Fallimento
In Svizzera il fallimento è una procedura formale di esecuzione collettiva, applicabile soprattutto a debitori assoggettati al fallimento, come società e commercianti iscritti. Con l’apertura, i beni pignorabili confluiscono nella massa fallimentare, amministrata nell’interesse dei creditori secondo le priorità legali. La procedura può essere ordinaria o sommaria e di regola porta a liquidazione e riparto. Il fallimento va distinto dall’insolvenza: l’insolvenza è una condizione finanziaria, il fallimento è la procedura giuridica.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.