proj/2014/71/cons_1
Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI)
Il Consiglio federale
22 Ottobre 2014
Rapporto esplicativo relativo alla legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI)
Compendio
La legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) stabilisce le condizioni alle quali è possibile accordare l’assistenza amministrativa secondo lo standard dell’articolo 26 del Modello OCSE a Stati o territori che hanno concluso con la Svizzera una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) che non corrisponde a questo standard.
La LASSI intende adeguare in tempi brevi la rete di CDI della Svizzera allo standard internazionale. In questo modo il nostro Paese avrà maggiori possibilità di ottenere una buona valutazione nel quadro della Peer Review del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali (Forum globale).
La LASSI disciplina le domande di assistenza amministrativa provenienti da Stati o territori che attualmente non dispongono di uno strumento giuridico che consenta lo scambio di informazioni su domanda con la Svizzera conformemente allo standard OCSE. La LASSI ha carattere sussidiario e si applica unicamente se lo Stato o territorio interessato non può presentare la propria domanda di assistenza amministrativa sulla base di un altro strumento. La legge federale del 28 settembre 20131 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF), che disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa, è applicabile sempre che la LASSI non disponga altrimenti.
Conformemente allo standard dell’OCSE, agli Stati o territori interessati è accordato lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l’applicazione della relativa CDI oppure per l’applicazione o l’esecuzione della legislazione relativa alle imposte in questione. Lo Stato o territorio richiedente deve confermare per scritto che garantisce la reciprocità alla Svizzera nonché la confidenzialità delle informazioni ricevute (protezione dei dati e principio di specialità). L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue le disposizioni della LASSI. A tale scopo, essa usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non le siano utili a fini fiscali propri. Sono applicabili le disposizioni della LAAF relative all’ottenimento di informazioni. La LASSI autorizza inoltre l’AFC a presentare domande di assistenza amministrativa agli Stati e territori interessati e disciplina l’impiego delle informazioni da essa ottenute.
La LASSI verrà abrogata dal Consiglio federale non appena per tutti gli Stati e territori interessati esisterà un accordo che prevede uno scambio di informazioni su domanda conforme allo standard.
1 RS 672.5
1 Egitto X
2 Albania X
3 Algeria X
4 Anguilla X
Antigua e Bar- X 5 buda
6 Argentina X
7 Armenia X
8 Azerbaigian X
9 Australia X
10 Bangladesh X 11 Barbados X 12 Bielorussia X 13 Belgio X 14 Belize X Isole Vergini bri- X 15 tanniche 16 Cile X 17 Cina X 18 Dominica X 19 Ecuador X 20 Costa d’Avorio X 21 Estonia X 22 Francia X 23 Gambia X 24 Georgia X 25 Ghana X 26 Grenada X 27 Indonesia X 28 Iran X 29 Islanda X 30 Israele X 31 Italia X 32 Giamaica X 33 Qatar X 34 Kirghizistan X 35 Colombia X 36 Croazia X 37 Kuwait X 38 Lettonia X 39 Liechtenstein X
Stato o Nessuna CDI Nessuna CDI riveduta CDI riveduta territorio riveduta o CDI oggetto di un parafata o Convenzione riveduta decreto federale firmata multilaterale firmata o ratificata 40 Lituania X 41 Malesia X 42 Malawi X 43 Marocco X 44 Macedonia X 45 Messico X 46 Moldavia X 47 Mongolia X 48 Montenegro X 49 Montserrat X 50 Nuova Zelanda X 51 Pakistan X 52 Filippine X 53 Zambia X 54 Serbia X 55 Sri Lanka X 56 St. Kitts e Nevis X 57 St. Lucia X 58 St. Vincent X 59 Sudafrica X 60 Tagikistan X 61 Tailandia X Trinidad e To- X 62 bago 63 Tunisia X 64 Ucraina X 65 Ungheria X 66 USA X 67 Uzbekistan X 68 Venezuela X 69 Vietnam X Totale 19 35 4 11