Consenso della vittima
Nel diritto penale svizzero, il consenso della persona lesa può escludere l’illiceità o, per alcuni reati, far mancare un elemento costitutivo. È efficace solo per beni giuridici di cui la persona può disporre e se è prestato liberamente, seriamente, con sufficiente discernimento e prima dell’atto. Di regola non vale per lesioni gravi di interessi indisponibili o quando la norma tutela anche interessi pubblici. Sono centrali capacità di consentire, inganno, coercizione e revoca.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.