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Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL)

proj/2025/4/cons_1 · Procedure di consultazione della Confederazione

Del 14 mar 2025

https://lexipedia.io/it/docs/ch/vernehmlassung/proj-2025-4-cons-1/it/legge-federale-sul-sostegno-all-ampliamento-delle-infrastrutture-a-banda-larga-legge-sul-sostegno-alla-banda-larga-lsbl

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Procedure di consultazione della Confederazione
Fonte

proj/2025/4/cons_1

Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL)

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Berna, il 14 marzo 2025

Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga, LSBL) Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

BK-D-BB8A3401/1090

Compendio

Nel quadro della Strategia gigabit della Confederazione, il Consiglio federale intende creare le basi legali per un programma di sostegno temporaneo. L’obiettivo è quello di stanziare fino a 365 milioni di franchi per ampliare la banda larga in aree in cui l’allacciamento non è economicamente redditizio. I fondi necessari provengono dagli introiti a destinazione vincolata provenienti dalle future concessioni di radiocomunicazione mobile. Sono i Comuni a richiedere e a beneficiare degli aiuti finanziari. Il prerequisito per un sostegno federale è un contributo proporzionale da parte del Cantone interessato.

Una moderna infrastruttura di telecomunicazioni su tutto il territorio contribuisce all’innovazione e alla competitività della Svizzera e consente alla società nel suo complesso di trarre vantaggio dalla crescente digitalizzazione. Il sostegno riduce il divario digitale tra città e campagna, migliora le pari opportunità quanto all’insediamento della popolazione residente e dei posti di lavoro, facilitando così la coesione sociale e l’identificazione nazionale.

Situazione iniziale

Con l’adozione del rapporto «Strategia della Confederazione in materia di banda ultra larga» in adempimento al postulato della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale, il 28 giugno 2023 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni di elaborare un documento di discussione sull’attuazione della strategia e sul suo finanziamento. Al termine delle discussioni, l’8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha adottato la Strategia gigabit della Confederazione. A tale scopo, con il presente progetto da porre in consultazione, intende creare un programma di finanziamento per sostenere l’ampliamento della rete a banda larga al di fuori dei centri urbani. I fondi necessari dovrebbero provenire principalmente dall’intero ricavato delle prossime aggiudicazioni delle frequenze per la radiocomunicazione mobile. Va creata anche una base legale per la partecipazione finanziaria dei Cantoni, che ricevono i sussidi, e del settore.

Contenuto del progetto

L’avamprogetto mira a sostenere l’ampliamento a livello nazionale di infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione che all’interno degli edifici garantiscono collegamenti fissi con velocità di trasmissione dati di almeno 1 gigabit al secondo (Gbit/s) per il download. Il sostegno sarà fornito nell’ambito di un programma limitato a sette anni con fondi statali per un massimo di 730 milioni di franchi. Gli aiuti finanziari necessari in forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile saranno coperti al 50 per cento dalla Confederazione, a condizione che il Cantone (o Comune) coinvolto nell’ampliamento si faccia carico del restante 50 per cento. Il sussidio sarà concesso unicamente nelle aree in cui l’ampliamento non può essere realizzato in modo redditizio dagli attori del mercato, ossia ove senza aiuto non vi sarebbe ampliamento. I costi dell’ampliamento sono in linea di principio a carico degli operatori di rete, l’aiuto finanziario si limita a coprire l’ammanco previsto per un progetto di ampliamento nel quadro di una durata di ammortamento usuale definita dal Consiglio federale. Nell’ambito dei crediti approvati, i contributi di sostegno saranno concessi ai Comuni che adempiono le condizioni stabilite dalla Confederazione. Il diritto, per gli altri fornitori, di accedere alle in-

frastrutture sostenute ha lo scopo di garantire una concorrenza efficace e una varietà di offerte per i consumatori anche nelle aree beneficiarie del sostegno. I fondi federali necessari, fino a un massimo di 375 milioni di franchi, devono provenire dall’utilizzo a destinazione vincolata limitato nel tempo delle tasse annue per le concessioni di radiocomunicazione mobile rilasciate dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) con entrata in vigore a partire dal 2029. Per garantire le quote della Confederazione, la presente legge non dovrebbe entrare in vigore prima del 2029. Non è stata prevista una tassa di settore aggiuntiva, in quanto con le tasse di concessione, che dovrebbero bastare per coprire le necessarie quote della Confederazione, e con notevoli investimenti nella costruzione e nell’esercizio delle reti, i fornitori di servizi di telecomunicazione contribuiscono già all’ampliamento della banda larga.

2 Confronto con il diritto estero, in particolare quello europeo

In seno all’Unione Europea (UE), il sostegno alle reti di telecomunicazione di nuova generazione ha una lunga storia alle spalle. Nella primavera del 2010, la Commissione europea ha presentato la sua «Agenda digitale europea» (CE 2010a), con l’obiettivo di stimolare la crescita economica dell’UE e far beneficiare della digitalizzazione tutti i settori dell’economia e della società. Questa agenda ha definito il ruolo di primo piano che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) erano chiamate a svolgere e ha fissato obiettivi di copertura ambiziosi per l’epoca. Per realizzare tali obiettivi, la Commissione ha adottato una serie di misure (CE 2010b), tra cui una comunicazione sulla banda larga (CE 2010c): un documento teso a definire un quadro coerente per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale e a spiegare come incentivare al meglio gli investimenti nelle reti. Prevedeva inoltre che ogni Stato membro elaborasse un proprio piano operativo per promuovere l’installazione di reti ad alta e altissima velocità sul proprio territorio, abbinato a misure di attuazione concrete.

Negli anni successivi, la Commissione europea ha adottato una serie di iniziative per portare avanti la banda larga. In particolare, ricordiamo la pubblicazione nel 2013 degli orientamenti per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (CE 2013), che hanno posto le basi (o definito i principi generali) su cui sono state concepite le politiche pubbliche nazionali. Lo scopo di questi orientamenti, riveduti nel 2023 (CE 2023), è di garantire che gli aiuti di Stato per le reti a banda larga siano concessi solo alle aree non redditizie – quindi non servite dal mercato – e solo nel contesto di gare pubbliche. Tali aiuti non devono incidere sulla concorrenza, né ora né in futuro (ad es. entro tre anni); inoltre sul mercato all’ingrosso, i beneficiari dei sussidi sono tenuti a offrire un accesso non discriminatorio alle infrastrutture finanziate con fondi pubblici. Occorre tenere presente che la versione riveduta del 2023 semplifica alcune regole e fornisce ulteriori indicazioni su una serie di settori chiave, come ad esempio il modo di raccogliere e valutare le informazioni sulla disponibilità e sulle prestazioni della rete, la procedura di selezione del beneficiario e le tariffe all’ingrosso.

All’inizio del 2020 è stata pubblicata una nuova strategia digitale intitolata «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» (CE 2020). La connettività viene evidenziata come l’elemento più importante della trasformazione digitale, nonostante l’UE abbia un deficit di investimento stimato a 65 miliardi di euro per le infrastrutture e le reti digitali. Per stimolare gli investimenti, è si è ritenuta opportuna una revisione delle varie disposizioni volta a ridurre i costi dell’ampliamento della banda larga, il tutto con l’obiettivo di creare una nuova legge sul sostegno alla banda larga20.

Nel marzo 2021, la Commissione europea ha presentato nuovi obiettivi con lo slogan «Decennio digitale europeo» (CE 2021), tesi ad allacciare tutte le economie domestiche europee alla rete gigabit entro il 2030.

Nel dicembre 2022, il Consiglio dell’UE, preoccupato per le differenze di sviluppo tra i Paesi, ha adottato il programma strategico per il decennio digitale21, che traccia il per-

20 Un accordo politico è stato raggiunto nel febbraio 2024. La futura legge aggiornerà le norme per garantire un ampliamento più rapido, economico e semplice delle reti gigabit, affrontando i principali ostacoli. Conterrà diverse misure come l’uso condiviso delle infrastrutture o il coordinamento delle opere di genio civile. 21 Consiglio dell’Unione europea (2022).

corso affinché tutta l’UE raggiunga gli obiettivi di trasformazione digitale. Questo programma, entrato in vigore nel gennaio 2023, prevede in particolare che la Commissione attui un sistema di monitoraggio per misurare il raggiungimento degli obiettivi 2030 e rediga una relazione annuale sullo stato di avanzamento del decennio digitale, illustrando i progressi compiuti e fornendo raccomandazioni d’azione. Inoltre, ogni Stato membro è tenuto ad elaborare una traiettoria nazionale e una tabella di marcia strategica nazionale per il raggiungimento degli obiettivi22. Queste specificano, per ogni obiettivo, le misure pianificate, adottate e attuate, nonché le risorse umane e i fondi pubblici stanziati. Agli Stati membri è stato anche chiesto di stimare l’investimento necessario e indicarne la fonte.

A partire dal 2010, si è attinto a molte fonti di finanziamento, sia private che pubbliche, per pagare le spese generate dallo sviluppo delle reti di nuova generazione sul territorio UE. La quota a carico del settore pubblico è stata coperta da fondi pubblici nazionali e/o regionali23 e da numerosi fondi istituiti e alimentati dall’UE. È quindi difficile valutare l’importo totale investito. Tuttavia, nonostante gli sforzi già compiuti, secondo le stime di uno studio condotto da WIK (WIK 2023, pag. 7), per raggiungere l’obiettivo di una copertura gigabit di rete fissa collegando tutti gli edifici con la fibra ottica, occorrerebbe investire ancora circa 114 miliardi di euro nell’UE (cfr. Fibre-to-the-Premise; FTTP ), di cui 40 miliardi dovrebbero essere a carico del settore pubblico.

Con la presente legge sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga, la Svizzera si appresta, dopo 15 anni, a seguire le orme dell’UE e di molti altri Paesi dell’OCSE24. In quanto isola nel mezzo del continente, ha deciso di perseguire lo stesso obiettivo di copertura e di applicare gli stessi principi generali. Nella realizzazione di questi principi, tuttavia, non vi sarà uno «Swiss Finish», in quanto il sistema proposto è piuttosto leggero rispetto a quello presentato dalla Commissione europea nei suoi orientamenti per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti a banda larga.

22 Questi saranno rivisti nel 2026.

23 In Austria, ad esempio, sono stati stanziati fondi federali per ben 940 milioni di euro per il primo programma di sostegno (2015-2021) e sono previsti altri 1,4 miliardi di euro per il programma iniziato a marzo 2022. I fondi provengono dall’European Recovery and Resilience Facility (891 mio. di euro), dai proventi dell’asta delle frequenze 5G (389 mio. di euro) e dal bilancio nazionale (altri 166 mio. di Euro). La Germania ha lanciato il programma di finanziamento della fibra ottica nel 2015 e prevede di devolvere circa 17 miliardi di euro per sostenere l’ampliamento della banda larga. Sono già stati impegnati circa 13 miliardi di euro (OCSE 2024, pag. 52 e pag. 56). 24 In un elenco non esaustivo delle iniziative di finanziamento pubblico per l’avanzamento della banda larga nei Paesi membri, l’OCSE identifica più di 70 progetti (alcuni dei quali riguardano l’UE) realizzati a partire dal 2010 (OCSE 2024, pagg. 50 e segg.).

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Il progetto mira a sostenere l’ampliamento a livello nazionale di infrastrutture passive tese a fornire servizi di telecomunicazione che all’interno degli edifici garantiscano collegamenti fissi con velocità di trasmissione dati di almeno 1 Gbit/s in download. L’ampliamento delle infrastrutture per fornire servizi di telecomunicazione avviene di regola sotto la spinta del mercato. Devono aver diritto al sostegno solo le aree in cui al momento in cui viene presentata la domanda, l’ampliamento a una velocità di trasmissione di 1 Gbit/s non ha avuto luogo, non è previsto nei prossimi tre anni e non può essere finanziato in modo redditizio. Il programma di sostegno statale con risorse fino a 365 milioni di franchi provenienti dai fondi federali (e mezzi cantonali dello stesso importo) dovrebbe incentivare l’ampliamento delle reti, soprattutto in fibra ottica, nelle aree non redditizie. Inoltre, la Confederazione dovrà sostenere costi amministrativi fino a circa 10 milioni di franchi. Laddove le reti in fibra ottica risultano sproporzionatamente costose, si ricorrerà a connessioni radio terrestri. Grazie a questa combinazione e all’impiego dei mezzi summenzionati, sarà possibile raggiungere in Svizzera una copertura di rete fissa quasi capillare con una velocità di 1 Gbit/s di download. Se gli allacciamenti particolarmente costosi vengono realizzati via radiocomunicazione anziché via fibra ottica, vi è un buon rapporto costi-benefici. Poiché per alimentare i fondi federali saranno utilizzate le tasse delle concessioni di radiocomunicazione mobile per gli anni a partire dal 2029, questa legge non dovrebbe entrare in vigore prima del 2029.

La partecipazione al programma e a un progetto dovrebbe essere volontaria per i Cantoni ma la quota di finanziamento cantonale dovrebbe rappresentare un prerequisito per ricevere la quota della Confederazione.

Programma di sostegno

Il programma di sostegno volto ad ampliare la banda larga sarà limitato a sette anni e le spese a carico della Confederazione per il sostegno e l’amministrazione possono raggiungere un importo massimo di 375 milioni di franchi. Il Consiglio federale può prorogare il programma per un massimo di tre anni, a condizione che vi siano ancora fondi federali disponibili.

Saranno i Comuni a richiedere e a beneficiare degli aiuti finanziari sotto forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. Il sostegno è previsto per le reti in fibra ottica che possono garantire una velocità di trasmissione di 1 Gbit/s o per le reti radio terrestri in grado di raggiungere tale velocità almeno in media. Spetta ai Comuni sviluppare un progetto in termini di portata e di tecnologia impiegata. Poiché le reti in fibra ottica sono più performanti e affidabili di quelle di radiocomunicazione, è probabile che in molti casi si opti per la fibra. Tuttavia, generalmente l’ampliamento via fibra ottica è nettamente più costoso di quello via radiocomunicazione. Il Consiglio federale stabilisce dunque dei valori soglia quanto ai costi medi per collegamento in un progetto. Se i costi per una rete in fibra ottica superano tale soglia, si dovrà ricorrere a collegamenti via radiocomunicazione a meno che il Comune non si assuma la differenza. I progetti a tecnologia mista possono essere particolarmente idonei, in un territorio comunale si possono ad esempio collegare le zone centrali via fibra ottica e gli edifici più discosti via radiocomunicazione.

Presupposti per un sostegno

Le domande dei Comuni devono soddisfare tutti i seguenti requisiti affinché sia concesso un aiuto finanziario:

  • i collegamenti in questione non hanno ancora ottenuto alcun sostegno;

  • grazie al sostegno i collegamenti possono garantire una velocità di trasmissione di almeno 1 Gbit/s;

  • un’indagine condotta dal Comune ha rivelato che nell’area per cui è chiesto il sostegno non è avvenuto, né è previsto, un ampliamento tramite collegamenti fissi via cavo con larghezza di banda di 1 Gbit/s in download (procedura di accertamento);

  • è dimostrato che il progetto di ampliamento non può essere realizzato in modo redditizio;

  • i mandati per la costruzione o la gestione della rete sono assegnati nell’ambito di procedure di gara in conformità al diritto cantonale e alle disposizioni della presente legge;

  • il progetto di ampliamento è autorizzato dalla legge edilizia cantonale;

  • le parti coinvolte mettono a disposizione per la coutenza le infrastrutture utilizzabili e idonee in cambio di un adeguato indennizzo;

  • il Cantone (o il Comune) si fa carico della metà dell’aiuto finanziario richiesto e la quota della Confederazione non supera il 25 per cento dei costi computabili;

  • il contributo di sostegno rientra nei limiti stabiliti dal Consiglio federale in termini di importi minimi e massimi per progetto e per collegamento.

Finanziamento

I mezzi federali necessari dovrebbero provenire dalle future tasse di concessione per le frequenze di radiocomunicazione mobile; d’ora in poi le frequenze saranno assegnate dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom). Poiché alcune delle concessioni attribuite agli operatori di rete mobile scadono alla fine del 2028 e altre nel 2034, la ComCom ne rilascerà di nuove per gli anni dal 2029 al 2034. Pertanto l’utilizzo vincolato includerà in particolare le tasse di concessione risultanti da queste due prossime aggiudicazioni. Dall’entrata in vigore della presente legge fino al termine del programma di sette anni, si prevede di attingere alle tasse, delimitate annualmente, provenienti da queste concessioni per un massimo di 375 milioni di franchi. Oltre a coprire la quota di sostegno a carico della Confederazione, l’importo massimo di 375 milioni di franchi include anche 10 milioni per i costi di personale insorti alla Confederazione. Sono fatte salve le domande di credito e i decreti di stanziamento annuali degli organi competenti della Confederazione in materia di preventivo e di piano finanziario.

Per ottenere il sostegno federale, i Cantoni devono assumersi il 50 per cento del finanziamento richiesto dai loro Comuni. Il Cantone è libero di far ricadere sul Comune tutto o parte del contributo. La Confederazione si assume dunque il rimanente 50 per cento del contributo di sostegno.

