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Consenso della vittima

Il consenso può giustificare o escludere un reato solo se il bene giuridico è disponibile e l’accordo è libero, informato e tempestivo.

Nel diritto penale svizzero, il consenso della persona lesa può escludere l’illiceità o, per alcuni reati, far mancare un elemento costitutivo. È efficace solo per beni giuridici di cui la persona può disporre e se è prestato liberamente, seriamente, con sufficiente discernimento e prima dell’atto. Di regola non vale per lesioni gravi di interessi indisponibili o quando la norma tutela anche interessi pubblici. Sono centrali capacità di consentire, inganno, coercizione e revoca.