Glossario / Esecuzione e fallimento

Sequestro

Nel diritto esecutivo svizzero il sequestro consente al creditore di bloccare provvisoriamente determinati beni del debitore quando sono adempiute le condizioni legali. È ordinato dal giudice ed eseguito dall’ufficio d’esecuzione. Il creditore deve poi convalidarlo mediante i passi esecutivi o processuali prescritti, altrimenti la misura decade. È uno strumento incisivo ma eccezionale: assicura beni per una successiva realizzazione, mentre le contestazioni sul credito sono trattate in procedimenti successivi.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.