Parti costitutive e accessori
Regole che distinguono gli elementi inseparabili di una cosa dai beni ausiliari destinati al suo uso, rilevanti per proprietà e garanzie.
Il diritto svizzero dei beni distingue tra parti costitutive e accessori. Una parte costitutiva è integrata materialmente o funzionalmente nella cosa principale in modo da seguirne la sorte giuridica, ad esempio quanto a proprietà e trasferimento. L’accessorio resta un bene mobile autonomo, ma è destinato durevolmente a servire la cosa principale; può essere compreso con essa in vendita, pegno o esecuzione se le condizioni legali sono soddisfatte. La distinzione è importante per fondi, edifici, macchinari, inventari e finanziamenti garantiti. Chiarisce che cosa rientra in un’alienazione o in un gravame.