proj/2023/73/cons_1
Modifiche all’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e all’ordinanza sulle prestazioni (OPre)
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni
Berna, 18 ottobre 2023
Modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre) (Organizzazioni di farmacisti e di dentisti, fatturazione delle analisi, passaggio nel corso dell’anno e obbligo di notifica dell’importo di compensazione)
Rapporto esplicativo
BK-D-BB8A3401/1090
3.1 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS
832.102)
Articolo 41: Organizzazioni di farmacisti
L’articolo 41 stabilisce le condizioni di autorizzazione per le organizzazioni di farmacisti. Si applicano per analogia le stesse condizioni valide per le organizzazioni di chiropratica (art. 44a OAMal) o di levatrici (art. 45a OAMal). Le organizzazioni di farmacisti devono essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività (lett. a) e avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni (lett. b). Devono fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell’articolo 40 capoverso 1 lettera a OAMal (art. 41 lett. c). Inoltre devono disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle
prestazioni (lett. d) e adempiere i requisiti di qualità di cui all’articolo 58g OAMal7 (lett. e).
Articolo 43: Organizzazioni di dentisti
L’articolo 43 stabilisce le condizioni di autorizzazione per le organizzazioni di dentisti. Si applicano per analogia le stesse condizioni valide per le organizzazioni di chiropratica (art. 44a OAMal) o di levatrici (art. 45a OAMal). Le organizzazioni di dentisti devono essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività (lett. a) e avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni (lett. b). Devono fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell’articolo 42 lettere a e b OAMal (art. 43 lett. c). Inoltre devono disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni (lett. d) e adempiere i requisiti di qualità di cui all’articolo 58g OAMal 8 (lett. e).
Articolo 59 capoverso 3 OAMal: Fatturazione delle analisi
In considerazione dei motivi sopra esposti, l’articolo 59 OAMal deve essere integrato aggiungendo al capoverso 3 un’ulteriore riserva relativa alle tariffe forfettarie per paziente nel settore ambulatoriale (art. 43 cpv. 5–5quater LAMal).
Articolo 100 capoverso 2 OAMal: Passaggio nel corso dell’anno
Nell’articolo 100 capoverso 2 OAMal viene stralciato il termine «assicurazione ordinaria». Inoltre si aggiunge a titolo di precisazione che per gli assicurati senza scelta limitata dei fornitori di prestazioni èpossibile in ogni momento passare in un’ assicurazione con scelta limitata dei fornitori. In questo modo si garantisce che coloro che hanno optato per la libera scelta dei fornitori di prestazioni e una franchigia opzionale possano passare durante l’anno a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni con lo stesso assicuratore.
Articolo 106c capoverso 1 OAMal: Obbligo di notifica importo di compensazione
All’articolo 106c capoverso 1 OAMal viene inserita una nuova frase integrativa, che stabilisce che l’assicuratore comunica al Cantone, oltre al premio approvato, anche l’importo di compensazione secondo l’articolo 26 capoverso 4 OVAMal.
3.2 Ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31)
Articolo 4a capoverso 1 OPre: Organizzazioni di farmacisti
Il nuovo articolo 41 OAMal riguardante le organizzazioni di farmacisti rende necessaria una modifica dell’articolo 4a capoverso 1 OPre per poter inserire tali organizzazioni. Al contrario il nuovo articolo 43 OAMal riguardante le organizzazioni di dentisti non impone alcun adeguamento degli articoli da 17 a 19b OPre sulle cure dentarie.
7 Riguardo ai requisiti di qualità di cui all’articolo 58g OAMal si veda il rapporto esplicativo del 23 giugno 2021 relativo alla modifica dell’OAMal e dell’OPre, pag. 24–26. 8 Riguardo ai requisiti di qualità di cui all’articolo 58g OAMal si veda il rapporto esplicativo del 23 giugno 2021 relativo alla modifica dell’OAMal e dell’OPre, pag. 24–26.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Organizzazioni di farmacisti e organizzazioni di dentisti
Con l’introduzione delle organizzazioni di farmacisti e di dentisti sarà prevista per tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali che possono esercitare come persone fisiche a carico dell’AOMS la possibilità di essere autorizzati anche come organizzazione. L’inserimento delle citate organizzazioni non ha ripercussioni per la Confederazione.
Fatturazione delle analisi
L’integrazione dell’articolo 59 capoverso 3 OAMal secondo cui nell’applicazione di tariffe forfettarie per paziente nel settore ambulatoriale ai sensi dell’articolo 43 capoversi 5–5quater LAMal le analisi non devono essere fatturate separatamente può avere un effetto di contenimento dei costi. Promuovendo le tariffe forfettarie ambulatoriali ci si aspetta infatti un effetto generale di contenimento dei costi a medio termine a vantaggio dell’AOMS. Pertanto si può rimandare all’attuazione del pacchetto 1a di misure di contenimento dei costi riguardante le tariffe forfettarie ambulatoriali per quanto concerne le ripercussioni a livello finanziario e di organico per la Confederazione (e gli altri soggetti).
Passaggio nel corso dell’anno
La modifica non ha ripercussioni per la Confederazione. Al contrario viene adottata una misura nell’interesse degli assicurati che permette loro, per esempio di fronte a eventi imprevisti (trasferimento del domicilio in una regione con premi più alti, disoccupazione, perfezionamento ecc.), di passare nel corso dell’anno a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni.