Contributo di sostegno

Gli operatori di rete sostengono generalmente i costi di ampliamento della rete. Il sostegno va accordato solo se l’ampliamento non sarebbe possibile senza l’aiuto finanziario. Il contributo federale e cantonale va limitato alla copertura dell’ammanco previsto per un progetto di ampliamento dell’infrastruttura passiva di telecomunicazione. Viene determinato sulla base di un confronto che tiene conto del valore attuale dei 16/62

costi e dei ricavi previsti. I costi di capitale e operativi dell’infrastruttura passiva sono confrontati con i ricavi delle prestazioni fornite con essa. Per quanto riguarda i ricavi, le prestazioni interne vanno fatturate allo stesso modo dei servizi venduti a terzi. Il sostegno versato dalla Confederazione sarà limitato a un massimo del 25 per cento dei costi computabili. Poiché i Cantoni partecipano nella stessa misura della Confederazione, le relative quote coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili. Ciò significa che per avere diritto al sostegno un progetto deve coprire almeno il 50 per cento dei costi con ricavi propri. Questo garantisce la proporzionalità e la gestione dei sussidi in conformità con i requisiti del Controllo federale delle finanze (CDF). I dettagli per il calcolo dei costi e dei ricavi saranno specificati dal Consiglio federale al fine di garantire la chiarezza e la comparabilità dei calcoli.

Procedura e verifica

L’UFCOM raccoglie dati sull’attuale allacciamento degli edifici alla banda larga e sui progetti di ampliamento previsti. A tale scopo, nella LTC deve essere introdotto un obbligo di comunicazione per i proprietari delle infrastrutture di rete. Nell’ambito dell’Atlante della banda larga, l’UFCOM pubblica informazioni sui collegamenti che non raggiungono una larghezza di banda di 1 Gbit/s in download e per i quali non è previsto un ampliamento in tal senso nei prossimi tre anni. Ciò consente ai Comuni di verificare se possono contare su un sostegno o quanti collegamenti nella loro area comunale potrebbero potenzialmente avere diritto al sostegno. Su questa base, un Comune o un’associazione di Comuni possono decidere se elaborare un progetto e presentare una richiesta di sostegno. Per determinare definitivamente i collegamenti che hanno diritto al sostegno, un Comune deve effettuare una procedura di accertamento e una procedura di gara (v. requisiti).

In seguito, deve valutare se diventare proprietario della rete e indire un bando di gara per la gestione della rete (modello dell’operatore) o se affidare la costruzione e la gestione, e quindi il rischio, a un operatore di rete privato (modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico). La procedura di gara va organizzata in funzione del modello scelto. Nel modello dell’operatore, il Comune impiega i sussidi per costruire la propria rete e la affitta poi a un operatore di rete. Nel modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico, costruzione e gestione della rete vengono messe a concorso insieme e il Comune trasferisce i sussidi all’operatore che si aggiudica la gara.

I Comuni devono presentare al Cantone le loro richieste di sostegno finanziario per i progetti di ampliamento. L’esame materiale della domanda e quindi delle condizioni per l’assegnazione del contributo spetta in primo luogo al Cantone, quest’ultimo può valutare e decidere se fornire un proprio contributo cantonale. Tale contributo, che il Cantone può addebitare al Comune, è un prerequisito per la concessione di un contributo federale. Il Cantone deve poi confermare alla Confederazione, in un rapporto di verifica, che le procedure di gara e di autorizzazione sono state eseguite in conformità con le norme cantonali e che tutti gli altri requisiti per la concessione di sussidi federali sono stati soddisfatti. Il Cantone trasmette quindi all’UFCOM i documenti della domanda, il rapporto di verifica e la decisione di finanziamento cantonale. L’UFCOM decide in merito alla domanda e stabilisce l’importo definitivo del contributo di sostegno.

In seguito, verifica se il progetto viene attuato nel rispetto della legge e delle condizioni imposte nella decisione. L’aiuto finanziario viene versato direttamente al Comune. L’ultima rata è di norma versata dopo la verifica del progetto.

La procedura orientata al progetto è in linea con la durata del programma e con il finanziamento tramite le tasse di concessione, calcolate su base annuale. Garantisce l’adempimento uniforme delle disposizioni della Confederazione e la vigilanza sull’utilizzo dei contributi e sull’attuazione dei progetti. Consente di chiarire, prima dell’assegnazione dei contributi, se è previsto un ampliamento e se questo sarebbe redditizio anche senza l’aiuto. Permette inoltre di considerare la variabilità dei costi di collegamento tra un progetto e l’altro, e quindi di limitare i fondi federali all’importo dell’ammanco previsto per un determinato progetto. La procedura consente un uso mirato dei fondi minimizzando gli effetti di trascinamento.

Accesso alle infrastrutture sostenute

Gli operatori delle infrastrutture sostenute devono offrire ad altri fornitori l’accesso sotto forma di servizi all’ingrosso in modo trasparente e non discriminatorio, in cambio di un indennizzo adeguato. L’indennizzo, ossia il prezzo per l’accesso si basa sui costi computabili delle infrastrutture sostenute dedotti i contributi di sostegno ricevuti. Ciò consente ad altri FST di offrire ai loro clienti i propri servizi attraverso le infrastrutture sussidiate. In tal modo si promuove una concorrenza efficace e si mantengono gli incentivi all’innovazione e alla differenziazione dell’offerta. La popolazione e le imprese dispongono così di un’ampia gamma di servizi anche nelle aree discoste. La responsabilità quanto alla risoluzione delle controversie relative all’accesso alle infrastrutture sostenute va data alla ComCom.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

I preparativi per elaborare le basi legali e le prescrizioni tecniche e amministrative prima dell’entrata in vigore della legge possono essere svolti dalle risorse umane disponibili all’UFCOM.

Se la legge entrerà in vigore, l’UFCOM necessiterà di risorse umane e finanziarie aggiuntive per assumere i nuovi compiti sino alla fine del programma di sostegno. I fondi per l’adempimento di questi nuovi compiti dovrebbero provenire dal finanziamento speciale e non essere imputati al bilancio ordinario della Confederazione.

A partire dall’entrata in vigore della legge, l’UFCOM dovrà implementare le strutture e i processi operativi del programma di sostegno. I Cantoni devono essere informati e aiutati e va dato loro il tempo per svolgere i preparativi necessari. Questo è uno dei motivi per cui l’avvio del programma è previsto due anni dopo l’entrata in vigore della legge. Vanno informati e, se necessario, consigliati anche i Comuni. Le domande saranno esaminate dai Cantoni. L’UFCOM dovrà assistere i Cantoni nell’esame delle domande, almeno fino a quando i processi non si saranno consolidati. Le domande vengono poi presentate all’UFCOM, se ne prevedono fino a 600. L’UFCOM emanerà una decisione in merito alle domande. In linea di principio, le domande sono trattate individualmente e la realizzazione di ogni singolo progetto viene verificata dall’UFCOM. L’onere da sostenere per la verifica deve essere proporzionato al fabbisogno di fondi.

La ComCom si trova a dover affrontare nuovi compiti nell’ambito dell’accesso. In caso di controversie riguardanti l’accesso alle infrastrutture sussidiate e le relative condizioni, la ComCom emette una decisione su richiesta di una delle parti. L’UFCOM presenterà una domanda in merito. Si presume che, se il numero di casi sarà moderato, le risorse esistenti presso la ComCom e l’UFCOM saranno sufficienti per questo compito.

Le ripercussioni concrete sulla Confederazione sono presentate nel capitolo 5.1.

3.3 Questioni di attuazione

Il Consiglio federale attuerà a livello di ordinanza le disposizioni proposte nel presente avamprogetto. In base all’articolo 18 capoverso 2 può delegare all’UFCOM l’emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche e amministrative. A tale scopo può fondarsi in particolare sull’articolo 5 capoversi 2 e 3, l’articolo 7 capoverso 3, l’articolo 8 capoverso 3, l’articolo 9 capoversi 2 e 3, l’articolo 11 capoverso 5 nonché l’articolo 15 capoverso 3. La delega delle competenze legislative è discussa in modo più approfondito nel capitolo 6.6.

L’UFCOM e la ComCom saranno responsabili dell’attuazione a livello federale. Spetta ai Comuni presentare la domanda e portare avanti il progetto, mentre i Cantoni esaminano le richieste dei loro Comuni e trasmettono i relativi risultati all’UFCOM assistendolo nella verifica dell’attuazione dei progetti. Lo scambio d’informazioni tra Confederazione e Cantoni deve essere standardizzato e semplificato tramite mezzi elettronici.

Dall’entrata in vigore della legge, Confederazione, Cantoni e Comuni hanno 24 mesi di tempo fino al momento in cui potranno essere presentate le prime domande a livello federale. Gli inviti a presentare domande si susseguiranno regolarmente sino alla fine del programma: saranno proposte fasce temporali in cui si potranno presentare nuovi progetti fino a esaurimento dell’importo previsto per il sostegno.

4 Commento ai singoli articoli

Ingresso

La competenza per emanare norme in materia di diritto sulle telecomunicazioni deriva direttamente dalla Costituzione federale. In questo ambito è determinante l’articolo 92 capoverso 1 della Costituzione federale, secondo cui il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. Questa base costituzionale conferisce alla Confederazione la competenza legislativa completa, esclusiva e all’origine derogatoria nel settore delle telecomunicazioni.

Rapporto con altri atti normativi

I contributi di sostegno dell’avamprogetto rappresentano aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 199025 sui sussidi (LSu); di conseguenza, ai contributi in questione si applica la legge sui sussidi.

Art. 1 Scopo

Cpv. 1

L’avamprogetto mira a sostenere l’ampliamento a livello nazionale di infrastrutture passive per reti in fibra ottica e impianti di radiocomunicazione terrestri al fine di fornire servizi di telecomunicazione che all’interno degli edifici garantiscono collegamenti fissi con velocità di trasmissione dati di almeno 1 Gbit/s per il download. Il sostegno è destinato a incoraggiare investimenti con contributi pubblici laddove i collegamenti di rete fissa non riescono a fornire velocità di download di 1 Gbit/s. L’obiettivo è di garantire un’infrastruttura di rete fissa efficiente e orientata al futuro anche nelle aree dove non si prevede un ampliamento in tal senso, a causa della mancanza di redditività per gli operatori di mercato ma vi è una domanda e si possono prevedere determinati ricavi. Le infrastrutture per servizi satellitari sono escluse dal sostegno.

Cpv. 2

Nel capoverso 2 si definisce il concetto di infrastruttura passiva per la fornitura di servizi di telecomunicazione, la cui costruzione è l’oggetto del sostegno. Con infrastruttura per la fornitura di servizi di telecomunicazione si intendono le linee o strutture destinate o utilizzate per la trasmissione di informazioni mediante tecnologie di telecomunicazione ai sensi della LTC. Sono considerati passivi tutti i componenti di una rete di telecomunicazione che ne integrano altri e non richiedono un’alimentazione elettrica; essi comprendono, ad esempio, linee in fibra ottica, condotti vuoti e tubature, tralicci, cavi, canali per cavi, pozzetti, armadi di distribuzione ed edifici. I componenti attivi della rete, ossia tutti i dispositivi elettronici, ad esempio per la trasmissione di segnali, sono esclusi dal sostegno.

La costruzione di infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione rappresenta gran parte degli investimenti in una rete a banda larga. Allo stesso tempo, le infrastrutture passive possono essere utilizzate a lungo termine, di solito oltre l’orizzonte temporale della durata di ammortamento contabile. Gli investimenti in infrastrutture passive spesso non possono essere rifinanziati facilmente. Inoltre, nell’ambito di

25 RS 616.1

tali infrastrutture vi sono poche innovazioni che richiederebbero un rinnovo. Le infrastrutture attive per la fornitura di servizi rappresentano una percentuale nettamente inferiore degli investimenti per costruire la rete e possono quindi essere generalmente rifinanziate in tempi relativamente brevi e duplicate completamente o almeno in parte. Hanno una durata di vita relativamente breve e sono soggette a continue innovazioni. Inoltre, le infrastrutture attive consentono ai fornitori di differenziarsi dalla concorrenza. Il livello della catena di creazione del valore relativo alla tecnologia attiva dovrebbe quindi essere lasciato alla concorrenza.

Art. 2 Principi

Cpv. 1

Dalla liberalizzazione del mercato svizzero delle telecomunicazioni nel 1998, l’ampliamento delle reti di telecomunicazione avviene sotto la spinta degli operatori del mercato. Il principio di un ampliamento portato avanti dal mercato deve continuare ad essere prioritario anche con l’introduzione di sussidi statali per l’ampliamento della rete a banda larga. Gli aiuti finanziari vanno concessi solo dove a causa della mancanza di redditività non è pianificato, né previsto un ampliamento secondo l’articolo 1 capoverso 1 e quindi non avrebbe luogo senza aiuti finanziari. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono dimostrare che l’ampliamento avvenuto e quello pianificato sono stati analizzati e presi in considerazione. Inoltre, il sostegno è accordato solo ai progetti per i quali si può dimostrare che non possono essere finanziati in modo redditizio.

L’applicazione di questo principio si rispecchia in particolare nel calcolo del contributo di sostegno secondo l’articolo 4 e nelle condizioni per ottenere il sostegno secondo l’articolo 8 capoverso 1.

Cpv. 2

La Confederazione mette a disposizione fondi statali e promuove l’ampliamento delle reti di telecomunicazione nel quadro di un programma. Il sostegno avviene assieme ai Cantoni. I Cantoni interessati vengono ampiamente coinvolti nell’esame delle domande dei loro Comuni e nella revisione dei progetti sostenuti. Come prerequisito per ottenere i fondi federali, devono assumersi una quota equivalente degli aiuti finanziari.

L’applicazione di questo principio si rispecchia in particolare nella composizione del contributo di sostegno secondo l’articolo 5 e nelle condizioni per ottenere il sostegno secondo l’articolo 8 capoverso 1, nonché nella procedura secondo l’articolo 10 e nella verifica del progetto sostenuto secondo l’articolo 12.

Art. 3 Durata

Cpv. 1

Il programma di sostegno alle infrastrutture a banda larga ha una durata regolare di sette anni. In linea di principio, durante questo periodo, i Cantoni possono inoltrare domande all’UFCOM. In considerazione del numero di domande attese e dell’importo previsto per i sussidi, sette anni sembrano essere un periodo adeguato.

Cpv. 2

Il programma può essere prorogato una volta dal Consiglio federale per un massimo di tre anni se i fondi federali a destinazione vincolata stanziati per il finanziamento speciale o l’importo massimo secondo l’articolo 7 capoverso 3 non sono stati completamente esauriti al termine del programma di sette anni. Durante questo arco di tempo supplementare, si possono trattare le domande già presentate o quelle appena arrivate e distribuire i fondi già attribuiti.

Cpv. 3

Il programma di sostegno inizia 24 mesi dopo l’entrata in vigore della legge. Questo periodo di 24 mesi serve alla Confederazione per creare le strutture organizzative del programma di sostegno e le interfacce con i Cantoni, nonché per concretizzare i processi operativi e le condizioni quadro. Ad esempio, in base alla nuova disposizione dell’articolo 59a LTC, l’UFCOM raccoglie informazioni sull’allacciamento degli edifici tramite tecnologie di telecomunicazione al fine di fornire ai Comuni informazioni sui collegamenti con diritto al sostegno. In questo modo i Comuni possono sapere se e in che misura possono eventualmente beneficiare di un sostegno e se sia opportuno sostenere l’onere necessario per presentare la relativa domanda. Anche i Cantoni devono creare o adattare le strutture al fine di ricevere e trattare le domande di sostegno dei loro Comuni. Infine, soprattutto i Comuni hanno bisogno di tempo per elaborare un progetto di ampliamento, realizzare la procedura di accertamento e di gara pubblica nonché preparare la domanda.

Il programma termina dopo sette anni o dopo la proroga decisa dal Consiglio federale. In ogni caso, termina, anche prematuramente, con l’esaurimento completo dei fondi a destinazione vincolata o l’attribuzione obbligatoria dell’importo massimo di 365 milioni di franchi secondo l’articolo 7 capoverso 2.

Art. 4 Importo del contributo di sostegno

L’articolo 4 disciplina i principi per il calcolo del contributo di sostegno unico e definitivo che viene complessivamente accordato a un progetto sostenuto. Il contributo di sostegno viene versato a rate (art. 11).

Cpv. 1

Il contributo di sostegno corrisponde alla differenza tra i valori attuali dei costi computabili e i ricavi rilevanti. Deve quindi rispecchiare la prevista perdita del progetto stimata in base ai valori attuali. Questo ammanco previsto deve essere dimostrato nell’ambito di una domanda di sostegno, secondo le disposizioni del Consiglio federale, basata su una stima delle risorse finanziarie e di personale necessarie (costi pianificati) e dei ricavi previsti. Il confronto tra i costi pianificati e i ricavi previsti permette di delimitare i costi computabili e i ricavi rilevanti. Se un Comune intende costruire da sé una rete a banda larga e diventarne proprietario (modello dell’operatore) sono determinanti i costi pianificati e i ricavi previsti dal Comune. Se il Comune intende affidare la costruzione e la gestione a un operatore di rete (modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico), sono determinanti i costi pianificati e i ricavi previsti del fornitore che ha vinto la gara pubblica.

