Procedure in contumacia
Le procedure in contumacia affrontano la mancata partecipazione o l’inattività processuale. Un giudice o tribunale arbitrale può proseguire nonostante l’assenza di una parte, decidere sugli atti disponibili, fissare termini perentori o stralciare pretese se gli anticipi non sono versati. Nella prassi svizzera la contumacia non comporta di regola una vittoria automatica; restano da verificare competenza, ammissibilità, prova e diritto di essere sentiti. Una notificazione corretta e una reale possibilità di difesa sono decisive, soprattutto per l’esecuzione all’estero. Nell’arbitrato contano le regole istituzionali scelte e la legge della sede.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.