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Azione di disconoscimento del debito

L’azione di disconoscimento del debito consente al debitore di contestare il credito dopo il rigetto provvisorio dell’opposizione.

Quando il creditore ottiene il rigetto provvisorio dell’opposizione, il debitore può contestare il credito in una procedura ordinaria. L’azione di disconoscimento del debito mira a far dichiarare che il debito non esiste o non è esigibile. Se il debitore ha successo, l’esecuzione non può continuare su quella base. Il giudice esamina il rapporto materiale, comprese eccezioni come pagamento, compensazione, invalidità o prescrizione. L’azione è soggetta a termini e collegata all’esecuzione.