Modifica della domanda
Nel processo civile svizzero, l’attore può a determinate condizioni modificare le conclusioni o il fondamento fattuale dell’azione. L’ammissibilità dipende dal momento, dal nesso con la domanda originaria, dalla competenza del giudice e dal tipo di procedura. La modifica non deve sorprendere indebitamente la controparte né compromettere l’ordinato svolgimento del processo. Può incidere su spese giudiziarie, ripetibili e assunzione delle prove. Nelle fasi avanzate, e in particolare in appello, i limiti sono normalmente più rigorosi.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.