Nel confronto tra i costi pianificati e i ricavi previsti occorre tenere conto dei seguenti principi:

I costi rappresentano la somma dei costi di capitale e di esercizio sostenuti per fornire un servizio. I costi di capitale comprendono un tasso d’interesse degli investimenti necessari, adeguato al settore, e il loro ammortamento sull’arco dell’utilizzazione economica dei relativi beni d’investimento. I costi computabili comprendono anche eventuali indennizzi di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera k per l’utilizzo degli impianti esistenti. Devono essere presi in considerazione in forma adeguata, ad esempio come affitto annuo ripartito sull’orizzonte temporale della stima dei costi pianificati e dei ricavi previsti.

Il costo dell’infrastruttura passiva è uno dei fattori principali per cui in alcune zone un progetto non può essere gestito in modo redditizio. Il sostegno si limita quindi a questa parte dell’infrastruttura (art. 1). Nel quadro del sostegno, possono essere computati i costi previsti per l’ampliamento e l’esercizio dell’infrastruttura passiva. Poiché in ultima analisi i costi sono messi a confronto con i ricavi correnti derivanti dall’esercizio, è necessario prendere in considerazione anche i costi d’esercizio che possono essere direttamente attribuiti all’infrastruttura passiva. In questo contesto si tratterà per la maggior parte di costi di manutenzione e indennizzi per l’utilizzo di infrastrutture esistenti.

I ricavi corrispondono fondamentalmente alle entrate derivanti dalla vendita di un servizio. I ricavi rilevanti per determinare il contributo di sostegno devono riguardare anche l’infrastruttura passiva. Nel modello dell’operatore, questi corrispondono alle entrate derivanti dall’attribuzione dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura passiva. Nel modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico, si tratta dei ricavi derivanti dalla vendita di servizi forniti tramite l’infrastruttura passiva. Poiché questi ricavi non possono essere conosciuti in anticipo, il loro importo deve essere determinato in base alle aspettative. Ciò significa che è necessario determinare i prezzi all’ingrosso teorici per i servizi delle infrastrutture passive e formulare ipotesi sul volume di vendita. I prezzi all’ingrosso possono anche essere intesi come contributi a copertura dei costi. Nel quadro del confronto tra costi e ricavi devono essere applicati allo stesso modo sia per i servizi utilizzati dall’operatore stesso (fatturazione interna) sia per i servizi venduti sul mercato all’ingrosso (fatturazione esterna).

Per determinare i prezzi all’ingrosso teorici l’operatore potrebbe eseguire una sorta di calcolo inverso: partendo dai prezzi di mercato previsti per i clienti privati, l’operatore detrae le voci abituali per il calcolo dei prezzi finché rimane solo la parte relativa ai costi dell’infrastruttura passiva. Questo importo rimanente sarà inferiore ai costi effettivi dell’infrastruttura passiva, perché altrimenti non sarebbe necessario alcun sostegno. In base a questo importo rimanente possono essere determinati i prezzi all’ingrosso teorici, ad esempio ripartendoli sui diversi servizi all’ingrosso in modo proporzionale alla quota dei costi effettivi. In un altro approccio gli operatori potrebbero orientare i loro calcoli ai prezzi attualmente richiesti o pagati sul mercato all’ingrosso.

Cpv. 2

La regolamentazione dei dettagli per il calcolo dei valori attuali dei costi computabili e dei ricavi rilevanti è delegata al Consiglio federale. Quest’ultimo deve innanzitutto provvedere affinché le infrastrutture passive determinanti e i requisiti per il confronto tra i costi pianificati e i ricavi previsti siano chiaramente regolamentati. In tale contesto occorre assicurare che il confronto sia il più possibile semplice da verificare e valido sul piano formale. Ad esempio, dovranno essere definite disposizioni relative all’orizzonte temporale delle stime e della durata di ammortamento o al tasso d’interesse usuale nel settore, nonché disposizioni metodologiche per determinare i prezzi all’ingrosso o

un certo margine per le entrate all’ingrosso e i volumi di vendita previsti e plausibili. Inoltre, è probabile che vengano specificati requisiti diversi per il modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico e per il modello dell’operatore.

Cpv. 3

Il Consiglio federale può stabilire un importo minimo del contributo di sostegno in quanto limite di rilevanza. In questo modo si tiene conto del fatto che un sostegno si giustifica solo a partire da un determinato contributo o impatto. L’esame delle domande di sostegno comporta un onere che è in parte indipendente dal contributo di sostegno. Per i progetti più grandi con contributi di sostegno più elevati, l’onere amministrativo per ogni franco di sostegno è minore e il sostegno è pertanto più efficiente.

Art. 5 Composizione del contributo di sostegno

Cpv. 1

Il contributo di sostegno determinato secondo l’articolo 4, ossia l’ammanco previsto di un progetto, è a carico della Confederazione nella misura del 50 per cento. Come prerequisito per i fondi federali, il restante 50 per cento del contributo di sostegno ai sensi dell’articolo 4 è a carico del Cantone del Comune richiedente (art. 8 cpv. 1 lett. h). I mezzi di sostegno necessari devono quindi essere ripartiti in parti uguali tra la Confederazione e il Cantone coinvolto. I Cantoni possono decidere, in linea di principio o per determinati progetti, di non fornire il proprio cofinanziamento; in questo caso, però, non ricevono alcun fondo federale. Nel caso di associazioni intercantonali di Comuni, i Cantoni coinvolti devono concordare una chiave di ripartizione dei costi adeguata, come ad esempio il numero di edifici e di collegamenti o i costi di ampliamento previsti.

Cpv. 2

Il Cantone è libero di addossare completamente o in parte al Comune beneficiario la propria quota necessaria per il sostegno. Per contro, un Comune dovrebbe avere la possibilità di finanziare in parte o per intero il contributo a carico del Cantone se questo non è disposto a fornirlo. Se un Comune contribuisce con fondi propri, tale contributo deve essere ascritto alla quota del Cantone.

Art. 6 Quota della Confederazione

Cpv. 1

La quota del contributo di sostegno versata dalla Confederazione è accordata nel quadro dei crediti approvati come unico pagamento in contanti non rimborsabile ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LSu. Sono fatte salve le domande di credito e i decreti di stanziamento annuali degli organi competenti della Confederazione in materia di preventivo e di piano finanziario.

Cpv. 2

Limitando la quota della Confederazione a un massimo del 25 per cento dei costi computabili secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a, dovrebbe essere possibile garantire la proporzionalità dei sussidi in ogni progetto. La legge soddisfa quindi i consigli del

CDF in materia di gestione dei sussidi26. Insieme alla quota del Cantone, il contributo di sostegno della Confederazione e del Cantone può coprire al massimo il 50 per cento dei costi computabili. Ciò significa che un progetto con una perdita prevista superiore al 50 per cento dei costi computabili non ha diritto al sostegno. In altre parole, almeno il 50 per cento dei costi computabili deve essere coperto dai ricavi.

Cpv. 3

Per quanto riguarda la sua parte degli aiuti finanziari ai progetti sostenuti, il Consiglio federale può fissare un importo massimo per collegamento. Definendo un tale importo medio massimo per collegamento, garantisce che non vengano sostenuti collegamenti sproporzionatamente costosi. Se questo valore soglia viene superato nell’ambito di un progetto presentato, la domanda di sostegno deve essere respinta. Se il valore viene superato, un Comune può decidere se assumersi direttamente l’importo che supera il valore soglia o se, nel caso di un progetto di ampliamento della fibra ottica, indire una gara pubblica per una copertura (parziale) con tecnologie di radiocomunicazione più economiche. Soprattutto se i mezzi di sostegno necessari per la copertura tramite fibra ottica sono superiori all’importo massimo per collegamento stabilito dal Consiglio federale, il ricorso a tecnologie di radiocomunicazione può essere un’alternativa. I progetti a tecnologia mista possono essere particolarmente idonei se, ad esempio, in un territorio comunale le zone centrali sono collegate via fibra ottica e gli edifici più discosti via radiocomunicazione. Nel fissare questo valore soglia, il Consiglio federale deve tenere conto del rapporto benefici e costi tra i collegamenti in fibra ottica e quelli via radio. In questo modo si intende evitare un sostegno eccessivo e sproporzionato.

Il Consiglio federale può inoltre limitare il proprio contributo per ogni singolo progetto. In tal modo può soprattutto assicurare che i fondi disponibili in un determinato anno non si concentrino su pochi progetti o Cantoni ma siano ampiamente ripartiti.

Art. 7 Finanziamento delle spese della Confederazione

Cpv. 1

Le quote dei contributi di sostegno a carico della Confederazione e le sue spese per la gestione del programma sono coperte da tasse a destinazione vincolata provenienti dalle concessioni di radiocomunicazione secondo l’articolo 39 LTC. La destinazione vincolata si applica esclusivamente alle tasse per le concessioni di radiocomunicazione di cui all’articolo 22a capoversi 1 e 2 LTC, rilasciate dalla ComCom con entrata in vigore a partire dal 2029. I proventi risalutanti da concessioni già rilasciate in passato o ad esempio dalle concessioni di radiocomunicazione a scopo professionale nonché dai servizi via satellite, devono continuare a confluire nel bilancio della Confederazione. La destinazione vincolata comprende quindi le tasse per le concessioni di radiocomunicazione mobile, che saranno attribuite dalla ComCom in particolare nelle prossime due aggiudicazioni per gli anni dal 2029 e dal 2034. L’eventuale utilizzo di tasse di concessione per il finanziamento di misure di accompagnamento secondo l’articolo 39a LTC prevale sulla destinazione vincolata secondo il presente avamprogetto.

Per i fondi a destinazione vincolata viene realizzato un finanziamento speciale secondo l’articolo 53 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione. A partire dall’entrata in vigore della presente legge, al finanziamento speciale saranno

26 CDF (2024)

attribuiti i ricavi delimitati annualmente nel bilancio della Confederazione provenienti dalle tasse per le concessioni di radiocomunicazione mobile, rilasciate per gli anni a partire dal 2029. Per finanziare le quote dei contributi di sostegno a carico della Confederazione, l’Assemblea federale chiederà un credito d’impegno di 365 milioni di franchi. I mezzi di sostegno possono pertanto essere assicurati in modo vincolante e in seguito versati, una volta completato il progetto. I crediti per le spese annuali devono essere richiesti ogni anno e definiti nel preventivo dai relativi organi competenti della Confederazione. Anche i costi di gestione del programma sono finanziati dai fondi a destinazione vincolata e vanno approvati annualmente nel quadro del preventivo. Si stima che le spese complessive per il personale e l’informatica ammontino a circa 10 milioni di franchi o tra 0,8 e 1,18 milioni di franchi all’anno.

Tramite la destinazione vincolata delle tasse per le concessioni di radiocomunicazione mobile, una parte di tali tasse, versate dai fornitori di servizi di telecomunicazione per l’attribuzione di radiofrequenze, dovrebbe riconfluire nell’ampliamento delle reti di telecomunicazione.

Poiché le tasse per le concessioni di radiocomunicazione mobile in vigore dal 2029 saranno utilizzate per alimentare i fondi federali, questa legge non deve entrare in vigore prima del 2029.

Cpv. 2

La destinazione vincolata secondo il capoverso 1 è limitata nel tempo e nell’importo. L’attribuzione dei fondi al finanziamento speciale avviene a partire dall’entrata in vigore della presente legge fino al più tardi al termine del programma di sostegno, e fino a un importo massimo di 375 milioni di franchi. 365 milioni di franchi sono destinati alle quote dei contributi di sostegno versate dalla Confederazione. 10 milioni dei fondi federali sono previsti per la gestione del programma a livello federale. Insieme alle quote dei Cantoni interessati, risultano fondi statali fino a 730 milioni di franchi.

Cpv. 3

Una volta concluso il programma (incl. l’eventuale proroga da parte del Consiglio federale), i fondi a destinazione vincolata, per cui non è stato assunto alcun impegno per un successivo versamento, vengono trasferiti al bilancio della Confederazione. Gli importi accordati e approvati nell’ambito delle domande ma non ancora versati sono esclusi dalla riattribuzione al bilancio della Confederazione. Anche al termine del programma, una volta terminato un progetto approvato, la Confederazione deve essere in grado di versare i fondi previsti nell’ambito del credito d’impegno.

Art. 8 Condizioni per ottenere la quota versata dalla Confederazione

Cpv. 1

Nel quadro dei crediti approvati, la Confederazione accorda la sua quota del contributo di sostegno per un progetto di ampliamento se le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 sono cumulativamente soddisfatte.

a. L’ampliamento di un collegamento fisso viene sostenuto un’unica volta. È escluso il sostegno parallelo a un collegamento via cavo e a uno via radio. Un Comune può presentare più di una domanda di sostegno purché non interessi collegamenti ed edifici già sostenuti.

b. Il sostegno comprende l’ampliamento delle infrastrutture passive per le reti in fibra ottica o per impianti di radiocomunicazione terrestri secondo l’articolo 1 capoversi 1 e 2. Le infrastrutture fisiche devono permettere collegamenti fissi con una velocità di almeno 1 Gbit/s per il download. Mentre nelle reti di collegamento in fibra ottica può essere garantita la velocità di trasmissione in una topologia punto-punto, questo non è il caso per le capacità condivise come le connessioni via radiocomunicazione. In un edificio collegato tramite radiocomunicazione terrestre, deve essere possibile garantire una velocità di trasmissione media di almeno 1 Gbit/s in download. Anche in questo caso vengono cofinanziate solo le infrastrutture passive. Le infrastrutture sostenute devono poter fornire a terzi l’accesso fisico alla rete (art. 13), anche in caso di impianti di radiocomunicazione.

c. Per identificare i collegamenti con diritto al sostegno ed eventualmente le infrastrutture utilizzabili, il Comune richiedente ha condotto una procedura di accertamento secondo le disposizioni della Confederazione. Tale procedura contribuisce ad assicurare il principio di cui all’articolo 2 capoverso 1 poiché registra in modo sistematico, minuzioso e secondo lo stato attuale le infrastrutture di telecomunicazione esistenti e pianificate. A tal fine, l’articolo 9 prevede obblighi di comunicazione per i FST e i proprietari di infrastrutture per il collegamento degli edifici. Il Comune deve dimostrare che per tutti i collegamenti inclusi nella domanda di sostegno non è disponibile alcuna linea con una velocità di trasmissione di 1 Gbit/s in download e che nei prossimi tre anni non è previsto un ampliamento in tal senso. L’indagine è deliberatamente limitata ai collegamenti su linea e non fa riferimento a quelli via radiocomunicazione poiché la velocità di trasmissione può essere determinata in modo affidabile solo nei collegamenti su linea. Con questa procedura di accertamento, i dati indicativi raccolti a livello nazionale per l’Atlante della banda larga vengono verificati e aggiornati in modo vincolante per il progetto concreto degli attori locali. Si intende garantire che il sostegno sia giustificato, effettivamente necessario per l’ampliamento e non faccia concorrenza a un progetto esistente. La procedura prevede un sondaggio presso tutti i FST proprietari di linee di collegamento attivi su tutto il territorio svizzero. Inoltre, devono partecipare alla procedura di accertamento anche i FST attivi a livello locale e i proprietari locali di infrastrutture per il collegamento degli edifici. Oggetto della procedura sono soltanto i collegamenti e le relative infrastrutture di raccordo per il cui ampliamento è stato richiesto il sostegno.

d. Dal calcolo del contributo di sostegno ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 risulta che i valori attuali dei costi computabili previsti riguardanti l’ampliamento e l’esercizio delle infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione sono superiori ai valori attuali dei ricavi rilevanti previsti per l’esercizio di tali infrastrutture. Pertanto il progetto di ampliamento non sarebbe probabilmente realizzabile in modo redditizio.

e. Se la condizione di cui all’articolo 6 capoverso 2 è soddisfatta, la quota della Confederazione ammonta al massimo al 25 per cento dei costi computabili derivanti dall’ampliamento e dall’esercizio di infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione.

f. Se il Consiglio federale stabilisce un importo minimo per un contributo di sostegno, questo deve essere raggiunto (art. 4 cpv. 3).

g. Se per la quota della Confederazione il Consiglio federale stabilisce un importo massimo per progetto e/o un importo massimo per collegamento, la quota della Confederazione richiesta non può superare tale importo (art. 6 cpv. 3).

h. Il Cantone si impegna ad assumersi il 50 per cento del contributo di sostegno (art. 5 cpv. 1).

i. Per il progetto di ampliamento devono essere disponibili tutte le autorizzazioni comunali e cantonali necessarie ed essere passate in giudicato.

j. Prima di presentare domanda, il Comune richiedente deve in ogni caso procedere a una gara in conformità con il diritto cantonale determinante e con le disposizioni della presente legge. In linea di principio, l’aggiudicazione nell’ambito di una procedura di gara deve orientarsi a minimizzare al massimo i fondi di sostegno.

