Glossario / Esecuzione e fallimento

Azione di disconoscimento del debito

Quando il creditore ottiene il rigetto provvisorio dell’opposizione, il debitore può contestare il credito in una procedura ordinaria. L’azione di disconoscimento del debito mira a far dichiarare che il debito non esiste o non è esigibile. Se il debitore ha successo, l’esecuzione non può continuare su quella base. Il giudice esamina il rapporto materiale, comprese eccezioni come pagamento, compensazione, invalidità o prescrizione. L’azione è soggetta a termini e collegata all’esecuzione.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.