Glossario / Diritto delle obbligazioni

Condizione sospensiva

La condizione sospensiva sospende l’efficacia giuridica di un contratto o di un’obbligazione fino al verificarsi di un evento futuro incerto. Nel diritto svizzero delle obbligazioni, le parti possono di regola subordinare diritti e doveri a una condizione, purché non sia illecita, impossibile o incompatibile con la natura dell’atto. Prima dell’evento esiste una posizione di aspettativa e le parti non devono impedirne il verificarsi in mala fede. Quando la condizione si avvera, l’obbligazione produce gli effetti pattuiti. Si distingue dal termine per l’incertezza dell’evento.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.