Se il Comune intende diventare proprietario della rete sostenuta (modello dell’operatore), mette a gara separatamente sia la costruzione che la gestione (o l’utilizzo a lungo termine) della rete. In linea di principio, al momento dell’aggiudicazione il Comune deve prendere in considerazione gli offerenti (ai sensi della legge federale del 16 dicembre 199427 sugli acquisti pubblici, LAPub) che riducono al minimo il fabbisogno di mezzi di sostegno. Ciò significa che l’aggiudicazione per l’ampliamento deve di regola avvenire a vantaggio dell’offerente con i costi di ampliamento più bassi. In linea di massima, il contratto per la gestione o l’utilizzo della rete dovrebbe essere aggiudicato al fornitore che è disposto a pagare al Comune le tariffe di utilizzo della rete più alte. Entrambe le gare pubbliche, per la costruzione e la gestione, sono un prerequisito per il sostegno. I risultati delle due gare, segnatamente i costi computabili per la costruzione e i relativi ricavi derivanti dall’utilizzo della rete, devono essere integrati dal Comune nel confronto dei valori attuali dei costi computabili e dei relativi ricavi per il calcolo del contributo di sostegno secondo l’articolo 4. Il Comune o l’azienda comunale non devono poter assumere l’esercizio della rete senza una gara pubblica; anche le aziende di proprietà del Comune devono partecipare alla gara pubblica per l’esercizio della rete. In tale ambito occorre garantire una rigorosa separazione tra il Comune in quanto ente che indice la gara e il Comune in quanto offerente.

Se il Comune desidera attribuire il mandato per la costruzione e la gestione nel suo complesso a un operatore di rete che diventerà proprietario della rete, condurrà un’unica gara pubblica per la costruzione e la gestione (modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico). In tale contesto viene indetta una gara pubblica per la fornitura a determinati collegamenti ed edifici. In linea di principio va selezionato l’offerente che richiede il minor importo di sostegno. Al fine di dedurre i mezzi di sostegno richiesti, nella procedura di gara l’offerente deve presentare un confronto tra i costi computabili previsti e i ricavi rilevanti per il calcolo del contributo di sostegno secondo l’articolo 4. L’ammanco risultante da questo confronto deve corrispondere al contributo di sostegno richiesto. Anche in questo caso, le aziende di proprietà del Comune devono essere trattate alla stessa stregua di tutti gli altri offerenti.

27 RS 172.056.1

Indipendentemente dal modello scelto dal Comune, nella gara pubblica questo non può attribuire il mandato a un fornitore inserito dall’UFCOM nell’elenco di cui all’articolo 9 capoverso 2. Questi fornitori di servizi di telecomunicazione o proprietari di infrastrutture per il collegamento degli edifici hanno violato i loro obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 e sono quindi stati esclusi dalla procedura di sostegno.

Se un solo offerente ha partecipato alla procedura di gara per la costruzione e/o l’esercizio, la domanda di sostegno va esaminata in dettaglio e le indicazioni fornite devono essere controllate per verificarne la plausibilità (art. 10 cpv. 2). Indicazioni non plausibili, ad esempio se i costi computabili o i ricavi rilevanti previsti divergono troppo dai valori di riferimento dell’UFCOM, possono comportare il rigetto della domanda. Quest’ultima può essere ripresentata in un secondo momento con altre indicazioni.

k. Per ridurre al minimo i costi dei progetti sostenuti, occorre puntare su un’ampia coutenza delle infrastrutture passive già esistenti. Oltre alle infrastrutture passive esistenti per fornire servizi di telecomunicazione, vanno menzionate in particolare anche le infrastrutture passive dei gestori di reti elettriche, del gas o idriche. Queste devono essere idonee all’ampliamento delle reti di telecomunicazione; la loro funzione attuale non va pregiudicata sensibilmente. Inoltre, l’infrastruttura deve essere effettivamente utilizzabile, ossia disporre di sufficienti capacità libere che consentano di prendere in considerazione riserve adeguate e motivate.

Nel modello dell’operatore, il Comune richiedente è interessato da questo aspetto in quanto utilizza le infrastrutture passive esistenti e idonee per l’ampliamento. I fornitori che partecipano alla gara pubblica per la costruzione terranno conto, per quanto ragionevole, delle infrastrutture idonee del Comune; non devono tuttavia contribuire con proprie infrastrutture al progetto di ampliamento. Nel modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico, viene coinvolto ancora una volta il Comune richiedente perché fornisce od offre le infrastrutture passive esistenti nel quadro dell’aggiudicazione per la costruzione e l’esercizio della rete. I fornitori che partecipano alla gara pubblica per la costruzione e l’esercizio della rete devono impiegare, per quanto possibile e ragionevole, le infrastrutture utilizzabili e idonee esistenti per la realizzazione dell’ampliamento sostenuto. L’obbligo per il Comune richiedente di impiegare la propria infrastruttura passiva per l’ampliamento o di offrirla nella procedura di gara si applica in linea di principio anche nel caso in cui il Comune abbia esternalizzato l’infrastruttura passiva a un ente di diritto pubblico, a un ente di diritto privato o a un’altra istituzione in cui detiene una partecipazione totale o parziale.

Se il Comune richiedente non possiede una propria infrastruttura passiva (direttamente o indirettamente) ma nella regione sostenuta esiste un’infrastruttura utilizzabile e idonea di proprietà di terzi (ad es. gestori di reti elettriche e fornitori di servizi di telecomunicazione), il Comune richiedente deve stipulare una convenzione di utilizzo con almeno uno di questi terzi e impiegare tale infrastruttura per l’ampliamento od offrirla ai fornitori nell’ambito della gara pubblica secondo le condizioni di utilizzo concordate. Se il Cantone in cui si trova la zona sostenuta possiede un’infrastruttura corrispondente o detiene una partecipazione diretta o indiretta presso un tale terzo, il Cantone appoggerà i relativi sforzi per concludere una convenzione di utilizzo con il Comune richiedente.

Per la coutenza di queste infrastrutture passive può essere previsto un indennizzo adeguato. Tale indennizzo confluisce in quanto costi computabili nel calcolo del contributo di sostegno secondo l’articolo 4 capoverso 1. È probabile che, con l’indennizzo per

la coutenza, diminuiscano i costi computabili del servizio principale per cui è prevista l’infrastruttura, ad esempio il trasporto di energia elettrica.

La composizione delle controversie a livello federale in relazione alla coutenza delle infrastrutture passive non è necessaria. O il Comune richiedente riesce a fornire un’infrastruttura idonea esistente nel quadro delle disposizioni del Consiglio federale o la sua richiesta per ricevere contributi di sostegno può essere respinta. In alcuni casi, il Cantone può eventualmente fungere da mediatore tra il Comune e l’impresa di fornitura, favorendo in questo modo un accordo. Se un Comune richiedente non riesce a concludere una convenzione sulla coutenza di un’infrastruttura e quindi non è in grado di fornirla, il requisito può comunque essere considerato soddisfatto e può essere concesso un contributo di sostegno per il progetto di ampliamento. Ciò a condizione che il Comune possa dimostrare in modo credibile di non essere riuscito, nonostante tutti i suoi sforzi, a concludere una relativa convenzione di utilizzo con un terzo.

Cpv. 2

Il Consiglio federale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di accertamento ai sensi del capoverso 1 lettera c, i dati che il Comune deve raccogliere, i requisiti da soddisfare e i documenti da inoltrare, e può mettere a disposizione dei modelli.

Il Consiglio federale stabilisce le regole e i requisiti per le procedure di gara indette dai Comuni nel modello dell’operatore e nel modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico. Determina i documenti che devono essere presentati dai fornitori che partecipano alla gara. Inoltre può definire, all’attenzione dei Comuni, i criteri di aggiudicazione e le specifiche tecniche per l’attribuzione del mandato.

Cpv. 3

Il Consiglio federale specificherà le regole per la coutenza e la determinazione di un indennizzo adeguato. Poiché le infrastrutture sono utilizzate nell’ambito del sostegno mirando a un ampliamento il più economico possibile e a ridurre al minimo il fabbisogno di fondi statali, per quando riguarda la determinazione dell’indennizzo per i costi di capitale può essere giustificato impiegare valori contabili residui, un tasso d’interesse senza rischio e un ammortamento lineare. In questo caso si deve prendere in considerazione il valore residuo alla conclusione dell’ultimo esercizio nella contabilità comunale o finanziaria del relativo proprietario dell’infrastruttura. Il rendimento medio annuo delle obbligazioni della Confederazione Svizzera con una durata residua di dieci anni (zero bond), pubblicato per l’anno civile precedente, può fungere da base per il tasso d’interesse senza rischio. Anche l’ammortamento lineare sulla durata di vita residua della relativa infrastruttura può essere incluso nell’indennizzo, in modo che l’importo annuale dell’ammortamento possa essere preso in considerazione per la durata del sostegno. Inoltre, possono essere computati i costi effettivi di manutenzione e di esercizio, nonché i costi aggiuntivi derivanti dalla coutenza.

Le infrastrutture passive dei gestori di reti elettriche possono prestarsi alla coutenza. Tuttavia, questi gestori di rete sottostanno anche alle disposizioni della legge federale del 23 marzo 200728 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl). L’articolo 10 capoverso 1 LAEl prevede il divieto di sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività del relativo gestore. La Commissione federale dell’energia elettrica

28 RS 734.7

(ElCom) ha emanato delle linee guida pertinenti sulla suddivisione e la ripartizione dei costi per le infrastrutture condivise. Di conseguenza, non tutti i costi di esercizio e i costi di capitale di una rete sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell’articolo 15 della LAEl. Secondo l’articolo 14 capoverso 1 LAEl, nei corrispettivi per l’utilizzo della rete possono essere inclusi al massimo i costi di rete computabili e le tasse e le prestazioni a enti pubblici, e riversati sui clienti della rete.

Il presente avamprogetto mira a utilizzare le infrastrutture esistenti nel modo più economico possibile. Per questo motivo possono risultare indennizzi che non permettono di coprire tutti i costi di un gestore di reti elettriche a causa delle suddette disposizioni in materia di sovvenzioni trasversali e dei costi computabili. Un esempio concreto: i costi di capitale e di esercizio – calcolati in base ai requisiti della legislazione sull’approvvigionamento elettrico – risultano pari a 100. I requisiti per la suddivisione dei costi portano a una chiave di ripartizione di 6:4 tra il settore dell’elettricità e quello delle telecomunicazioni. Per la coutenza dell’infrastruttura passiva, l’indennizzo appropriato ai sensi di questa legge è pari a 30. A causa delle disposizioni sulle sovvenzioni trasversali citate, nell’esempio soprastante solo i costi pari a 60 dovrebbero essere inclusi come costi di rete computabili nei corrispettivi per l’utilizzo della rete. Di conseguenza, al gestore di reti elettriche rimangono costi non coperti pari a 10 (100-60-30 = 10). La disposizione, secondo cui per i gestori di reti elettriche è prevista un’eccezione al divieto di sovvenzioni trasversali ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 LAEl, intende permettere il computo dei costi rimanenti (nell’esempio, i costi pari a 10) nei corrispettivi per l’utilizzo della rete (i costi di rete computabili ammonterebbero quindi a 70). Le eccezioni in relazione all’articolo 10 capoverso 1 restano strettamente limitate ai progetti sostenuti ai sensi della presente legge.

Per la valutazione dell’indennizzo adeguato il Consiglio federale può stabilire limiti massimi o forfait. Questi possono ad esempio essere applicati per semplificare l’esecuzione o se gli indennizzi per l’utilizzo delle infrastrutture passive (ad es. per chilometro della canalizzazione di cavi) differiscono in modo notevole. Differenze eccessive degli indennizzi possono portare a disuguaglianze tra i Comuni richiedenti e gravare eccessivamente sul sistema di sostegno. Ciò potrebbe compromettere l’ampliamento a livello nazionale ai sensi del presente avamprogetto poiché i fondi disponibili dovrebbero essere impiegati per indennizzi eccessivi.

Art. 9 Obblighi di comunicazione dei fornitori e dei proprietari di infrastrutture

Cpv. 1

Per raggiungere gli obiettivi di fornitura contenendo il più possibile i costi e senza distorsioni evitabili della concorrenza, è molto importante definire con attenzione l’area geografica di un progetto o di una regione sostenuta ed eventualmente conoscere le infrastrutture utilizzabili. Sulla base delle informazioni dell’Atlante della banda larga, il Comune richiedente deve effettuare la procedura di accertamento per ottenere un quadro preciso dello stato attuale dell’ampliamento della banda larga e dei relativi progetti di ampliamento previsti, nonché di eventuali infrastrutture utilizzabili per soddisfare il requisito di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c. Affinché nell’area selezionata il Comune richiedente riceva informazioni precise sugli edifici o i collegamenti in luoghi fissi che non possono raggiungere una velocità di trasmissione di 1 Gbit/s in download, nonché sulle infrastrutture esistenti che potrebbero essere utilizzate per la fornitura di servizi di telecomunicazione, i fornitori di tali servizi e i proprietari delle infrastrutture per il collegamento degli edifici che dispongono di tali informazioni devono essere

obbligati a comunicarle. Ciò significa anche che il Comune richiedente può informarsi sui progetti di ampliamento della rete a banda larga previsti in luoghi fissi nei prossimi tre anni. L’UFCOM, responsabile del programma, deve procurarsi le informazioni che ritiene necessarie ed essere in grado di verificare quelle fornite nell’ambito delle procedure di accertamento. L’UFCOM deve poter pubblicare i dati relativi alle varie procedure di accertamento svolte in loco per dare alla procedura una portata nazionale nonché informare su ampia scala la popolazione e le parti interessate, ad esempio tramite la pubblicazione di tutte le procedure di accertamento effettuate e dei loro risultati, oppure aggiungendo dati nuovi o più precisi all’Atlante della banda larga.

Cpv. 2

L’UFCOM tiene e pubblica un elenco dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei proprietari di infrastrutture per il collegamento degli edifici che hanno violato i loro obblighi di comunicazione di cui al capoverso 1 nei confronti di un Comune o dell’UFCOM. Una violazione degli obblighi di comunicazione sussiste in particolare se, durante la procedura di accertamento del Comune o su richiesta dell’UFCOM, sono state fornite informazioni incomplete o non veritiere sullo stato di ampliamento o sull’ampliamento della rete prevista. I fornitori che figurano sull’elenco non possono essere presi in considerazione nel quadro di procedure di gara pubbliche per un progetto sostenuto (art. 8 cpv. 1 lett. j).

Gli obblighi di comunicazione di cui al capoverso 1 devono essere il più possibile vincolanti poiché le informazioni fornite determinano quali collegamenti possono effettivamente avere diritto al sostegno. Le dichiarazioni deliberatamente false o il rifiuto di fornire informazioni devono avere delle conseguenze. L’inserimento nell’elenco può avvenire in qualsiasi momento, anche se ci si accorge solo in un secondo tempo che le informazioni fornite in un progetto non erano complete o veritiere. In ogni caso, va garantito il diritto di essere sentiti prima che l’UFCOM inserisca un fornitore o un proprietario nell’elenco. Se il fornitore è in grado di dimostrare in modo credibile quando e perché ha modificato i suoi piani di ampliamento contrariamente alle informazioni fornite nella procedura di accertamento, è possibile rinunciare a imporre conseguenze. L’UFCOM può cancellare un fornitore dall’elenco se quest’ultimo ha rimediato in modo credibile e duraturo al suo comportamento scorretto.

Art. 10 Procedura

Cpv. 1

Dopo aver definito all’articolo 8 capoverso 1 le condizioni per l’attribuzione di contributi di sostegno da parte della Confederazione, l’articolo 10 descrive la relativa procedura. In tale procedura, il Comune è sia richiedente che beneficiario di eventuali aiuti finanziari, come risulta già dall’articolo 2 capoverso 2. Con Comune si intende in linea di principio il Comune politico poiché questa entità, in quanto beneficiaria dei sussidi, deve avere una propria personalità giuridica. Il Comune può presentare una domanda sia autonomamente sia, ad esempio, in quanto associazione comunale, a condizione che anche questa abbia una propria personalità giuridica. Le domande devono essere presentate nel periodo di durata del programma. È determinante la relativa data di inoltro all’UFCOM. Se i requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 1 sono soddisfatti e sono garantiti i necessari crediti annui a preventivo, il Comune richiedente ha in linea di principio diritto a un aiuto finanziario sotto forma di una prestazione pecuniaria non rimborsabile.

Cpv. 2

L’esame materiale della domanda spetta in primo luogo al Cantone, affinché possa valutare se intende accordare una quota propria ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera h. Le condizioni da esaminare per il sostegno ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 sono in gran parte criteri basati anche sulla relativa legislazione cantonale. È quindi opportuno che questi vengano esaminati sul piano materiale dal Cantone.

Idealmente, più offerenti (ai sensi della LAPub) partecipano a una gara pubblica per la costruzione e l’esercizio della rete ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera j. In un tale caso, in base alla legge cantonale in materia di appalti pubblici, l’aggiudicazione avviene a favore dell’offerente che presenta l’offerta più economica e che, in ultima analisi, chiede meno sussidi. Nel caso in cui alla gara pubblica si presenti un solo offerente, il Cantone deve esaminare in dettaglio la domanda e le informazioni fornite sulla base di indicatori federali o altre cifre di confronto pertinenti, e verificarne la plausibilità. In assenza di candidature da mettere a confronto, l’obiettivo è di verificare approfonditamente la plausibilità e l’efficienza delle informazioni fornite. Spetta al Cantone dimostrare alla Confederazione di aver effettuato la verifica della plausibilità. Una volta fornita la prova dell’avvenuta verifica, il requisito è considerato soddisfatto.

