Glossario / Diritto commerciale e societario

Fallimento

In Svizzera il fallimento è una procedura formale di esecuzione collettiva, applicabile soprattutto a debitori assoggettati al fallimento, come società e commercianti iscritti. Con l’apertura, i beni pignorabili confluiscono nella massa fallimentare, amministrata nell’interesse dei creditori secondo le priorità legali. La procedura può essere ordinaria o sommaria e di regola porta a liquidazione e riparto. Il fallimento va distinto dall’insolvenza: l’insolvenza è una condizione finanziaria, il fallimento è la procedura giuridica.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.