Glossario / Diritto delle obbligazioni

Cessione del credito

La cessione consente al creditore di trasferire un credito a un nuovo creditore. Nel diritto svizzero i crediti sono in linea di principio cedibili, salvo divieti di legge, accordi contrari o limiti derivanti dalla natura dell’obbligazione. Occorre di regola un valido accordo di trasferimento nel rispetto della forma prescritta; il consenso del debitore normalmente non è necessario. La comunicazione al debitore è importante per il pagamento e le difese. Il cessionario acquista il credito con gli accessori, mentre il debitore conserva determinate eccezioni opponibili.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.