Cpv. 3

Nel quadro di un rapporto d’esame, il risultato della verifica relativa ai requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 1 deve essere presentato e confermato dal Cantone all’attenzione della Confederazione. In tal modo, il Cantone assicura alla Confederazione che le procedure di gara e di autorizzazione sono state svolte conformemente alle leggi cantonali e sono formalmente passate in giudicato. Insieme alla decisione di contribuzione dell’organo cantonale competente in materia finanziaria, questi documenti devono essere inoltrati all’UFCOM che, in qualità di autorità della Confederazione preposta alle telecomunicazioni, è l’unità amministrativa responsabile per accordare aiuti finanziari. Il rapporto d’esame viene inoltrato alla Confederazione solo dopo che tutte le condizioni sono state soddisfatte e tutte le autorizzazioni necessarie sono formalmente entrate in vigore. Solo in questo momento una domanda viene qualificata come atta ad essere approvata da parte della Confederazione. Si tratta di una condizione preliminare per l’approvazione da parte della Confederazione.

Cpv. 4

La decisione sull’attribuzione di quote della Confederazione spetta all’UFCOM. La decisione finale sull’attribuzione di contributi di sostegno da parte della Confederazione assicura che i requisiti di cui all’articolo 4 e all’articolo 9 siano soddisfatti in modo uniforme. Una volta che il Cantone ha verificato sul piano materiale tutte le condizioni e ne ha confermato l’adempimento all’UFCOM in un rapporto d’esame corredato dei documenti necessari, l’UFCOM decide l’importo del contributo di sostegno richiesto e quindi la quota della Confederazione. Il relativo importo è calcolato sulla base dei requisiti di cui all’articolo 4 in combinato disposto con l’articolo 5. Il contributo di sostegno e la quota della Confederazione e del Cantone sono pertanto determinati in modo definitivo. L’importo stabilito viene accordato per intero se sono soddisfatte le condizioni imposte al Comune. Alla fine del progetto non occorre presentare costi ed entrate aggiornati.

Al momento di trattare le domande e di stanziare i fondi, l’UFCOM tiene conto del relativo ordine di ricezione. In base a tale ordine si determina l’impegno dei fondi, ossia per le domande ricevute viene riservato l’importo richiesto nell’ambito dei fondi approvati. Le domande devono essere inoltrate all’UFCOM nel corso della durata del programma ai sensi dell’articolo 3. Per le domande approvate durante tale durata, i fondi saranno versati anche dopo la fine del programma. Inoltre, una volta terminato il programma, i fondi approvati e impegnati sono esclusi dal riversamento nel bilancio generale della Confederazione secondo l’articolo 7 (art. 7 cpv. 3). Nella decisione in merito al contributo di sostegno, l’UFCOM dovrebbe anche poter stabilire delle condizioni, ad esempio poter riprendere informazioni dalle domande o fissare scadenze per l’ampliamento delle reti in seguito all’attribuzione degli aiuti finanziari.

Per ragioni di trasparenza, le decisioni dell’UFCOM devono poter essere pubblicate. Ciò permette di comprendere più facilmente l’attuazione del programma e lo stato di avanzamento dei lavori. In definitiva, contribuisce inoltre a rendere trasparente l’utilizzo dei fondi pubblici. In tale ambito deve essere possibile pubblicare anche i rispettivi nomi dei Comuni o delle imprese coinvolte.

Cpv. 5

Nell’ambito delle disposizioni di esecuzione, il Consiglio federale deve specificare i requisiti per le procedure tra i Cantoni e l’UFCOM, nonché la struttura del rapporto d’esame e i documenti da presentare. In questo contesto, occorre definire anche le possibili scadenze. Per poter effettuare eventuali verifiche della plausibilità, all’UFCOM va data la possibilità di stabilire valori di riferimento e indicatori che i Cantoni possono utilizzare nei loro controlli. Per determinare le indicazioni relative alla plausibilità, l’UF- COM può, se necessario, ricorrere a esperti indipendenti. Questa opzione serve a verificare la plausibilità delle informazioni fornite, soprattutto se non vi sono ancora abbastanza valori di riferimento relativi a progetti paragonabili.

Art. 11 Versamento

Cpv. 1

Si prevede di versare il contributo di sostegno al Comune richiedente a rate anziché in una volta sola. L’importo delle rate dipende dallo stato di avanzamento del progetto.

Cpv. 2

Il capoverso 2 prevede un’ulteriore limitazione a livello temporale. In questo modo si intende evitare che i beneficiari di aiuti finanziari realizzino inappropriati utili su interessi o che richiedano interessi alla Confederazione per sussidi non ancora stanziati. Inoltre, pagamenti parziali e versamenti ai sensi del capoverso 2, primo periodo, possono contrastare ritardi a livello dell’ampliamento. La possibilità di effettuare un ultimo pagamento solo dopo l’esame di un progetto sostenuto contribuisce ad evitare che, in caso di mancato adempimento, vengano stanziati sussidi troppo elevati, per cui poi si dovrebbe esigere il rimborso. Indipendentemente da una percentuale fissa, ciò soddisfa anche il principio di base dell’articolo 23 capoverso 2 LSu. I versamenti dopo la fine del programma di sostegno sono possibili o parte integrante della procedura poiché l’ultimo pagamento per eventuali progetti a lungo termine avviene solo dopo la loro realizzazione.

Art. 12 Verifica del progetto sostenuto

Cpv. 1

Occorre verificare se il Comune richiedente esegue e realizza il progetto sostenuto secondo le disposizioni legali e le condizioni che gli sono state impartite. Ciò risulta anche dall’articolo 25 capoverso 1 LSu. In particolare, i fondi devono essere utilizzati secondo le condizioni definite nella legge, nell’ordinanza e nella decisione nonché per lo scopo specifico. Il Comune deve segnatamente dichiarare che la rete viene ora effettivamente utilizzata e quali collegamenti sono stati realizzati con quali infrastrutture. Altre parti integranti di una verifica possono essere tutti gli altri rapporti stipulati per adempiere il mandato, anche i contratti con terzi o la coutenza di infrastrutture esistenti. Di regola il contributo viene fissato definitivamente quando la domanda viene accolta mediante la relativa decisione (art. 10 cpv. 4). Se l’esame di un progetto rivela un adempimento incompleto, può essere imposta una riduzione o una restituzione del contributo secondo l’articolo 28 LSu. La semplice alienazione di infrastrutture per la fornitura di servizi di telecomunicazione non è in linea di principio in contraddizione con il raggiungimento del loro scopo. Se l’alienazione dovesse portare a una sottrazione allo scopo, sarebbe nuovamente possibile chiedere una restituzione (art. 29 LSu).

In linea di principio, viene verificata l’attuazione di ogni progetto e l’UFCOM ne è responsabile. La verifica dell’attuazione deve limitarsi all’essenziale. L’onere da sostenere per il controllo deve essere proporzionato alle risorse impiegate. La verifica da parte dell’UFCOM, con il coinvolgimento del Cantone, garantisce la supervisione e il controllo relativi all’utilizzo dei fondi di sostegno e all’attuazione dei progetti.

Affinché l’UFCOM possa decidere secondo l’articolo 10 capoverso 4 in merito alle domande per un contributo di sostengo, i Comuni richiedenti hanno l’obbligo di fornirgli tutte le informazioni necessarie (art. 15c LSu). L’obbligo di informare si applica anche dopo l’attribuzione dei contributi di sostegno. Alla conclusione dei progetti sostenuti, l’attenzione si concentra in particolare sulle informazioni relative all’effettiva realizzazione del progetto. I controlli sul posto devono rimanere un’eccezione. L’obbligo di informare ai sensi dell’articolo 15c LSu si applica anche a terzi, qualora siano chiamati da un Comune ad adempiere il proprio compito. Ciò può riguardare ad esempio contratti o conteggi di imprese di costruzione e operatori di rete coinvolti o di proprietari di infrastrutture condivise.

L’obbligo di informare è violato in particolare se le informazioni richieste vengono rifiutate o fornite in modo incompleto. Se al momento di presentare la domanda un Comune viola l’obbligo di informare, l’UFCOM può respingere la domanda. Se un Comune, quando verifica un progetto, viola l’obbligo di informare, può essere imposta una riduzione o una restituzione del contributo secondo l’articolo 28 LSu.

Cpv. 2

Il Consiglio federale disciplina il processo di verifica da parte dell’UFCOM e il coinvolgimento dei Cantoni.

Art. 13 Garanzia di accesso

L’articolo 13 contribuisce a garantire che il programma di sostegno promuova efficacemente gli obiettivi della legge sulle telecomunicazioni. In tale contesto mira soprattutto a sostenere una concorrenza efficace. Concedere agli altri fornitori l’accesso ai clienti finali i cui collegamenti sono realizzati grazie agli aiuti finanziari implica che l’operatore delle infrastrutture sostenute è obbligato a offrire ad altri FST prestazioni all’ingrosso sotto forma di accesso alla rete e di servizi di rete. In tale ambito si parla anche di un obbligo di offrire prestazioni all’ingrosso. Questo consente agli altri FST di proporre i propri servizi tramite le infrastrutture sostenute e motiva i FST a innovare e a differenziare le proprie offerte garantendo ai clienti un ampio ventaglio di servizi.

Cpv. 1

L’obbligo di offerta di cui al capoverso 1 non si limita alle prestazioni all’ingrosso risultanti da infrastrutture sostenute, ossia canalizzazioni di cavi, linee in fibra ottica, collocazione o piloni d’antenna radio. Si applica anche a prestazioni all’ingrosso che fanno capo a strutture non sostenute ma basate in gran parte su infrastrutture che lo sono. Si tratta soprattutto di infrastrutture attive come ad esempio i router di rete, le schede di rete o collegamenti di trasporto. Un esempio attuale e concreto di una prestazione all’ingrosso così composta è l’accesso a flusso di bit29 con una larghezza di banda fissa. La linea di collegamento di base fa parte dell’infrastruttura sostenuta, mentre l’effettiva fornitura del servizio avviene tramite impianti non sostenuti. Nelle zone più piccole, prestazioni all’ingrosso di questo tipo possono avere più senso rispetto, ad esempio, alla disaggregazione, che richiede un numero critico di collegamenti affinché l’esercizio sia economico. L’obbligo di offerta adeguato alle circostanze mira a evitare che l’operatore delle infrastrutture sostenute sia costretto a fornire servizi inulti o non richiesti. Inoltre, l’operatore della rete sostenuta non deve subire alcuno svantaggio a causa dei servizi forniti agli altri FST, ad eccezione della pressione concorrenziale. Di conseguenza, ha diritto a un indennizzo per la fornitura di tali servizi (art. 14). Allo stesso tempo, il sostegno non deve tuttavia procurargli vantaggi (di monopolio) che ostacolano la concorrenza, consentendogli di offrire ad esempio solo prestazioni all’ingrosso che non sono nemmeno richieste.

Cpv. 2

Poiché le infrastrutture sostenute sono state cofinanziate da fondi pubblici, tutti i FST devono poterle utilizzare per offrire i propri servizi a terzi. Pertanto l’obbligo di offerta per prestazioni all’ingrosso o per l’accesso alle infrastrutture sostenute si applica fintanto che le infrastrutture sono utilizzate in modo redditizio come parte integrante di una rete di comunicazione. In altre parole, finché tramite questa rete possono essere offerti servizi di telecomunicazione in modo redditizio ai clienti finali. Tale obbligo permane anche se le infrastrutture sostenute sono vendute. Esso incombe al nuovo proprietario od operatore delle infrastrutture. Il presente avamprogetto è inoltre concepito in modo che l’operatore e il proprietario non debbano necessariamente appartenere alla stessa organizzazione. Per ragioni pratiche, l’attuazione dell’obbligo di offerta spetta tuttavia sempre all’operatore delle infrastrutture sostenute.

29 Creazione di un collegamento ad alta velocità per utenti dalla centrale di collegamento fino all’allacciamento domestico tramite un FST e affidamento di tale collegamento a un altro fornitore per rendere disponibili servizi a banda larga.

Cpv. 3

In caso di conflitto o contraddizione tra il presente articolo e la garanzia di accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato secondo l’articolo 11 LTC, il presente articolo deve prevalere. In questo modo si chiarisce e assicura che, in caso di collegamenti sostenuti, le prescrizioni specifiche della LSBL siano applicate all’accesso per altri fornitori.

Cpv. 4

Il capoverso 4 serve a tenere conto delle varie situazioni nel contesto del sostegno, dei cambiamenti tecnologici nelle reti di telecomunicazione e dell’evoluzione del mercato. Al momento dell’entrata in vigore della legge, non è possibile prevedere quali saranno i nuovi sviluppi nella fornitura di servizi di telecomunicazione nei prossimi anni o come evolverà la domanda del mercato. Per questo motivo, la determinazione delle prestazioni all’ingrosso da offrire concretamente è delegata al Consiglio federale. In ogni caso stabilisce che l’accesso fisico alla rete deve essere offerto su richiesta a un operatore di mercato.

Art. 14 Condizioni di accesso

L’articolo 14 disciplina le condizioni quadro per le prestazioni all’ingrosso da offrire sulle infrastrutture sostenute.

Cpv. 1

L’accesso ai collegamenti sostenuti deve essere accordato, contro pagamento di un indennizzo, in modo trasparente e non discriminatorio, indipendentemente dalla forma di accesso concreta. In base al principio della non discriminazione, i FST che richiedono le prestazioni all’ingrosso offerte non devono trovarsi in una posizione peggiore rispetto alle unità commerciali o alle filiali dell’operatore delle infrastrutture sostenute. Di conseguenza, ad esempio, l’operatore applicherà internamente gli stessi prezzi che richiede ad altri fornitori per le prestazioni all’ingrosso. Inoltre, per quanto riguarda i processi e le scadenze deve trattare gli altri fornitori come sé stesso.

Cpv. 2 e 3

L’obbligo di offerta deve assicurare la concorrenza ma non deve tuttavia andare a svantaggio dell’operatore delle infrastrutture sostenute. Tal fine può essere raggiunto attraverso un indennizzo adeguato per le prestazioni fornite all’ingrosso. Questo prezzo all’ingrosso ricorrente – o in questo contesto anche prezzo di accesso – si basa sui costi computabili per l’ampliamento e l’esercizio delle infrastrutture sostenute meno il contributo di sostegno ricevuto. I costi computabili comprendono un adeguato tasso d’interesse del capitale investito e quindi un rendimento appropriato. Oltre alla base di calcolo, il capoverso 2 disciplina concretamente anche un aspetto parziale della non discriminazione. Nel caso in cui l’operatore delle infrastrutture sostenute offra anche servizi al dettaglio, si prescrive che la differenza tra i prezzi di accesso offerti dall’operatore e i suoi prezzi al dettaglio debba consentire a un fornitore analogo ed efficiente di generare ricavi a copertura dei costi. In questo modo si dovrebbe evitare una situazione in cui, pur essendo offerte a prezzi non discriminatori, le prestazioni all’ingrosso non consentano agli altri FST di offrire prodotti concorrenziali ai propri clienti finali senza subire perdite.

Il Consiglio federale definirà le condizioni dell’accesso e la base di calcolo per l’indennizzo e prescriverà ad esempio alcuni parametri per il calcolo.

Art. 15 Controversie in materia di accesso

L’articolo 15 disciplina come gestire le controversie relative alle offerte all’ingrosso e alle corrispondenti condizioni nel contesto del sostegno. Si basa su elementi menzionati anche negli articoli 11a e 11b LTC.

Cpv. 1

La ComCom è responsabile della risoluzione delle controversie nell’ambito dell’accesso alle infrastrutture sostenute. Nel quadro delle procedure in materia di accesso di cui all’articolo 11 LTC e seguenti, la ComCom si occupa già di questioni correlate sul piano materiale. È quindi l’autorità appropriata per risolvere le controversie concernenti l’accesso alle infrastrutture sostenute e le relative condizioni. I FST che ritengono illecite le condizioni delle prestazioni all’ingrosso offerte presentano una domanda alla ComCom per determinare i punti controversi. Poiché l’obbligo di fare un’offerta è chiaro e il primato delle trattative non ha senso in un contesto di sostegno, a differenza degli articoli 11 e seguenti, non è necessaria una scadenza per raggiungere un accordo. Con la domanda viene avviata una procedura amministrativa istruita dall’UFCOM. Una volta completate le procedure d’istruzione, l’UFCOM presenta alla ComCom una proposta su come attuare la risoluzione della controversia. La ComCom decide in merito a questa proposta e alle condizioni controverse.

Cpv. 2

Questo capoverso corrisponde testualmente all’articolo 11b LTC. Con la decisione della ComCom si chiariscono le condizioni contrattuali tra l’operatore di infrastrutture sostenute e un fornitore che richiede prestazioni all’ingrosso. Le controversie derivanti da accordi tra le parti nominate o da eventuali decisioni esistenti devono essere giudicate dai tribunali civili.

