Consenso all’adozione
Nel diritto svizzero dell’adozione, il consenso tutela i rapporti familiari giuridici che l’adozione modifica o interrompe. Di regola devono consentire i genitori d’origine, salvo eccezioni limitate quando il consenso non può essere ottenuto o può essere dispensato. A seconda di età e maturità, il minore deve essere ascoltato e può dover prestare il proprio consenso. Il consenso deve essere libero, informato e non frutto di pressioni o pagamenti. L’autorità verifica che l’adozione serva il bene del minore e rispetti le garanzie procedurali.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.