Domanda d’esecuzione
La domanda d’esecuzione avvia in Svizzera la procedura esecutiva. Il creditore indica le parti, l’importo richiesto e la causa del credito. In questa fase l’ufficio d’esecuzione non esamina di regola il merito materiale; emette il precetto esecutivo se i requisiti formali sono adempiuti. Il debitore può pagare, restare inattivo o fare opposizione. L’opposizione impedisce la continuazione finché non viene rimossa o il credito accertato.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.