Art. 16 Assistenza amministrativa

L’UFCOM deve essere autorizzato a richiedere presso altre autorità federali, come anche presso autorità cantonali o comunali, dati e informazioni che possono essere necessari per l’esecuzione della presente legge. Tali autorità sottostanno a un obbligo di informare. In cambio, l’UFCOM trasmetterà su richiesta a queste autorità i dati raccolti nel quadro dell’esame della domanda secondo l’articolo 10 o della verifica del progetto sostenuto secondo l’articolo 12. Ciò avviene a condizione che i dati in questione siano necessari per l’adempimento dei compiti legali delle autorità richiedenti. Questa disposizione viene creata in particolare in relazione all’articolo 8 capoverso 1 lettera k e all’articolo 8 capoverso 3. In tal modo, per adempiere i propri compiti, l’UFCOM può ad esempio richiedere informazioni sulle infrastrutture di approvvigionamento elettrico all’ElCom. In cambio, su richiesta l’UFCOM fornisce all’ElCom informazioni sull’indennizzo per l’utilizzo delle infrastrutture passive di gestori di reti elettriche. Lo scambio di dati deve essere possibile anche per quanto riguarda la collaborazione con i Cantoni.

Art. 17 Protezione giuridica

Secondo l’articolo 17, la protezione giuridica contro le sentenze segue le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. A tale proposito, occorre rinviare a un aspetto fondamentale della procedura di cui all’articolo 10 capoverso 3. Questa procedura prevede che le domande, sotto forma di dossier completo comprendente un rapporto di verifica e tutti i documenti necessari, vengano inoltrate all’UFCOM solo dopo che tutte le decisioni necessarie secondo il diritto cantonale sono formalmente passate in giudicato. In seguito l’UFCOM emana una decisione in merito alla relativa domanda e al contributo di sostegno finale. In questo modo si vuole evitare che vengano emesse due decisioni contraddittorie in materia. Ai sensi dell’articolo 44 in combinato disposto con l’articolo 47 capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 196830 sulla procedura amministrativa (PA), le decisioni dell’UFCOM sottostanno a ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Un eventuale ricorso in appello in materia di diritto pubblico non verrebbe espressamente ostacolato dall’articolo 83 lettera k della legge federale del 17 giugno 200531 sul Tribunale federale (LTF). I contributi di sostegno in questione costituiscono aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LSu, a cui, se si soddisfano tutte le condizioni, si ha diritto per legge nel quadro dei fondi federali disponibili.

Art. 18 Esecuzione

Cpv. 1

L’articolo 182 Cost. autorizza tra l’altro il Consiglio federale a emanare disposizioni d’esecuzione. Sulla base di questa possibilità di delega, il Consiglio federale deve, ove necessario, chiarire le disposizioni legali esistenti, descriverne le conseguenze giuridiche pratiche, specificare termini giuridici indefiniti o disciplinare questioni organizzative.

Cpv. 2

Ai sensi dell’articolo 48 capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale può delegare a un ufficio, in questo caso l’UFCOM, l’emanazione di norme se una legge federale lo autorizza in merito. Sulla base di questa disposizione, occorre creare per l’UFCOM la competenza legislativa di emanare le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative (PTA). I relativi ambiti legislativi delegati all’UFCOM, in cui può redigere le PTA, dovranno essere definiti dal Consiglio federale. Si tratta in particolare dell’articolo 4 capoversi 2 e 3, dell’articolo 6 capoverso 3, dell’articolo 8 capoversi 2 e 3, dell’articolo 10 capoverso 5 nonché dell’articolo 14 capoverso 3.

30 RS 172.021 31 RS 173.110

Allegato

1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)32

Art. 83 Eccezioni

Lett. p n. 4

L’articolo 21 capoverso 1 prevede che le controversie riguardanti l’accesso a infrastrutture sostenute e le relative condizioni siano risolte mediante una decisione della Com- Com. La rispettiva attribuzione tematica nell’ambito di competenza della ComCom è coerente; infatti, quest’ultima tratta già le controversie in materia di accesso ai sensi dell’articolo 11a LTC, correlate sul piano materiale. La protezione giuridica contro le decisioni della ComCom segue quindi le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Ai sensi dell’articolo 44 in combinato disposto con l’articolo 47 capoverso 1 lettera b PA, le decisioni sottostanno a ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Tuttavia, un eventuale ricorso al Tribunale federale per le summenzionate controversie in materia di accesso ai sensi dell’articolo 11a LTC non è possibile ai sensi dell’articolo 83 lettera p numero 2 LTF. Vi sono diverse ragioni per subordinare le controversie riguardanti l’accesso alle infrastrutture sostenute e le relative condizioni secondo l’articolo 15 capoverso 1, per creare all’articolo 83 lettera p LTF un nuovo capoverso 4, e per definire il Tribunale amministrativo federale come unica autorità di ricorso.

È importante tenere presente che, in caso di controversie in materia di accesso, è già stato fornito un sostegno alle relative infrastrutture. Le decisioni necessarie a tal fine sono state impugnate autonomamente e, per quanto riguarda gli aiuti federali accordati dall’UFCOM, sono state riesaminate sia dal Tribunale amministrativo federale che dal Tribunale federale (cfr. commenti agli artt. 10 e 17). Tuttavia, se insorge una controversia in materia di accesso ai sensi dell’articolo 15, il sostegno rischia di rimanere in parte inutilizzato per un periodo di tempo indefinito. In altre parole, un procedimento in materia di accesso ostacola l’utilizzo effettivo delle infrastrutture sostenute finché tale procedimento è concluso con il passaggio in giudicato della relativa decisione, riducendo in questo modo il successo della strategia gigabit. Il fatto di limitarsi a una sola autorità di ricorso contrasta questo aspetto in termini di tempo.

Inoltre, l’esperienza ha dimostrato che le controversie in materia di accesso ai sensi dell’articolo 11a LTC comportano già lunghi procedimenti, che gravano per anni sulla certezza giuridica delle parti interessate. Questo è dovuto tra l’altro ai cambiamenti estremamente dinamici delle condizioni tecnologiche ed economiche nel settore delle telecomunicazioni, alla relativa complessità della materia e alla non inconsueta consultazione di terzi (cfr. art. 11a cpv. 2 LTC). Nel messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria, il primo aspetto era già stato indicato in modo coerente come motivazione affinché i ricorsi nel settore del diritto delle telecomunicazioni siano giudicati in modo definitivo dal Tribunale amministrativo federale in quanto istanza specializzata33. Si temeva che a causa dell’evoluzione tecnologica, il prolungamento dei procedimenti attraverso una seconda autorità di ricorso potesse renderli praticamente privi di oggetto prima ancora della decisione finale. I progressi tecnologici verificatisi nel frattempo confermano che le controversie in materia di

32 RS 173.110

33 FF 2001 3783 segg.; in particolare 3880

accesso ai sensi dell’articolo 13 risentirebbero delle stesse conseguenze. Infine, la creazione di una nuova disposizione derogatoria nell’articolo 83 lettera p numero 4 della LTF serve a continuare a sgravare il Tribunale federale ai sensi del rapporto del Consiglio federale del 24 gennaio 2024 in adempimento del postulato 20.4399 Caroni del 2 dicembre 2020 (Consiglio federale 2024)34.

2 Legge del 30 aprile 199735 sulle telecomunicazioni (LTC)

L’obiettivo della LSBL è di offrire a un maggior numero possibile di appartamenti e imprese una velocità di trasmissione di almeno 1 Gbit/s per il download, prevedendo l’utilizzo di fondi pubblici a determinate condizioni. A questo proposito, va notato che il sostegno finanziario per l’ampliamento delle infrastrutture passive necessarie a migliorare il servizio sarà possibile solo nelle aree geografiche in cui l’attuale rete di accesso non è in grado di soddisfare la domanda di tale velocità e in cui, per mancanza di redditività, non è previsto alcun progetto di ampliamento in un arco di tempo ritenuto pertinente.

Per sapere dove intervenire, occorre innanzitutto individuare gli edifici che soddisfano determinate condizioni36 e i cui occupanti non possono accedere a Internet tramite un collegamento che garantisca una velocità di 1 Gbit/s in download, né ora né entro tre anni. Seguendo l’esempio degli Stati membri dell’UE, questi edifici figureranno su mappe, in modo da avere una rappresentazione concisa ed efficace. Tali informazioni forniranno un primo quadro della situazione e consentiranno alle autorità locali di valutare se sia opportuno effettuare ulteriori accertamenti al fine di individuare una potenziale area di incentivazione pubblica.

A livello federale, esiste già uno strumento di mappatura di questo tipo, dal momento che l’UFCOM raccoglie i dati presso le aziende volontarie e pubblica due volte l’anno delle mappe che mostrano l’avanzamento della banda larga37. Per attuare la strategia sul sostegno alla banda larga, questo atlante deve però essere sviluppato e completato, in particolare rendendo obbligatoria la messa a disposizione di informazioni per tutti i proprietari di infrastrutture di telecomunicazione che offrono allacciamenti agli edifici. Le modifiche qui proposte miglioreranno notevolmente la conoscenza e il monitoraggio della situazione sul campo, un vantaggio non solo in vista dell’attuazione della strategia ma anche a lungo termine, quando il programma sarà ormai giunto a termine. Grazie ai nuovi articoli 4a e 59a LTC, l’atlante fornirà quindi informazioni aggiornate, esaustive e ancora più precise, essenziali per informare la popolazione e l’economia e consentire alle autorità di valutare l’efficacia delle politiche pubbliche attuate.

Art. 4a Obbligo di annuncio (nuovo)

Cpv. 1

Per fornire una descrizione accurata ed esaustiva della situazione riguardo all’ampliamento delle infrastrutture di telecomunicazione, è importante sapere quali informazioni occorre raccogliere. Nella fattispecie, si tratta delle infrastrutture di cui sono dotati gli

34 Consiglio federale (2024)

36 Per garantire un uso parsimonioso del denaro pubblico, bisognerebbe escludere dall’elenco degli edifici recensiti in Svizzera quelli che non sono riscaldati in modo permanente o che hanno funzioni accessorie come garage, cisterne, sili, magazzini, ecc. 37 Atlante della banda larga, https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=nga, consultato il 15.01.2025.

edifici e che, in pratica o in teoria, consentono di fornire un servizio di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 3 lettera b LTC.

Tuttavia, prima di ottenere tali informazioni, occorre sapere chi deve fornirle e, soprattutto, assicurarsi che l’UFCOM possa contattare queste persone. Per evitare confusioni e recensire tutte le infrastrutture, comprese quelle inattive, bisogna concentrarsi sui proprietari. Questi saranno tenuti ad annunciarsi affinché l’UFCOM possa registrarli in un elenco.

Cpv. 2

Spetta al Consiglio federale disciplinare la forma e il contenuto dell’obbligo di annuncio e stabilire le regole affinché l’elenco dei proprietari sia esaustivo e aggiornato.

Art. 39a Destinazione vincolata e utilizzo delle tasse di concessione

L’attuale articolo 39a LTC, secondo cui una parte delle tasse per le concessioni di radiocomunicazione può essere utilizzata per misure collaterali quali la ricerca o studi inerenti alle tecnologie di radiocomunicazione, va trasferito al capoverso 1.

La nuova destinazione vincolata delle tasse per le concessioni di radiocomunicazione mobile in favore del finanziamento speciale delle quote dei contributi di sostegno versate dalla Confederazione nell’ambito della LSBL può potenzialmente interessare l’utilizzo di una parte delle stesse tasse di concessione, le quali possono essere utilizzate per misure inerenti alle tecnologie di radiocomunicazione. Prima del 2034, dovrebbe essere possibile finanziare le misure secondo l’articolo 39a LTC con le tasse provenienti da concessioni già rilasciate in passato; fino a quel momento, non ci dovrebbe essere un uso concorrente delle tasse di concessione.

Il nuovo capoverso 2 chiarisce le priorità nell’utilizzo dei fondi.

Art. 59a Obbligo di comunicazione ai fini di un atlante nazionale della banda larga (nuovo)

Come già accennato, da diversi anni l’UFCOM raccoglie informazioni sull’allacciamento alla rete ad altissima velocità in Svizzera e le pubblica sotto forma di mappe nell’Atlante nazionale della banda larga. Affinché questo strumento, essenziale per un monitoraggio metodico e accurato, possa essere istituito su basi solide, è importante che la sua creazione, il suo funzionamento e la sua pubblicazione poggino su norme legali indiscutibili. Questo è lo scopo del presente nuovo articolo.

Cpv. 1

Il capoverso 1 descrive chiaramente chi è soggetto all’obbligo di fornire informazioni e definisce di fatto quali informazioni vanno comunicate. Chiunque possieda linee fisiche di telecomunicazione che collegano edifici deve fornire periodicamente all’UFCOM tutte le informazioni necessarie alla realizzazione di un atlante nazionale della banda larga, indipendentemente dal fatto che sia un fornitore di servizi di telecomunicazione o meno.

Cpv. 2

I dati raccolti ai sensi del nuovo articolo 59a sono destinati in particolare a creare e gestire un atlante nazionale della banda larga.

Cpv. 3

Allo scopo di individuare le aree geografiche e gli edifici che potrebbero potenzialmente beneficiare dei sussidi, occorre identificare e segnare su una mappa gli edifici che non dispongono dell’infrastruttura necessaria per l’accesso a Internet con una velocità di trasmissione di 1 Gbit/s in download e per i quali non è previsto alcun ampliamento della rete entro tre anni. Informazioni dettagliate, e quindi non aggregate, consentono alle autorità locali di decidere se sia opportuno svolgere accertamenti approfonditi e in seguito, a seconda dei risultati, preparare un dossier di candidatura. Di conseguenza, l’UFCOM deve poter pubblicare, in forma non aggregata, i dati che riterrà utili per descrivere nel modo più accurato possibile l’ampliamento della rete a banda larga. Nell’interesse dei consumatori sul lungo periodo, questa competenza dovrebbe permanere anche dopo che la LSBL avrà raggiunto gli obiettivi stabiliti.

Cpv. 4

Spetta in particolare al Consiglio federale definire quali informazioni esatte, in quale forma precisa e a quale cadenza devono essere fornite dagli assoggettati alla LSBL.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

I fondi federali necessari per l’attuazione del progetto ammontano in totale a 375 milioni di franchi. La maggior parte dei fondi giungerà ai Comuni sotto forma di contributi all’investimento. Nell’arco dei sette anni del programma, ciò equivale a una media di circa 52 milioni di franchi all’anno. Inoltre, per un periodo di circa nove anni, insorgeranno costi amministrativi stimati tra 0,8 e 1,18 milioni di franchi all’anno (spese per il personale e per l’informatica).

Questi fondi devono essere finanziati attraverso una destinazione vincolata temporanea delle entrate derivanti dalle tasse per le concessioni di radiocomunicazione mobile, che saranno in futuro rilasciate dalla ComCom. Le concessioni già attribuite scadono alla fine del 2028 e nel 2034. La destinazione vincolata comprende quindi le tasse provenienti dalle concessioni di radiocomunicazione mobile, che saranno rilasciate dalla ComCom in particolare nelle prossime due aggiudicazioni per gli anni a partire dal 2029 e dal 2034. La destinazione vincolata è limitata a un importo massimo di 375 milioni di franchi. Le tasse di concessione vengono delimitate annualmente e contabilizzate nel bilancio ordinario della Confederazione. Si prevede pertanto che a partire dal 2029 questi fondi non confluiranno nel bilancio della Confederazione per i successivi nove anni al massimo, fino al raggiungimento dalla somma limite. Il fabbisogno di fondi per i contributi all’investimento e per le spese amministrative può risultare inferiore se non tutti i Comuni aventi diritto richiedono aiuti finanziari.

Nel rapporto «Strategia della Confederazione in materia di banda ultra larga» in adempimento del postulato 21.3461, si ipotizzava che la creazione e l’attuazione del programma avrebbero richiesto costi amministrativi pari al 3 per cento del volume dei mezzi di sostegno. Al momento, a livello federale, si parte dal presupposto che per le spese amministrative saranno necessari in totale ben 10 milioni di franchi o circa l’1,4 per cento del volume dei mezzi di sostegno. Ciò è dovuto principalmente al coinvolgimento dei Cantoni nell’esame delle domande, che all’epoca non era ancora previsto nel rapporto all’attenzione del Consiglio federale. Si presume inoltre che i lavori da svolgere prima dell’entrata in vigore della legge e dopo la fine della durata del programma possano essere gestiti con le attuali risorse dell’UFCOM. Allo stesso modo, l’UFCOM dovrebbe poter sostenere internamente i costi aggiuntivi per l’ulteriore sviluppo dell’Atlante della banda larga.

