Massa fallimentare
Nel fallimento svizzero la massa fallimentare nasce con l’apertura del fallimento e comprende, di regola, i beni pignorabili del debitore, salve le esenzioni e i diritti di terzi. L’ufficio dei fallimenti inventaria, mette in sicurezza e amministra tali attivi nell’interesse comune dei creditori. Pretese di proprietà, diritti di garanzia e debiti della massa devono essere chiariti prima della realizzazione e della ripartizione. La procedura mira a una soddisfazione collettiva secondo le priorità legali.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.