile delle imprese comportano di regola per i contraenti obblighi analoghi in materia di responsabilità per danno da prodotti. L’onere amministrativo supplementare per chi immette prodotti sul mercato dovrebbe quindi essere marginale. Per essi diminuiranno infatti i rischi legati alla responsabilità grazie all’armonizzazione dei requisiti tecnici di sicurezza con quelli della LRDP, all’obbligo di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri e alle misure adottate per individuare i pericoli. Contrariamente alla LRDP, la legge sulla sicurezza dei prodotti ha carattere preventivo ed entra in azione soltanto qualora il
3]
danno sia avvenuto. Si prefigge di evitare i danni dovuti ai prodotti difettosi e i danni secondari. I rischi legati alla responsabilità diminuiranno per chi immette prodotti sul mercato grazie all’obbligo, sancito nella legge, di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri e di prendere precauzioni per individuare i pericoli.
I produttori svizzeri che esportano nello SEE devono in ogni modo assumersi dette responsabilità e adempiere i loro obblighi dall'entrata in vigore della direttiva europea. I produttori svizzeri che esportano i loro prodotti in Europa e anche nel resto del mondo sono inoltre confrontati con un numero sempre maggiore di Paesi con gli stessi principi di responsabilità per danno da prodotti e un contesto di responsabilità identico.
Gli importatori di prodotti provenienti dallo SEE hanno la garanzia che tutti i prodotti conformi al diritto dello SEE soddisfano anche le prescrizioni svizzere.
Parallelamente alla legge sulla sicurezza dei prodotti, è proposta una modifica dell’articolo 3 LRDP che estende la responsabilità ai prodotti agricoli non trasformati. Si applica dalla loro immissione sul mercato (e non dalla loro prima trasformazione) come previsto dalla direttiva europea. L'estensione della responsabilità si giustifica sul piano materiale e le sue conseguenze sono accettabili poiché finora nei prodotti non trasformati non si sono verificati fatti che hanno sollevato la questione della responsabilità. In ogni caso per i produttori potrebbe essere necessario concludere un’assicurazione di responsabilità civile.
3.2.3 Ripercussioni sugli utilizzatori dei prodotti
Gli utilizzatori beneficeranno di una maggiore sicurezza dei prodotti e di una migliore trasparenza relativa all’apposita dichiarazione del prodotto. I consumatori sono meno esposti ai rischi derivanti da prodotti pericolosi se chi li immette sul mercato e le autorità di esecuzione adempiono i loro obblighi. Risulterà loro più facile paragonare i prodotti e questo rafforzerà la concorrenza e contribuirà a ridurre i prezzi eccessivamente cari.
3.2.4 Ripercussioni sull’economia nel suo insieme
Integrando nella legge i requisiti della direttiva curopea relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la Svizzera compie un nuovo passo nella sua politica di crescita che andrà a beneficio di tutti gli attori del mercato. Inoltre essa potrà partecipare concretamente al sistema RAPEX (cfr. n. 1.3).
3.2.5 Soluzioni alternative
Invece di integrare nella LSIT i requisiti della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, si potrebbe prevedere una nuova legge autonoma sulla sicurezza dei prodotti. Tuttavia, anche se la LSIT non soddisfa tutti i requisiti né copre tutti i suoi aspetti, una nuova legge creerebbe doppioni inutili e problemi di delimitazione supplementari. Visti gli sforzi compiuti al fine di rendere il diritto svizzero eurocompatibile, l'avvicinamento della legislazione svizzera in materia di sicurezza dei
prodotti a quella dell'UE mediante una revisione della LSIT sembra un obiettivo valido.
4 Rapporti con il diritto internazionale
Poiché l’attuale LSIT non offre, sotto diversi aspetti, lo stesso livello di protezione della direttiva europea relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la volontà di eliminare le principali differenze con una revisione è giustificata. Se in questo modo le soluzioni proposte si rivelano eurocompatibili sarà nell’interesse dei produttori e degli utilizzatori dei prodotti. I primi devono poter applicare le stesse norme di sicurezza prodotte per il mercato svizzero o per gli altri Paesi dell'UE e dello SEE — il livello di sicurezza richiesto corrisponde del resto alle prescrizioni in vigore della LRDP -, i secondi devono beneficiare dello stesso livello di sicurezza di quello preteso dalla direttiva europea nel suo campo d’applicazione.
Le due direttive europee, relative alla responsabilità per danno da prodotti e alla sicurezza generale dei prodotti, pongono a uno stesso elevato livello i requisiti di sicurezza dei prodotti sia sul piano del diritto della responsabilità civile sia su quello del diritto amministrativo. La definizione di prodotto sicuro, data nell’articolo 3 della legge sulla sicurezza dei prodotti, si iscrive in questa logica. Riprende la definizione di prodotto difettoso di cui all’articolo 4 LRDP, che condiziona la responsabilità civile di produttori e di chi immette prodotti sul mercato in materia di risarcimento danni. Non conviene infatti dare una definizione meno stretta di sicurezza nella legge sulla sicurezza dei prodotti rispetto a quella sancita nella LRDP e nella direttiva europea.
5 Costituzionalità
La LSIT del 19 marzo 1976 era fondata sugli articoli 31°°, 31° e 34'” della Costituzione federale del 1874. Nella nuova Costituzione federale, dette norme costituzionali sono gli articoli 95 capoverso 1 (prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata), 97 capoverso 1 (provvedimenti a tutela dei consumatori), 110 capoverso 1 lettera a (protezione dei lavoratori e delle lavoratrici) e 118 (protezione della salute). Esse formano una base costituzionale sufficiente per le modifiche proposte rispettivamente della LSIT e della LSPro.
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