proj/2012/85/cons_1
Modifica dell'ordinanza sul tiro e dell'ordinanza del DDPS sul tiro
Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale della difesa, Confédération suisse della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Modifica dell'ordinanza del DDPS sul tiro: Commento
1 Situazione iniziale
Il gruppo di lavoro interdisciplinare «Armi dell'esercito» della BLEs, in cui sono rappresentati anche gli organi cantonali, ha, tra l’altro, il compito di individuare le lacune al momento della consegna e del ritiro di armi dell'esercito e di avviare le misure necessarie. Oggi l'esecuzione della restituzione e del ritiro di armi in prestito, quando le condizioni per la loro conservazione presso il tiratore non sono più adempiute, è onerosa a causa delle differenze cantonali e dura a lungo (assistenza dei Cantoni nell'esecuzione di decisioni della Confederazione conformemente all’art. 43 PA; RS 172.021). Con la modifica dell'ordinanza sul tiro l'esecuzione diventerà più efficace e sarà disciplinata analogamente al collaudato svolgimento del ritiro cautelativo di armi personali e armi personali in prestito. Di conseguenza, anche le disposizioni dell'ordinanza del DDPS sul tiro concernenti il ritiro dell'arma in prestito devono essere adeguate.
2 Commento alle singole disposizioni
Articolo 39 lettera g Questo motivo del ritiro sarà ora disciplinato nell'articolo 47.
Articolo 45 capoverso 5
Di regola, per questi militari non è possibile, già per ragioni meramente temporali, assolvere gli esercizi di tiro necessari. Per questo motivo, al momento del primo ritiro di un'arma personale in prestito saranno esonerati dal presentare il certificato di tiro.
Articolo 46 capoverso 4 L'articolo 46 disciplina il controllo delle armi in prestito e quindi il capoverso 4, che disciplina il ritiro, sarà abrogato e trasferito nell'articolo 47.
Articolo 47 Il presente articolo disciplina, oltre alla restituzione (cpv. 1), anche il ritiro dell'arma in prestito da parte della BLEs (cpv. 2) e si fonda sul nuovo articolo 53c dell'ordinanza sul tiro.
Il capoverso 1 rimane fondamentalmente invariato e il capoverso 2 corrisponde in linea di principio all'attuale articolo 46 capoverso 4.
Nell'ottica di una precisazione è stabilito che l'arma in prestito è da restituire o viene ritirata, se sussiste una limitazione in materia di consegna secondo l'articolo 39. È considerata una limitazione in materia di consegna segnatamente anche l’iscrizione nella banca dati secondo Particolo 32a capoverso 1 lettera d della legge sulle armi (RS 574.54) a causa del ritiro di armi dell'esercito.
Il ritiro dell'arma in prestito avviene in linea di principio nel quadro del controllo spontaneo delle armi in prestito secondo l'articolo 46 capoverso 1, in quanto al detentore non viene più
Numero di riferimento/incarto: 11.005732
riconsegnata l'arma in prestito. Se necessario, la BLEs emana nel singolo caso una decisione, secondo cui, non essendo più adempiute le condizioni per la conservazione dell'arma in prestito, il detentore deve restituirla. Se necessario, la BLEs può incaricare il comandante di circondario competente di ritirare l'arma in prestito (cfr. art. 536 cpv. 2 ordinanza sul tiro).
| tiratori che non hanno ottemperato all'obbligo del controllo anche dopo il richiamo, potranno — sempre che adempiano (nuovamente) le relative condizioni — riottenere un'arma in prestito soltanto dopo tre anni, mentre il ritiro secondo il capoverso 2 lettera a (cpv. 3) sarà, come finora, definitivo.