A partire dall’entrata in vigore della legge sino alla fine del programma, presso la Confederazione saranno necessari in totale fino a sei nuovi posti di lavoro temporanei (posti a tempo pieno, FTE). Dalla fase di avvio fino all’entrata in vigore della legge, occorreranno quattro nuovi posti di lavoro a tempo pieno per realizzare le strutture e i processi operativi del programma, creare le interfacce con i Cantoni e preparare i documenti, i moduli e i sistemi necessari. Devono essere informati, assistiti e consigliati anche i Cantoni e i Comuni: comunicazione e consulenza assumono un ruolo centrale. È previsto che l’UFCOM sia il servizio di consulenza centrale per le questioni relative all’ampliamento, alle domande, alle procedure, a problemi amministrativi, ecc. in modo da poter sviluppare progetti mirati e trattare correttamente le domande. Inoltre dovrà esaminare le domande presentate ed emettere le proprie decisioni. In aggiunta, ci si deve aspettare che verranno presentati ricorsi contro le decisioni dell’UFCOM, i quali dovranno essere esaminati. Parallelamente a questi lavori, l’UFCOM dovrà controllare i

singoli progetti durante e dopo la loro realizzazione per assicurarsi che siano eseguiti conformemente alla legge e alle condizioni stabilite. Assumerà un ruolo centrale soprattutto nel monitorare il corretto utilizzo dei fondi e la realizzazione dei progetti sostenuti. I Cantoni interessati si limiteranno a collaborare. Secondo le stime attuali, si prevedono fino a 600 esami di domande e di progetti, che dovranno essere trattati in 3 lingue per una durata del programma di 7 anni. Per rispondere alla domanda e alle richieste dei Comuni, una volta avviato il programma, saranno necessari altri 2 posti di lavoro38. Su un totale di sei posti a tempo determinato vi saranno presumibilmente quattro posizioni scientifiche, una amministrativa e una dirigenziale. Se il Consiglio federale dovesse estendere il programma, almeno alcuni degli impieghi dovrebbero essere prorogati. Tutte le cifre sono da intendersi come fabbisogno massimo nel caso in cui, come previsto, arrivino molte domande di sostegno. I posti di lavoro saranno occupati gradualmente in base alle necessità. Se dovessero arrivare meno domande, il fabbisogno di risorse per il personale sarà di conseguenza inferiore e non bisognerà utilizzarle tutte. Ad esempio, con un totale di 300 domande si dovrebbero prevedere 4 posti di lavoro. In caso di diminuzione o di stagnazione annuale delle domande di sostegno nel corso del progetto, il numero di FTE necessari sarà ridotto di conseguenza.

Numero di posti a tempo Limite tem- Costi annui in Costi complessivi sino pieno porale milioni di a fine programma in franchi39 milioni di franchi

1 posizione dirigenziale 9 anni 0,775 6,98 2 posizioni scientifiche 1 posizione amministrativa

2 posizioni scientifiche 7 anni 0,38 2,66

Totale: 4-6 posti 0.775 - 1.155 max. 9.64

Nel corso del programma, secondo lo stato attuale, i 6 posti a tempo pieno sono necessari per queste mansioni: 50 per cento per la gestione del personale, il coordinamento dei collaboratori e le relazioni pubbliche, 50 per cento per la comunicazione e l’interazione con i Cantoni, 100 per cento per la consulenza ai Comuni, 190 per cento per la valutazione delle domande e la preparazione delle decisioni, 190 per cento per la verifica dei progetti, 20 per cento per il trattamento dei ricorsi.

Per semplificare l’esecuzione, la Confederazione fornirà una piattaforma e creerà interfacce elettroniche con i Cantoni per lo scambio di dati. L’elemento centrale della piattaforma sarà la georeferenziazione degli edifici con diritto al sostegno e sostenuti. I costi sono stimati approssimativamente fino a un massimo di 800 000 franchi, di cui la maggior parte da sostenere nei primi due anni di preparazione.

38 Si presume che, per esaminare una domanda, preparare e comunicare la decisione, una persona impieghi

in media una settimana di lavoro. Anche per il monitoraggio di un progetto dalla realizzazione alla verifica finale, si ipotizza un onere di lavoro di una settimana. 39 Le cifre si basano sulle informazioni dell’Ufficio federale del personale relative ai costi medi annui per dipendente dell’Amministrazione federale nel 2024. Si tratta di costi totali.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna Si stima che fino a 600 Comuni, in particolare nelle zone rurali e di montagna, potranno beneficiare di sussidi federali ed eventualmente cantonali per mantenere un’infrastruttura di telecomunicazione efficiente e orientata al futuro o colmare le lacune esistenti. Questi Comuni potranno beneficiare di una maggiore attrattiva geografica in termini di posti di lavoro e di popolazione residente e sarà possibile ridurre le differenze rispetto alle zone più urbanizzate. Non da ultimo, si potrà limitare la pressione sulle aree urbane fornendo spazi di lavoro e di vita interessanti anche in luoghi decentrali.

Tale sviluppo può comportare alcune spese per i Comuni, che devono inoltre mettere a disposizione le infrastrutture esistenti adeguate in cambio di un equo indennizzo. Le esperienze raccolte in Austria forniscono un’indicazione dell’onere previsto per i Comuni in Svizzera: per la presentazione delle domande, la stesura del contratto di sostegno, i rendiconti e i conteggi, i beneficiari dei sussidi hanno impiegato in media (con un’ampia variazione) 38 giornate di lavoro a tempo pieno nel caso di contributi di sostegno di importo medio paragonabile40. Un Comune che di propria iniziativa diventa proprietario della rete sostenuta (modello dell’operatore) deve effettuare investimenti propri, gestire o attribuire l’esercizio della rete e assumerne il rischio; in cambio, può determinare le condizioni di utilizzo della rete e generare i relativi ricavi. Tutti questi servizi sono prestazioni proprie dei Comuni, commisurate alla loro capacità economica (art. 7 lett. c. LSu). La Confederazione e i Cantoni li sostengono in questo sforzo. La domanda di sussidi rimane volontaria; un Comune può decidere di non richiederli.

I programmi cantonali per il sostegno delle infrastrutture a banda larga hanno finora incontrato grandi resistenze in Svizzera. La partecipazione al programma di sostegno della Confederazione rimane volontaria per i Cantoni. Il sostegno della Confederazione proposto va direttamente a beneficio dei Cantoni in quanto i loro Comuni ottengono una moderna infrastruttura di comunicazione finanziata in parte da fondi federali. Anche il Cantone beneficia della maggiore attrattiva geografica dei Comuni. I Cantoni partecipanti che beneficiano del sostegno della Confederazione devono assumersi la metà del contributo di sostegno richiesto, mentre l’altra metà è finanziata dalla Confederazione. I Cantoni possono riversare sui Comuni tutto o parte del fabbisogno di fondi. In caso di completo esaurimento dei fondi federali, i contributi cantonali (ed eventualmente comunali) ammonteranno a 365 milioni di franchi.

I Cantoni devono inoltre esaminare le domande dei loro Comuni e partecipare alla verifica dei progetti realizzati. In tale contesto possono ricorrere alle strutture di sostegno esistenti per altri settori ma devono comunque sostenere costi amministrativi aggiuntivi. Questa spesa è determinata principalmente dal numero di domande presentate dai Comuni e viene ripartita in modo proporzionale tra i Cantoni che beneficiano del sostegno. Se un Cantone intende rinunciare ai fondi federali, evita anche spese e oneri.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Il cofinanziamento statale delle infrastrutture di comunicazione rappresenta un intervento sul mercato. Il programma di sostegno è stato concepito in modo da ridurre al minimo le ripercussioni negative sugli attori del mercato. Ha un effetto sussidiario solo dove non è previsto un ampliamento corrispondente ed è possibile dimostrare che questo non può essere realizzato in modo redditizio. Si stima che ciò riguardi il 10 per cento

40 Calcoli dell’UFCOM basati sulle informazioni contenute in WIK (2022b), fig. 2-2.

delle unità d’uso o il 19 per cento degli edifici. La sussidiarietà è garantita dagli obblighi di comunicazione per i fornitori di servizi di comunicazione e i proprietari di infrastrutture per collegare edifici, nonché dal fatto che occorre fornire una prova del previsto ammanco. Poiché il sostegno si estende su diversi anni e i contributi statali annui sono relativamente modesti, è improbabile che gli investimenti privati possano essere scoraggiati in modo significativo.

Abitazioni e negozi dotati di un collegamento

Il sostegno sarà utilizzato per creare fino a 650 000 collegamenti di rete fissa con una larghezza di banda di 1 Gbit/s in download, principalmente nelle abitazioni e nei negozi situati in aree periferiche (ossia fino a 470 000 edifici)41. Senza sostegno, queste unità avrebbero solo un collegamento via radiocomunicazione terrestre o via satellite che offre le prestazioni di base del servizio universale; in futuro disporranno invece di un collegamento performante e affidabile e a lungo termine potranno beneficiare della crescente digitalizzazione in tutti i settori della vita.

Per le economie domestiche questa copertura apporta grandi vantaggi non quantificabili in termini monetari, ad esempio un telelavoro efficiente, la formazione online, la telemedicina o applicazioni domestiche intelligenti, nonché applicazioni future. Anche la valutazione d’impatto della Commissione europea (2023a) riguardante la legge sulle infrastrutture gigabit (GIA) evidenzia diversi effetti positivi, in particolare per le zone rurali. Mölleryd (2015) descrive talvolta miglioramenti nell’occupazione. Secondo SI- METRICA (2018), un Internet molto veloce può anche aumentare in modo misurabile il benessere soggettivo.

Per le imprese e gli stabilimenti, un’infrastruttura di comunicazione moderna potrebbe in molti casi essere una condizione per stabilirsi o rimanere in una località. L’infrastruttura permette alle imprese e agli stabilimenti di accedere a tutte le applicazioni necessarie e, in generale, consente di svolgere attività commerciali efficienti con una maggiore produttività. Anche l’agricoltura dipende già oggi da buone infrastrutture a banda larga; nuove applicazioni nel campo dell’agricoltura intelligente aumenteranno ulteriormente questa domanda. Nel complesso, le moderne infrastrutture di comunicazione possono generare un maggiore valore aggiunto anche nelle regioni periferiche e contribuire al PIL e alla competitività internazionale della Svizzera. Ad esempio, Mack et al. (2023) illustrano in un metastudio gli effetti positivi tra Internet a banda larga e lo sviluppo economico delle aree rurali. La Commissione UE (2023a) descrive gli effetti positivi specifici della FTTH.

C’è qualche incertezza sull’efficacia dell’obiettivo di raggiungere 1 Gbit/s. Briglauer et al. (2021) mostrano per le regioni tedesche che un aumento della velocità di Internet può aumentare il PIL, in parte come risultato di esternalità regionali positive. Inoltre, rilevano un’utilità netta positiva per i programmi di sostegno e sussidio esaminati. Tuttavia, Briglauer et al. (2023) ritengono che l’utilità diminuisca in caso di alte velocità.

Fornitori di servizi di telecomunicazione

Con il sostegno, i circa 300 proprietari di infrastrutture di rete fissa in Svizzera hanno la possibilità di costruire reti moderne e utilizzabili a lungo termine, e dunque di sfruttare le relative opportunità commerciali, anche in aree che non riescono a collegare con

mezzi finanziari propri. Beneficiano inoltre di effetti quantitativi e di rete. Gli operatori beneficiari che ricevono il sostegno devono concedere a terzi l’accesso all’infrastruttura in modo da garantire la concorrenza tra i servizi di telecomunicazione anche nelle aree sostenute. Ne traggono vantaggio tutti i FST in Svizzera in quanto possono offrire i propri servizi a una clientela più ampia. L’ampliamento della rete apporta benefici anche ad altre imprese ad esempio nella realizzazione di lavori di costruzione o nella vendita di servizi Internet a una cerchia più vasta di clienti.

Costi di regolamentazione per i proprietari di infrastrutture di telecomunicazione

Ai fini dell’attuazione della legge, in particolare per poter mostrare ai Comuni il rispettivo potenziale di sostegno, sono imposti degli obblighi d’informazione ai proprietari di infrastrutture di telecomunicazione per il collegamento degli edifici (art. 4a e 59a LTC). Per valutare le relative spese è stata effettuata una stima dei costi di regolamentazione. Poiché gli obblighi sono concretizzati solo a un livello normativo più basso, per tale stima è stato necessario formulare delle ipotesi sull’attuazione. In futuro devono registrarsi presso l’UFCOM tutti i proprietari di infrastrutture di telecomunicazione per il collegamento degli edifici. Nello scenario di attuazione ipotizzato, questi devono fornire all’UFCOM ogni anno, in un formato di georeferenziazione specifico (identificatore federale dell’edificio EGID dell’UST [2024]), i dati relativi agli edifici che hanno collegato all’infrastruttura di telecomunicazione. In questo contesto vengono analizzati vari attributi (tra l’altro in merito alla tecnologia). Lo scenario di attuazione prevede anche la trasmissione annuale dei dati sui collegamenti pianificati (tra cui il previsto inizio e la prevista fine dei lavori di costruzione). Le spese già oggi sostenute per la trasmissione volontaria dei dati per l’Atlante nazionale della banda larga sono considerate costi di gestione ordinaria. La stima per l’attuazione degli obblighi dei proprietari di infrastrutture di telecomunicazione per il collegamento degli edifici comporta costi di regolamentazione unici totali di circa 2,9 milioni di franchi e, a partire dal secondo anno dopo l’entrata in vigore della legge, costi ricorrenti annuali per un totale di circa 0,3 milioni di franchi, ripartiti rispettivamente sulle circa 310 imprese interessate42. Per alcuni proprietari di infrastrutture per il collegamento degli edifici possono insorgere ulteriori costi in relazione agli obblighi di comunicazione, da adempiere su richiesta, nel quadro di procedure di accertamento. Per la determinazione definitiva dei collegamenti con diritto al sostegno, una volta avvenuta la trasmissione dati per l’Atlante della banda larga, tali proprietari devono fornire nuovamente informazioni sulla copertura di telecomunicazione e sui loro attuali piani di ampliamento nella zona comunale interessata. Questo dovrebbe comportare una spesa aggiuntiva minima, che non è stata quantificata in

dettaglio.

Oltre alla necessità di individuare i collegamenti con diritto al sostegno nell’ambito dell’attuazione della LSBL, questi costi sono compensati da altri vantaggi. Secondo uno studio complementare della Commissione UE sulla valutazione d’impatto (2023b) e Barbero et al. (2019), la georeferenziazione delle infrastrutture è associata a diversi benefici in termini di efficienza, miglioramento dei processi e innovazione.

Abrogazione di regolamenti

Non è prevista l’abrogazione di regolamenti nello stesso ambito tematico secondo l’articolo 4 della legge federale del 29 settembre 202343 sullo sgravio delle imprese dai

42 Ulteriori dettagli sono disponibili nella tabella dei costi nell’allegato 1. 43 RS 930.31

costi della regolamentazione (legge sullo sgravio delle imprese, LSgrl). Come descritto in precedenza, i costi aggiuntivi per le imprese derivano dagli obblighi di informazione e collaborazione, tesi a contribuire a un’efficiente attuazione dell’avamprogetto e possono comportare vantaggi aggiuntivi. Attualmente i proprietari delle infrastrutture di telecomunicazione trasmettono volontariamente, due volte all’anno, i dati all’Atlante nazionale della banda larga, in futuro dovranno probabilmente farlo solo una volta. In questo contesto, esiste una relazione tematica con la LTC. Nell’ambito di una revisione della LTC, la questione di un’eventuale abrogazione di regolamenti dovrà essere riesaminata.

5.4 Ripercussioni sulla società

Grazie allo sviluppo di infrastrutture di comunicazione performanti, affidabili e sicure per il futuro nelle zone rurali e di montagna, anche queste possono trarre il massimo beneficio dalla digitalizzazione di tutti i settori della vita e viene ad instaurarsi un equilibrio tra aree urbane e rurali. Il divario digitale tra città e campagna si riduce e le pari opportunità aumentano. In questo modo, anche le regioni periferiche rimangono interessanti per la popolazione residente e per la creazione di posti di lavoro. Le opportunità di partecipare all’economia digitale migliorano nelle zone rurali scarsamente popolate44. Tutti questi effetti hanno un impatto positivo sulla coesione sociale e sull’identità nazionale.

5.5 Ripercussioni sull’ambiente

Le reti in fibra ottica sono nettamente più efficienti sul piano energetico rispetto alle reti in rame45 e di radiocomunicazione46. Il programma di sostegno accelera la sostituzione delle reti in rame con quelle in fibra ottica, consentendo di passare più rapidamente a tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico. A lungo termine, permette di realizzare fino a 460 000 collegamenti con tecnologie in fibra ottica ad alta efficienza energetica invece che con tecnologie di radiocomunicazione. Ciò significa anche che saranno necessari meno tralicci d’antenna, percepiti in parte come fastidiosi. Tuttavia, il sostegno previsto comprende anche tecnologie di radiocomunicazione per edifici particolarmente costosi da collegare. In determinate zone ciò potrebbe comportare ubicazioni di antenne aggiuntive. Complessivamente, si ipotizza che grazie al programma di sostegno verranno erette meno antenne rispetto a quanto sarebbe avvenuto senza tale programma.

44 V. ad es. Salemink et al. (2017). 45 Obermann (2020) 46 Schindler, Isemag (2021) e Politecnico (2021)

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’avamprogetto sul sostegno alla banda larga si basa sull’articolo 92 capoverso 1 Cost., secondo cui il settore delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. Vi è una competenza legislativa completa, esclusiva e all’origine derogatoria della Confederazione47.

