Glossario / Responsabilità civile extracontrattuale

Calcolo del danno

Nel diritto svizzero il risarcimento ha di regola funzione compensativa, non punitiva. Il metodo abituale confronta la situazione patrimoniale effettiva dopo l’evento dannoso con quella ipotetica che sarebbe esistita senza l’evento. Possono rientrare costi di riparazione, spese mediche, perdita di guadagno, riduzione della capacità lavorativa o danni conseguenti, se sussistono gli altri requisiti. Vantaggi, dovere di ridurre il danno, colpa concomitante e incertezze future possono incidere sul calcolo o giustificare una stima giudiziale.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.