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Massa fallimentare

La massa fallimentare comprende i beni pignorabili del debitore, amministrati per soddisfare collettivamente i creditori.

Nel fallimento svizzero la massa fallimentare nasce con l’apertura del fallimento e comprende, di regola, i beni pignorabili del debitore, salve le esenzioni e i diritti di terzi. L’ufficio dei fallimenti inventaria, mette in sicurezza e amministra tali attivi nell’interesse comune dei creditori. Pretese di proprietà, diritti di garanzia e debiti della massa devono essere chiariti prima della realizzazione e della ripartizione. La procedura mira a una soddisfazione collettiva secondo le priorità legali.

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