Consenso nella protezione dei dati
Nel diritto svizzero della protezione dei dati, il consenso può costituire una base o giustificazione del trattamento, ma non è sempre necessario. Quando vi si fa affidamento, deve essere informato, specifico e libero; per dati degni di particolare protezione o profili della personalità ad alto rischio può essere richiesta una forma esplicita. Non dovrebbe essere imposto insieme a condizioni estranee né ottenuto con pressioni. La revoca vale di regola per il futuro. Il titolare dovrebbe documentare informazioni fornite e modalità del consenso.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.