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Acquisto di fondi da parte di persone all’estero

Il diritto svizzero limita taluni acquisti immobiliari da parte di persone all’estero e può richiedere un’autorizzazione.

L’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è regolato in Svizzera per limitare l’acquisizione di determinati immobili, in particolare abitazioni non destinate a residenza principale. Il regime, noto come Lex Koller, distingue secondo categoria dell’acquirente, tipo di fondo e uso previsto. Alcuni acquisti richiedono un’autorizzazione, altri sono esenti, ad esempio certi immobili commerciali. Le regole riguardano anche strutture economicamente equivalenti a un acquisto diretto. Una verifica preventiva è essenziale, poiché operazioni non autorizzate possono essere rifiutate o annullate.