Procedura di conciliazione
In molte controversie civili svizzere la procedura inizia davanti a un’autorità di conciliazione, non direttamente davanti al tribunale. L’autorità tenta di favorire un accordo, può verbalizzare una transazione esecutiva e, in determinati casi previsti, formulare una proposta di giudizio o decidere cause di modesta entità. Se la conciliazione fallisce, l’attore riceve di regola l’autorizzazione ad agire, che consente di introdurre la causa entro il termine applicabile. La conciliazione non è richiesta per ogni materia; le eccezioni dipendono dal tipo di controversia e dalle norme procedurali.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.