In linea con il principio della libertà economica secondo l’articolo 94 Cost., le misure di sussidio possono essere considerate in quanto principio regolatore fondamentale di un ordinamento economico basato sui principi dell’economia di mercato. Gli obiettivi della legge sul sostegno alla banda larga devono quindi essere realizzati sotto la spinta del mercato. Il sostegno viene concesso solo se, senza aiuti finanziari, un ampliamento ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 non avrebbe luogo al momento della presentazione della domanda (art. 2). Il sostegno è strutturato in modo da essere equo sul piano legale e neutrale a livello concorrenziale e si basa sul principio della partecipazione facoltativa. Inoltre, un sostegno avviene in modo mirato e, conformemente all’articolo 4 capoverso 1, copre solo la differenza tra i valori attuali dei costi computabili e i ricavi rilevanti di un progetto, ossia l’ammanco previsto. Tuttavia, anche questi sussidi concepiti per lo più in modo neutrale sul piano concorrenziale possono potenzialmente compromettere l’uso efficiente delle risorse, la finalità di incentivo e quindi le funzioni principali della concorrenza, portando a una sua parziale distorsione. Poiché nel caso in esame non vi è alcuna ingerenza nella libertà economica individuale da esaminare, l’interesse pubblico e la proporzionalità non sono valutati ai sensi dell’articolo 36 capoversi 2 e 3 Cost., bensì ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 Cost. Di conseguenza, in linea di principio, qualsiasi interesse pubblico è sufficiente; si richiede soltanto che l’attività dello Stato non serva esclusivamente interessi privati48 e sia proporzionata allo scopo.

L’interesse pubblico per le relative misure è stato analizzato ai punti 1.1.2 e 1.1.3. In sintesi, oltre ai vantaggi macroeconomici che si possono ottenere con sussidi mirati, va esplicitamente sottolineato anche il significato sociale e di politica regionale inerente al collegamento delle zone rurali con un Internet a banda larga moderno e performante. L’ampliamento a livello nazionale delle infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione con velocità di trasmissione di almeno 1 Gbit/s (in download) va chiaramente al di là del servizio universale che propone servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 16 LTC in combinato disposto con l’articolo 15 capoverso 1 lettera d OST. L’obiettivo del servizio universale è di prevenire l’esclusione di alcuni gruppi della popolazione (persone con disabilità incl.) dalla vita economica e sociale, garantendo che i clienti finali abbiano a disposizione, a prezzi accessibili, servizi di base che rispondono alle loro esigenze attuali. Il sostegno previsto dal presente avamprogetto mira invece a un ampliamento sostenibile di infrastrutture moderne, utilizzabili a lungo termine ed essenziali in tutte le parti del Paese. Ciò trova la sua giustificazione negli effetti positivi che queste infrastrutture hanno sul piano economico e sociale e nell’elevato ritmo degli sviluppi tecnologici e, di conseguenza, sociali che richiedono condizioni giuridiche quadro nel settore delle telecomunicazioni tese soprattutto a tenere il passo con questi sviluppi. L’avamprogetto presentato assicura che l’interesse pubblico per

47 Amgwerd e Schlauri (2015), pag. 214, n. marg. 6.38

48 DTF 138 I 378 consid. 8.2 seg.

una rete Internet a banda larga performante e accessibile su tutto il territorio sia garantito per il futuro.

Al di fuori delle ingerenze nei diritti fondamentali, anche la proporzionalità non ha la stessa portata come nel quadro dell’articolo 36 capoverso 3 Cost. È determinante se l’attività economica dello Stato pregiudichi il contenuto giuridico oggettivo della libertà economica. Il progresso tecnologico designato deve essere incluso in egual misura nella valutazione della proporzionalità del sostegno previsto. Tale sostegno può ridurre i divari digitali, promuovendo la partecipazione e l’integrazione sociale e portando avanti lo sviluppo economico, in particolare nella periferia. Inoltre, un sostegno mirato nelle zone non redditizie è necessario a causa della mancanza di misure alternative per raggiungere l’obiettivo di una copertura il più possibile capillare della Svizzera con una larghezza di banda di almeno 1 Gbit/s (in download). I notevoli benefici economici, regionali e sociali del sostegno sopra descritti oltrepassano i costi necessari, soprattutto in una prospettiva a lungo termine. Siccome viene coperto unicamente l’ammanco previsto del progetto, è possibile utilizzare i fondi in modo mirato, economico e quindi proporzionato.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non crea nessuna incompatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano disposizioni fondamentali come le prestazioni della Confederazione. Il sostegno previsto nell’avamprogetto attraverso aiuti finanziari va classificato come un’ingerenza nel principio della libertà economica. Le relative basi giuridiche sono quindi emanate sotto forma di legge federale sul profilo formale. Il disegno di legge sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie che implicano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera federale.

Il presente avamprogetto dovrebbe portare all’adozione di un credito d’impegno totale di 365 milioni di franchi per l’attuazione della legge sul sostegno alla banda larga. L’articolo 8 dell’avamprogetto crea nuovi sussidi e comporta nuove spese uniche superiori a 20 milioni di franchi. L’avamprogetto è quindi subordinato al freno alle spese. Il credito d’impegno va finanziato attraverso una destinazione vincolata temporanea di tasse di concessione conformemente all’articolo 7.

6.5 Conformità alla legge sui sussidi

Come già affermato nelle spiegazioni sulla costituzionalità e ai punti 1.1.2 e 1.1.3, la Confederazione nutre un forte interesse (pubblico) per la copertura capillare a banda larga, in quanto è essenziale per la partecipazione economica e sociale di tutte le parti del Paese e per le loro pari opportunità. Considerata l’importanza nazionale della Stra-

tegia gigabit della Confederazione, è escluso che i compiti vengano delegati unicamente ai Cantoni. Inoltre, l’articolo 92 capoverso 1 Cost. non lascia spazio a una delega legislativa. Il coordinamento da parte della Confederazione consente di contrastare sviluppi ineguali tra i Cantoni. Nel quadro della procedura di cui all’articolo 10, i Cantoni partecipano all’esecuzione del programma di sostegno in modo tale da evitare doppioni negli oneri amministrativi (art. 8 LSu). Inoltre, il fallimento del mercato nella periferia e la mancanza di misure alternative rendono necessario un sostegno mirato. In relazione all’articolo 6 lettera e LSu, sono state esaminate e respinte altre opzioni di finanziamento e la proposta di aumentare la larghezza di banda minima del servizio universale, come illustrato al punto 1.2.2. Un sostegno tramite prestiti senza interessi sarebbe in contraddizione con l’idea di base del programma di sostegno, ossia di compensare la differenza tra i ricavi previsti e i costi computabili in caso di fallimento del mercato, e non potrebbe quindi essere efficace. A differenza dei contributi a fondo perso, i prestiti senza interessi non possono fungere da incentivo per i progetti non redditizi e rimediare al fallimento del mercato in modo mirato. Con la revisione del servizio universale per il 2024, dovrebbe essere garantito, almeno a medio termine, l’obiettivo di mantenere la partecipazione alla vita sociale ed economica per tutta la popolazione. Un ulteriore aumento della larghezza di banda del servizio universale potrebbe mettere in questione il finanziamento e la sostenibilità del servizio universale e comportare notevoli distorsioni della concorrenza. Mentre il servizio universale mira a fornire ai clienti finali servizi di telecomunicazione di base a prezzi accessibili, il presente progetto si concentra sul sostegno a infrastrutture moderne, capillari e orientate al futuro su cui si possa garantire la concorrenza. Di conseguenza, anche le misure secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 2 novembre 202249 sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (OMSt) vanno esplicitamente distinte dalla proposta di sostegno all’ampliamento della banda larga. Gli aiuti finanziari designati dall’OMSt sono tra l’altro accordati per i

collegamenti nel quadro del servizio universale per le telecomunicazioni in località finora non allacciate tramite tecnologie di telecomunicazione e permettono a scelta larghezze di banda di 10 o 80 Mbps. Vengono pertanto sostenute infrastrutture di base di singole aziende agricole nelle aree rurali. Invece, il presente avamprogetto persegue chiaramente obiettivi che si discostano da ciò e si rivolge ad altri destinatari, permettendo l’ampliamento su vasta scala di infrastrutture a banda larga con una velocità di trasmissione di almeno 1 Gbit/s per interi Comuni. Gli aiuti finanziari secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera d OMSt non incidono pertanto sul programma di sostegno all’ampliamento della banda larga e continuano a sussistere con funzione complementare. È possibile escludere prestazioni multiple secondo l’articolo 12 LSu e pertanto la conseguente necessità di coordinare le prestazioni di diverse autorità. L’avamprogetto della legge sul sostegno alla banda larga soddisfa pertanto i requisiti dell’articolo 6 LSu.

L’avamprogetto è stato elaborato anche in linea con i principi speciali dell’articolo 7 LSu. Conformemente alle lettere e e i, non prevede accordi di programma con aiuti finanziari globali o forfettari ai Cantoni poiché al momento un sostegno basato su progetti consente di raggiungere gli obiettivi in modo più economico e appropriato (cfr. 1.2.2). Inoltre, la portata dell’aiuto finanziario è limitata poiché concede soltanto contributi per un importo pari all’ammanco economico previsto per un determinato progetto. In quanto beneficiari degli aiuti finanziari, i Comuni forniscono contributi propri in misura proporzionale sotto forma di lavori di pianificazione e di realizzazione nonché mettendo a disposizione le proprie infrastrutture.

49 RS 913.1

6.6 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto conferisce esplicitamente al Consiglio federale le seguenti competenze legislative:

  • Decisione di prorogare il programma di sostegno fintanto che i fondi destinati al finanziamento speciale non sono stati esauriti (art. 3 cpv. 2).

  • Definizione dei criteri per il calcolo dei costi computabili e dei ricavi rilevanti per calcolare il contributo di sostegno (art. 4 cpv. 2). Determinazione di un importo minimo per la concessione di un sostegno (art. 4 cpv. 3).

  • Definizione di un importo massimo della quota versata dalla Confederazione per progetto e per collegamento (art. 6 cpv. 3).

  • Regolamentazione della procedura di accertamento e della procedura di gara, compresi i criteri di aggiudicazione e i documenti da presentare (art. 8 cpv. 2). Regolamentazione della coutenza delle infrastrutture esistenti e indennizzo adeguato per la coutenza, compresi limiti massimi o importi forfettari per l’indennizzo (art. 8 cpv. 3).

  • Definizione dei requisiti relativi all’esame delle domande e alla documentazione fornita dai Cantoni. Delega all’UFCOM di prescrivere i valori di riferimento volti a verificare la plausibilità (art. 10 cpv. 5).

  • Definizione delle forme di accesso alle infrastrutture sostenute (art. 13 cpv. 4).

  • Specificazione delle condizioni di accesso e delle prescrizioni relative al calcolo dell’indennizzo per l’accesso (art. 14 cpv. 3).

  • Delega all’UFCOM di emanare le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative (art. 18 cpv. 2).

Queste disposizioni di delega sono giustificate soprattutto perché si tratta principalmente di disposizioni di esecuzione amministrative per l’attuazione del programma di sostegno, le quali, se necessario, devono poter essere adattate rapidamente e in modo flessibile.

6.7 Protezione dei dati

L’esame preliminare dei rischi ha dimostrato che l’avamprogetto non interessa dati personali di persone fisiche poiché la raccolta dei dati prevista riguarda solo le persone giuridiche. L’esecuzione della nuova legge federale non richiede in linea di massima il trattamento di dati personali e pertanto non comporta alcun rischio per la personalità o i diritti fondamentali delle persone fisiche.

Il trattamento dei dati di persone giuridiche, compresi i dati particolarmente degni di protezione secondo l’articolo 57r della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), deve essere regolamentato in generale per il trattamento dei dati di tutti i servizi federali nell’ambito della revisione in corso della LOGA. Non è quindi necessario creare una base giuridica formale nell’ambito del presente progetto. Per la pubblicazione e la trasmissione dei dati delle persone giuridiche concernenti questo progetto, è stata tuttavia creata una base giuridica che riguarda in particolare la collaborazione secondo l’articolo 9, la presentazione di documenti da parte dei Cantoni e la pubblicazione delle decisioni secondo l’articolo 10, nonché l’assistenza amministrativa secondo l’articolo 16.

7 Lista delle abbreviazioni

ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale

BCG Boston Consulting Group

BL Banda larga

CDF Controllo federale delle finanze

CE Commissione europeaCEF Connecting Europe Facility

ComCom Commissione federale delle comunicazioni

CTT-N Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale

DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

EGID Identificatore federale dell’edificio

FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

FEIS Fondo europeo per gli investimenti strategici

FESR Fondo europeo di sviluppo regionale

FF Foglio federale

Fondi SIE Fondi strutturali e di investimento europei

FTTC Fibre to the Curb (fibra fino all’armadio di distribuzione in strada)

FTTH Fiber to the Home (fibra ottica a domicilio)

FWA Fixed wireless access (accesso wireless fisso)

Gbit/s Gigabit al secondo

GDP Gross Domestic Product (PIL prodotto interno lordo)

GIA Legge sulle infrastrutture Gigabit

IMD International Institute for Management Development

Mbit/s Megabit al secondo

MCE Meccanismo per collegare l’Europa

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

PIL Prodotto interno lordo

PMI Piccole e medie imprese

PTA Prescrizioni tecniche e amministrative

TIC Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

UE Unione europea

UE Unione Europea

UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione

UIT Unione internazionale delle telecomunicazioni

UST Ufficio federale di statistica

WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur- und Kommunikationsdienste (Istituto scientifico per le infrastrutture e i servizi di comunicazione)

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9 Allegato 1: Tabella per la stima dei costi di regolamentazione per le imprese

Legge sul sostegno alla banda larga

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 COSA? CHI? COME? QUANTI? COSTI? Consolidamento e documentazione Altri co- Costi di sti di Quantità: Costi regola- regola- Imprese n. di im- Motivo della mancanza N. Modifica dell’obbligo Descrizione dei costi per menta- menta- Commenti interessate prese / di dati quantitativi quantità zione zione frequenza (in CHF) (qualitativi) Unici, di- Costi di registrazione 310 43 13 446 Registrazione come proprietario retti (P) di infrastrutture di telecomu- 1 nicazione per il collegamento Tutti i P Stima approssimativa dei costi Unici, di- totali, arrotondata a 10 mila franagli edifici Totale registrazione 20 000 retti chi.

P che già forniscono (volontaria- Partendo dal presupposto che negli Fornitura di dati all’Atlante della Costi per creare i dati con i nuovi attributi rimente) dati all’Atlante BL nel Unici, di- anni successivi sia possibile con- 2 banda larga (Atlante BL) in me- formato di georeferenziazione ri- retti chiesti (attivo/inattivo; modifica dei dati in me- 9 998 8979 sultare i dati creati al momento rito ai collegamenti agli edifici rito alla tecnologia) chiesto (EGID) dell’entrata in vigore della LSBL. P che già forniscono (volontaria- Costi per la migrazione al formato di georefe- Unici, dimente) dati all’Atlante BL ma renziazione richiesto e per creare i dati con i 123 5112 628 718 retti non nel formato richiesto nuovi attributi richiesti P che non forniscono ancora Unici, di- Costi per creare i dati nel formato richiesto e 178 10 410 1 852 971 dati all’Atlante BL retti con tutti gli attributi richiesti Stima approssimativa dei costi Unici, di- Totale fornitura collegamenti esistenti 2 500 000 totali, arrotondata a 10 mila franretti chi. Ricor- Costi a partire dal secondo anno dopo l’entrata renti, di- in vigore, per il controllo e, se necessario, la 178 520 92 649 P che non forniscono ancora retti correzione dei dati dati all’Atlante BL Ricor- Stima approssimativa dei costi renti, di- Totale fornitura collegamenti esistenti 100 000 totali, arrotondata a 10 mila franretti chi. Costi per creare i dati nel formato di georefe- Unici, di- renziazione richiesto (EGID) e con gli attributi 310 1 164 360 878 Fornitura di dati all’Atlante BL in retti richiesti (tecnologia; velocità teorica; date di 3 merito ai previsti collegamenti Tutti i P inizio e fine dei lavori di costruzione) agli edifici Stima approssimativa dei costi Unici, di- Totale fornitura collegamenti previsti 370 000 totali, arrotondata a 10 mila franretti chi.

Ricor- Costi a partire dal secondo anno dopo l’entrata renti, di- in vigore per il controllo e, se necessario, la 310 533 165 258 retti correzione dei dati Tutti i P Ricor- Stima approssimativa dei costi renti, di- Totale fornitura collegamenti previsti 170 000 totali, arrotondata a 10 mila franretti chi. Tra l’altro, non esiste ancora L’obbligo insorge una volta sola per Fornitura di volta in volta dei dati Costi mi- Unici, di- Fornitura di dati in merito ai già esistenti o pre- una banca dati per attuare le ogni procedura di accertamento; 4 ai Comuni nell’ambito di proce- Tutti i P retti visti collegamenti agli edifici nori e procedure di accertamento, possono essere interessati diversi dure di accertamento. unici sarà creata con gli obblighi 1-3. P.

Costi di regola- Altri costi di menta- regolamentazione Commenti zione non quantificati quantifi- (descrizione qualitativa) cati

TOTALE Unici, di- 2,89 mio. Costi minori, unici per la collaborazione a retti CHF procedure di accertamento Ricor- 0,27 mio. renti, diretti CHF Dai suddetti obblighi non sem- Indiretti - brano insorgere costi aggiuntivi indiretti rilevanti.