Glossario / Diritto dell’educazione

Libertà accademica

In Svizzera la libertà accademica è riconosciuta come principio costituzionale e istituzionale per università e ricerca. Protegge la scelta di domande e metodi di ricerca, contenuti didattici, dibattito scientifico, pubblicazione e partecipazione alla vita accademica. Non è assoluta: limiti possono derivare da etica, protezione dei partecipanti, doveri lavorativi, condizioni di finanziamento, proprietà intellettuale, uguaglianza, protezione dei dati e garanzia della qualità. Le tensioni emergono spesso su discorsi controversi, sponsor esterni, procedure di nomina, misure disciplinari e autonomia degli atenei pubblici.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.