Obbligo di notifica importo di compensazione
La modifica non ha ripercussioni per la Confederazione.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Organizzazioni di farmacisti e organizzazioni di dentisti
L’introduzione di organizzazioni di farmacisti e di dentisti nell’OAMal consente ai Cantoni di autorizzare anche queste organizzazioni come fornitori di prestazioni che esercitano a carico dell’AOMS. Non si attendono ripercussioni per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
Fatturazione delle analisi
La modifica non comporta alcun onere supplementare per i Cantoni, che già dispongono della competenza per approvare le convenzioni tariffali cantonali in essere secondo il diritto vigente. Parimenti, le autorità cantonali già conoscono in virtù del diritto vigente la riserva del disciplinamento speciale per la fatturazione di cure ospedaliere ai sensi dell’articolo 49 LAMal. Pertanto occorre soltanto prestare attenzione affinché nell’ambito di una tariffazione forfettaria si tenga conto di eventuali sconti e si definisca
chiaramente la regolamentazione tariffale. Per il resto non si attendono ripercussioni per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
Passaggio nel corso dell’anno
I Cantoni stabiliscono, nel quadro delle prescrizioni del diritto federale (art. 65 LAMal, art. 10 cpv. 3 lett. d legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPC; RS 831.30) a chi possono ridurre i premi e in che misura. La citata disposizione della LPC e alcuni Cantoni prevedono una riduzione massima corrispondente all’importo del premio effettivo. Inoltre un Cantone concede per esempio un bonus agli assicurati che sottoscrivono un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. L’assicuratore deve pertanto comunicare il nuovo premio al Cantone, affinché questi possa modificare la riduzione dei premi. Il passaggio durante l’anno si ripercuote quindi sulla riduzione dei premi da parte dei Cantoni.
Non si attendono invece ripercussioni per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
Obbligo di notifica importo di compensazione
Questa modifica di ordinanza è stata richiesta dai Cantoni. Consente loro di tenere conto dell’importo di compensazione nella determinazione della riduzione dei premi, posto che la legislazione cantonale lo preveda.
Per il resto non si attendono ripercussioni per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
4.3 Ripercussioni sull’economia
Organizzazioni di farmacisti e organizzazioni di dentisti
L’introduzione di organizzazioni di farmacisti e di dentisti costituisce innanzitutto una questione strutturale relativa ai fornitori di prestazioni. Non è intesa ad aumentare i volumi di prestazioni a carico dell’AOMS. Pertanto non si prevedono costi supplementari legati a questa modifica. Per le persone impiegate in queste organizzazioni valgono le stesse condizioni previste per l’esercizio indipendente della professione, analogamente al disciplinamento di organizzazioni di altri fornitori di prestazioni.
Fatturazione delle analisi
Eventuali conseguenze sui costi riguardano soprattutto l’onere iniziale per l’introduzione di tariffe forfettarie per paziente sia per i partner tariffali sia per le autorità coinvolte. Pertanto si può rimandare all’attuazione del pacchetto 1a di misure di contenimento dei costi riguardante le tariffe forfettarie ambulatoriali per quanto concerne le ripercussioni economiche.
Passaggio nel corso dell’anno
L’introduzione della possibilità di passare durante l’anno da un’assicurazione con libera scelta dei fornitori di prestazioni a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ha ripercussioni soprattutto sulle persone assicurate che effettuano questo passaggio, le quali possono ridurre l’onere del premio attraverso una limitazione. Le
assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni abbassano i costi e consentono un miglior coordinamento.
Obbligo di notifica importo di compensazione
La modifica non ha ripercussioni sull’economia.
4.4 Ripercussioni sulla società, sull’ambiente e altre ripercussioni
Non sono attese ripercussioni sulla società, per nessuna delle disposizioni presentate.
5 Aspetti giuridici
5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le presenti modifiche dell’OAMal non hanno ripercussioni rilevanti al di fuori della Svizzera.
5.2 Delega di competenze legislative
L’introduzione degli articoli 41 OAMal (organizzazioni di farmacisti) e 43 OAMal (organizzazioni di dentisti) poggia sull’articolo 36a LAMal; la modifica dell’articolo 59 capoverso 3 OAMal sull’articolo 42 capoverso 3 LAMal. La modifica dell’articolo 100 capoverso 2 OAMal si basa sull’articolo 41 capoverso 4 LAMal (e art. 62 LAMal). La modifica dell’articolo 106c capoverso 1 OAMal poggia sull’articolo 65 LAMal (e art. 14 LVAMal nonché art. 16 OVAMal).
5.3 Subdelega di competenze legislative
Il nuovo articolo 41 OAMal riguardante le organizzazioni di farmacisti rende necessaria una modifica dell’articolo 4a capoverso 1 OPre da parte del DFI. Tale modifica poggia sull’articolo 33 lettera b OAMal.
Il nuovo articolo 106c capoverso 1 OAMal riguardante l’obbligo di notifica rende necessaria una modifica dell’ordinanza del DFI del 13 novembre 2012 sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi (OSDRP-DFI; SR 832.102.2) dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Non è prevista alcuna subdelega di competenze legislative per la modifica relativa alla fatturazione delle analisi e il passaggio nel corso dell’anno.
6 Entrata in vigore
L’entrata in vigore delle modifiche è prevista il 1° luglio 2024.