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Risarcimento del danno

Il risarcimento compensa un danno giuridicamente riconosciuto e mira di regola a ricostituire la situazione senza l’evento dannoso.

Il risarcimento del danno è il principale rimedio pecuniario nella responsabilità civile e nel diritto dei contratti. Nel diritto svizzero compensa di regola il danno economico provato, inclusi perdita effettiva e lucro cessante, quando sussistono i presupposti della responsabilità: violazione contrattuale o illiceità, causalità, colpa o altra base di responsabilità. Il danneggiato deve sostanziare il danno per quanto possibile e adottare misure ragionevoli per limitarlo. La funzione è riparatoria, non punitiva; i punitive damages noti in alcuni ordinamenti non sono un rimedio svizzero ordinario e possono creare problemi di esecuzione. È distinta la riparazione morale per grave pregiudizio immateriale. Concorso di colpa, vantaggi ricevuti, limitazioni contrattuali, massimali legali o valutazione giudiziale possono incidere sull’importo.