Glossario / Diritto della proprietà intellettuale

Diritto d’autore

Nel diritto svizzero il diritto d’autore protegge creazioni intellettuali individuali della letteratura e dell’arte, tra cui testi, musica, immagini, film, software e architettura, se raggiungono la soglia di originalità richiesta. La protezione nasce automaticamente senza registrazione. L’autore dispone di diritti patrimoniali su riproduzione, distribuzione, messa a disposizione e adattamento, nonché di diritti morali legati a paternità e integrità dell’opera. Eccezioni consentono, ad esempio, uso privato, citazione e alcuni impieghi educativi o archivistici.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.