Complicità
Nel diritto penale svizzero, la complicità consiste nel favorire intenzionalmente il reato intenzionale altrui mediante aiuto materiale o psichico. Il contributo non deve essere indispensabile, ma deve agevolare o rafforzare il reato in modo rilevante. Il complice non ha il dominio del fatto proprio dell’autore principale ed è punito come partecipe, di regola con attenuazione. L’aiuto prestato dopo la consumazione non è complicità, salvo che fosse promesso prima o facesse parte del piano criminoso.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.