Dolo eventuale
Il dolo eventuale si colloca tra il dolo diretto e la negligenza cosciente. L’autore non mira necessariamente all’evento, ma lo ritiene possibile e vi si adegua o lo accetta. I tribunali svizzeri deducono questo atteggiamento interiore da circostanze esterne, come livello del rischio, comportamento dopo avvertimenti, motivi e gravità del possibile danno. La distinzione dalla negligenza è decisiva per pena e qualificazione del reato. La sola consapevolezza del rischio non basta sempre; l’accettazione deve essere accertata.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.